Legge 11 novembre 1983 n. 638
Oggetto:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.
D.L. 463/83 misure in materia previdenz.e sanitaria.
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini.
Stato, INPS, enti previdenza ed assistenza, enti
locali, enti pubblici, sanita', datori lavoro tutti,
lavoratori tutti, pensionati, liberi professionisti,
lavoratori handicappati, retribuzioni, contributi IVS,
contributi malattia, contributi sanzioni, condono,
regolarizzazioni, prestazioni pensioni, prestazioni
sanitarie malattia, prestazioni economiche malattia,
prestazioni sanzioni.
La presente legge converte in legge, con modificazioni,
il DL n. 463/83 (che ripropone sostanzialmente, sia pure
con modifiche i vari decreti-legge emanati in materia,
succedutisi nel tempo e tutti scaduti per decorrenza del
termine di conversione: nn. 2, 59, 176 e 317/1983). Il
provvedimento si articola in tre Titoli che riguardano,
rispettivamente, la previdenza, la sanita' e la spesa per
taluni settori della pubblica amministrazione, nonche' la
proroga di alcuni termini.
Titolo I - Misure urgenti in materia previdenziale -
Art. 1: prevede l' unificazione dei termini di versamento
(in ogni caso non oltre il 25 del mese) dei contributi
previdenziali e delle ritenute fiscali effettuate alla
fonte, stabilendo che le relative somme siano corrisposte
distintamente alle Amministrazioni competenti a mezzo di
moduli conformi ad un unico modello. Prevede la
codificazione unica da attribuire ai datori di lavoro
(compresi quelli agricoli), la cui attuazione e' demandata
all' Amministrazione finanziaria. Art. 2: sancisce un
inasprimento delle sanzioni nei casi di omesso versamento,
da parte dei datori di lavoro, dei contributi dovuti,
concedendo, peraltro, la possibilita' di sanare le pregresse
irregolarita' contributive, possibilita' estesa oltre che
agli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, anche ai
liberi professionisti. Riapre i termini per godere del
condono INAIL e prevede tale forma di sanatoria anche per i
datori di lavoro che abbiano omesso di presentare le denunce
individuali dei lavoratori occupati nei periodi antecedenti
l' entrata in vigore del DL 352/78. Fa slittare il termine
per la presentazione all' INPS delle denunce nominative al
30 giugno di ciascun anno (30 novembre per il 1983) e,
per le amministrazioni statali, al 31 dicembre. Allunga di
tre anni il termine di prescrizione dei contributi dovuti o
la cui riscossione e' affidata all' INPS e all' INAIL.
Detta disposizioni concernenti il trattamento pensionistico
erogato dalle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
Art. 3: amplia i poteri (restando sempre esclusi quelli
di polizia giudiziaria) degli ispettori di vigilanza degli
enti previdenziali e prevede sanzioni a carico dei datori di
lavoro che impediscano l' esercizio di tali poteri. All'
ispettorato provinciale del lavoro resta il potere di
coordinamento di tali forme di attivita'. Art. 4:
conferma per l' 83 i contributi base e per l' 84 i
contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nella
misura stabilita per gli anni 82 e 83, aumentata di un
ammontare pari alla variazione percentuale del costo della
vita. Conferma inoltre l' ulteriore contributo aziendale a
favore delle relative gestioni pensionistiche e il
contributo dovuto per l' anno 1984 dalle suddette categorie
per la prosecuzione volontaria nella misura stabilita per il
1983. Proroga la contribuzione previdenziale basata su
retribuzioni tabellari aggiornate annualmente per il settore
della pesca. Conferma anche per l' 83 e l' 84 la misura
del contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa,
previsto per il 1982, e rispettivamente per il 1983 dagli
artigiani, commercianti, coltivatori diretti e liberi
professionisti, naturalmente rivalutato in base alle
variazioni del costo della vita. Proroga al 31/12/84 la
maggiorazione dello 0,70 punti percentuali dell' aliquota
contributiva dovuta al FPLD. Prevede altri termini e
modalita' di versamento di contributi dovuti per particolari
categorie di lavoratori e differisce al 31/12/83 il termine
per il trasferimento all' ENPAM della gestione ENPAO.
Conferma le prestazioni previdenziali ed assistenziali per i
lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi a validita'
prorogata ed esclude da tale beneficio coloro che fruiscono
di pensione diretta a carico dell' INPS e coloro che,
godendo della pensione di invalidita' abbiano compiuto 55
anni se donne e 60 anni se uomini; sospende inoltre l'
erogazione delle prestazioni a coloro che svolgono lavoro
extra-agricolo in forma prevalente o sono emigrati all'
estero. Considera operative anche per il 1983 le
disposizioni che consentono il "prepensionamento" dei
dipendenti di aziende in crisi. Interpreta autenticamente
l' Art. 2 della legge 17/7/1979, n. 301 (la sospensione
dell' efficacia del licenziamento non preclude il
prepensionamento); interpreta autenticamente altre norme
contenute nell' art. 35, terzo comma, delle legge 416/1981 e
nella legge 155/81 in materia di integrazione salariale.
