Contribuzione figurativa
Aspettativa per cariche sindacali
(art.31 legge 300/1970) (art.3 dlgs 564/1996)
La contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori dipendenti privati o pubblici, collocati in aspettativa non retribuita, per lo svolgimento di cariche sindacali.
Le cariche sindacali per le quali è riconosciuta la contribuzione figurativa sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell’organizzazione sindacale.
Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita deve essere assunto con atto scritto ed è efficace ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.
Le cariche sindacali devono essere formalmente attribuite.
Si rimanda al contenuto della contribuzione figurativa per cariche pubbliche elettive tranne che per:
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