Messaggio 2641 del 18 febbraio 2014
Oggetto
Rendita vitalizia ex articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338: prova documentale. Chiarimenti per coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Testo
Le circolari n.32 del 1° febbraio 2002, n. 36 del 17 febbraio 2003 e n. 10 del 22 gennaio 2004, hanno impartito le disposizioni inerenti l’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962 n.1338 nei confronti dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento ai familiari collaboratori componenti dei nuclei CD/CM diversi dal titolare.
In particolare, la circolare n. 10 del 22 gennaio 2004 ed il messaggio Hermes n. 22705 del 14 luglio 2004 hanno chiarito e delimitato l’ambito del concetto di “documento di data certa” utile per la costituzione della rendita vitalizia a favore dei collaboratori dei nuclei CD/CM, con riferimento alle dichiarazioni del Sindaco che attestano la professione di “agricoltore”, “coltivatore”, “contadino” ecc.
E’ stato, infatti, puntualizzato che il contenuto di tali dichiarazioni deve trovare un preciso riscontro in atti e documenti depositati presso il Comune e, quindi, registrati datati e/o protocollati.
A tal riguardo, è necessario che l’attestazione del Sindaco non faccia un generico riferimento agli atti d’ufficio e dell’anagrafe comunale bensì contenga la precisa indicazione del tipo di atto, della data e dell’eventuale numero di protocollo del documento stesso al fine di consentire all’Istituto la verifica dei contenuti e la conformità di questi ai requisiti previsti in materia dall’art.13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962.
Pertanto, a seguito dei quesiti pervenuti da parte delle Sedi, si ribadisce che gli attestati e le dichiarazioni del Sindaco devono essere utilizzati al fine di evincere la sussistenza del “documento di data certa” (es. foglio di famiglia, scheda personale, censimento ecc.) che consenta di stabilire se il richiedente abbia o meno svolto attività lavorativa agricola autonoma.
Quanto sopra, peraltro, conferma l’indirizzo già adottato dall’Istituto nella circolare n. 65 del 5 giugno 2008 in cui viene riportato l’orientamento della Corte di Cassazione – Sezione lavoro – che, con sentenza n. 4779 del 28 marzo 2003, ha precisato che le attestazioni rilasciate dal Sindaco con riferimento alle richieste di riscatto dei contributi non versati e prescritti, non costituiscono “prova di data certa”.
Il Direttore Centrale Entrate
Antonello Crudo
Messaggio 3759 del 1° aprile 2014
Oggetto:
Pensioni in regime di cumulo.
Art. 1, dai commi 239 al comma 246, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Rilascio delle procedure di liquidazione delle pensioni.
L’art. 1, dai commi 239 al comma 246, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge) un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.
La facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti è finalizzata a consentire ai lavoratori iscritti presso le forme di assicurazione sopra illustrate il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Le circolari n. 120 120 del 6 agosto 2013 e n. 140 del 3 ottobre 2013 hanno illustrato il nuovo istituto e le relative modalità applicative.
Si comunica ora che la procedura di liquidazione delle pensioni IVS74 è stata aggiornata per consentire la liquidazione delle pensioni dirette di vecchiaia ed inabilità derivanti dal cumulo dei periodi assicurativi.
Per tali prestazioni la decorrenza non può essere antecedente il mese di febbraio 2013.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per la liquidazione delle pensioni ai superstiti.
Si descrivono di seguito le funzioni che debbono essere attivate per consentire la liquidazione delle pensioni in regime di cumulo.
Nuove categorie
Sono state previste tre nuove categorie:
Tipo pensione |
Categoria alfabetica |
Categoria numerica |
---|---|---|
Domanda di pensione di vecchiaia |
VOCUM |
170 |
Domanda di pensione di inabilità |
IOCUM |
171 |
Domanda di pensione ai superstiti |
SOCUM |
172 |
Alle nuove categorie vengono riservate le seguenti serie numeriche:
categoria 170: da 06700501 a 06799999
categoria 171: da 06800501 a 06899999
categoria 172: da 06900501 a 06999999
Procedura WEBDOM
La procedura WEBDOM è stata aggiornata per consentire la gestione di dette domande.