Prevede, a favore delle imprese commerciali in generale, la
fiscalizzazione degli oneri sociali purche' le imprese
stesse assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici
non inferiori a quelli minimi stabiliti dai contratti
collettivi e mantiene tale regime anche per gli anni
successivi, sempreche' i prezzi al consumo non superino il
tasso d' inflazione programmato. Prevede un' ulteriore
fiscalizzazione nel settore agricolo, al fine di garantire
l' occupazione. Proroga di altri 12 mesi il periodo
massimo di concessione dell' indennita' speciale erogata ai
lavoratori dipendenti da aziende di navigazione e
armatoriali assoggettate alla procedura di amministrazione
straordinaria. Art. 5: prevede l' erogazione dell'
indennita' economica di malattia per un periodo non
superiore a quello di attivita' lavorativa nei dodici mesi
precedenti, limitatamente pero' ai lavoratori "a tempo
determinato" e garantendo sempre un minimo di 30 gg.;
prevede la predisposizione di schemi tipo di convenzione da
parte del Ministro della sanita', qualora INPS e Regioni non
vi abbiano provveduto, autorizza altresi' l' INPS a
stipulare convenzioni con l' INAIL nonche' a predisporre
apposite liste di medici per l' effettuazione delle visite
di controllo e sancisce la decadenza dal diritto all'
indennita' (nella misura intera per i primi dieci giorni di
malattia e nella misura del 50 per cento dall' undicesimo
giorno in poi) nei confronti dei lavoratori che risultino
"assenti", senza giustificato motivo. Art. 6: esclude l'
integrazione al trattamento minimo per i pensionati dell'
INPS e dell' ENASARCO il cui reddito imponibile, ai fini
IRPEF, risulti superiore al doppio dell' ammontare annuo del
trattamento minimo erogato dal fondo pensioni lavoratori
dipendenti (sono esclusi dal computo del reddito le
indennita' di fine rapporto e i redditi della casa di
abitazione, nonche' l' importo della pensione in godimento).
Le pensioni liquidate prima del 1 ottobre 1983 restano
congelate fino al riassorbimento della quota integrata.
Predispone inoltre i criteri per l' individuazione della
pensione da integrare, nel caso di piu' pensioni, e detta
norme per aggiornare i criteri di calcolo delle pensioni
delle gestioni speciali per gli autonomi. Art. 7:
stabilisce il livello minimo di retribuzione contributiva
per l' accreditamento di una settimana assicurativa, porta
da 12 a 24 le ore richieste per la copertura assicurativa di
una settimana per i lavoratori domestici (dal 1/1/1984),
stabilisce l' importo minimo della retribuzione contributiva
ed aumenta l' importo dei contributi minimi dovuti dai
prosecutori volontari. Art. 8: sospende dal diritto alla
pensione di invalidita' coloro che, di eta' inferiore a
quella prevista per il pensionamento di vecchiaia,
percepiscano redditi da lavoro superiori a tre volte il
trattamento minimo del FPLD. Art. 9: stabilisce che gli
uffici provinciali del lavoro, prima di avviare al lavoro
gli invalidi (assunzioni obbligatorie) provvedano a
controllare la permanenza dello stato invalidante, qualora
questo sia inferiore al 50 per cento, mediante apposita
visita medica. Art. 9-bis: precisa che l' esclusione
dell' integrazione al minimo, di cui all' art. 6, e la
sospensione della pensione di invalidita', di cui all' art.
8, non operano nei confronti dei lavoratori e dei pensionati
residenti all' estero.
Titolo II - Misure urgenti in materia sanitaria - Art. 10:
rivede il prontuario terapeutico del SSN, facendo la
distinzione tra tre categorie di farmaci: a) farmaci
destinati al trattamento delle situazioni patologiche di
urgenza, delle malattie ad alto rischio, di quelle a lunga
durata, ecc. per i quali non e' dovuta alcuna forma di
partecipazione alla spesa da parte degli assistiti; b)
antibiotici e chemioterapici, sui quali non e' dovuto alcun
ticket, ma solo la partecipazione fissa di lire 1.000 per
ogni ricetta; c) altri farmaci prescrivibili a carico del
SSN, ma con il ticket (15%) a carico dell' assistito piu'
la cifra fissa di lire 1.000 per ogni ricetta. Nel
prontuario vengono inseriti anche prodotti galenici
officinali, a carico del SSN solo dalla data di applicazione
dei prezzi stabiliti dal CIP. Fissa le misure ed i
limiti della partecipazione alla spesa per prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio e prevede alcune
esenzioni (donatori di sangue e di organi, accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori e prestazioni a tutela
della maternita' ). Art. 11: prevede l' esenzione dalla
partecipazione alla spesa degli assistiti a basso reddito,
nonche' degli invalidi di guerra, per servizio, di lavoro,
dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti
con un' invalidita' superiore ai due terzi, dei lavoratori
soggetti ad apposita tutela assicurativa che necessitano di
cure a causa di infortuni o malattie professionali
(rimborso da parte delle amministrazioni che gestiscono l'
assistenza obbligatoria contro gli infortuni e malattie
professionali). Art. 12: prevede l' aggiornamento del
prontuario terapeutico, fissa i criteri e le modalita' per
evidenziare sulla confezione dei medicinali la
partecipazione alla spesa o l' esenzione; prevede l'
adozione da parte del Ministro, di disposizioni per l'
impiego di fustelle a lettura automatica ai fini dei
controlli sui consumi farmaceutici. Modifica il regime
delle tasse sulle concessioni governative relative alla
produzione ed al commercio di specialita' medicinali.
