Home Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Assegno unico e universale per i figli a carico
-
Adempimenti in qualità di sostituto di imposta
-
Ambito di applicazione
-
Assegno unico e universale per i figli a carico
-
Calcolo della rata mensile di assegno spettante
-
Compatibilità dell’Assegno unico e universale per i figli a carico rispetto alle prestazioni sociali
-
Criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico
-
ISEE quale criterio per la determinazione della condizione economica del nucleo
-
ISEE recante omissioni/difformità
-
Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro
-
Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo per i figli minori e della maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare
-
Modalità di riscossione
-
Presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno unico e universale
-
Requisiti
- Dettagli
- Visite: 2062
Assegno unico e universale per i figli a carico
(circ.23/2022)
A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021[1], n. 230, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 309 del 30 dicembre 2021), istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente la misura.