Eureka Previdenza

Messaggio 4111 del 20 ottobre 2017

Oggetto: Prestazioni di invalidità civile e assegno/pensione sociale - maggiorazione sociale e incremento della maggiorazione – arretrati – criterio di competenza

Con messaggio n. 3098/2017, in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, è stato recepito l’orientamento espresso nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 12796/2005, in base al quale, per la determinazione del limite reddituale “devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
Pertanto, dalla data di pubblicazione del citato messaggio, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni suddette, gli arretrati devono essere calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza, come già previsto in materia di assegno sociale (c.d. criterio di competenza).

Con il presente messaggio, sulla scorta della citata sentenza, si forniscono ulteriori chiarimenti relativamente alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, oggetto delle circolari n. 9/2001 e n. 61/2001, e all’incremento delle maggiorazioni di cui all’articolo 38 della legge 448/2001, regolamentato dalle circolari n. 17/2002 e n. 44/2002, entrambi previsti per l’assegno/pensione sociale e per le prestazioni di invalidità civile.
Nella valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali per l’accesso alle suddette prestazioni, in mancanza di specifici riferimenti normativi, si è finora adottato il cosiddetto “criterio di cassa”.
Considerato, tuttavia, che il principio espresso dalla Suprema Corte nella pronuncia succitata ha portata generale (“in ogni caso in cui l’erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati [...] non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”) e che tanto le maggiorazioni quanto gli incrementi di maggiorazione hanno carattere accessorio rispetto all’assegno sociale e alle prestazioni assistenziali di invalidità, è logico e coerente estendere ad essi lo stesso criterio di computo adottato per le prestazioni principali a cui accedono.
Per quanto sopra esposto, acquisito il parere del Coordinamento Generale Legale, si dispone che, dalla data di pubblicazione del presente messaggio, in materia di assegno sociale, pensione sociale e prestazioni assistenziali di invalidità (invalidità civile, cecità e sordità), ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni sociali previste dall’art. 70 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché dell’incremento delle maggiorazioni stesse previste dall’articolo 38 della legge 448/2001, i redditi - del solo richiedente o cumulati con quelli del coniuge – debbano essere computati imputando ciascuno dei ratei di eventuali arretrati all’anno di competenza degli stessi (c.d. criterio di competenza).
Di conseguenza le strutture territoriali, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.
Con riferimento al periodo antecedente alla pubblicazione del presente messaggio e con particolare riguardo alle istanze di maggiorazione e incremento respinte in applicazione del criterio di cassa e per le quali, applicando l’orientamento descritto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti:

a. domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la Struttura territoriale dovrà accogliere l’istanza;
b. domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale: la Struttura territoriale dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
c. domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, sia pendente una sospensiva della delibera di esecuzione presso la Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni: quest’ultima trasmetterà alla Struttura territoriale competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.

Per queste ipotesi e per quelle di cui alle lettere a), b) e c) del messaggio n. 3098/2017, alla fattispecie della domanda respinta è equiparata quella della domanda accolta seguita da una ricostituzione (ad es. per computo di arretrati prima non rilevati) da cui scaturisca un indebito per applicazione del criterio di cassa.

IL DIRETTORE GENERALE
Gabriella Di Michele

Messaggio 3688 del 26 settembre 2017

OGGETTO:    
Messaggio Hermes 3499 dell’8/9/2017 – chiarimenti

     
Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti pervenute dal territorio in ordine all’applicazione delle istruzioni di cui al messaggio Hermes 3499 dell’8 settembre scorso, si precisa che il termine del 30 settembre ha natura decadenziale per la presentazione della domanda di accredito di contribuzione figurativa per lo svolgimento di cariche sindacali ovvero pubbliche elettive.

In merito alla documentazione richiesta a corredo della domanda, si precisa che, sarà cura dell’interessato integrarla anche successivamente producendo la documentazione mancante alla Sede competente.

