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Benefici per i lavoratori non vedenti
(circ. 138/87) (circ.173/91)
L'art. 9, comma secondo, della legge 29 marzo 1985, n. 113, ha riconosciuto in favore dei centralinisti non vedenti, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. L'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del giorno 11 aprile 1991 ed entrata in vigore il 26 aprile 1991 - ha ampliato il campo di operatività della norma sopra citata disponendo testualmente: "Le attività lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti: conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all'art. 9, comma secondo, della legge 29 marzo 1985, n. 113 anche agli effetti dell'anzianità assicurativa".
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