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Prolungamento dell’intervento di tutela del reddito
(msg.1094/2015)
In attuazione della norma in oggetto, il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato il decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4.12.2014.
Il decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014 all'art.1, prevede la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che nell’anno 2014 non rientrano nel contingente delle 10.000 unità di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010 (c.d. salvaguardia), convertito nella legge n. 122 del 2010, e abbiano presentato domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall’articolo 12, comma 5, del citato decreto legge.
Si ricorda che il prolungamento in parola è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, vigenti prima dell’entrata in vigore della legge n. 122/2010, e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall’articolo 12 della medesima legge.
Tuttavia, (come specificato nell’art. 1 medesimo), il predetto prolungamento deve avere inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 e potrà essere corrisposto per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014.
L’art.2 del decreto, fissa in euro 62.697.643 il limite massimo di spesa per l’erogazione del prolungamento del sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, limitatamente alle mensilità di competenza del 2014.