Eureka Previdenza

Bonus bebè (assegno di natalità)

(circ.93/2015) (circ.50/2018) (circ.85/2019) (circ.26/2020)

L’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha confermato l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), introdotto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino. La prestazione, come dettagliato al successivo paragrafo 4, viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio “universalistico”, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in assenza di ISEE.

Preliminarmente si rappresenta che, stante gli interventi legislativi succedutesi nel tempo, per la disciplina della misura in commento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dovrà farsi riferimento alle seguenti fonti normative:

Bonus bebè (assegno di natalità)

(circ.93/2015) (circ.50/2018) (circ.85/2019) (circ.26/2020)

L’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha confermato l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), introdotto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino. La prestazione, come dettagliato al successivo paragrafo 4, viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio “universalistico”, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in assenza di ISEE.

Preliminarmente si rappresenta che, stante gli interventi legislativi succedutesi nel tempo, per la disciplina della misura in commento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dovrà farsi riferimento alle seguenti fonti normative:

Figli nati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

Figli nati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

Come anticipato in premessa, per effetto dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’assegno di natalità è esteso ai nati e adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Dal delineato quadro normativo e, in particolare, dal richiamo alla legge n. 190/2014 contenuto nella legge di bilancio 2020, consegue che salvo quanto diversamente disposto, l’assegno di natalità resta disciplinato, nei principi generali, dalle disposizioni contenute nella citata legge n. 190/2014 e negli atti ad essa collegati (D.P.C.M. del 27/02/2015), come già illustrate nelle e circolari e nei messaggi pubblicati dall’INPS in materia. Si precisa, per quanto attiene i requisiti previsti per la concessione della prestazione, che gli stessi devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata del beneficio.

Nello specifico, si riepilogano i seguenti principi generali, che continuano a trovare applicazione:

  • 1) corresponsione dell’assegno su domanda presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne (art. 4 del D.P.C.M. del 27/02/2015). Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. del 27/02/2015);
  • 2) status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria); in caso di cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251);
  • 3) residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore;
  • 4) importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE, in particolare dell’ISEE minorenni del bambino per il quale l’assegno è richiesto (salvo quanto specificato al successivo paragrafo 4.1 per l’erogazione dell’importo minimo pari a 960 euro annui);
  • 5) previsioni di spesa riferite alle mensilità in scadenza nei singoli anni solari e non al solo anno in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla prestazione (ad esempio, nato o adottato a giugno 2020: le spese relative ai ratei mensili da giugno 2020 sino al 31 dicembre 2020 rientreranno nella competenza del 2020, mentre quelle da gennaio 2021 a maggio 2021 rientreranno nella competenza dell’anno 2021). Tale criterio è stato desunto dall’andamento crescente e poi decrescente degli stanziamenti di cui alla legge n. 190/2014 e confermato dalle dinamiche di quelli di cui alla legge n. 205/2017, al decreto-legge n. 119/2018 e all’articolo 41 del disegno di legge di bilancio 2020;
  • 6) l’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (legge n. 184/1983) disposto nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento medesimo;
  • 7) nei casi di nascita, adozione o affidamento preadottivo del minore che ricade nel 2020 e successivo affidamento temporaneo a persone singole o famiglie (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. del 27/02/2015), la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario dopo quella del genitore o in luogo del genitore (cfr. il messaggio n. 261/2017 e la circolare n. 93/2015);
  • 8) in ipotesi di genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore;
  • 9) la domanda deve essere corredata dal modulo “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it;
  • 10) l’assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Figli nati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

Figli nati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato istituito per un periodo di tre anni l’assegno di natalità a favore dei nati o adottati nel triennio 2015 – 2017; con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, il predetto assegno è stato riconosciuto anche per i nati o adottati nel 2018, ma soltanto per la durata di un anno; infine, l’articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Allegato n. 1), ha esteso l’assegno ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, prevedendo anche una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.

L’articolo 23-quater comma 2, ha fissato i limiti di spesa, pari a 204 milioni di euro per il 2019 ed a 240 milioni di euro per il 2020.

Dal 1° gennaio 2019 l’assegno di natalità trova, dunque, la propria disciplina in tre distinte fonti legislative: il D.L. n. 119/2018, relativo agli eventi verificatisi e che si verificheranno nel corso del 2019, la L. n. 205/2017, relativa agli eventi che si sono verificati nel corso del 2018 e la L. n. 190/2014, istitutiva dell’assegno di natalità, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, riferita agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017, che prevede (a differenza del D.L. n. 119/2018 e della L. n. 205/2017) un assegno di durata massima triennale.

Ambito di applicazione del decreto-legge n. 119/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018

Come anticipato sopra, il D.L. n. 119/2018 estende ai nati e adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 l’assegno di natalità previsto dalla L. n. 190/2014.

Dal delineato quadro normativo, e in particolare dal richiamo alla L. n. 190/2014 contenuto nel D.L. n. 119/2018, consegue che, a eccezione delle situazioni riferite al periodo della nascita/adozione, alla durata di corresponsione dell’assegno, ai limiti di spesa e della maggiorazione del 20%, ogni altro aspetto dell’assegno di natalità di cui al D.L. n. 119/2018 è disciplinato dalle disposizioni contenute nella richiamata legge n. 190/2014 e negli atti ad essa collegati (D.P.C.M. del 27 febbraio 2015 e circolari e messaggi INPS).

