Eureka Previdenza

Disoccupazione speciale per l’edilizia

Contribuzione figurativa

(circ.128/2001)

L’articolo 78, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che "La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità".
In applicazione di tale disposizione per gli anzidetti lavoratori la contribuzione figurativa connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia accreditata a decorrere dal 1° gennaio 2001 deve essere considerata utile anche ai fini del diritto alla pensione di anzianità.
I criteri enunciati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 183 del 23 settembre 1983 e recepiti dalla circolare n.635 R.C.V. - n.53595 A.G.O./215 del 17 novembre 1983 e circolare n. 79 del 22 marzo 1995, secondo cui "i contributi figurativi da accreditare a norma dell’articolo 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i periodi di trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia non sono utili per il diritto alla pensione di anzianità" restano confermati per i periodi di accredito figurativo compresi entro il 31 dicembre 2000.
Si rammenta che per i lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e della L.451/94,art.3 e 4 per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i periodi di accredito figurativo connessi al predetto trattamento erano già utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità (v. in proposito circolare n. 79 del 22 marzo 1995).

Twitter Facebook