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Rendita vitalizia artigiani e commercianti
(circ.31/2002)
La questione di legittimità costituzionale dell’art.13 della legge 12 agosto 1962, n.1338, nella parte in cui non prevede che la rendita vitalizia reversibile possa essere costituita anche in favore dei familiari coadiuvanti di imprese artigiane, é stata dichiarata non fondata dalla Corte Costituzionale sin dal 1995, con sentenza n.18 del 12-19 gennaio 1995. Secondo la Corte, infatti, la norma impugnata è idonea a realizzare, anche nei confronti dei familiari coadiuvanti del titolare di impresa artigiana la possibilità di un trattamento sostitutivo di quello propriamente previdenziale, vanificato da omissioni contributive "irrimediabilmente consumate" per intervenuta prescrizione.
Rilevato che il predetto principio è stato recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale con ordinanza n.21/01 e che la Corte di Cassazione ha reiteratamente riconosciuto, in questi ultimi anni, il diritto alla costituzione della rendita vitalizia a favore dei collaboratori delle imprese familiari sulla scorta di un’interpretazione estensiva della norma in questione (cfr. sentenze n. 8112 e n. 8250 del 1999, n.14393 del 2000), si è giunti nella determinazione di conformare, con effetto immediato, l’azione dell’Istituto al predetto orientamento giurisprudenziale.