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Assegno sociale derivante da invalidità civile
Agli invalidi civili che perfezionano il requisito dell'eta' a far tempo dal 1* gennaio 1996, dovra' essere erogato l'assegno sociale. Ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione dell'assegno sociale si applica, per gli invalidi civili, parziali e totali, soltanto il limite di reddito personale e non si tiene conto in nessun caso dei redditi del coniuge (vedi messaggio 18883 del 31/07/1997). Per gli invalidi civili parziali il limite di reddito individuale e' quello stabilito per la generalità dei soggetti; per gli invalidi civili totali e per i sordomuti il limite di reddito per l'attribuzione dell'assegno sociale sono gli stessi di quelli previsti per la concessione della pensione a carico dell'Amministrazione dell'Interno. Il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente circolare 86 del 27/04/2000.
I soggetti già titolari di pensione sociale che, successivamente al 31 dicembre 1995, dovessero perdere il diritto a tale prestazione per il venir meno dei requisiti che ne consentirono a suo tempo la concessione, non potranno più essere ammessi al godimento della pensione sociale ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 153/69, modificato dall'art. 3 del D.L. n° 30 del 2.3.1974, convertito dalla legge n.114 del 16.04.74, ma potranno conseguire l'assegno sociale a norma dell'articolo 3 della legge n. 335/95, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti per tale ultima prestazione.