“Pensione di vecchiaia con cumulo ex L. 228”
Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo: 0002 – Pensione di vecchiaia
Tipo: 0044 – Cumulo ex L. 228
“Pensione di inabilità con cumulo ex L. 228”
Gruppo: 0002 – Inabilità/Invalidità
Sottogruppo: 0012 – Pensione di inabilità
Tipo: 0044 – Cumulo ex L. 228
“Pensione di reversibilità con cumulo ex L. 228”
Gruppo: 0003 – Superstiti
Sottogruppo: 0021 – Pensione di reversibilità
Tipo: 0044 – Cumulo ex L. 228
“Pensione di reversibilità con cumulo ex L. 228”
Gruppo: 0003 – Superstiti
Sottogruppo: 0022 – Pensione indiretta
Tipo: 0044 – Cumulo ex L. 228
Per tutti e quattro i prodotti il valore previsto per il campo “Gestione” dovrà essere il seguente:
Gestione: 202 – Cumulo
I valori previsti per il campo Fondo dovranno essere soltanto i seguenti:
Fondo:
021 – INPS
022 – INPDAP
023 – IPOST
024 – ENPALS
025 – INPGI
122 – INPDAP + INPS
123 – IPOST + INPS
123 - ENPALS + INPS
Procedura IVS74
Si riportano di seguito le informazioni relative ai campi dei pannelli della procedura, la cui acquisizione si differenzia dalle consuete modalità.
3.1 Pannello “MNLAN20”
Il campo “Codice Ente” deve essere acquisito obbligatoriamente e deve contenere i codici della tabella di seguito esposta; il dato viene memorizzato nel data base delle pensioni in GP1CENTCRD e consente di identificare l’Ente di istruttoria, ossia di ultima iscrizione.
CODICE GP1CENTCRD |
DESCRIZIONE ENTE/GESTIONE |
---|---|
801 |
INPS |
802 |
ex-INPDAP |
803 |
ex-IPOST |
804 |
ex-ENPALS |
805 |
INPGI |
3.2 Pannello “MNLAN30”
Il campo “codice arretrati” può contenere il codice “8” solamente se non è presente il codice Ente F0 o F1.
Per la categoria IOCUM il secondo byte del campo “codice natura” dovrà contenere il valore P se trattasi di pensione di inabilità ex comma 239 ed il valore Q in caso di pensione di inabilità ex comma 240.
Nel campo “Ente/Gestione”, composto da 2 byte alfanumerici, potranno essere inseriti i seguenti codice Ente, contraddistinto da una lettera alfabetica al primo byte e da un numero al secondo byte, che evidenzia la gestione.
Il dato dovrà essere memorizzato in GP2BB05N del GAPNE.
Codice |
Codici fondo |
Ente/Gestione o Fondo |
---|---|---|
A1 |
700 |
INPS–Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti |
A2 |
701 |
INPS–Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni |
A3 |
702 |
INPS–Gestione Artigiani |
A4 |
703 |
INPS–Gestione Esercenti Attività Commerciali |
A5 |
704 |
INPS–Fondo ex INPDAI |
A6 |
705 |
INPS–Pensioni ex Dipendenti FF.SS |
A7 |
706 |
INPS–Gestione Speciale per il Personale degli Enti Pubblici creditizi |
A8 |
707 |
INPS–Gestione Previdenza Marinara |
A9 |
708 |
INPS–Fondo Personale di volo dipendente da Aziende di navigazione aerea |
B1 |
709 |
INPS – Fondo personale dipendente da pubblici Servizi di trasporto |
B2 |
710 |
INPS – Fondo personale addetto ai pubblici servizi di telefonia |
B3 |
711 |
INPS – Fondo personale addetto alle gestione delle Imposte di consumo |
B4 |
712 |
INPS - Fondo personale dipendente dall’ENEL e da aziende elettriche private |
B5 |
713 |
INPS – Fondo clero secolare e ministri di culto delle confessioni religiose diverse da cattolica |
B6 |
714 |
INPS – Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge 335/1995 |
C0 |
715 |
Ex-INPDAP |
D0 |
716 |
Ex-IPOST |
E0 |
717 |
Ex-ENPALS |
F0 |
718 |
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ( INPGI ) |
F1 |
719 |
Gestione separata per i giornalisti professionisti dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ( INPGI ) |
-- |
--- |
Dal 1° gennaio 2017 - Iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse professionali) |
Trattenute sindacali
Sono previste le trattenute per contributi sindacali a favore delle specifiche Associazioni di Categoria, previa stipula di apposita convenzione.
