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Adempimenti del datore di lavoro
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Aspettativa per cariche pubbliche elettive
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Destinatari della norma
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Documentazione da allegare alla domanda
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Importo ed efficacia del contributo figurativo
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Misura del versamento
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Periodo di prova. Dispensa
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Presentazione della domanda - Canale telematico esclusivo
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Presupposti per l'applicazione della norma
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Prospetti retributivi dichiarati dal datore di lavoro
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Provvedimento di aspettativa del datore di lavoro
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Soggetto che non lavora al momento dell'elezione o dell’incarico sindacale
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Termini per la presentazione della domanda
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Versamento della quota a carico del lavoratore
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Contribuzione figurativa
Aspettativa per cariche pubbliche elettive
(circ.81/2000) (art.31 legge 300/1970) (art.3 dlgs 564/1996)
L'art.31 della legge 300/1970 stabilisce che i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblea regionale ovvero siano chiamati a ricoprire altre funzioni pubbliche elettive possono a richiesta essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato e possono richiedere l'accredito della contribuzione figurativa per i relativi periodi, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nonché a carico di enti, fondi, casse, e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero.
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