     Il Direttore Generale    
     Gabriella Di Michele

Messaggio 3559 del 15 settembre 2017

Oggetto: Disciplina della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 87.
Aggiornamento del sistema UNICARPE - FELPE per la verifica dei requisiti di accesso per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e private e dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Premessa
Si fa seguito alla circolare n. 99 del 16 giugno 2017 e ai msg. n. 2884 dell’ 11 luglio
2017 e n. 3046 del 21 luglio 2017 per comunicare che sono state rilasciate le procedure
per la verifica dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci.
Con il presente messaggio vengono fornite le relative istruzioni.
1. WEBDOM. Prodotto per la verifica delle condizioni di accesso alla pensione
anticipata con la riduzione del requisito contributivo.
Al punto 5.1 della circolare n. 99/2017 sono state illustrate le modalità di presentazione
della domanda, esclusivamente per via telematica, per il riconoscimento delle condizioni
di accesso al beneficio in oggetto.
Come già precisato nella circolare citata, il prodotto deve essere utilizzato per i
lavoratori di tutte le gestioni: pubbliche, private e dei lavoratori dello spettacolo e
sportivi professionisti.
Per le domande relative alla verifica delle condizioni di accesso al suddetto beneficio
contenenti contribuzione versata ed accreditata nella gestione lavoratori dello spettacolo
e sportivi professionisti saranno fornite successive istruzioni.
Verifica del requisito per l’accesso alla pensione anticipata – lavoratori precoci
Certificazione
Diritto a Pensione
Lavoratori Precoci
Sono previste le seguenti tipologie di richiesta:
Lavoratori Disoccupati
Lavoratori che assistono persone con handicap in situazione di gravità ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Lavoratori con riconoscimento invalidità civile di grado almeno pari al 74%
Lavoratore dipendente addetto ad una o più delle mansioni difficoltose o
rischiose (c.d. gravose) di cui all’Allegato C della Legge n. 232/2016
Lavoratore dipendente di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (c.d. usuranti).
Le domande vengono impostate per la trattazione in modalità automatica.
Tuttavia sarà possibile chiedere la variazione in manuale nei casi in cui la procedura
Unicarpe non sia in grado di trattare la posizione in modalità automatica inviando
apposita richiesta alla casella Postale Apeeprecoci.Quesiti@inps e indicandone la motivazione.
Le domande dei lavoratori iscritti alla gestione pubblica per le quali risultano attribuite
sul conto maggiorazioni contributive potranno essere lavorate in modalità manuale
senza chiederne lo sblocco.
E’ prevista la possibilità di reiezione direttamente da WebDom, selezionando una delle
seguenti motivazioni:
non si trova nella condizione di: disoccupato a seguito di cessazione del rapporto
di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa,
risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604 ed abbia concluso, da almeno tre mesi, di godere della
prestazione per la disoccupazione spettante
non si trova nella condizione di: assistere da almeno sei mesi il coniuge, l’unito
civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di
gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
non si trova nella condizione di: riduzione della capacità lavorativa uguale o
superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell’invalidità civile
non si trova nella condizione di: lavoratore dipendente che, al momento della
decorrenza dell’APE sociale, risulti svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei
anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A
annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 87,
non si trova nella condizione di: lavoratore dipendente che soddisfa le condizioni di cui
all’articolo 1,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67
è titolare di un trattamento pensionistico diretto
non matura, entro i termini previsti dalla legge, il requisito contributivo previsto
motivazioni non codificate (testo libero)
E’ possibile inoltre la chiusura con i seguenti codici situazione: duplicata, trasferita.
Eventuali criticità nella chiusura delle domande devono essere segnalate alla casella
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
In merito alla possibilità di effettuare una nuova valutazione amministrativa per
l’attribuzione del beneficio di una domanda respinta, si avvisa che il riesame delle
domande dei lavoratori precoci è consentito esclusivamente per le respinte errate da
WebDom e per le eventuali duplicate.
A breve, nel caso in cui vi sia la necessità di inserire una nuova domanda per una
certificazione già lavorata in Unicarpe, la sede potrà procedere autonomamente con le
nuove funzionalità previste in WebDom: in tal caso la nuova domanda manterrà le
stesse caratteristiche di quella originaria compresa la data di presentazione e la
documentazione allegata.
2. SISTEMA UNICARPE. Verifica dei requisiti richiesti per l’accesso alla
pensione anticipata per lavoratori precoci
Il sistema UNICARPE è stato implementato per la verifica dei requisiti di accesso al
beneficio in funzione delle condizioni previste per ciascuna tipologia di lavoratore.
Nel menu ‘Certificazione’ è stata aggiunta la voce ‘lavoratori Precoci’ per la trattazione delle
relative domande caricate in procedura WebDom.
2. Prelievo della domanda
La procedura UNICARPE effettua il controllo sulla tipologia di contribuzione presente sul
conto assicurativo e consente di trattare con modalità non automatica casistiche non
gestite dalla procedura, ad esempio contribuzione da lavoro agricolo dipendente con
segnalazioni di errore sul conto.
Nella fase di prelievo della domanda:
viene controllata su Felpe la presenza di una domanda di opzione per il sistema
contributivo oppure la presenza di una certificazione di diritto a pensione già
accolta; in quest’ultimo caso la procedura non consente di proseguire nella
definizione;
vengono bloccate le domande con data presentazione successiva al 30 novembre
dell’anno di verifica dei requisiti, in attesa dell’esito delle operazioni di
monitoraggio.
Si precisa che la gestione delle domande per le quali risulta esercitata la facoltà di
cumulo di cui all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come
modificata dall’articolo 1, commi da 195 a 198 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
sarà oggetto di un successivo aggiornamento e rilascio della procedura.
2. Pannello “Conto”
Nella fase di certificazione, ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce,
deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata
anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui verrà liquidata la
pensione anticipata per lavoratori precoci, fermo restando il conseguimento del requisito
contributivo ridotto di cui all’articolo 1, comma 199 della legge 232/2016 nella gestione
in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico.
Per la verifica del requisito contributivo sono utilizzabili tutti i periodi assicurativi
