Eureka Previdenza

Prestazioni assistenziali, previdenziali e a sostegno del reddito. Gestione delle domande dei soggetti irreperibili e senza fissa dimora

(msg.689/2019)

Con il messaggio n. 2702 del 4 luglio 2018 (non pubblicato dall'INPS) sono state date indicazioni in ordine alla gestione dell’informazione di soggetto “irreperibile” e “senza fissa dimora”, che, a seguito di recenti implementazioni procedurali, è visualizzabile nell’Archivio Anagrafico Unico (ARCA).

La dichiarazione di irreperibilità, effettuata dai Comuni nei confronti di soggetti residenti nel proprio territorio al termine di un iter amministrativo regolamentato dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, comporta la cancellazione di un soggetto dall’anagrafe comunale e, conseguentemente, la perdita di una serie di diritti civili, quali il diritto al voto, l’impossibilità di ottenere certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento, nonché la cancellazione dall’assistenza sanitaria.

In alcuni casi, dal fatto che un soggetto si trovi in tale condizione, può scaturire anche la perdita del diritto ad alcune prestazioni a sostegno del reddito, se la prestazione è stata già concessa ed è in corso di pagamento, o il mancato riconoscimento, nel caso di nuova domanda.

A tal proposito, occorre preliminarmente distinguere, nell’ambito delle prestazioni a sostegno del reddito, tra le prestazioni previdenziali, che normalmente non prevedono tra i requisiti di accesso quello della residenza, e le prestazioni assistenziali, che generalmente sono erogate solo ai soggetti residenti nel territorio nazionale.

Pertanto, alla luce di quanto già disposto con il citato messaggio n. 2935/2018 (non pubblicato dall'INPS), si forniscono le istruzioni operative per la corretta gestione dell’istruttoria delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito, ove riferiti a soggetti dichiarati irreperibili e senza fissa dimora.

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