Prevede la partecipazione del Ministro della sanita' - o di
un suo rappresentante - alle sedute del CIP e della
commissione centrale prezzi, nonche' l' approvazione di un
nuovo sistema per la determinazione dei prezzi stessi.
Art. 13: autorizza l' INPS e l' INAIL a continuare ad
erogare le prestazioni integrative per cure termali. Viene
precisato che le prestazioni medesime possono essere
concesse fuori dei congedi ordinari e delle ferie solo per
effettive esigenze terapeutiche su motivata prescrizione
dello specialista della USL o dell' INPS o dell' INAIL.
Viene altresi' confermato che i congedi straordinari per
tali prestazioni non possono superare i 15 gg. e non possono
cumularsi alle ferie, ne' possono essere concessi per cure
climatiche, elioterapiche e psammoterapiche, ad eccezione di
quelle spettanti agli invalidi con una percentuale superiore
ai due terzi. Art. 14: interpreta autenticamente l' Art.
3 del DL 663/79 (convertito nella legge 33/80) nel senso
che obbligati al pagamento del contributo sociale di
malattia sono tutti i soggetti iscritti negli appositi albi
o elenchi professionali, che esercitano effettivamente la
libera professione anche se sono al contempo lavoratori
dipendenti o pensionati, ad eccezione di coloro non
iscritti, prima della riforma sanitaria, ad alcuna cassa.
Stabilisce inoltre, per il 1983, che tutti indistintamente i
liberi professionisti iscritti agli albi o elenchi che
esercitino effettivamente la libera professione, devono
versare i contributi di malattia. Precisa, infine, che in
caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e reddito
di lavoro dipendente, autonomo e di pensione, sul reddito
professionale e' dovuta solo la maggiorazione (e non la
quota fissa). Art. 15: dispone l' estinzione dei
rapporti di credito e debito che gli enti e casse mutue
espongono nei confronti dello stato (data la successione
dello stato ai predetti enti). Art. 16: stabilisce che
gli atti "vincolati" relativi allo stato giuridico ed
economico delle USL siano adottati dal coordinatore
amministrativo di ciascuna USL e vengano trasmessi al
collegio dei revisori e al comitato di gestione per gli
eventuali provvedimenti di annullamento o riforma, senza
piu' essere assoggettati al preventivo controllo del
comitato regionale. Art. 17: prevede la costituzione, da
parte del Ministero della sanita, del collegio dei revisori
delle USL, qualora tale organo non esista ancora. Art.
18: impone ai comitati di gestione delle USL di effettuare
una ricognizione immediata dei disavanzi di gestione, non
ripianabili con le disponibilita' delle USL stesse. Art.
19: dispone che il bilancio di previsione delle USL deve
essere deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno, nei
limiti inderogabili degli stanziamento fissati dalle regioni
(entro il 30/11/1983). Art. 20: dispone la
delegificazione del piano sanitario nazionale (conseguente
alle disposizioni fissate con la legge del bilancio dello
Stato) precisando che il piano stesso deve essere
sottoposto dal Governo alle Camere per l' approvazione con
atto non legislativo. Prevede inoltre che il Governo
adotti i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento,
previo parere del Consiglio Sanitario Nazionale.
Titolo III - Misure urgenti per il contenimento della spesa
nel settore pubblico - Art. 21: riduce per il 1983 la
spesa per il potenziamento delle strutture dell'
amministrazione finanziaria; include nell' elenco degli enti
tenuti all' obbligo della normalizzazione di cui alla legge
468/78 - articolo 25 - anche gli enti pubblici economici
(tranne poche eccezioni). Art. 22: conferma il divieto
di nuove istituzioni e di nuove iniziative di espansione
scolastica. Art. 23: stabilisce che l' indennita'
integrativa speciale venga corrisposta al personale non di
ruolo in proporzione alle ore di servizio prestate e prevede
altresi' che la corresponsione delle retribuzioni ai
supplenti temporanei spetta limitatamente alla durata
effettiva della supplenza. Art. 24: interpreta
autenticamente l' Art. 4 della legge 1053/71, stabilendo che
l' indennita' integrativa speciale per i tutti i dipendenti
pubblici, deve essere assoggettata alla ritenuta per l'
assistenza di malattia e prevede l' applicazione della
prescrizione quinquennale ai soli fini della
regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse.
