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Accertamento sanitario di revisione
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Applicabilità della sanatoria alle prestazioni per gli invalidi civili
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Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
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Decorrenza degli interessi legali
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Imposizione fiscale sulle provvidenze ai minorati civili
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Istanza respinta o revocata per difetto del requisito socio-economico - Rivedibilità
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L'invalidità civile
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Ricorsi - Termine per la presentazione
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Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Modalità unica di trasmissione delle domande
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Valutazione degli arretrati – criterio competenza
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Valutazione del requisito reddituale
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Verifica dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile
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L'invalidità civile
(circ.223/1998)
Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono costituite da una serie di provvidenze economiche previste da numerosi dispositivi legislativi emanati a partire dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 d. lgs. 509/1988).
Non rientrano tra gli invalidi civili:
- gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);
- i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.
I soggetti riconosciuti invalidi per servizio (art. 10 dlgs. 139/2006) possono accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidità di servizio o di altra indennità di accompagnamento (comma aggiunto con l' art. 52 l. 144/1999).
E’ opportuno sottolineare che lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze, ricorrendo i rispettivi requisiti sanitari e reddituali.
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