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Indennità di tirocinio
(msg.6789/2014) (msg.7899/2014)
La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 ha impegnato gli Stati membri a “garantire che tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro un periodo di 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale”.
In attuazione della predetta Raccomandazione è stato adottato il "Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani", che ha individuato tra le azioni finanziabili anche l’erogazione di borse di tirocinio destinate a contribuire alle spese dei giovani che hanno necessità di maturare un’esperienza professionale, con l’obiettivo di agevolare e aumentare le possibilità occupazionali velocizzando e rendendo più efficace il percorso di transizione tra scuola e lavoro oppure favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.
Per dare attuazione alla cosiddetta “Garanzia per i Giovani” di cui alla Raccomandazione sopra citata, l’art. 5 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013 n. 99, ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali una “Struttura di missione” composta dai rappresentanti del Ministero e delle sue agenzie tecniche - ISFOL e Italia Lavoro - del MIUR, MISE, MEF, del Dipartimento della Gioventù, dell'INPS, delle Regioni e Province Autonome, delle Province e Unioncamere.
In particolare, l’Istituto è stato indicato tra i soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi, come ad esempio nel caso del bonus occupazionale, mentre le Regioni/Province autonome sono i c.d. organismi intermedi che hanno il compito di attivare le azioni di politica attiva.