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Donazione midollo osseo
(circ.97/2006)
La legge n. 52 del 6 marzo 2001 disciplina la donazione di midollo osseo ed integra le disposizioni normative in materia di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto dettate dalla legge 4 maggio 1990, n.107, oggi abrogata per effetto della legge n. 219 del 21.10.2005 (“Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”).
Con particolare riguardo ai diritti del donatore, l’art. 5 della legge 52/2001 riconosce al lavoratore dipendente, il diritto a conservare la “normale retribuzione” per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare nonché per le successive giornate di convalescenza che l’équipe medica che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso.
La legge prevede inoltre il diritto a conservare la normale retribuzione anche per i permessi orari concessi al lavoratore per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti preliminari alla donazione (art. 5 comma 1 della legge 52/2001):
- prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici (definizione del sistema genetico HLA);
- prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
- accertamento dell’idoneità alla donazione.
Il datore di lavoro, a sua volta, ha facoltà di richiedere all’Istituto il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le donazioni effettuate dopo l’entrata in vigore della legge 52/2001, ossia successivamente al 16 marzo 2001 (art. 5 comma 2 della legge 52/2001).
In tal caso, le giornate ed i permessi predetti sono coperti da contribuzione figurativa ed i relativi oneri sono posti a carico dello Stato ai sensi dell’art. 11 della legge in questione.
Si precisa che per le donazioni effettuate precedentemente al 16 marzo 2001 rimangono ferme le istruzioni fornite al punto 3 della circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 la quale, relativamente al “prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di infusione” di cui alla legge 107/90, ha previsto l’erogazione dell’indennità di malattia per le giornate di degenza effettiva e per quelle di convalescenza necessarie al recupero delle energie lavorative del donatore.