Eureka Previdenza

CoCoPro non titolari dell'obbligo contributivo

(circ.101/2010)

Come è noto, la norma posta dall’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la cui finalità è quella di sanare un’omissione contributiva da parte del soggetto tenuto per legge al pagamento, è stata oggetto di sindacato di legittimità costituzionale, concluso con sentenza n. 18 del 12 gennaio 1995.

In tale sede, la Corte Costituzionale aveva ritenuto che la norma, essendo priva di riferimenti restrittivi, che imponessero di limitare il beneficio della rendita vitalizia ai lavoratori subordinati, fosse idonea a realizzare una tutela più ampia, suscettibile di estendersi ai familiari del titolare artigiano, abitualmente e prevalentemente impiegati nell’azienda.

Il principio espresso era stato ribadito dalla Corte con successiva ordinanza ed applicato dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva iniziato a riconoscere il diritto alla costituzione di rendita vitalizia a favore dei collaboratori delle imprese familiari, operando un’interpretazione estensiva della norma in questione.

L’Istituto aveva successivamente determinato di conformarsi all’orientamento giurisprudenziale, ammettendo la facoltà di costituire la rendita a favore dei collaboratori di imprese artigiane o commerciali, nonché dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare (circolari nn. 31 e 32 del 1° febbraio 2002).

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