Stampe modello TE08
La procedura invia il modello TE08 in modo automatico e con le stesse modalità delle altre prestazioni.
Modalità di gestione e pagamento delle domande di pensione
Per l’individuazione dell’Ente Istruttore e per le modalità di presentazione delle domande di pensione in regime di cumulo si rinvia al punto 4 della circolare n. 120 del 6 agosto 2013 e punto 3 della circolare n. 140 del 3 ottobre 2013.
In attesa del rilascio della procedura informatica per la gestione delle domande di pensioni in regime di cumulo, le comunicazioni tra i vari Enti coinvolti dovranno avvenire tramite PEC.
Si rammenta che per le pensioni di vecchiaia e di inabilità ex comma 239 il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’Inps che stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli Enti interessati al regime di cumulo.
Per le pensioni di inabilità ex comma 240 l’Ente tenuto al pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è l’Ente istruttore.
Stante l’integrazione tra Inpdap, Enpals ed Inps le quote di pensione di inabilità ex comma 240 saranno sempre pagate dall’Inps anche nei casi in cui l’ente di ultima iscrizione sia ex-Inpdap ed ex-Enpals.
Per la Gestione dei dipendenti pubblici, nelle more dell’implementazione del Sin, la quota di pensione in regime di cumulo dovrà essere determinata tramite l’applicazione S7 Web e le relative istruzioni verranno pubblicate a breve. Come detto sopra, l’informazione relativa alla quota deve essere comunicata via PEC.
Nel caso in cui l’Ente Istruttore sia l’INPGI il pagamento delle quote di pensione sarà a carico di detto Ente.
IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE CENTRALE
PENSIONI
SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
Uselli
Blandamura
Messaggio 522 del 10 gennaio 2014
Oggetto:
Nuove disposizioni in materia di salvaguardia: Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
N. 3 allegati
Premessa
Sulle Gazzette Ufficiali n. 254 del 29 ottobre 2013 e n. 255 del 30 ottobre 2013 sono state pubblicate rispettivamente la legge del 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (allegato 1) e la legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (allegato 2).
Le suindicate leggi recano nuove misure di salvaguardia pensionistica, ampliando la platea dei potenziali beneficiari delle disposizioni di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i. (c.d. Salvaguardia 65.000), attraverso l’individuazione di ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 44 del 12 novembre 2013 (allegato 3), ha fornito istruzioni in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni in argomento. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dal Ministero vigilante con nota prot. n. 29/0004827/P del 15.11.2013.
Ciò premesso, anche alla luce delle istruzioni e dei chiarimenti del Ministero, si forniscono di seguito le prime istruzioni operative.
1.Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124: articoli 11 e 11 bis.
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui agli articoli 11 e 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
Lavoratori di cui agli articoli 11 e 11 bis del D.L. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 2013 Criteri di ammissione alla salvaguardia
Articolo 11
n. 6.500 lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro intervenuta tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011.
Anche se abbiano svolto dopo la cessazione qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che sia stato conseguito per tale attività, un reddito annuo lordo non superiore ad € 7.500,00.
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.
Articolo 11 bis
n. 2.500 lavoratori in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o fruitori di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Essere in congedo o aver fruito di permessi nel corso dell'anno 2011.
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.
