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Ambito di applicazione
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Attestazioni ISEE con omissioni e/o difformità
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Bonus asilo nido
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Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
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Decadenza
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Modalità di erogazione dei bonus e documentazione a supporto della domanda
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Pagamento del bonus
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Presentazione della domanda per l’anno 2017 e documentazione a corredo
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Presentazione della domanda per l’anno 2018 e documentazione a corredo
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Presentazione della domanda per l’anno 2019 e documentazione a corredo
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Presentazione della domanda per l’anno 2020
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Requisiti del soggetto richiedente
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Rilascio nuova funzionalità per la variazione delle mensilità richieste in domanda
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Rimborso dell’onere sostenuto per le mensilità riferite ai periodi di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Cumulabilità con il bonus per l’acquisto di servizi di baby-si
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Tipologie di contributo e modalità di erogazione
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Bonus asilo nido
(circ.88/2017) (circ.27/2020)
Nell’ambito degli interventi normativi in favore delle famiglie l’articolo 1 comma 355 della Legge n. 232 del 2016, ha disposto a partire dal 2016 la corresponsione di un buono di 1.000 euro su base annua, parametrato in undici mensilità:
- per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché
- per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della citata norma.
Successivamente, l’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha elevato l’importo del predetto buono a 1.500 euro annui.
Su tale impianto normativo è intervenuto, da ultimo, l’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dall'anno 2020, ha ulteriormente incrementato l’importo del contributo portandolo:
- ad un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi in cui il nucleo familiare risulti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, (ISEE minorenni), in corso di validità, fino a 25.000 euro. L’agevolazione potrà spettare in misura pari
- a un massimo di 2.500 euro, per i nuclei familiari con un lSEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro. Infine, spetterà
- l’importo minimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell’ISEE.
Con la presente circolare si illustrano le modalità di presentazione delle domande 2020, per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 del citato D.P.C.M. del 17 febbraio 2017, tenendo conto delle novità introdotte dal predetto articolo 1, comma 343, della legge n. 160/2019.