accreditati in una o più delle gestioni sopra citate, fermo restando il possesso di 35 anni
di contribuzione utile per il pensionamento di anzianità laddove previsto nella gestione
interessata.
Ai soli lavoratori che chiedono di accedere al beneficio ai sensi della lettera d), non
possono essere attribuite maggiorazioni di servizio ad eccezione di quella prevista
dall’art. 80 della legge 388/2000 in favore di:
lavoratori sordomuti
invalidi in misura superiore al 74%
iscritti alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle
norme in materia di pensione di guerra
Per le pensioni calcolate secondo il sistema contributivo a seguito di opzione (art.1, c.
23 della legge 335/1995) è esclusa la maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti
prima del compimento dei diciotto anni di età (art. 1, c. 7 della 335/1995).
2. Pannello “Istruttoria”
In base alla tipologia di lavoratore viene richiesta l’acquisizione delle informazioni
istruttorie, alcune delle quali obbligatorie, come di seguito riportate:
Per tutte le tipologie:
Almeno 1 anno di contribuzione effettiva entro il 19° anno di età.
Si precisa che tale verifica deve essere effettuata a cura dell’operatore
Lettera a)
Cessato dal rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per
giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’ art. 7
della LEGGE 15 luglio 1966, N.604, SI/NO
Percettore di prestazione sostegno a reddito, SI/NO
Data cessazione prestazione sostegno a reddito
Lettera b)
Che assiste persona in situazione di handicap ai sensi dell’art.3 comma 3 L.104/92,
SI/NO
Data di inizio periodo assistenza/convivenza
Lettera c)
Invalido = > 74%
Data riconoscimento invalidità
Lettera d)
Lavoratore attività gravosa, SI/NO
Elenco attività gravosa
Lavoratore con attività faticosa e pesante, DLgs. N. 67/2011, SI/NO
Elenco attività
Vengono inoltre richieste le informazioni utili all’eventuale proiezione della contribuzione
per i lavoratori:
autorizzati ai versamenti volontari,
percettori di prestazione a sostegno del reddito,
con attività lavorativa in corso.
2. Pannello “Conto Calcolato” (modalità automatica), “Acquisizione Dati”
(modalità manuale)
La procedura, in relazione alle informazioni acquisite sul pannello istruttoria, costruisce
in automatico periodi di contribuzione riferiti a:
trimestri solari il cui pagamento non è ancora scaduto alla data di definizione della
certificazione, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria, e comunque
non oltre il 31 dicembre dell’anno del monitoraggio
prestazione a sostegno del reddito con pagamento in corso
contribuzione con versamento non ancora definito, in ogni caso non oltre il 31
dicembre dell’anno del monitoraggio.
Per le domande con trattazione automatica:
per i lavoratori in stato di disoccupazione viene verificata la presenza di
contribuzione da attività lavorativa successiva alla data di cessazione della
prestazione a sostegno del reddito. In caso di rioccupazione vengono visualizzati
l’avvertenza “Risulta presente contribuzione da attività lavorativa successiva al termine della
prestazione a sostegno del reddito” e il bottone “Definisci” per la definizione della domanda come
respinta;
per i lavoratori con attività gravosa viene presentata una tabella riepilogativa
della contribuzione riferita all’attività lavorativa svolta nei sette anni precedenti la
data della domanda, ovvero precedenti la data finale dell’attività in corso acquisita
sul pannello istruttoria se successiva. Nella colonna “Attività gravosa” deve essere
riportata per ogni periodo la contribuzione corrispondente all’attività gravosa
utilizzando la funzione di modifica. Attivando il link ‘Tutta’, la contribuzione
presente viene riportata in automatico nella colonna “Attività gravosa” per tutti i
periodi; per l’annullamento o la riduzione di uno dei periodi deve essere utilizzata
la funzione di modifica inserendo il valore 0 o altro valore;
per i lavoratori con attività faticosa e pesante (c.d. usuranti) viene presentata
una tabella relativa sia agli ultimi 10 anni di contribuzione effettiva sia all’intera
vita lavorativa per la ricerca di almeno 7 anni oppure di almeno la metà della vita
lavorativa complessiva di attività faticosa e pesante. Nella colonna “Faticosa e
pesante” deve essere riportato per ogni periodo la contribuzione corrispondente
all’attività faticosa e pesante utilizzando la funzione di modifica. Attivando il link
“Tutta” oppure “Ultimi 10 anni” la contribuzione presente viene riportata in
automatico nella colonna “Faticosa e pesante” per tutti i periodi; per
l’annullamento o la riduzione di uno dei periodi deve essere utilizzata la funzione di
modifica inserendo il valore 0 o altro valore.
Per le domande con trattazione non automatica viene richiesta l’acquisizione:
dell’anzianità contributiva utile alla pensione anticipata per lavoratori precoci
dell’importo mensile dell’indennità; per Gestione Pubblica pari alla retribuzione
dell’ultima ListaPosPa ( ex DMA 2 ) caricata sulla posizione assicurativa
della data di raggiungimento dei 6 anni di attività gravosa ovvero del settimo
anno/ di almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
A partire dall’ultimo contributo accreditato sull’estratto conto, anche proiettato, in ogni
caso da data non anteriore al 1° maggio 2017, viene inoltre effettuata la proiezione
della contribuzione per la determinazione della data di scadenza dell’onere. Tale
scadenza coincide con la decorrenza più prossima tra la pensione di vecchiaia e la
pensione anticipata senza beneficio.
2. Pannello " Verifica del Diritto"
La verifica viene effettuata in base alla tipologia di lavoratore per stabilire la data di
raggiungimento del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata per
lavoratori precoci.
Nei casi in cui, per la tipologia gravosi/usurante, non risultano raggiunti i sei anni di
attività gravosa, oppure i 7 anni negli ultimi 10/ almeno la metà della vita lavorativa
complessiva di attività faticosa e pesante oppure il requisito contributivo previsto, viene
visualizzato il bottone Definisci” per la definizione della domanda come respinta.
Se per l’accertamento del requisito contributivo sono stati utilizzati periodi di
contribuzione volontaria oppure di contribuzione per i quali non risulta ancora effettuato
il versamento, viene visualizzato il seguente messaggio: “NB. Requisito contributivo
raggiunto con utilizzo di contribuzione volontaria/contribuzione non versata”.
In tale caso sarà cura della sede informare l’interessato della propria situazione
contributiva.
La decorrenza di accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci viene
determinata in relazione:
alla data di presentazione della domanda di verifica dei requisiti
alla data di raggiungimento dei requisiti anagrafico e/o contributivo
alla data di raggiungimento del sesto anno di attività gravosa
alla data dell’ultimo contributo accreditato sul conto, anche proiettato.
Per le domande presentate entro il 30 novembre 2017 e anno monitoraggio 2017, la
data di presentazione della domanda non viene presa in considerazione per il calcolo
