Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro ALAS - Disoccupazione Lavoratori Autonomi dello Spettacolo
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ALAS - Disoccupazione Lavoratori Autonomi dello Spettacolo
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ALAS - Disoccupazione Lavoratori Autonomi dello Spettacolo
(circ.8/2022)
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, anche decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 66 detta disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, introducendo, tra l’altro, una nuova indennità per la disoccupazione, denominata ALAS, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
La predetta indennità è rivolta ai lavoratori autonomi, come sopra individuati, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.
Ai sensi dell’articolo 66, comma 14, del decreto Sostegni bis, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997 è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Pertanto, a partire dalla suddetta data, i datori di lavoro/committenti, che instaurano rapporti di lavoro autonomo con i lavoratori come sopra individuati, sono tenuti a versare anche la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS. In ordine all’assolvimento degli obblighi contributivi di finanziamento dell’assicurazione in parola da parte dei datori di lavoro/committenti e dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali, si rinvia ad apposito messaggio con il quale saranno fornite le relative istruzioni operative.