Art. 25: contiene la proroga di diversi termini. Il
secondo comma dell' articolo unico della legge di
conversione fa salvi gli atti ed i provvedimenti adottati
sulla base dei decreti-legge nn. 1, e 2 e degli artt. 3 e 4
del DL n. 3/83, nonche' dei decreti-legge nn. 59, 176, 314 e
317/83. Art. 27: stabilisce la decorrenza del presente
decreto.
Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 12 settembre 1983:
-
(seguono legge di conversione e testo coordinato)
-
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
-
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l' urgenza di adottare immediate
misure in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, di emanare disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e di
prorogare taluni termini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 settembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita', del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;
Emana il seguente decreto :
-
TITOLO I
MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
*
Articolo 1
*
1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini
unificati, ferme restando le diverse periodicita', l'
imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti
d' imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed
assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I
termini unificati sono stabiliti con decreto dei ministri
delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale da adottarsi entro novanta giorni dall' entrata in
vigore del presente decreto.
*
2. Le somme di cui al comma che precede sono versate
distintamente con i procedimenti e le modalita'
rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico
modello, recante le informazioni richieste dalle
amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da
effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea
campionatura. Il modello e' approvato con il decreto di cui
al comma 1.
*
3. La codificazione effettuata dall' amministrazione
finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti
con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le
altre Amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti
hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno
1984.
*
Articolo 2
*
1. L' omesso versamento delle ritenute previdenziali e
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le
trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme
anticipate o denunciate nelle forme e nei termini di legge
dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni
previdenziali ed assistenziali. Il relativo versamento,
prima del promovimento dell' azione penale estingue il
reato.
*
2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei
contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in
misura inferiore, e' tenuto al versamento di una somma
aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle
disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte
l' importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni
amministrative e penali. Per la graduazione delle somme
aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21
aprile 1967, n. 272.
*
3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la
contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi
previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la
mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente
ad una omessa, incompleta, reticente o infedele
presentazione delle denunce contributive previste dall'
articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e
successive modificazioni ed integrazioni.
*
4. Le sanzioni amministrative previste per violazione
delle norme di cui al decreto legislativo del capo
provvisorio dello stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono versate all' ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo.
*
5. Entro il 31 ottobre 1983 i datori di lavoro che
abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al
periodo successivo al 1 febbraio 1983, sono ammessi a
regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai
periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il
reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per
ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il
versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui
all' articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968,
n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con
esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi
alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.
La regolarizzazione e' effettuata con versamento in unica
soluzione dei contributi dovuti.
*
6. Il versamento dei contributi puo' essere effettuato
anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non
superiore a sei, delle quali la prima entro il 31 ottobre
1983, con applicazione sull' importo delle rate successive
degli interessi di dilazione previsti dall' articolo 13,
primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre
1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata
comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma
che precede. La regolarizzazione delle posizioni debitorie
relative ai contributi agricoli unificati e' effettuata in
unica soluzione entro il 31 marzo 1984 secondo le modalita'
stabilite dall' Ente impositore.
*
7. Per le imprese, che alla data del 31 ottobre 1983, si
trovino in stato di amministrazione controllata o di
amministrazione straordinaria, il termine per la
regolarizzazione della posizione debitoria e' differito all'
ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione
della amministrazione controllata o straordinaria.
*
8. Per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali e' differito al 31 ottobre 1983
il termine utile per la presentazione della richiesta di cui
al primo comma dell' articolo 14 della legge 10 maggio 1982,
n. 251.
*
9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le
sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico
delle disposizioni per l' assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, ed all' articolo 2 del decreto-legge
6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 agosto 1978, n. 467, nonche' i provvedimenti
adottati a norma del sesto comma dell' articolo 28 del
predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino
al 31 dicembre 1982 compresa la regolazione dei premi
relativa all' anno 1982,e per i quali non sia stato gia'
effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di
giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione
estingue, altresi', le obbligazioni per le sanzioni
amministrative di cui all' ultimo comma dell' articolo 16
della legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze
commesse entro il 30 aprile 1983.
*
10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di
regolarita' fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che
alla data del 31 ottobre 1983 si trovino in stato di
amministrazione controllata o di amministrazione
straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente
articolo.
*
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano
applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e,
nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo
di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non
ancora versate.
*
12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui
al presente articolo il datore di lavoro che ometta di
effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei
contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo
compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui
al presente articolo ed il 30 aprile 1984.
*
13. Le gestioni previdenziali ed assistenziali
determinano le modalita' per i versamenti.
*
14. Le disposizioni di cui ai commi dal 5 al 13 del
presente articolo si applicano anche ai coltivatori
diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli
artigiani ed agli esercenti attivita' commerciali, per la
regolarizzazione della posizione debitoria relativa a
periodi di contribuzione anteriori al 1 gennaio 1983.
