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Affidamento temporaneo
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Aspetti fiscali
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Avviso del termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2018 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2018
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Bonus bebè (assegno di natalità)
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Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
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Decadenza, interruzione e presentazione di una nuova domanda
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Destinatari della norma
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Gestione delle domande
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Indicatore ISEE
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Istruzioni per la compilazione della domanda telematica
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Maggiorazione del 20% in caso di figlio, nato o adottato nel 2019, successivo al primo
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Misura e decorrenza dell’assegno
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Modalità di compilazione e presentazione della domanda. Adozioni plurime e parti gemellari
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Pagamento dell’assegno
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Parto gemellare ed adozioni plurime
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Procedura di gestione delle domande
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Requisiti del soggetto richiedente
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Rilascio della procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per gli eventi – nascite, adozioni o affidamenti preadottivi – dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
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Termini di presentazione della domanda
- Dettagli
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Bonus bebè (assegno di natalità)
(circ.93/2015) (circ.50/2018) (circ.85/2019) (circ.26/2020)
L’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha confermato l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), introdotto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino. La prestazione, come dettagliato al successivo paragrafo 4, viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio “universalistico”, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in assenza di ISEE.
Preliminarmente si rappresenta che, stante gli interventi legislativi succedutesi nel tempo, per la disciplina della misura in commento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dovrà farsi riferimento alle seguenti fonti normative:
- articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129 in base alla quale l’assegno, in ragione della sua durata triennale, continua ad essere corrisposto per i soggetti già beneficiari che compiono i 36 mesi nel 2020 ovvero per i nati nel 2017;
- articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), comma 248 relativamente ad eventi verificatisi nel 2018, per la durata di un anno, per i quali sono possibili pagamenti residui;
- l’articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. Tale normativa ha riconosciuto inoltre una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo;
- articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in commento, per le nascite o adozioni/affidamenti preadottivi che si verificheranno nel 2020, rispettivamente fino al compimento di un anno del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare. Tale normativa ha confermato per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, la maggiorazione del 20%.