Per la proroga fino al 2021 vedi messaggio 62/2021
L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017, ai commi da 179 a 186, ha previsto in via sperimentale - dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (prorogato fino al 31 dicembre 2019 vedi circ.15/2019) - per determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni, la possibilità di beneficiare, a domanda, ed in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di un’indennità (c.d. APE Sociale) fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto–legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.
L’articolo 18 del decreto-legge n. 4/2019, al primo periodo, ha stabilito che “all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»”.
In virtù della suddetta modifica il periodo di sperimentazione dell’APE sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii., è posticipato al 31/12/2019 (circ.15/2019).
In virtù dell'art.1 comma 473 della legge 160/2019, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è posticipato fino al 31 dicembre 2020 (msg.163/2020) (circ.35/2020).
Pertanto, dal 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizionipreviste dall’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017, ai commi da 179 a 186, come modificato dall’articolo 1 della predetta legge di bilancio 2018, ai commi 162 lettere b), c), d), e) e h), 163, 164, 165 e 167.
In considerazione del fatto che il beneficio è riconosciuto dal decreto-legge senza soluzione di continuità rispetto al passato, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, stante il permanere delle stesse, anche tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio per superamento dei limiti reddituali annuali) che intendono ripresentare domanda.
Sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
L’articolo 1 della predetta legge di bilancio 2018, ai commi 162 lettere b), c), d), e) e h), 163, 164, 165 e 167, ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche e integrazioni all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che disciplina l’indennità che accompagna all’età pensionabile di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011, soggetti in particolari condizioni (c.d. APE sociale).
Anzitutto, l’articolo 1, comma 162, lettera e), ha aggiunto, all’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, il comma 179-bis, che prevede, per le donne con figli, una riduzione del requisito contributivo minimo (dei 30/36 anni) richiesto per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi.
Il medesimo comma 162, alle lettere b), c) e d), integrando l’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, ha esteso la platea dei destinatari in merito ai beneficiari di cui alle lettere a), b) e d) del citato comma, ovvero alle categorie dei disoccupati, dei soggetti che assistono e convivono con disabili affetti da handicap grave, e dei lavoratori c.d. “gravosi”. Nessuna modifica è stata, invece, introdotta in merito alle condizioni richieste per l’accesso al beneficio per gli invalidi in misura pari o superiore al 74% di cui alla lettera c) del citato comma 179.
In particolare, per la categoria di cui alla lettera d), il comma 163, dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 ha incluso nuove professioni nell’elenco delle attività c.d. gravose mentre il comma 164 ha disposto i criteri per il computo del periodo di attività gravosa per la categoria degli operai dell’agricoltura e della zootecnia.
Il successivo comma 165 ha, altresì, eliminato, tra le condizioni richieste per l’accesso al beneficio, l’applicazione da parte del datore di lavoro delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.
Inoltre, l’articolo 1, comma 165, derogando alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 88 del 2017 (in seguito, denominato decreto n. 88/2017), ha rimodulato i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, per i soggetti che maturano i requisiti per l’APE sociale nel corso del 2018.
I commi 147 e 148 lettera a), inoltre, nel prevedere una deroga all’applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per alcune categorie, hanno escluso i soggetti che all’atto del pensionamento godono dell’APE sociale.
Infine i comma 162, lettera h) e comma 167 hanno previsto nuovi limiti annuali di spesa e l’istituzione di un Fondo APE sociale.
Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative in merito alle citate modiche e integrazioni nonché ulteriori chiarimenti in materia, anche con riferimento ai diversi profili gestionali della prestazione.
Per quanto non modificato dalle sopra richiamate disposizioni della legge di bilancio, si fa rinvio, per quanto compatibile, alle istruzioni fornite con la circolare n. 100 del 16 giugno 2017 e con i successivi messaggi.