1.1 Articolo 11: lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.500 unità.
Come già illustrato con messaggio n. 14254 del 10 settembre 2013, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, all’art. 11, come modificato dalla legge di conversione del 28 ottobre 2013, n. 124, ha previsto disposizioni di salvaguardia per la categoria dei lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
In particolare, il citato art. 11, comma 1, ha modificato l'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative, includendo tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio della salvaguardia di cui al comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, a condizione che:
a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011 (entro il 6 gennaio 2015).
L’art. 11, comma 2 ha previsto che il beneficio alla salvaguardia in argomento è riconosciuto nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019.
Ai fini della determinazione del reddito annuo lordo complessivo non superiore a euro 7.500 percepito per lo svolgimento, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si precisa che ciò che rileva è il reddito legato all’attività svolta nel corso dell’anno (periodo gennaio – dicembre), a prescindere dalla circostanza che i relativi importi siano percepiti solamente per uno o più mesi dell’anno.
Con riferimento ai controlli sullo svolgimento di attività lavorativa successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro e alle conseguenti verifiche sul reddito annuo lordo percepito per tali attività, si richiamano, per le parti compatibili, le istruzioni già fornite con messaggio n. 14804 del 19 settembre 2013.
1.1.1 Precisazioni
a.Svolgimento di attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro
Si evidenzia che lo svolgimento di attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato dopo la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, a prescindere dal reddito percepito, è causa ostativa all’accesso alla salvaguardia in parola, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 228 del 2012 (salvaguardia 10.130) per la categoria dei lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo.
b.Decorrenza dei trattamenti pensionistici
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la richiamata nota prot. n. 29/0004827/P del 15.11.2013, ha precisato che la data di decorrenza dei trattamenti pensionistici, liquidati in applicazione delle disposizioni di salvaguardia in parola, non può essere antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 102 del 2013 (31 agosto 2013).
1.1.2 Modalità e termine di presentazione delle istanze
Il citato art. 11, comma 2, ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati, prevede l’applicazione delle procedure relative alla tipologia dei lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo di cui al comma 2 ter, dell'articolo 6, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, come definite nel decreto interministeriale del 1° giugno 2012 e successivamente integrate dal decreto interministeriale del 22 aprile 2013.
Ciò posto, come precisato anche nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.
I lavoratori interessati, unitamente all’istanza, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa alla mancata rioccupazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni previste per l’accesso alla salvaguardia, e copia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (v. circolare ministeriale n. 44 del 2013).
Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola è il 26 febbraio 2014, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013, della legge n. 124 del 2013 di conversione del decreto legge n. 102 del 2013.
1.1.3 Criterio ordinatorio e attività di monitoraggio
Il citato art. 11, comma 2, prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori interessati alla salvaguardia in parola, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire della data di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che ha dato luogo all’accesso alla salvaguardia.
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari di cui al comma 2 del citato art. 11, l'INPS non esamina ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in argomento.
1.2 Articolo 11 bis: lavoratori in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, o fruitori di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 2.500 unità.
L’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha aggiunto la lettera e-ter) all'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., introducendo un’ulteriore categoria di soggetti salvaguardati cui applicare, a determinate condizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.
In particolare, con la citata lettera e-ter), le disposizioni di salvaguardia si applicano ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni, a condizione che:
•perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (06.01.2015).
Per espressa previsione normativa, il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
L’art. 11 bis, comma 2, ha previsto che il beneficio alla salvaguardia in argomento è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
1.2.1 Modalità e termine di presentazione delle istanze
Come previsto nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati alla salvaguardia in parola devono presentare istanza di accesso al beneficio presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.
I lavoratori interessati, unitamente all’istanza, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa al provvedimento di congedo o al provvedimento di concessione relativo alla fruizione dei permessi (v. circolare ministeriale n. 44 del 2013).
Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola è il 26 febbraio 2014, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013, della legge n. 124 del 2013 di conversione del decreto legge n. 102 del 2013.
1.2.2 Criterio ordinatorio e monitoraggio
Con riferimento al criterio ordinatorio, l’art. 11 bis, comma 2, prevede che l’Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile (pensione di vecchiaia o anzianità).
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari di cui al comma 2 del citato art. 11 bis, l'INPS non esamina ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in argomento.
