Eureka Previdenza

Una tantum ai superstiti

(circ.104/2003)

L'articolo 1, comma 20, terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che "Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si  trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità".

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha determinato, con decreto 13 gennaio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2003, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 20, terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

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