Eureka Previdenza

La pensione di inabilità

Inabilità per gli iscritti a due o più fondi

(circ.140/2013) - (circ.120/2013) (circ.60/2017) (circ.140/2017)

Nel supplemento ordinario n. 212/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). La menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, all’articolo 1, comma 240, ha apportato modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 nell’ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative. Il citato comma 240 dispone che “Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorchè tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni“. Con messaggio n. 2634 dell’11 febbraio 2013 sono state date indicazioni di tenere in apposita evidenza le domande di pensione di inabilità presentate dalla predetta data del 1° gennaio 2013 in attesa dell’emanazione della circolare sull’argomento. A scioglimento della predetta riserva si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa in oggetto con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 29/0003484/L del 29 agosto 2013. 

La pensione di inabilità

Inabilità per gli iscritti a due o più fondi

(circ.140/2013) - (circ.120/2013) (circ.60/2017) (circ.140/2017)

Nel supplemento ordinario n. 212/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). La menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, all’articolo 1, comma 240, ha apportato modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 nell’ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative. Il citato comma 240 dispone che “Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorchè tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni“. Con messaggio n. 2634 dell’11 febbraio 2013 sono state date indicazioni di tenere in apposita evidenza le domande di pensione di inabilità presentate dalla predetta data del 1° gennaio 2013 in attesa dell’emanazione della circolare sull’argomento. A scioglimento della predetta riserva si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa in oggetto con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 29/0003484/L del 29 agosto 2013. 

Gestione che provvede all'accertamento del requisito sanitario

Gestione che provvede all'accertamento del requisito sanitario

Sarà la gestione di ultima iscrizione a provvedere all’accertamento della sussistenza del prescritto requisito sanitario. In particolare qualora il soggetto risulti iscritto alla gestione ex Inpdap al momento dell’evento invalidante, oltre alla pensione di cui al citato articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995, il cumulo dei periodi assicurativi è consentito anche nelle ipotesi di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della legge n. 379/1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1092/1973 (circ.120/2013).

Ulteriori chiarimenti msg.7145/2015

Ulteriori chiarimenti (msg.7145/2015)

La citata legge n. 228, all’articolo 1, comma 240, ha disposto il cumulo della contribuzione per i richiedenti la pensione di inabilità iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Con circ.140/2013 sono state fornite le relative istruzioni.

Ciò posto, si precisa che, in presenza di contribuzione esclusivamente nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, la pensione di inabilità richiesta dal 1° gennaio 2013 deve continuare ad essere liquidata applicando la legge n. 613 del 1966, articoli 20 e 21.

Pertanto, la liquidazione della pensione con il cumulo della contribuzione si effettua nella gestione autonoma, in quanto il cumulo della contribuzione è previsto nella gestione autonoma e non nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

In particolare la citata legge n. 613 del 1966, articoli 20 comma 1 e 21 stabilisce che i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Si precisa che, ove il richiedente la pensione di inabilità possegga anche contribuzione presso le altre gestioni indicate nella legge n. 228 (gestione separata, forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria), trova applicazione il cumulo ivi previsto.

Si chiarisce peraltro che resta operante, in alternativa, la possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità in totalizzazione o con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al D.lgs 30 aprile 1997, n. 184.

In tali ipotesi trova applicazione la relativa disciplina.

Riliquidazioni di pensioni di inabilità liquidate col cumulo

Riliquidazioni di pensioni di inabilità liquidate col cumulo (msg.7145/2015)

Le pensioni di inabilità, richieste dal 1° gennaio 2013 da soggetti in possesso di contribuzione da artigiano, commerciante, coltivatore diretto, mezzadro, colono e dipendente, liquidate in osservanza della legge n. 228 del 2012, devono essere eliminate e riliquidate d’ufficio nella categoria corretta, applicando la legge n. 613 del 1966.

Parimenti le pensioni ai superstiti, derivanti da pensioni di inabilità richieste dal 1° gennaio 2013 da soggetti in possesso di contribuzione da artigiano, commerciante, coltivatore diretto, mezzadro, colono e dipendente, liquidate in osservanza della legge n. 228 del 2012, devono essere eliminate e riliquidate d’ufficio nella categoria corretta, applicando la legge n. 613 del 1966.

Passaggio dall’assegno di invalidità alla pensione di inabilità

Passaggio dall’assegno di invalidità alla pensione di inabilità (msg.7145/2015)

Con circolare n. 53616 A.G.O./262 del 1984 nota 7 è stato precisato tra l’altro che in caso di passaggio dall'assegno di invalidità alla pensione di inabilità il requisito amministrativo deve ritenersi automaticamente perfezionato trattandosi di sostituire, senza soluzione di continuità, una prestazione ad un'altra nell'ambito della tutela previdenziale dell'invalidità sancita dalla Costituzione e realizzata dalla legge n. 222.

Tale criterio opera per la pensione di inabilità in cumulo.

Periodi di godimento dell’assegno di invalidità

Periodi di godimento dell’assegno di invalidità (msg.7145/2015)

L'articolo 1, comma 6, della legge 12 giugno 1984, n. 222 riconosce utili ai fini del conseguimento del requisito amministrativo per la pensione indiretta i periodi di godimento dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

Tale criterio opera anche nei confronti di coloro che accedono alla pensione ai superstiti in regime di cumulo.

 

Twitter Facebook