2.Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, articolo 2, commi 5 bis e 5 ter: lavoratori esonerati dal servizio – interpretazione autentica
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio:
Lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, e s.m.i. , a seguito dell’interpretazione autentica di cui all’art. 2, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013. | Criteri di ammissione alla salvaguardia |
---|---|
ESONERATI DAL SERVIZIO
Lavoratori dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali in esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2) Articolo 2 comma 5 ter Lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
Esonero in corso alla data del 4 dicembre 2011. L’esonero è da intendersi in corso anche in caso di provvedimento di concessione emanato dopo il 4 dicembre 2011 a seguito di domanda presentata prima della predetta data. |
L’art. 2, comma 5 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, non ha fissato alcun contingente numerico per la tipologia di lavoratori ivi indicata. Pertanto, l’Istituto dovrà verificare il diritto all’accesso al beneficio della salvaguardia in parola tenendo conto del contingente previsto per la categoria di lavoratori di cui all’art. 24, comma 14, lettera e), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.
Il citato articolo 2, comma 5 bis, dispone che: “L’art. 24 comma 14, lettera e), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Pertanto il suddetto art. 2, comma 5 bis, ha fornito una interpretazione autentica del menzionato articolo 24, comma 14, lettera e) includendo, tra i soggetti beneficiari della c.d. “salvaguardia 65.000”, anche i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 che erano rimasti esclusi dall’applicazione delle disposizioni di salvaguardia.
Con riferimento alle istruzioni operative, per le parti compatibili, si rinvia al messaggio n. 13343 del 09.08.2012, punto 2.5, relativo alla categoria dei lavoratori in esonero dal servizio.
2.2 Articolo 2, comma 5 ter
L’art. 2, comma 5 ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, non ha fissato alcun contingente numerico per la tipologia di lavoratori ivi indicata. Pertanto, l’Istituto dovrà verificare il diritto all’accesso al beneficio della salvaguardia in parola tenendo conto del contingente previsto per la categoria di lavoratori di cui all’art. 24, comma 14, lettera e), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.
L’articolo 2, comma 5 ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dispone che: “L’articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011”.
Ciò posto, il citato art. 2, comma 5 ter, ha fornito una interpretazione autentica del suddetto articolo 24, comma 14, lettera e), superando la precedente impostazione che consentiva l’accesso al beneficio della “Salvaguardia 65.000” a coloro che, alla data del 4 dicembre 2011, avevano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio, ovvero, in presenza di un provvedimento di concessione dell’esonero emesso in data anteriore al 4 dicembre 2011.
Pertanto, la salvaguardia in argomento trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori i cui provvedimenti di esonero sono intervenuti in data successiva al 4 dicembre 2011, a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.
Con riferimento alle istruzioni operative, per le parti compatibili, si rinvia la messaggio n. 13343 del 09.08.2012, punto 2.5, relativo alla categoria dei lavoratori in esonero dal servizio.
2.3 Modalità e termini di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati, come individuati dall’art. 2, commi 5 bis e 5 ter
Come previsto nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati alle disposizioni di salvaguardia di cui al più volte citato all’art. 24, comma 14, lettera e), come interpretato dall’art. 2, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013, devono presentare istanza di accesso al beneficio in parola presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.
In particolare i lavoratori interessati ad accedere ai benefici di cui al citato art. 2, comma 5 bis e 5 ter, devono produrre, unitamente all’istanza, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa al provvedimento di esonero (v. circolare ministeriale n. 44 del 2013).
Ciò posto, il termine per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici delle salvaguardie di cui al citato art. 2, commi 5 bis e 5 ter è il 27 febbraio 2014, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, della legge n. 125 del 2013 di conversione del decreto legge n. 101 del 2013.
Al riguardo, con la citata circolare n. 44 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che esaminerà esclusivamente le istanze presentate per la prima volta dai lavoratori di cui all’art. 2, commi 5 bis e 5 ter, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.
