Eureka Previdenza

DIS-COLL

(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.89/2017) (circ.115/2017) (circ.3/2022)

Novità introdotte per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022

Il comma 223 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha integrato l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, attraverso l’introduzione del comma 15-quinquies, il quale prevede:

  • una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (c.d. décalage) della prestazione,
  • un ampliamento della durata e
  • una diversa modalità di calcolo della medesima,
  • il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e
  • l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.

Le novità legislative trovano applicazione, secondo il dettato normativo di cui al comma 223 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Al riguardo si precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Fino al 31 dicembre 2021

La prestazione DIS-COLL per gli anni 2015,  2016 e per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 è stata disciplinata dalle circolari INPS n.83/2015, n. 74/2016 e n. 89/2017. Quest’ultima circolare, pertanto, continua a trovare applicazione in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 30 giugno 2017.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 – recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” – all’art. 7 ha disposto, attraverso la modifica ed integrazione dell’art. 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL.

In particolare l’art. 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come integrato e modificato dal richiamato art.7 della legge 81/2017, al comma 15 bis prevede che a decorrere dal 1° luglio 2017 l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione -  nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2017.

Il medesimo comma 15 bis dispone inoltre che a decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1 dell’art.15 del D.lgs n.22 del 2015, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.
Infine, con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017, il richiamato comma 15 bis dispone che non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), dell’art. 15 del D. lgs. n. 22 del 2015 e che i riferimenti all'anno solare contenuti nel predetto articolo 15 sono da intendersi riferiti all'anno civile.

Pertanto viene confermato che non è più richiesto il requisito contributivo/reddituale previsto dal d. lgs. n. 22 del 2015 nella sua originaria formulazione e cioè che il collaboratore dovesse far valere, nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

DIS-COLL

(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.89/2017) (circ.115/2017) (circ.3/2022)

Novità introdotte per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022

Il comma 223 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha integrato l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, attraverso l’introduzione del comma 15-quinquies, il quale prevede:

  • una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (c.d. décalage) della prestazione,
  • un ampliamento della durata e
  • una diversa modalità di calcolo della medesima,
  • il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e
  • l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.

Le novità legislative trovano applicazione, secondo il dettato normativo di cui al comma 223 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Al riguardo si precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Fino al 31 dicembre 2021

La prestazione DIS-COLL per gli anni 2015,  2016 e per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 è stata disciplinata dalle circolari INPS n.83/2015, n. 74/2016 e n. 89/2017. Quest’ultima circolare, pertanto, continua a trovare applicazione in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 30 giugno 2017.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 – recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” – all’art. 7 ha disposto, attraverso la modifica ed integrazione dell’art. 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL.

In particolare l’art. 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come integrato e modificato dal richiamato art.7 della legge 81/2017, al comma 15 bis prevede che a decorrere dal 1° luglio 2017 l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione -  nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2017.

Il medesimo comma 15 bis dispone inoltre che a decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1 dell’art.15 del D.lgs n.22 del 2015, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.
Infine, con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017, il richiamato comma 15 bis dispone che non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), dell’art. 15 del D. lgs. n. 22 del 2015 e che i riferimenti all'anno solare contenuti nel predetto articolo 15 sono da intendersi riferiti all'anno civile.

Pertanto viene confermato che non è più richiesto il requisito contributivo/reddituale previsto dal d. lgs. n. 22 del 2015 nella sua originaria formulazione e cioè che il collaboratore dovesse far valere, nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Proroga fino al 30 giugno 2017

Proroga fino al 30 giugno 2017

L’art. 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La legge n. 208 del 2015, all’art. 1, comma 310 ha successivamente esteso la tutela della indennità DIS-COLL anche agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. In attuazione delle richiamate disposizioni normative la prestazione DIS-COLL per gli anni 2015 e 2016 è stata rispettivamente   disciplinata dalle circ.83/2015 e circ.74/2016.

Il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”, (di seguito “decreto milleproroghe 2017”) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all’art. 3 comma 3octies, ha previsto che, ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità DIS-COLL di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge n. 208 del 2015, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017.

In ragione del richiamo effettuato dall’art. 3 comma 3octies del decreto mille proroghe 2017 all’art. 1, comma 310 della legge n. 208 del 2015, la fonte della disciplina della prestazione DIS-COLL è l’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015 - istitutivo della indennità medesima – ad eccezione del comma 2, lett. c) per il quale l’art. 1, comma 310 della legge n. 208 del 2015 ha disposto la non applicazione.

Proroga per il 2016

Proroga per il 2016

In seguito, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito Legge di stabilità per l’anno 2016), all’art. 1, comma 310 ha previsto che l’indennità DIS-COLL, di cui all'art. 15 del richiamato decreto legislativo, è riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche per l’anno 2016 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.

Istituzione della DIS-COLL per l'anno 2015

Istituzione della DIS-COLL per l'anno 2015

Il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, ha dettato, tra l’altro, nuove norme in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata.

In particolare, l’art. 15 del richiamato decreto legislativo ha istituito, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, una nuova indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

L’art. 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. In attuazione della suddetta disposizione, l’indennità DIS COLL è stata disciplinata, per gli eventi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2015, dalla circolare dell’Istituto n. 83 del 27 aprile 2015 e, relativamente allo stato di disoccupazione e alle misure di condizionalità introdotte dal D.lgs. n.150 del 14 settembre 2015, dalla circolare n.194 del 27 novembre 2015

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