-
Decorrenza applicazione surroga
-
Flusso procedurale
-
Istruzioni contabili
-
L'azione di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche
-
Momento cui riferire il calcolo del valore capitale
-
Monitoraggio
-
Prescrizione
-
Revisione delle tabelle
-
Surrogazione nei diritti del superstite il cui coniuge è stato riconosciuto inabile
- Dettagli
- Visite: 11174
L'azione di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche
(art.14 legge 222/1984) (Circolare 134/2011) (circolare 10/1988)
L'art. 14, della legge 12 giugno 1984, n. 222, dispone che l'Istituto erogatore delle prestazioni previste dalla legge medesima è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione. A tal fine, il valore capitale della prestazione pensionistica è calcolato applicando i criteri e le tariffe che sono stati fissati con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 marzo 1987, incorso di revisione per il mutato scenario di riferimento normativo.
Il predetto art. 14, della legge 12 giugno 1984, n. 222 ha"codificato" in modo specifico l'istituto della surrogazione consentendo di intervenire o di agire in via diretta per il recupero delle prestazioni erogate o, in capitalizzazione, da erogare nelle diverse ipotesi di accertata inabilità o invalidità dell'assicurato. L'Istituto, quindi, è legittimato a recuperare dai terzi responsabili e/o dalle loro compagnie di assicurazione, gli importi dovuti in caso di riconoscimento di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità, allorché l'evento posto a base delle accertate patologie, dipenda da fatto imputabile a responsabilità di terzi.
Pertanto, rimane ferma per l'Istituto, ricorrendone i presupposti di fatto, la possibilità di ottenere, da coloro civilmente responsabili, il rimborso dei ratei corrisposti a titolo di pensione di inabilità/assegno ordinario di invalidità, tra la data di presentazione della domanda e quella del decesso dell'assicurato, ai sensi dell'art. 14, della legge 12 giugno 1984, n. 222. Il predetto articolo sancisce anche l'azione di surrogazione volta al recupero delle somme erogate a titolo di pensione privilegiata di inabilità disciplinata dall'art. 6, trattandosi di una prestazione introdotta e prevista dalla Legge n. 222/1984. La legge n. 183/2010, inoltre, ha previsto il recupero anche delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili, corrisposte in conseguenza di fatto illecito di terzi, completando il quadro normativo relativo alle azioni surrogatorie e di rivalsa (messaggio n. 8363 del 7 aprile 2011). Con circolare n.69 del 30 marzo 2007, avente ad oggetto "Azioni surrogatorie relative alle indennità erogate dall'Istituto per malattia causata da terzi", sono state fornite indicazioni operative per la gestione di tali azioni. Al fine di assicurare un maggiore presidio delle azioni surrogatorie sul territorio, è stato a suo tempo istituito, presso la Direzione generale, il Progetto di valenza Nazionale " Progetto Nazionale Gestione Surrogazione verso Terzi " ed il nuovo modello organizzativo dell'Istituto, di cui alla circolare 102/2009, ha previsto l'accentramento, a livello provinciale, presso l'Unità organizzativa Controllo Prestazioni dell'area flussi, di tutte le attività surrogatorie (sia per malattia che per prestazioni pensionistiche) e di rivalsa. Tale accentramento delle attività presso l'Unità organizzativa Controllo Prestazioni (cfr. circ. 102/2009) consente, inoltre, di evidenziare le azioni relative a situazioni di prestazioni economiche di malattia erogate a causa di gravi incidenti che, verosimilmente, potrebbero originare richiesta di prestazione pensionistica.
Con la presente circolare si forniscono ulteriori indicazioni in merito al processo produttivo delle azioni surrogatorie da attivare ai sensi dell'art. 14, della legge 12 giugno 1984, n. 222, nei confronti dei responsabili e delle loro eventuali compagnie assicuratrici, per il recupero delle prestazioni erogate agli assicurati a titolo di assegno ordinario di invalidità e di pensione ordinaria di inabilità.