Pertanto, ne consegue che non sono tenuti a presentare istanza di accesso ai benefici delle disposizioni di salvaguardia in argomento i soggetti, appartenenti alle categorie di cui all’art. 2, commi 5 bis e 5 ter, che lo abbiano già fatto in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 e che siano stati destinatari di provvedimenti di non accoglimento (v. successivo punto 2.4).
2.4 Esame delle istanze e trasmissione delle stesse all’Inps
Come precisato nella circolare ministeriale n. 44 del 2013, le Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro, competenti ad esaminare le istanze di accesso al beneficio delle disposizioni di salvaguardia in argomento, trasmettono all’Inps le istanze pervenute in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui al decreto interministeriale del 1° giugno 2012 e alla circolare ministeriale n. 19 del 2012 del 31 luglio 2012 (Salvaguardia 65.000) da parte:
a.dei lavoratori dipendenti delle Regioni o degli enti locali, risultanti beneficiari dell’istituto dell’esonero in virtù di leggi regionali, ed in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento;
b.dei lavoratori esonerati in virtù di provvedimenti di concessione emanati successivamente al 4 dicembre 2011, ancorché relativi a domande presentate prima di tale data e, pertanto, in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento;
limitandosi ad esaminare esclusivamente le istanze presentate per la prima volta dai lavoratori di cui all’art. 2, commi 5 bis e 5 ter, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi (v. punto 2.3 del presente messaggio).
Con riferimento alle istanze di cui alle suindicate lettere a) e b), in precedenza non accolte da parte delle DTL, si precisa che le Sedi territoriali devono procedere alla lavorazione delle stesse solo se formalmente inoltrate dalle Direzioni territoriali del lavoro, unitamente al provvedimento di non accoglimento, con la precisazione che trattasi di istanze da considerare accolte alla luce delle nuove disposizioni di salvaguardia di cui alla legge n. 125 del 2013.
Nel caso in cui le istanze in parola con i relativi provvedimenti di non accoglimento pervengano senza la suddetta attestazione della DTL, le Sedi territoriali devono restituirle alle Direzioni territoriali del lavoro competenti e chiedere contestualmente l’integrazione della comunicazione.
3. Commissioni competenti istituite presso le DTL
Competenti ad esaminate le istanze di accesso ai benefici di cui al presente messaggio, in base a quanto disposto nei decreti interministeriali del 1° giugno 2013 e del 22 aprile 2013, e nella circolare ministeriale n. 44 del 2013, sono le Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro.
Si richiamano, a riguardo, le istruzioni già fornite con i messaggi n. 13343 del 9 agosto 2012 e n. 12577 del 2 agosto 2013.
Le suddette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.
Si precisa che, il funzionario dell’Inps componente di Commissione, ove richiesto dal Presidente della stessa, dovrà fornire ogni informazione risultante dagli archivi dell’Istituto, con particolare riferimento ai periodi di congedo di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e ai giorni di permesso di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.
Qualora il lavoratore sia iscritto alla Gestione dipendenti pubblici, le decisioni di accoglimento delle Commissioni dovranno essere comunicate al seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Avverso i provvedimenti delle Commissioni gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.
Tutto ciò premesso, qualora gli interessati si rivolgano – al fine di conoscere se possano o meno rientrare tra i potenziali beneficiari della c.d. salvaguardia - alle strutture dell’Istituto, in attesa della comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte della Commissione competente, le stesse dovranno verificare se i lavoratori siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni previgenti il decreto legge n. 201 del 2011, ed a porre in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Con successivo messaggio saranno illustrate le modalità applicative del monitoraggio relativo alle disposizioni di salvaguardia in argomento.
5. Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
Come più volte precisato, anche con messaggio n. 12577 del 2/8/2013 e circolare n. 76/2013, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui al presente messaggio, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.
6. Punto di Consulenza “Sportello Amico”
Come noto, con i messaggi n. 12196 e n. 12310 del 2012 sono state fornite le istruzioni operative per l’attivazione e gestione dei Punti di Consulenza “Sportello Amico” in favore dei lavoratori interessati alle salvaguardie di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 ed all’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012.
