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Riscatto periodi di congedo per eventi e cause particolari
L'art.4, comma 2, della legge 53/2000 stabilisce che i lavoratori pubblici e privati possono usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali quelli che saranno individuati e disciplinati con decreto interministeriale , come previsto al comma 4 del citato articolo 4.
Durante i periodi di congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
La copertura assicurativa dei suddetti periodi potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante riscatto o versamento di contribuzione volontaria.
L'onere di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D. Lgs.30.4.97 n.184, in relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del 31.12.95.
In alternativa al riscatto l'interessato potrà effettuare versamenti volontari, previa autorizzazione, da rilasciare sulla base dei criteri fissati dall'art 5 del D.L.vo 16.9.96, n.564, come modificato dal D.L.vo n.184 del 30.4.1997 modificato poi dall'art.69 comma 10 della legge 388/2000.