della decorrenza, che in ogni caso non può essere anteriore al 1° maggio.
1. Valutazione dei periodi oggetto di pratiche di riscatto, ricongiunzione,
trasferimento in corso, ai fini del riconoscimento delle condizioni per
l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci
Nell’ambito delle gestioni dei dipendenti privati, nel caso di accoglimento di domande di
riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso, aventi ad oggetto periodi che
determinino o concorrano a determinare la maturazione dei requisiti previsti per
l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci, la sede territoriale accrediterà i periodi
in questione in via provvisoria, anche se non è ancora avvenuto il pagamento (rateale o in unica soluzione)
dell’onere, esclusivamente ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
A tal fine, la contribuzione in argomento sarà accreditata nel FPLD, utilizzando il codice
“tipo documento 9” e nei Fondi speciali, utilizzando i codici “1S” per i riscatti e “2S” per le
ricongiunzioni.
Le registrazioni contrassegnate dai codici “tipo documento 9” e “1S” o “2S” dovranno essere
effettuate in ARPA ovvero in FSPA, nel rispetto delle caratteristiche richieste per le normali acquisizioni (per
anno solare, indicando il numero delle settimane e le relative retribuzioni, ecc…). I periodi contrassegnati dai
predetti codici saranno prelevati da UNEX e messi a disposizione di UNICARPE esclusivamente ai fini del
riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio (non saranno quindi considerati per scopi diversi
quali emissioni di estratti conto, riscatti, versamenti volontari ecc…).
Si richiama l’attenzione delle sedi territoriali sulla necessità di un corretto utilizzo dei
codici citati e sul fatto che i periodi in esame dovranno comunque essere acquisiti sulla
posizione assicurativa degli interessati, ricorrendone le prescritte condizioni, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia.
Nell’ambito della gestione dipendenti pubblici, l’accoglimento della domanda di riscatto e
ricongiunzione onerosa, seguita dall’accettazione, sia esplicita che tacita e dal
completamento degli adempimenti inerenti alla “gestione esiti”, da parte degli operatori
determina l’accredito dei periodi riconosciuti nella posizione assicurativa dell’iscritto.
Per l’immediata implementazione della posizione assicurativa dell’iscritto, gli operatori di
sede, tenuto conto dell’esiguità dei tempi, avranno cura di richiedere all’interessato la
formale “accettazione” anche nei casi di domanda definita in regime di silenzio assenso, nell’ipotesi in cui
non sia decorso il previsto termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
L’accettazione del provvedimento andrà acquisita in SIN e gli operatori di sede
dovranno concludere, con ogni urgenza, le successive operazioni relative alla “gestione
esiti” su scrivania virtuale.
Resta inteso che l’accesso al beneficio è comunque condizionato alla verifica, all’atto di
presentazione della domanda di pensione, del perfezionamento dell’anzianità
contributiva richiesta, anche per effetto del regolare versamento dell’onere di riscatto o
di ricongiunzione secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative (in caso di
pagamento rateale, si provvederà quindi a richiedere il pagamento del debito residuo in
unica soluzione o – ove previsto - ad effettuare la trattenuta sull’emolumento
pensionistico delle rate di onere restanti nei limiti e secondo le vigenti disposizioni in materia).
Per la gestione di periodi di riscatti nella Gestione Separata saranno fornite successive
istruzioni
2. Pannello “Calcolo pensione"
Il calcolo dell’importo della pensione viene effettuato sulla base della decorrenza della
pensione e della contribuzione accreditata in estratto nelle gestioni utilizzate.
1. Calcolo onere
Per le posizioni dei lavoratori per i quali risultano accertati i requisiti per l’accesso alla
pensione anticipata per lavoratori precoci con il beneficio, la procedura effettua la
quantificazione dell’onere ottenuta moltiplicando il numero dei mesi compreso tra la
decorrenza della pensione e la scadenza del beneficio per l’importo mensile.
Sul pannello del “Calcolo pensione” viene visualizzata una tabella riepilogativa del
calcolo effettuato.
1. Definizione
L’attivazione del bottone “Definisci” sia in caso di respinta che di accolta, consente per
ciascuna domanda:
la trasmissione dei dati per la memorizzazione su Felpe
la chiusura in automatico su WebDom
la creazione della riga di riferimento su Arca per l’accolta
la stampa, per il solo uso interno, dell’estratto conto sintetico e dell’estratto conto
analitico per l’accolta
la stampa della lettera di comunicazione all’interessato per la respinta, da inoltrare
a cura della sede.
3. FELPE
3. Visualizzazione dati
In Felpe vengono memorizzate le seguenti informazioni:
la tipologia del lavoratore
l’esito della verifica
la decorrenza dell’indennità
la scadenza dell’indennità.
Per tutte le posizioni sarà visualizzato lo stato domanda, che potrà essere:
Certificazione Lavoratori precoci in attesa di graduatoria
Certificazione Lavoratori precoci accolta lettera inviata
Certificazione Lavoratori precoci accolta con differimento della decorrenza per
mancata copertura finanziaria lettera inviata
Certificazione Lavoratori precoci accolta domanda post 15 luglio lettera inviata
Certificazione Lavoratori precoci respinta – non sussistono i requisiti
Certificazione Lavoratori precoci respinta per mancata copertura finanziaria lettera
inviata.
3. Annullamento della “Verifica dei requisiti”
La certificazione può essere annullata nel caso in cui venga successivamente verificata
una delle seguenti situazioni:
il decesso
la mancanza dei requisiti previsti
la titolarità di pensione diretta
nuova valutazione dei requisiti di accesso
4. Comunicazioni predisposte da Felpe e Comunicazione Epistolare
Ai lavoratori interessati saranno inviate a livello centrale le comunicazioni attestanti
l’esito del monitoraggio con l’indicazione della data di raggiungimento del requisito
contributivo con la riduzione.
5. Visualizzazione su portale internet
Il cittadino in possesso di PIN può visualizzare la situazione relativa all’esito della
domanda di verifica con le modalità in uso per le domande di prestazione:
Sito istituzionale --> servizi per l’utente Cittadino -->Fascicolo Previdenziale Cittadino -
-> Prestazioni --> Richieste Presentate.
Anche per i patronati è disponibile la visualizzazione dell’esito relativa alle domande
inviate.
6. Conclusione delle attività
Le attività di gestione delle domande di verifica dei requisiti per l’accesso alla pensione
anticipata con la riduzione del requisito contributivo compresa la sistemazione dei conti
individuali necessaria per l’inserimento in procedura, andranno definite da parte delle
strutture territoriali con la massima priorità e urgenza, al fine di consentire il successivo
invio delle relative comunicazioni ai soggetti interessati.
per il DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE
PENSIONI ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI
La Monica Damato