*
15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al
versamento dei contributi con le modalita' previste nel
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5
febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del
13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all' Istituto
nazionale della previdenza sociale le denunce individuali
dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all' entrata
in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n.
467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei
lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali,
nonche' di tutti i dati necessari all' applicazione delle
norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La
denuncia, redatta su modulo predisposto dall' Istituto
nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata
entro il 30 giugno 1984.
*
16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il
termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente,
ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si
applicano le disposizioni previste dall' articolo 4, secondo
comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e
successive modificazioni ed integrazioni.
*
17. I termini per la presentazione all' Istituto
nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa
di cui all' articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n.
352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto
1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e,
per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di
ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per
la consegna ai lavoratori della copia della denuncia
predetta. Per l' anno 1983 il termine del 30 giugno e'
differito al 31 ottobre 1983.
*
18. Alle amministrazioni dello stato, che abbiano
presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le
denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non
si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4.
Alle predette amministrazioni non si applicano, altresi', le
sanzioni previste dall' articolo 30 della legge 21 dicembre
1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro
il 31 ottobre 1983, le denunce contributive relative a
periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
*
19. I termini di prescrizione relativi ai contributi
dovuti o la cui riscossione e' affidata a qualsiasi titolo
all' Istituto nazionale della previdenza sociale sono
sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ed e' corrispondentemente prolungato il
periodo durante il quale il datore di lavoro ha l' obbligo
di conservare i libri paga e di matricola.
*
20. Dalla data di entrata in vigore della legge 21
dicembre 1978, n. 843, al 30 giugno 1983, in deroga all'
articolo 23 della stessa legge, e successive modificazioni e
integrazioni, i soprappremi di rateazione di cui al secondo
comma dell' articolo 28 del testo unico delle disposizioni
sull' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
restano invariati nelle misure ivi previste.
*
21. Le variazioni di carattere generale del trattamento
economico di attivita' di servizio a favore delle categorie
di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte
degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme
regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che
intervengano a partire dal 1 gennaio 1984, sono
assoggettate a contributo, anche nel corso dell' anno, dalla
data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalita'
di cui all' articolo 27 dell' ordinamento delle stesse casse
approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680,
convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive
modificazioni.
*
22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1
gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei
contributi della cassa per le pensioni ai dipendenti degli
enti locali, della cassa per le pensioni ai sanitari e della
cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole
elementari parificate, l' eventuale recupero contributivo
con le modalita' previste dal comma primo dell' articolo 30
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua
limitatamente al periodo non anteriore al 1 gennaio 1970.
*
23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1
gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi
emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua
contributiva, si effettua relativamente alla quota a carico
dell' ente datore di lavoro, in 24 semestralita', al saggio
del sei per cento annuo.
*
Articolo 3
*
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 5 della
legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell' Istituto
nazionale della previdenza sociale, dell' Istituto nazionale
per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'
ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo, del servizio per i contributi agricoli
unificati, degli altri enti per i quali sussiste la
contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonche'
agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del
lavoro, sono conferiti i poteri:
a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli
stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di
lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i
documenti equipollenti ed ogni altra documentazione,
compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta
pertinenza con l' assolvimento degli obblighi contributivi e
l' erogazione delle prestazioni;
b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori,
dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti
di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla
sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli
adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione
delle prestazioni.
*
2. I soggetti di cui al comma precedente possono anche
esercitare gli altri poteri spettanti in materia di
previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro,
ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e
debbono, a richiesta, presentare un documento di
riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza.
Essi devono porre la data e la firma sotto l' ultima
scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne
copia controfirmata dal datore di lavoro.
*
3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che
impediscano ai funzionari dell' ispettorato del lavoro e ai
soggetti indicati nel precedente comma 1 l' esercizio dei
poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti
a versare alle amministrazioni da cui questi dipendono, a
titolo di sanzione amministrativa, una somma da lire 500.000
a lire 5.000.000, ancorche' il fatto costituisca reato.
Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti,
che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i
loro rappresentanti sono tenuti a versare alle
amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa,
una somma pari a lire 50.000 per ogni dipendente cui si
riferisce l' inadempienza, ancorche' il fatto costituisca
reato.
*
4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente
comma 1, l' amministrazione che ha proceduto a redigere un
verbale ispettivo e' tenuta ad inviarne copia congiuntamente
ad ogni altra notizia utile.
*
5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti
ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro
particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza.
La violazione di tale obbligo e' punita con la pena
stabilita dall' articolo 623 del codice penale, salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato.
*
6. L' ispettorato provinciale del lavoro esercita i
poteri di coordinamento ad esso attribuiti mediante
programmi annuali per la repressione delle evasioni
contributive in materia di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria, da adottarsi entro il 31 ottobre, sentiti gli
istituti interessati.
