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ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(circ.171/2014)
L'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo i seguenti principi:
- l’adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
- il miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
- una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
- una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
- l’eventuale ridefinizione dell’insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e la rideterminazione delle soglie per le prestazioni;
- il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 in attuazione del suddetto articolo 5 ha profondamente riformato la disciplina previgente (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221) che è stata abrogata a far data dai 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto interministeriale del 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell’attestazione. Pertanto, essendo stato pubblicato il decreto nella G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), le nuove norme entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2015.