Eureka Previdenza

Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

(circ.77/2019) (circ.4/2020)

Sul supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

L’articolo 1 della citata legge, ai commi 283 e 284, ha previsto quanto segue:

  • “283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  • 284. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adeguata l'aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni” (Allegato n. 1).

Per effetto di tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, diviene una misura strutturale; conseguentemente è stabilizzato l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato, in parte, al Fondo che finanzia l’indennizzo.

Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

(circ.77/2019) (circ.4/2020)

Sul supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

L’articolo 1 della citata legge, ai commi 283 e 284, ha previsto quanto segue:

  • “283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  • 284. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adeguata l'aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni” (Allegato n. 1).

Per effetto di tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, diviene una misura strutturale; conseguentemente è stabilizzato l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato, in parte, al Fondo che finanzia l’indennizzo.

Soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 02.11.2019 è stata pubblicata la legge 2 novembre 2019, n. 128, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.

L’articolo 11-ter del D.L. n. 101/2019 ha stabilito che “al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018”.

Per effetto della disposizione in oggetto, a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145/2018 e ss.mm.ii., anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del D.lgs n. 207/1996.

Stante la data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, la decorrenza del trattamento non potrà comunque essere anteriore al 1° dicembre 2019.

Per quanto concerne requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite con circolare n. 77 del 24.05.2019.

Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione dell’istituto in oggetto.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nei paragrafi che seguono, si fa rinvio, in quanto compatibili, alle norme in vigore ed alle istruzioni già fornite dall’Istituto in materia.

In particolare, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, importo, nonché utilizzazione dei periodi di erogazione dell’indennizzo ai fini pensionistici, si richiamano le istruzioni fornite con le circolari n. 111 del 25 maggio 1996, n. 39 del 18 febbraio 1998 e n. 20 del 21 gennaio 2002.

Normativa fino al 2018

L'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, in  attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito, a decorrere dal 1* gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attivita'  commerciale ai  soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o di  coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attivita'  di somministrazione al pubblico di alimenti e  bevande,  ovvero che esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche.

L’articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n, 449, ha esteso l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Twitter Facebook