Messaggio 261 del 19 gennaio 2017

OGGETTO:     

Assegno natalità di cui all’art.1, commi da 125 a 129 della Legge n.190/2014. Nuove istruzioni, precisazioni ed implementazioni procedurali.
      

Premessa

Con riferimento all’assegno di natalità in oggetto si forniscono di seguito nuove istruzioni e precisazioni. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle istruzioni contenute nelle Circolari n. 93/2015 e n. 214/2016 e nei Messaggi 4845/2015, 5145/2015, 6015/2015 e 4255/2016.

1.   Nuove istruzioni

1.1.      Attestazioni ISEE con omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare. Aggiornamenti procedurali

La procedura di gestione delle domande è stata recentemente implementata con una nuova funzionalità volta ad intercettare automaticamente le attestazioni ISEE riportanti omissioni o difformità sui rapporti finanziari.

Al riguardo, si ricorda che l’Istituto determina l’ISEE sulla base delle informazioni autodichiarate dal cittadino, dei dati acquisiti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi (D.P.C.M. n.159/2013). In relazione ai dati autodichiarati nella DSU, l’Agenzia delle entrate effettua appositi controlli anche per verificare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato dagli utenti nella sezione relativa al patrimonio mobiliare e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti (art. 11, comma 3, del citato D.P.C.M.).