Nello specifico, trovano applicazione i seguenti comuni principi:

  • corresponsione dell’assegno, su domanda, a carico dell’INPS e obbligo di monitoraggio da parte dell’Istituto mediante relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’Economia e delle finanze ed ora anche al Ministro per la Famiglia e le disabilità, al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa (tale monitoraggio è peraltro previsto anche dall’articolo 1, comma 249, della legge n. 205/2017);
  • status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria; in caso di cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016);
  • residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore;
  • importo dell’assegno da 80 a 160 euro mensili in base al valore dell’ISEE rispettivamente non superiore alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui (salvo il caso in cui non venga applicata la maggiorazione del 20%, prevista dal D.L. n. 119/2018);
  • termini di presentazione della domanda (90 giorni dall’evento) e decorrenza della prestazione dalla data dell’evento se la domanda è tempestiva; in caso di domanda tardiva la prestazione decorre dalla data di presentazione della domanda;
  • pagamento mensile dell’assegno;
  • normative collegate (ad esempio, disciplina dell’affidamento temporaneo di cui alla L. n. 184/83, ISEE corrente, ecc.).

L’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (L. n. 184/1983) disposto nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento medesimo.

Figli nati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2017

L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto, al comma 248, il riconoscimento dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014, anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, limitandone la durata al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, e fissando, nel successivo comma 249, i relativi limiti di spesa.  

La legge n. 205/2017 si pone, quindi, in continuità temporale con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, istitutiva dell’assegno di natalità e tuttora in vigore, rispetto alla quale presenta alcune differenziazioni opportunamente precisate con la presente circolare.

Dal 1° gennaio 2018, dunque, l’assegno di natalità trova la sua disciplina in due distinte leggi:

  • la legge n. 205/2017, relativa agli eventi che si verificheranno nel corso del 2018, che prevede un assegno di durata massima annuale, e
  • la legge n. 190/2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, riferita agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017, che prevede un assegno di durata massima triennale e, proprio per tale specifico motivo, ancora in corso di applicazione.

Dal delineato quadro normativo, ed in particolare dal richiamo alla legge n. 190/2014 contenuto nella legge n. 205/2017, deriva che, ad eccezione di ciò che attiene al periodo della natalità/adozione (triennio 2015-2017 ovvero anno 2018), alla durata massima dell’assegno (triennale ovvero annuale) e ai limiti di spesa, ogni altro aspetto dell’assegno di natalità ex L. n. 205/2017 resta disciplinato dalla normativa contenuta nella legge n. 190/2014 e nel D.P.C.M. 27 febbraio 2015, così come illustrata nelle circolari e nei messaggi INPS in materia e ai quali si fa espresso rinvio.

Nello specifico, trovano applicazione i seguenti comuni principi:

  • 1)   corresponsione dell’assegno, su domanda, a carico dell’INPS ed obbligo di monitoraggio da parte dell’Istituto mediante relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa (tale monitoraggio è peraltro previsto anche dall’articolo 1, comma 249, della legge n. 205/2017);
  • 2)   status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria; in caso di cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016);
  • 3)   residenza in Italia e convivenza del genitore richiedente con il minore;
  • 4)   importo dell’assegno (da 80 a 160 euro mensili in base al valore dell’ISEE non superiore alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui);
  • 5)   termini di presentazione della domanda (90 giorni dall’evento), decorrenza  della prestazione (dall’evento in caso di domanda entro  90 giorni dall’evento, dalla data della domanda in caso di domanda tardiva), estensione all’affidamento preadottivo (ex art. 22 della legge n. 184/1983);
  • 6)   pagamento mensile dell’assegno;
  • 7)    normative collegate (es. disciplina dell’affidamento temporaneo di cui alla L. n. 184/83, ISEE corrente, ecc.).

L’assegno spetta, dunque, anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento preadottivo.

Si riportano di seguito, più dettagliatamente, le principali disposizioni vigenti per l’assegno di natalità di cui alla legge n. 190/2014, così come specificate nelle circolari e nei messaggi, applicabili all’assegno di natalità di cui alla legge n. 205/2017.

Figli nati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017

Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017

Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.

L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui al riformato articolo 9 del Testo Unico sull’immigrazione, di cui al Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni), residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.

L’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda. In base alla Legge di stabilità per il 2015 sopra citata, l’Istituto provvede alle attività di ricezione e gestione delle domande di assegno ed anche al monitoraggio mensile dei relativi oneri, ai sensi del comma 127 del citato articolo 1 della legge di stabilità, per consentire ai Ministeri vigilanti di poter rideterminare la misura dell’assegno stesso qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsioni di spesa indicate al comma 128 del medesimo articolo.

Il comma 126 demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle disposizioni attuative dell’assegno in oggetto. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 (di seguito D.P.C.M.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 sono state emanate le necessarie disposizioni per l’attuazione del beneficio in oggetto.

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