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La pensione di inabilità
Inabilità per gli iscritti a due o più fondi
(circ.140/2013) - (circ.120/2013) (circ.60/2017) (circ.140/2017)
Nel supplemento ordinario n. 212/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). La menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, all’articolo 1, comma 240, ha apportato modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 nell’ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative. Il citato comma 240 dispone che “Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorchè tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni“. Con messaggio n. 2634 dell’11 febbraio 2013 sono state date indicazioni di tenere in apposita evidenza le domande di pensione di inabilità presentate dalla predetta data del 1° gennaio 2013 in attesa dell’emanazione della circolare sull’argomento. A scioglimento della predetta riserva si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa in oggetto con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 29/0003484/L del 29 agosto 2013.