Se da tali controlli risultano omissioni o difformità tra i dati autodichiarati e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti,  l’Agenzia rende disponibile all’INPS tali anomalie evidenziando nelle annotazioni dell’attestazione ISEE le specifiche delle omissioni/difformità, la data in cui è avvenuto il controllo, il protocollo della DSU ed i codici fiscali dei componenti il nucleo a cui si riferisce l’anomalia riscontrata. Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, qualora uno dei componenti del nucleo, nel compilare la DSU, abbia omesso o esposto in modo non corretto uno o più rapporti finanziari, nelle predette annotazioni verrà riportata la lista completa di tutti rapporti finanziari riferiti a quel componente.

Nei casi di omissioni o difformità, secondo la normativa in vigore (comma 5, del citato articolo 11), il richiedente una qualsiasi prestazione ha due alternative possibili:

1)   presentare domanda per la prestazione di suo interesse avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante l’annotazione delle omissioni o difformità. In tale ipotesi, l’Ente erogatore può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. La documentazione va richiesta esclusivamente dall’utente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle entrate;

2)   presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte.

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2017, la procedura intercetta le  attestazioni ISEE riportanti omissioni e/o difformità sui rapporti finanziari, sospendendo in automatico l’istruttoria della domanda (se si tratta di una domanda nuova), oppure il pagamento della prestazione (se questo è in corso) e invia automaticamente all’utente una comunicazione per l’avviso:

-      dell’avvenuta sospensione di istruttoria o pagamento per omissioni e/o difformità presenti nella DSU;

-      della possibilità di presentare entro il termine di 30 giorni una nuova DSU in linea con le risultanze dell’Agenzia delle Entrate; in alternativa, di produrre alla Struttura INPS la documentazione dell’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate, per consentire all’INPS, quale Ente erogatore, di verificare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU già presentata. Tale documentazione dovrà essere prodotta alle Strutture dell’Istituto da parte dell’utente entro dodici mesi dalla data di attestazione della DSU viziata dalle omissioni/difformità.

La predetta comunicazione è effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato  nella domanda (PEC dell’utente o del Patronato) o, in mancanza, all’indirizzo di residenza/domicilio del richiedente tramite  racc.ta A/R postale.

La sospensione perdurerà fino a quando l’utente non si sarà attivato, secondo una delle due predette opzioni (nuova DSU o esibizione di idonea documentazione), per consentire alla Struttura INPS competente di procedere al completamento dell’istruttoria.

Per le DSU che verranno presentate dal 2017 nel corso degli ultimi mesi dell’anno, preme sin da ora richiamare l’attenzione sulla circostanza che la tempistica per sanare, con la presentazione della nuova DSU, l’eventuale presenza di omissioni e difformità, si conclude necessariamente entro la fine dell’anno. Infatti, sulla base della normativa ISEE, dal 1° gennaio di ogni anno cambia l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni; pertanto, qualora la nuova DSU sia presentata nell’anno successivo a quello di presentazione della DSU viziata da omissioni o difformità, non sarà più possibile con la “nuova DSU” indicare quelle informazioni omesse o difformi riferite all’anno precedente e le mensilità dell’anno a cui si riferiva tale DSU viziata non potranno più essere recuperate (Vedi esempio n. 2).

Diversamente, la nuova DSU effettuata tempestivamente entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione della DSU viziata consentirà di ottenere l’erogazione delle mensilità di assegno riferite all’anno medesimo.

Si riportano a titolo esemplificativo le seguenti casistiche:

Esempio 1

Nuova domanda di assegno  e DSU presentate ad ottobre 2017 – Attestazione ISEE con omissioni/difformità – il cittadino presenta una nuova DSU entro novembre 2017 – la domanda di assegno è accolta e pertanto le mensilità da ottobre a dicembre 2017 sono erogate – nell’anno 2018 va presentata una nuova DSU

Esempio 2

Nuova domanda di assegno e DSU presentata ad ottobre 2017 – Attestazione ISEE con omissioni/difformità – il cittadino presenta una nuova DSU il 10 gennaio 2018 – Tale DSU varrà per il 2018, ma non potrà essere utile per l’erogazione delle mensilità l’anno 2017.

Esempio 3

Nuova domanda di assegno e DSU presentata a dicembre 2017 – Attestazione ISEE con omissioni/difformità – il cittadino produce a gennaio 2018 la documentazione dell’intermediario idonea a giustificare le omissioni/difformità riscontrate – La DSU presentata a dicembre 2017 giustificata consentirà l’erogazione della mensilità di dicembre 2017 - nell’anno 2018 va presentata una nuova DSU

 

Per l’attività delle Strutture dell’Istituto, si precisa, per quanto ovvio, che la nuova DSU è idonea a sanare quella viziata da omissioni o difformità se e solo se risulta in linea con i dati e le informazioni dell’Agenzia delle Entrate ovvero è anch’essa priva di omissioni e/o difformità.

L’utente, una volta acquisita questa documentazione, la produrrà alla struttura Inps territorialmente competente attraverso uno dei seguenti canali: posta elettronica certificata, raccomandata postale A/R, sportello avendo cura di indicare il protocollo della DSU alla quale la documentazione si riferisce.

