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Astensione obbligatoria pescatrici e pescatori autonomi della piccola pesca
La legge 24 dicembre 2012, n. 228, all’art. 1, commi 336 e 337 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013), intervenendo sugli articoli 66, 68, 69, 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha esteso alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n.250 e successive modificazioni, la tutela di maternità già riconosciuta dai medesimi articoli alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, esercenti attività commerciali e imprenditrici agricole a titolo principale), prevedendo nel contempo, a copertura degli oneri derivanti da tale estensione, uno specifico contributo.
Ai sensi dell’art. 1, comma 561, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 la disciplina introdotta trova applicazione dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge stessa (circ.130/2013).
Dal 25 giugno 2015 l'indennità spetta anche ai pescatori autonomi (circ.128/2016)