*
7. Alla spesa occorrente per lo svolgimento dei servizi
di vigilanza dell' ispettorato del lavoro, finalizzati alla
repressione delle evasioni contributive, si provvede anche
con un contributo a carico degli istituti di assicurazione
sociale obbligatoria, versato in conto entrata del ministero
del tesoro e assegnato al capitolo dello stato di previsione
della spesa del ministero del lavoro e della previdenza
sociale relativo all' organizzazione e al funzionamento
dell' ispettorato del lavoro, secondo misure, modalita' e
termini di versamento, stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, per ciascun esercizio.
*
8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo
non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia
giudiziaria.
*
Articolo 4
*
1. Per gli anni 1983 e 1984 i contributi base e di
adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti
attivita' commerciali e quelli relativi ai coltivatori
diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura
stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 e sono
soggetti alla variazione annuale di cui all' articolo 22
della legge 3 giugno 1975, n. 160; e' altresi' dovuto dagli
stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura
annua pari a quelle di cui all' articolo 14-sexies, secondo
comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980,
n. 33, e con la limitazione indicata nella lettera c) del
predetto articolo 14-sexies.
*
2. In attesa della legge di riforma del sistema
pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984,
le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo
comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con
conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti
temporali.
*
3. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca
ai sensi del primo comma dell' articolo 17 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per
gli anni 1983 e 1984 sulla base delle retribuzioni medie
mensili stabilite rispettivamente negli anni 1982 e 1983 per
la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il
meccanismo di rivalutazione previsto dall' articolo 15 della
legge 22 febbraio 1973, n. 27.
*
4. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura
fissa per gli anni 1983 e 1984 dagli artigiani, dagli
esercenti attivita' commerciali, dai coltivatori diretti e
dai liberi professionisti e' confermato nella misura
stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 ed e'
soggetto alla variazione annuale di cui all' articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n.
538.
*
5. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui
al primo comma dell' articolo 14 sexies del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al
periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1984.
*
6. Le misure dei contributi dovuti all' ente nazionale
di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'
agricoltura ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655,
sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in
relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole
gestioni; le contribuzioni relative al "fondo di
accantonamento dell' indennita' di anzianita'" determinate
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29
maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della gestione
sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al
"fondo" stesso.
*
7. Le modalita' di versamento dei contributi indicate
dall' articolo 17, quarto comma, punto 2, del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche ai
contributi sociali di malattia dovuti dalle aziende
armatoriali.
*
8. Il termine previsto dall' articolo 1 della legge 2
aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell' ente
nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e
per il trasferimento della gestione e del personale dell'
ente stesso all' ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i medici e' differito al 31 dicembre 1983.
*
9. Ai lavoratori agricoli di cui all' articolo 14, primo
comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 54, e' riconosciuto, per l' anno 1983 il diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i
lavoratori agricoli occupati con 51 giornate. Agli stessi
lavoratori e' riconosciuto per l' anno 1983 il diritto alle
prestazioni previste per gli iscritti negli elenchi
nominativi, compilati a norma dell' articolo 7, n. 5 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 con 101 e
151 giornate a condizione che abbiano effettuato nell' anno
rispettivamente 51 e 76 giornate. Restano escluse dal
computo delle giornate effettuate quelle di integrazione per
attivita' di coltivatore diretto considerate dall' articolo
8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
*
10. Ai lavoratori di cui al precedente comma e'
riconosciuto, per gli anni 1984 e 1985 il diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli
iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'
articolo 7, n. 5 del decreto-legge 3 febbraio 1970 n. 7
convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970 n.
83, con 51, 101 e 151 giornate annue, a condizione che
abbiano effettuato rispettivamente: 20 giornate nel 1984, 30
giornate nel 1985; 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel
1985; 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985. Restano
escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione
per attivita' di coltivatore diretto, considerate dall' art.
8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
*
11. L' Istituto nazionale della previdenza sociale non
riconosce il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti
commi 9 e 10 per coloro che fruiscono di pensione diretta a
carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori
autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive
della stessa o, se titolari di pensione di invalidita', al
compimento dell' eta' di 55 anni per le donne e di 60 per
gli uomini.
*
12. L' Istituto nazionale della previdenza sociale
sospende l' erogazione delle prestazioni di cui ai
precedenti commi 9 e 10 in caso di svolgimento di attivita'
di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di
emigrazione all' estero.
*
13. Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto
comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' differito al 31 dicembre
1983.
*
14. L' articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va
interpretato nel senso che la sospensione dell' efficacia
dei licenziamenti non preclude il diritto all' eventuale
pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18
della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di
disoccupazione successivo all' intervento straordinario
della cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande
per il pensionamento anticipato e per il trattamento
speciale di disoccupazione possono essere presentate entro
90 giorni dall' entrata in vigore del presente decreto.
*
15. Le norme contenute nell' articolo 16 della legge 23
aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori
dipendenti iscritti nell' assicurazione obbligatoria per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall' Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri
del requisito contributivo espresso in termini mensili
ovvero settimanali.
