PRIME LIQUIDAZIONI
Come è stato specificato alle Sedi al , in relazione a quanto previsto al punto 6 della parte prima della Circolare n. 274 del 21 Dicembre 1990 " I versamenti sul minimale e quelli dovuti a conguaglio sull'eccedenza costituiscono un contributo unico anche se il relativo versamento, per espressa disposizione di legge, viene effettuato con modalità e in tempi diversi, a seconda che riguardi redditi compresi entro il limite del minimale o redditi superiori. In altre parole, il contributo relativo ad un determinato mese può essere utilizzato solo se, per il mese stesso, risulti versato l'intero importo del reddito di impresa dell'anno precedente, ragguagliato a mese. Pertanto, nell'ipotesi in cui non venga presentata la dichiarazione di responsabilità prevista dalla citata circolare n. 274 circa la misura del reddito prodotto nell'anno precedente, i contributi mensili non potranno essere utilizzati ai fini pensionistici prima del versamento del conguaglio".
In base a tali istruzioni si possono verificare le seguenti situazioni ():
- CONTRIBUTI NON DETERMINANTI
Qualora i contributi siano eccedenti rispetto a quelli necessari per il diritto a pensione, si procederà alla liquidazione provvisoria del trattamento senza tenere conto di tali contributi. Dopo il versamento del saldo, la pensione dovrà essere liquidata in via definitiva. L'operazione può essere anticipata rispetto al versamento dei contributi, qualora venga presentata una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che per l'anno in esame non siano dovuti contributi a saldo. Si richiamano in proposito, per analogia, le istruzioni contenute nel punto 6 della parte prima della Circolare n. 274 del 21 Dicembre 1990 e punto 1.4 della Circolare n. 94 del 24 Marzo 1992 già citate.
- CONTRIBUTI DETERMINANTI
Qualora i contributi relativi siano determinanti ai fini del diritto alla prestazione richiesta, si potrà procedere, dopo aver accertato il versamento della contribuzione sul minimale:
- alla liquidazione provvisoria del trattamento sulla base dei presupposti indicati nella citata circolare n. 94 del 24 Marzo 1992 (versamento dei contributi sul minimale, eventualmente integrati da quelli sul reddito d'impresa eccedente tale minimale); nel comunicare all'interessato il carattere provvisorio della liquidazione, dovrà essere fatto presente che nel caso in cui, in relazione all'ammontare dei redditi dell'anno in esame, sia dovuta una contribuzione a saldo, la continuazione dell'erogazione del trattamento pensionistico sarà subordinata al pagamento del contributo residuo;
- alla liquidazione del trattamento in via definitiva, dopo il versamento dei contributi a saldo. L'operazione può essere anticipata rispetto al versamento, qualora venga presentata la dichiarazione di responsabilità nella quale venga dichiarato che per l’anno in esame non siano dovuti contributi a saldo. Delle pensioni liquidate in via provvisoria con i criteri di cui al presente punto dovrà essere tenuta particolare evidenza.
Tutto ciò premesso, si conferma che, secondo le disposizioni sopra ricordate, le pensioni in oggetto dovranno essere immediatamente liquidate in via provvisoria sia che i contributi dell'anno di liquidazione della pensione siano o meno determinanti come sopra rammentato, in attesa della trasformazione in definitiva che dovrà avvenire entro e non oltre il momento in cui diventi disponibile il reddito definitivo dell’anno in esame e sia effettuato l’eventuale contributo a saldo (normalmente giugno dell'anno successivo).