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La pensione ai superstiti
La pensione di reversibilità
La pensione ai superstiti assume il nome di pensione di reversibilità se il deceduto era titolare di una pensione diretta, (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità), ovvero, avendone diritto, ne avesse in corso la liquidazione (Legge 20.02.1958 n.55 art.1 e art.3). I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato non essendo l’assegno reversibile e il diritto alla pensione per i familiari superstiti scatta solo a condizione che siano perfezionati gli stessi requisiti contributivi richiesti per la pensione indiretta, includendo nel computo dell’anzianità contributiva anche il periodo di godimento di detto assegno secondo quanto previsto dalla circolare INPS 262 AGO del 03.12.1984 punto 15.2.
In caso di decesso dell’assicurato intervenuto nel corso del mese di presentazione della domanda di pensione di inabilità – in presenza di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto – ovvero nel corso del mese di perfezionamento dei requisiti stessi, ai superstiti spetta la pensione di reversibilità e non quella indiretta, con il beneficio della diversa valutazione del requisito contributivo previsto per la qualifica di pensionato del dante causa (Circ. 50 del 11.03.1986).