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Disoccupazione con requisiti ridotti
(circ.148/1990)
I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l’indennità sono coperti da contribuzione figurativa.
Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sei il numero dei giorni indennizzati, arrotondando per eccesso.
I contributi sono collocati nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento e specificatamente nel periodo più favorevole al lavoratore.
Questi contributi possono essere utilizzati per:
- il diritto e la misura per la pensione di vecchiaia;
- il diritto e la misura per l’assegno ordinario di invalidità;
- solo la misura per la pensione di anzianità;
- il raggiungimento della maggiore anzianità contributiva in deroga all’età richiesta per la pensione di anzianità;
- Per il diritto e la misura della pensione anticipata fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.