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Indennità antitubercolari
Contribuzione figurativa
TBC a carico dell'INPS e di altri Enti
Ha diritto all'assistenza antitubercolare, per assicurazione propria, chi al verificarsi dell'evento possa far valere almeno 52 contributi settimanali di effettiva contribuzione per TBC. Il diritto è esteso anche ai familiari dell'assicurato che possegga il predetto requisito di assicurazione (coniuge, figli e genitori).
A partire dall'1/1/1952 sono accreditabili figurativamente i periodi di:
- degenza in regime sanatoriale
- godimento dell'indennità post-sanatoriale
- cura ambulatoriale o domiciliare
- godimento dell'assegno di cura e sostentamento
Le disposizioni introdotte dalla L. 218/1952 prevedevano l'accredito del periodo figurativo per TBC dall'1/1/1952 e per i periodi precedenti l'accredito di malattia. La legge 88/1987 ha esteso il beneficio dell'accredito anche ai periodi anteriori all'1/1/1952 e successivi al 26/10/1935, purché gli interessati avessero il requisito richiesto. La contribuzione riconosciuta per i periodi antecedenti il 1° gennaio 1952 hanno efficacia dal 2/4/1987 data di entrata in vigore della legge (circ. 29/88).
Per i periodi assistiti dall'INPS, l'accredito figurativo, senza limitazioni di tempo, è disposto d'ufficio; per le prestazioni erogate per la TBC da altri Enti è necessaria la domanda dell'interessato e la relativa documentazione.
Requisiti per l'accredito figurativo (vedi A.U. 1976 pag.1432):
- 52 settimane di contribuzione effettiva in qualsiasi epoca versata e;
- 1 contributo settimanale anteriormente al periodo da riconoscere.
I periodi sono accreditati in ARPA col codice "350".
I periodi di malattia tubercolare che hanno dato luogo all'accredito figurativo sono equiparati alla contribuzione effettiva e sono quindi utili sia per il diritto che per la misura di tutte le prestazioni pensionistiche (circ. 29/88).
Sono altresì utili ai fini del perfezionamento del requisito dei tre anni nel quinquennio per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria (circ. 134342 del 26/09/75 Legge 419 del 6.8.1975)