-
Calcolo, misura e pagamento dei trattamenti pensionistici in cumulo
-
Cumulo ex dlgs 184/1997
-
Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo
-
Destinatari della norma
-
Individuazione Ente istruttore e modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici
-
Pensione anticipata
-
Pensione di inabilità
-
Pensione di vecchiaia
-
Pensione di vecchiaia e pensione anticipata per i lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo
-
Pensione indiretta ai superstiti
-
Periodi di contribuzione cumulabili
-
Periodi di contribuzione utili per la misura della pensione e per l’importo minimo necessario per il diritto a pensione
-
Prestazioni pensionistiche concesse
-
Ricorsi
-
Rivalutazione delle pensioni liquidate con il cumulo
-
Trattamenti di famiglia
-
Trattamento minimo
-
Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
-
Valorizzazione dei periodi assicurativi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo
-
Valutazione dei periodi assicurativi esteri e titolarità di pensione estera
- Dettagli
- Visite: 7558
Cumulo ex dlgs 184/1997
(circ.116/2011) (circ.103/2017)
L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997 e s.m. prevede per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995 n. 335, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità. Il comma 2 del medesimo articolo, stabilisce che il cumulo di periodi assicurativi opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell’età pensionabile.
L’Istituto ha fornito istruzioni sul cumulo in argomento con la circolare n. 116 del 9 settembre 2011.
A seguito delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte all’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997, al punto 15 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, è stata fatta riserva di fornire chiarimenti.