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Prestazioni agli invalidi civili
Azione di rivalsa
(circ.152/2014)
La legge n. 183 del 4 novembre 2010, all’articolo 41, comma 1, ha stabilito che le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall’Istituto, quale ente erogatore delle stesse, nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.
Il successivo comma, ha stabilito che il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe, stabiliti con D.M. 19 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2013 n. 223.
Si evidenzia che l’azione di recupero delle somme erogate a titolo di provvidenze di invalidità civile in conseguenza di fatto illecito di terzi (art. 2043 c.c.) costituisce, in capo all’Istituto, un diritto autonomo e distinto da quello dell’assistito, a differenza dell’azione di cui agli artt. 1916 c.c. e 14 della L. 222/84, che prevedono la surroga dell’Istituto nei medesimi diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili e quindi la successione nel lato attivo di un rapporto obbligatorio.
Pertanto, il legislatore, in ragione dell’assenza del rapporto assicurativo tra l’Istituto e il soggetto danneggiato in favore del quale è stata riconosciuta una provvidenza di invalidità civile, è intervenuto specificamente con la norma in parola, al fine di attribuire all’Istituto la competenza al recupero delle prestazioni erogate per fatto illecito di terzi, nonché per definire le modalità di quantificazione delle somme da recuperare.
Si richiama l'attenzione sull'esigenza di una puntuale gestione delle attività di controllo necessarie al fine di evitare danni patrimoniali all'Istituto.