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Benefici per esposizione all'amianto
(circ.58/2005)
La Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha pubblicato il decreto 27 ottobre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, riguardante “Attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto”, come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 47.
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Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell’articolo 47 della legge n. 326 e quelle introdotte dall’articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte dell’INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.
Si distingue tra la disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003, recante disposizioni in favore di lavoratori che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all’amianto, per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, e la nuova disciplina recante disposizioni in favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all’amianto per periodi lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione.
Si rammenta che con circolare n° 195 del 18 dicembre 2003 sono state illustrate le novità introdotte dal citato articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e con circolare n° 54 del 19 marzo 2004 sono state fornite le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003.
Si premette che la maturazione del diritto al beneficio avviene per la sussistenza della condizione dell’esposizione all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, per la durata indicata dalle disposizioni normative, con l’avvertenza che l’interessato, qualora non presenti domanda di certificazione all’INAIL nei termini indicati dal decreto in oggetto, decade dal diritto medesimo.