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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
(circ.77/2019) (circ.4/2020)
Sul supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
L’articolo 1 della citata legge, ai commi 283 e 284, ha previsto quanto segue:
- “283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
- 284. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adeguata l'aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni” (Allegato n. 1).
Per effetto di tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, diviene una misura strutturale; conseguentemente è stabilizzato l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato, in parte, al Fondo che finanzia l’indennizzo.