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NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
(circ.94/2015)
Per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi rapportati alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 , entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.
Poiché l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno 2015 è di € 1.300, la predetta contribuzione figurativa è riconosciuta solo entro il limite di € 1.820 (euro 1.300 per 1,4=euro 1.820).
Ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4 volte l’importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse.
Il periodo di contribuzione figurativa per NASpI è computato per l’anzianità contributiva ai fini pensionistici.
Con successivo messaggio verranno fornite le modalità applicative per la determinazione della retribuzione pensionabile nella fattispecie appena illustrata.
Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare per l’indennità in argomento.