*
16. Il quarto comma dell' articolo 8 della legge 23
aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che
i periodi di sospensione e di lavoro ad orario ridotto
successivi al 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione
salariale, sono riconosciuti utili d' ufficio ai fini del
diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di
pensione da liquidare a carico dell' assicurazione generale
obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti con decorrenza successiva all' entrata in vigore
della stessa legge 23 aprile 1981, n. 155, nonche' ai fini
dei trasferimenti contributivi di cui all' ultimo comma del
predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo
figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e'
riferita l' integrazione salariale dedotta quella
corrisposta dal datore di lavoro per gli stessi periodi.
*
17. L' articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
va interpretato nel senso che il requisito occupazionale,
previsto per la concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende
esercenti attivita' commerciale, deve sussistere
esclusivamente alla data di accertamento della situazione di
crisi dell' azienda commerciale, ai sensi dell' articolo 2,
quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.
675.
*
18. All' onere valutato in nove miliardi di lire,
derivante dall' attuazione del comma secondo dell' articolo
5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito,
con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che
prevede la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento di
integrazione salariale straordinario previsto dall' articolo
2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive
modificazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione
di cui all' articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845.
*
19. Al fine di concorrere al contenimento dell'
inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le
aliquote complessive della contribuzione per l'
assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle
imprese commerciali, considerate tali ai fini dell'
inquadramento previdenziale e assistenziale e con esclusione
di quelle di cui all' articolo 1 della legge 8 agosto 1977,
n. 573, sono ridotte con le seguenti modalita':
a) a decorrere dal 1 febbraio 1983, del 2 per cento
per gli uomini e del 2,60 per cento per le donne;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1984, di un ulteriore
1,38 per cento per gli uomini e di un ulteriore 6,05 per
cento per le donne.
*
20. Le riduzioni contributive di cui al precedente comma
si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assicurino ai propri
dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli
minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di
categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
*
21. Per una verifica delle finalita' di cui al comma 19
del presente articolo il governo, al termine degli anni 1983
e 1984, esaminera' l' andamento medio annuo dell' indice dei
prezzi al consumo, limitatamente ai prodotti
commercializzati, depurandolo dalle variazioni delle imposte
indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi di inflazione
programmati, degli aumenti tenendo conto di un ritardo
massimo di tre mesi, dell' indice dei prezzi all' ingrosso,
della stessa categoria di prodotti e degli aumenti dell'
indice delle retribuzioni minime contrattuali del commercio.
*
22. Il Ministro dell' industria, del commercio e dell'
artigianato, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei
lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere
forniti dall' ISTAT, ed avvalendosi delle risultanze dell'
osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l'
unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, elabora entro il 15 gennaio degli
anni 1984 e 1985 un rapporto sull' andamento generale dei
prezzi e del mercato.
*
23. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i ministri dell'
industria, del commercio e dell' artigianato, del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, la riduzione
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 19 non ha
piu' luogo, rispettivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1984
e dal 1 gennaio 1985, nel caso in cui l' andamento dei
prezzi al consumo dei prodotti commercializzati, calcolato
secondo quanto indicato dal precedente comma 21, abbia
superato il tasso di inflazione programmato,
rispettivamente, per gli anni 1983 e 1984.
*
24. Il decreto di cui al precedente comma e' emanato
entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.
*
25. All' onere derivante dall' applicazione dei
precedenti commi 19, 20 e 23, valutato in lire 250 miliardi
per l' anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori
entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente
decreto.
*
26. Per l' anno 1983, ai contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo
indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o
associate, si applica una ulteriore riduzione del 25 per
cento. All' onere derivante dal presente comma, valutato in
lire 66 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di
cui al presente articolo.
*
27. Il periodo massimo di concessione dell' indennita'
prevista dall' articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982,
n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, e'
prolungato di altri 12 mesi.
*
28. All' onere derivante dall' attuazione del precedente
comma 27, valutato in lire 14 miliardi, si provvede a carico
della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti
speciali di cui all' articolo 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
*
Articolo 5
*
1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a
tempo determinato, i trattamenti economici e le indennita'
economiche di malattia sono corrisposti, per un periodo non
superiore a quello di attivita' lavorativa nei dodici mesi
immediatamente precedenti l' evento morboso, fermi restando
i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti
disposizioni.
*
2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici
e indennita' economiche di malattia per periodi successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
*
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei
dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere
periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento
economico e l' indennita' economica di malattia sono
concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell' anno
solare. In tal caso l' indennita' economica di malattia e'
corrisposta previa comunicazione del datore di lavoro,
direttamente dall' Istituto nazionale della previdenza
sociale.
*
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si
computa ai fini del limite massimo delle giornate
indennizzabili.
*
5. Il datore di lavoro non puo' corrispondere l'
indennita' economica di malattia per un numero di giornate
superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo
determinato alle proprie dipendenze. Le indennita' relative
ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono
corrisposte al lavoratore direttamente dall' Istituto
nazionale della previdenza sociale.
