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Cassa integrazione guadagni agricola (CISOA)
E' stata istituita con la Legge n. 457 dell'8/8/1972 che, all'art. 8, stabilisce che agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato (OTI), sospesi temporaneamente dal lavoro per cause non imputabili agli stessi o al datore di lavoro, spetta un'indennità sostitutiva della retribuzione.
La Legge n. 223/1991 al c. 2 dell'art. 14 ha esteso il trattamento agli impiegati e quadri e con l'art. 21 ha previsto il diritto al trattamento di integrazione salariale anche nei casi di sospensione operata a causa di riconversione e ristrutturazione aziendale nonché di eccezionali calamità o avversità atmosferiche.