A tale proposito, si precisa che le sopracitate disposizioni sono confermate, per quanto riguarda la gestione privata, anche per le tipologie di lavoratori interessati alle salvaguardie in argomento.
Relativamente agli utenti della gestione pubblica, si rappresenta che gli stessi potranno ugualmente fare riferimento al numero verde 803164 da rete fissa oppure allo 06/164164 da telefono cellulare a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico; tuttavia sarà cura dell’operatore del CCM fornire un’informazione sulla base degli elementi a sua disposizione e, qualora necessario, provvedere:
•a fissare un appuntamento presso lo Sportello Amico per le sedi già integrate;
•ad invitare l’utente a recarsi presso la competente sede territoriale della gestione pubblica.
Per quanto riguarda le sinergie tra le Sedi Inps delle varie gestioni previdenziali e le Direzioni territoriali del lavoro, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei punti 3 e 3.1 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012, nel punto 2 del messaggio 14907 del 14.9.2012, nel punto 6 del messaggio n. 4678 del 18.03.2013 e nel punto 6 del messaggio n. 12577 del 02.08.2013.
In particolare, al fine di procedere alle operazioni di monitoraggio di cui al precedente punto 4 i funzionari Inps componenti delle Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro trasmettono tempestivamente ai propri referenti regionali i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data di cessazione del rapporto di lavoro, data di inizio dell’esonero dal servizio) dei soggetti interessati alle salvaguardie di cui al presente messaggio, le cui domande di accesso alla salvaguardia sono state accolte dalle predette Commissioni.
I referenti regionali provvedono alla formazione di un elenco regionale contenente i dati identificativi dei predetti soggetti ed all’invio dello stesso alla Direzione Centrale Pensioni, tramite la casella di posta elettronica di cui al successivo punto.
Resta fermo l’obbligo - di cui all’art. 5, comma 1 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012, e all’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale del 22 aprile 2013, come ribadito nella circolare ministeriale n. 44 del 2013 - delle Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro di comunicare all’Inps, anche con modalità telematica e preferibilmente a mezzo PEC, le decisioni di accoglimento delle istanze di accesso alla salvaguardia presentate dai soggetti interessati, nonché quelle di non accoglimento di cui al punto 2.4 del presente messaggio.
8. Caselle di posta elettronica
I quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alla già istituite caselle di posta elettronica, prive di rilevanza esterna, di seguito indicate:
a)
b) per i lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici;
c) per i lavoratori iscritti alla Gestione Lavoratori Spettacolo e Sport.
Con particolare riferimento alla casella “”, si precisa che dovrà essere indicato nell’oggetto del quesito: “Legge n. 124 del 2013”, con la categoria di riferimento, vale a dire “lavoratori cessati” o “lavoratori in congedo o fruitori di permessi”; “Legge n. 125 del 2013, lavoratori esonerati dal servizio”.
Al riguardo, si fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.
Il Direttore generale
Nori
Messaggio 8696 del 12 novembre 2014
Oggetto: Lavoratori marittimi. Modalità di calcolo secondo il sistema contributivo della pensione privilegiata per inabilità alla navigazione.
Sono pervenute da parte di alcune sedi richieste di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo secondo il sistema contributivo della pensione privilegiata per inabilità alla navigazione dei marittimi prevista dall’art. 34 della legge n. 413/1984.
Al riguardo si fa presente che l’art. 34 della legge n. 413/1984 prevede, a favore dei lavoratori marittimi, il diritto alla pensione privilegiata per inabilità alla navigazione se sono riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco.
Tale diritto è riconosciuto a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo. Ai sensi del comma 2 del predetto art. 34 della legge n. 413/1984, qualunque sia il numero dei contributi dovuti o accreditati, la misura della pensione privilegiata non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolare avesse fatto valere almeno venti anni di anzianità assicurativa.
Per la liquidazione della pensione privilegiata di inabilità con il calcolo contributivo, occorre aggiungere al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione necessaria per raggiungere la contribuzione complessiva di 1040 settimane. Tale quota è computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503/1992.
IL DIRETTORE CENTRALE
Antonello Crudo