-
Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti
-
Comunicazione da parte dell’Ente previdenziale
-
Copertura finanziaria
-
Decorrenza del beneficio
-
Decorrenza della pensione
-
Differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
-
Incumulabilità con altri benefici
-
Lavoratori che perfezionano il requisito agevolato sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti che in una delle Gestioni del lavoratori autonomi
-
Lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
-
Meccanismo di salvaguardia
-
Obblighi di comunicazione del datore di lavoro riguardanti lo svolgimento di attività faticose e pesanti
-
Personale viaggiante e di macchina iscritto al Fondo Ferrovieri
-
Presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione
-
Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio
-
Procedimento accertativo
-
Riconoscimento del beneficio pensionistico a lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva
-
Ricorsi e riesami
-
Titolari di assegno o pensione di invalidità
- Dettagli
- Visite: 9855
Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti
(circ.90/2017)
La Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11.5.2011 ha pubblicato il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio 2011, recante disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 - entrata in vigore il 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19 della stessa legge) – all’articolo 1, commi da 206 a 208, reca disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, con particolare riferimento:
- al requisito oggettivo;
- al mancato adeguamento in via transitoria dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita;
- alla non applicazione delle c.d. finestre mobili,
- al termine per la presentazione della domanda di accesso al beneficio,
- alla copertura degli oneri ed
- alle modalità attuative del predetto decreto.
Con la presente circolare, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2890 del 28 aprile 2017, si forniscono le prime indicazioni in ordine alle modifiche apportate dalla legge n. 232 del 2016 al decreto legislativo n. 67 del 2011. Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio ai chiarimenti in materia forniti con i precedenti messaggi, ove compatibili.
Argomenti Correlati