- Dettagli
- Visite: 3812
Congedo parentale
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dall'art.32 del dlgs. 151/2001.
La riforma dell’art. 32 del dlgs/2001, consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 (msg.4576/2015).
I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.
Argomenti Correlati