Eureka Previdenza

APE Sociale

(circ.100/2017) (circ.34/2018) (circ.15/2019) (msg.163/2020) (circ.35/2020) (msg.62/2021) (circ.62/2022) (circ.35/2024)

 

Proroga fino al 31 dicembre 2024

Proroga fino al 31 dicembre 2024 (circ.35/2024)

L’articolo 1, comma 136, della legge n. 213 del 2023 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fino al 31 dicembre 2024,

  • in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

Ne consegue che, con riferimento alle domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio presentate dal 1° gennaio 2024, è necessario accertare, tra gli altri requisiti, che i soggetti di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a), b), c) e d), della legge n. 232 del 2016, e successive modificazioni, siano in possesso, al momento della domanda, o comunque la perfezionino entro il 31 dicembre 2024, di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi.

Si precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

L’articolo 1, comma 136, della legge di Bilancio 2024 non ha introdotto modifiche rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto. Per tali aspetti, rimangono pertanto ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, come modificate, da ultimo, dall’articolo 1, commi 288 e 289, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In particolare, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in merito alle professioni cosiddette gravose cui fare riferimento ai fini del riconoscimento dell’APE sociale ai sensi della lettera d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, nonché alle categorie di lavoratori gravosi che beneficiano del requisito contributivo ridotto a 32 anni.

Analogamente a quanto indicato al paragrafo 2 della circolare n. 15 del 1° febbraio 2019 e ribadito al paragrafo 1 della circolare n. 62 del 2022, i soggetti in possesso del provvedimento di certificazione, possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2024).

Proroghe fino al 31 dicembre 2023

Proroghe fino al 31 dicembre 2023

Nel Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, (di seguito, anche legge di Bilancio 2022).

In particolare, l’articolo 1, comma 91, della suddetta legge ha previsto che: “All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022» e alla lettera a), le parole «da almeno tre mesi» sono soppresse”.

L'Ape sociale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 dall'art. 1 comma 288 della legge 197/2022.

Il comma 92 del medesimo articolo ha stabilito che: “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate all’allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni”.

Infine, il comma 93 del citato articolo 1 ha previsto un incremento dei limiti annuali di spesa per il finanziamento della misura sperimentale in esame, denominata APE sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono istruzioni circa le suddette modifiche e alcuni chiarimenti in materia. Per quanto non modificato dalle sopra richiamate disposizioni della legge di Bilancio 2022, si fa rinvio, ove compatibili, alle istruzioni fornite con le circolari n. 100 del 16 giugno 2017 e n. 34 del 23 febbraio 2018, nonché ai messaggi pubblicati in materia.

Proroghe fino al 2021

Per la proroga fino al 2021 vedi messaggio 62/2021

L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017, ai commi da 179 a 186, ha previsto in via sperimentale - dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (prorogato fino al 31 dicembre 2019 vedi circ.15/2019) -  per determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni,  la possibilità di beneficiare, a domanda, ed in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di un’indennità (c.d. APE Sociale) fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto–legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.

L’articolo 18 del decreto-legge n. 4/2019, al primo periodo, ha stabilito che “all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»”.

In virtù della suddetta modifica il periodo di sperimentazione dell’APE sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii., è posticipato al 31/12/2019 (circ.15/2019).

In virtù dell'art.1 comma 473 della legge 160/2019, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è posticipato fino al 31 dicembre 2020 (msg.163/2020) (circ.35/2020).

Pertanto, dal 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizionipreviste dall’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017, ai commi da 179 a 186, come modificato dall’articolo 1 della predetta legge di bilancio 2018, ai commi 162 lettere b), c), d), e) e h), 163, 164, 165 e 167.

In considerazione del fatto che il beneficio è riconosciuto dal decreto-legge senza soluzione di continuità rispetto al passato, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, stante il permanere delle stesse, anche tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio per superamento dei limiti reddituali annuali) che intendono ripresentare domanda.

Sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

L’articolo 1 della predetta legge di bilancio 2018, ai commi 162 lettere b), c), d), e) e h), 163, 164, 165 e 167, ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche e integrazioni all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che disciplina l’indennità che accompagna all’età pensionabile di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011, soggetti in particolari condizioni (c.d. APE sociale).

Anzitutto, l’articolo 1, comma 162, lettera e), ha aggiunto, all’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, il comma 179-bis, che prevede, per le donne con figli, una riduzione del requisito contributivo minimo (dei 30/36 anni) richiesto per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi.

Il medesimo comma 162, alle lettere b), c) e d), integrando l’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, ha esteso la platea dei destinatari in merito ai beneficiari di cui alle lettere a), b) e d) del citato comma, ovvero alle categorie dei disoccupati, dei soggetti che assistono e convivono con disabili affetti da handicap grave, e dei lavoratori c.d. “gravosi”. Nessuna modifica è stata, invece, introdotta in merito alle condizioni richieste per l’accesso al beneficio per gli invalidi in misura pari o superiore al 74% di cui alla lettera c) del citato comma 179.

In particolare, per la categoria di cui alla lettera d), il comma 163, dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 ha incluso nuove professioni nell’elenco delle attività c.d. gravose mentre il comma 164 ha disposto i criteri per il computo del periodo di attività gravosa per la categoria degli operai dell’agricoltura e della zootecnia.

Il successivo comma 165 ha, altresì, eliminato, tra le condizioni richieste per l’accesso al beneficio, l’applicazione da parte del datore di lavoro delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

Inoltre, l’articolo 1, comma 165, derogando alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 88 del 2017 (in seguito, denominato decreto n. 88/2017), ha rimodulato i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, per i soggetti che maturano i requisiti per l’APE sociale nel corso del 2018.

I commi 147 e 148 lettera a), inoltre, nel prevedere una deroga all’applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per alcune categorie, hanno escluso i soggetti che all’atto del pensionamento godono dell’APE sociale.

Infine i comma 162, lettera h) e comma 167 hanno previsto nuovi limiti annuali di spesa e l’istituzione di un Fondo APE sociale.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative in merito alle citate modiche e integrazioni nonché ulteriori chiarimenti in materia, anche con riferimento ai diversi profili gestionali della prestazione.

Per quanto non modificato dalle sopra richiamate disposizioni della legge di bilancio, si fa rinvio, per quanto compatibile, alle istruzioni fornite con la circolare n. 100 del 16 giugno 2017 e con i successivi messaggi.

Circolare 100/2017

L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017, ai commi da 179 a 186, ha previsto in via sperimentale - dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 -  per determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni,  la possibilità di beneficiare, a domanda, ed in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di un’indennità (c.d. APE Sociale) fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto–legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.

L’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha fornito un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge di Bilancio.

Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88 (di seguito, per brevità, denominato decreto), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 giugno 2017,  sono state adottate  le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, che entrano in vigore il 17 giugno 2017.

Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione dell’istituto in oggetto.

 

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