Tutti gli indirizzi delle Strutture Inps sono reperibili dal sito istituzionale www.inps.it (le sedi INPS).

La Struttura interessata esaminerà la predetta documentazione individuando, all’interno della lista dei rapporti finanziari presente nelle annotazioni dell’attestazione ISEE, i rapporti finanziari  omessi o difformi rispetto a quelli dichiarati nella DSU (quadro FC2); tali rapporti finanziari (omessi o difformi) dovranno essere quindi verificati alla luce della documentazione appositamente prodotta.

All’esito della verifica:

a) qualora vi sia corrispondenza tra quanto dichiarato dall’utente e la documentazione prodotta, si porrà fine alla sospensione e, a seconda dei casi, si completerà l’istruttoria della nuova domanda o si riprenderà il pagamento dell’assegno (incluse eventuali mensilità non ancora pagate per via della sospensione);

b) qualora invece, non essendovi corrispondenza tra i rapporti finanziari dichiarati e la documentazione prodotta, risultasse confermata l’omissione o la difformità, la sede inserirà tale esito in procedura (documentazione non giustificativa/non idonea) e la domanda rimarrà sospesa fino alla produzione di idonea documentazione giustificativa  alla struttura territorialmente competente comunque entro i dodici mesi dalla attestazione con omissioni/difformità.

Tale esito sarà comunicato all’indirizzo PEC indicato in domanda e comunque sarà visualizzabile in procedura accedendo al proprio profilo.

1.2.      ISEE corrente: validità e rinnovo

L’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.

Si rammenta che tale ISEE ha validità due mesi dalla presentazione della DSU Modulo sostitutivo, secondo le indicazioni riportate nel par. 9 della circolare Inps n. 171/2014 alla quale si rimanda per ogni utile approfondimento.

Ciò detto, è possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso se tale indicatore  non è superiore alla soglia di legge di 25.000 euro annui. In tal caso la procedura determina l’importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.

Ogni nuovo ISEE, infatti, viene individuato in automatico dalla procedura di gestione dell’assegno.   

L’ISEE corrente, prima della scadenza dei due mesi di validità, può essere rinnovato previa presentazione di un'altra DSU Modulo sostitutivo.

Altrimenti, scaduto l’ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo Sostitutivo, verrà presa  a riferimento l’ultima DSU presentata e l’ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.

Ciò comporta che :

-      ove l’ISEE ordinario risulti superiore alla soglia di legge, la domanda sarà sospesa per la perdita del requisito reddituale e la procedura ne darà comunicazione all’utente;

-      ove invece l’ISEE ordinario risulti compreso tra i 7.000 euro ed i 25.000 euro l’importo della mensilità di assegno spettante verrà rideterminato in 80 euro mensili.

All’atto della presentazione di una nuova DSU ordinaria o di una DSU Modulo sostitutivo verrà preso a riferimento l’indicatore derivante da tale DSU sia per riattivare eventualmente l’erogazione dell’assegno sia per determinare l’importo della rata mensile spettante.

1.3.      Nuove modalità di comunicazione del codice iban e delle richieste di variazione per il pagamento dell’assegno: modello SR163.

In linea con le istruzioni contenute nei Messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016, relativi alle nuove modalità di comunicazione del codice iban per il pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, si forniscono di seguito le specifiche istruzioni relative all’assegno di natalità. Per quanto non espressamente dettagliato nel presente messaggio si fa rinvio alle istruzioni dei predetti messaggi.

In fase di invio della domanda di assegno di natalità l’utente può indicare, tra le modalità di pagamento attraverso le quali ricevere le rate di assegno, il bonifico domiciliato allo sportello postale oppure l’accredito su un conto con iban (circolare n. 93/2015). L’utente che opta per tale seconda modalità è tenuto a presentare anche il mod. SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.

Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’iban indicato nella domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l’iban stesso si riferisce, e pertanto è funzionale alla corretta erogazione dell’assegno a favore del richiedente. A tale fine quindi nel mod. SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale del richiedente, la modalità di pagamento scelta (che è la stessa indicata nella domanda di assegno di natalità), i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice iban, riferito al rapporto finanziario del  richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.

In ordine agli aspetti operativi si precisa che:

1)   se l’utente dichiara nella domanda di assegno di aver già presentato il mod. SR163 (ad esempio per l’erogazione di un’altra prestazione dell’INPS), la procedura attiva le verifiche e, in caso di esito positivo, definirà l’istruttoria della domanda, mentre in caso di esito negativo sospenderà la domanda di assegno e invierà in automatico la richiesta del suddetto modello all’indirizzo di PEC/email indicato in domanda. In mancanza, l’operatore si attiverà con la richiesta del modello SR163 per il completamento dell’istruttoria;

2)   se l’utente dichiara di inviare il mod. SR163 contestualmente alla domanda, dovrà scannerizzare ed allegare, il modello SR163 alla domanda stessa avvalendosi della funzione ”allega documento” ;

3)   se l’utente, a causa di impedimenti tecnici, dichiara di produrre il mod. SR163 successivamente all’invio della domanda lo stesso dovrà provvedere ad inviare il modulo scannerizzato avvalendosi dell’apposita funzione ”allega documento”  oppure avvalendosi del patronato. Resta ferma la possibilità di provvedere all’invio, utilizzando la casella PEC della sede Inps competente per territorio (con allegata la copia del documento di identità in corso di validità).

