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Decorrenza dei benefici
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Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000
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Misura dell’integrazione e fasce di reddito cumulato previste
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Pensioni con decorrenza nell'anno 1994
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Pensioni rientranti nel campo di applicazione della norma
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Soggetti destinatari della deroga e condizioni richieste
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Variazioni del reddito posseduto
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Integrazione al trattamento minimo
Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000
(circ.49/2001)
L’articolo 1, ai commi 1 e 2 della legge 14 dicembre 2000, n.385, stabilisce che, in deroga alla disciplina vigente in materia di trattamento minimo, nei confronti di coloro che siano nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni (o tre anni) al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente a tale data, l’integrazione al minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1º gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l’ammontare del trattamento minimo medesimo.
L’integrazione spetta a decorrere dal 1° gennaio 2000, ovvero dal 1° gennaio 2001 o 2002, a seconda dell’età del pensionato al 31 dicembre 1992.
Il comma 3 prevede che l’integrazione è attribuita nell’aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia. La parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l’aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.
A norma del successivo comma 4 per le pensioni con decorrenza nell’anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la previgente disciplina.
Il comma 5 dispone che l’importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell’ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione.