Eureka Previdenza

Periodi di occupazione in lavori socialmente utili

(circ.33/2010)

Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, in vigore il 23 gennaio 1998, ha dettato disposizioni di "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196".

Com’è noto, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, comma 9, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 i periodi di impiego nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali viene erogato il relativo assegno fino al 31 luglio 1995 sono riconosciuti figurativamente utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.

A partire dal 1° agosto 1995, invece, i periodi di lavoro socialmente utili  per i quali continua ad essere erogato il relativo assegno, sono efficaci ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a pensionamento.

In virtù dell’art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997 in oggetto, detti periodi possono essere riscattati ai fini pensionistici (per la misura della pensione), ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

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