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Applicabilità della normativa dell'ANF agli iscritti alla Gestione Separata
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Assegno al nucleo familiare dei lavoratori parasubordinati
L’articolo 4 del D.M. del 27/5/98 (pubblicato sulla G.U. n° 171 del 24/7/1998) e il successivo D.M. del 4/4/2002 (pubblicato sulla G.U n.136 del 12/6/2002) hanno stabilito che, a decorrere dal 1/1/1998, è estesa agli iscritti alla gestione separata la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui alla legge 153/88.
In particolare, il D.M. del 27/5/98 ha disciplinato la estensione dell'assegno per nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata, istituita con legge 8.8.95, n. 335 (art. 2, comma 26), purché i soggetti stessi non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati; mentre il successivo D.M. del 4/4/2002, innovando rispetto alla precedente disciplina, ha rimosso le limitazioni relative alla composizione del nucleo ed i limiti di reddito pro-capite, ed ha previsto la possibilità di considerare realizzato il requisito del 70%, per i nuclei a composizione reddituale mista, qualora raggiungano tale requisito con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da attività "parasubordinata".
E' una prestazione istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata cui all'art.2, comma 26, legge 335/95, che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.
La concessione o meno e la misura dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare e dai redditi complessivi da essi posseduti.
L'assegno per il nucleo familiare è concesso a domanda.
N.B.: L’assegno al nucleo familiare è cumulabile con l'assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.
Con D.M . del 4.4.2002 pubblicato sulla G.U. n. 136 del 12.6.2002 ed entrato in vigore in pari data, sono state eliminate le limitazioni relative alla composizione del nucleo familiare ed i limiti del reddito pro-capite.
La nuova normativa decorre dal 1.1.1998.
L'ANF viene erogato anche ai nuclei composti da due genitori, un solo genitore ed un figlio minore ed ai nuclei senza figli minori con gli stessi criteri che regolano l'individuazione del nucleo per la corresponsione della stessa prestazione ai lavoratori dipendenti.