L’utente che non sia in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dovrà scannerizzare e inviare il modello SR163, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità, da una casella di posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della sede Inps competente per territorio.

Gli indirizzi PEC e di posta istituzionale della Linea servizio Prestazioni a sostegno del reddito delle Strutture territoriali sono reperibili nel sito www.inps.it, nella sezione “Le Sedi INPS”.

Resta fermo che, nel caso di impedimento all’invio on-line, il modello può essere consegnato in originale presso la Struttura Inps territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Si ricorda che, in ogni caso, il pagamento della domanda rimane sospeso fino alla presentazione del modello SR163.

2. Precisazioni

2.1 ISEE minorenni quale unico indicatore rilevante per l’individuazione della   soglia di legge.

Come già indicato nella citata circolare n. 93/2015, l’assegno di natalità spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.

Per verificare la sussistenza del diritto e della misura dell’assegno di natalità occorre prendere a riferimento l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno. Il valore dell’ISEE minorenni è riportato nella specifica tabella dell’attestazione, denominata “prestazioni agevolate rivolte  a minorenni o a famiglie con minorenni”.

Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario. Per approfondimenti vedasi la citata Circolare n. 171/2014, paragrafo 7.

2.2       Parto gemellare ed adozioni plurime : necessità di domanda di assegno per ciascun minore.

Tenuto conto delle richieste di chiarimenti che ancora provengono dal territorio, appare utile precisare la necessità che sia presentata, in caso di parto gemellare e/o adozione plurima, un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato. Pertanto, ad esempio, nell’ipotesi di nascita o adozione di due o più gemelli, occorre presentare una apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda dei nati). A tal fine, al termine della compilazione e dopo l’invio della prima domanda l’utente può procedere all'inserimento delle successive mediante il pulsante NUOVA DOMANDA; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste.

Analoga precisazione vale in caso di adozioni o affidamenti plurimi, ossia avvenuti contestualmente.

2.3    Rinnovo annuale della DSU ed inclusione del minore nel quadro A della DSU

Come precisato con messaggio n. 4255/2016, benché la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU.

Esempio : nascita o ingresso in famiglia del figlio a novembre 2016 – con DSU presentata a dicembre 2016 – domanda di assegno presentata il 16 gennaio 2017 senza che sia stata presentata nuova DSU nel 2017. La domanda è respinta per ISEE non reperito  in quanto la DSU presentata a dicembre 2016 è valida fino al 15 gennaio 2017.

Si puntualizza inoltre che, ai fini dell’assegno di natalità, è necessario che nel nucleo familiare indicato nella predetta DSU (nel quadro a) sia indicato il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio. Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU, che sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Le domande non precedute da DSU comprensiva del bambino sono respinte per ISEE non reperito. In tali casi, sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.

Esempio: DSU presentata a gennaio 2017 e nascita del bambino a settembre 2017: per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU presentata a gennaio ma occorre presentare un’altra nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio.

2.4       Affidamento temporaneo di minori nati o adottati fuori dal triennio 2015-2017: mancanza del presupposto per la concessione dell’assegno.

Si ribadisce infine che, nel caso in cui la domanda di assegno sia presentata da persona che ha il minore in affidamento temporaneo (domanda presentata dopo quella del genitore naturale o adottivo ovvero in luogo del genitore naturale o adottivo), data la natura provvisoria di questo istituto giuridico che ben potrebbe essere limitato ad un breve periodo e porsi anche in continuità rispetto all’erogazione dell’assegno di natalità al genitore naturale del bambino, occorre verificare sempre l’evento principale che dà diritto alla prestazione. Pertanto, nel caso in esame, resta fermo che occorre risalire alla data di nascita, adozione o affido preadottivo del minore che deve essere avvenuta nel triennio di riferimento ossia tra il  1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.

Infatti, anche questo in caso, l’evento tutelato rimane la nascita o l’adozione/affidamento preadottivo verificatisi nel predetto triennio. Quindi, per i nati/adottati o in affido preadottivo fuori dal triennio (prima del 2015 e dopo il 2017) l’assegno non potrà essere concesso, benché l’affido temporaneo risulti disposto nel triennio 2015/2017.

Esempio 1. bambino nato nel 2014 ed in affido preadottivo nel 2016, la prestazione spetta in quanto l’affido preadottivo (evento tutelato) si è verificato nel triennio 2015-2017.

Esempio 2. bambino nato nel 2014 ed in affido temporaneo nel 2016, la prestazione non spetta in quanto la nascita (evento tutelato) non si è verificata nel triennio 2015-2017.

 
      Il Direttore Generale     
      Gabriella Di Michele

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