*
6. I lavoratori agricoli con contratto a tempo
determinato iscritti o aventi diritto all' iscrizione negli
elenchi nominativi di cui all' articolo 7, n. 5), del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno
diritto a condizione che risultino iscritti nei predetti
elenchi nell' anno precedente per almeno 51 giornate, per
ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per
un numero di giornate corrispondente a quello risultante
dalla anzidetta iscrizione nell' anno precedente. In ogni
caso il periodo indennizzabile non puo' eccedere i limiti di
durata massima previsti in materia.
*
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano
ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23
settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui
al comma 2 del presente articolo non si applicano ai
lavoratori dello spettacolo, assistiti ai sensi del decreto
legislativo del capo provvisorio dello stato 16 luglio 1947,
n. 708, e successive modificazioni e integrazioni.
*
8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento
del trattamento di cassa integrazione guadagni e di
astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e
puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
*
9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei
soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di
malattia, il Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale formula gli
schemi-tipo di convenzione di cui all' articolo 8-bis del
decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi
in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati d'
intesa tra l' Istituto nazionale della previdenza sociale e
le regioni entro trenta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto.
*
10. Entro i trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le
Unita' sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al
comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad
assicurare, entro lo stesso giorno della richiesta, anche se
domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilita', il
controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti
per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti
preliminari al controllo stesso anche mediante personale non
medico, nonche' un servizio per visite collegiali presso
poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
*
11. L' omissione degli adempimenti di cui al comma che
precede nel termine fissato comporta l' immediata nomina di
un commissario ad acta da parte del competente organo
regionale.
*
12. Per l' effettuazione delle visite mediche di
controllo dei lavoratori l' Istituto nazionale della
previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici,
istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da
medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni
e da medici liberi professionisti, ai quali possono far
ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. L'
Istituto nazionale della previdenza sociale per gli
accertamenti sanitari di competenza e' altresi' autorizzato
a stipulare apposite convenzioni con l' Istituto nazionale
per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
*
13. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanita', sentiti la federazione nazionale degli ordini dei
medici e il consiglio di amministrazione dell' Istituto
nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le
modalita' per la disciplina e l' attuazione dei controlli
secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo
ed i compensi spettanti ai medici. «Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilita' per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati»
*
14. Qualora il lavoratore risulti assente alle visite di
controllo, decade dal diritto alla relativa indennita'
economica per l' intero periodo di malattia, con esclusione
dei periodi di ricovero ospedaliero, salvo giustificato
motivo.
*
Articolo 6
*
1. A decorrere dal 1 ottobre 1983 l' integrazione al
trattamento minimo delle pensioni a carico dell'
assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle
gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della
medesima, nonche' delle gestioni speciali per i
commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, della gestione speciale minatori, non spetta ai
soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili all'
imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo
superiore a due volte l' ammontare annuo del trattamento
minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato
in misura pari a 13 volte l' importo mensile in vigore al 1
gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono
esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e
il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla
formazione dei redditi predetti l' importo della pensione da
integrare al trattamento minimo.
*
2. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'
anzidetto limite, l' integrazione al minimo e' riconosciuta
in misura tale che non comporti il superamento del limite
stesso.
*
3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai
precedenti commi, nel caso di concorso di due o piu'
pensioni l' integrazione di cui ai commi stessi spetta una
sola volta ed e' liquidata sulla pensione a carico della
gestione che eroga il trattamento minimo di importo piu'
elevato o, a parita' di importo, della gestione che ha
liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota. Nel
caso di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti a
carico della stessa gestione inferiori al trattamento
minimo, l' integrazione al trattamento minimo e' garantito
sulla sola pensione diretta, sempreche' non risultino
superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una
delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero
di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e
figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e
di quella afferente a periodi successivi alla data di
decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'
integrazione al trattamento minimo spetta su quest' ultima
pensione.
*
4. Per l' accertamento del reddito di cui al primo comma
gli interessati devono presentare alle gestioni
previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'
articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
*
5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo sono
assoggettate alla disciplina della perequazione automatica
delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i
rispettivi ordinamenti.
*
6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui
titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti
commi successivamente alla data di decorrenza della
pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al
30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di
cui al comma 5 dalla cessazione del diritto alla
integrazione. In tal caso l' importo della pensione non
integrata e' determinato, all' atto della cessazione del
diritto all' integrazione, applicando all' importo in vigore
alla data di decorrenza le percentuali di rivalutazione dei
trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti
nel frattempo intervenute.
*
7. L' importo erogato alla data della cessazione del
diritto all' integrazione viene conservato fino al
superamento per effetto della applicazione delle
disposizioni di cui al comma 5 dell' importo determinato ai
sensi del comma 6.
*
8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1 ottobre
al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della
pensione base di cui all' articolo 15 della legge 21 luglio
1965, n. 903, e' moltiplicato per 5,74, restando con cio'
assorbiti gli aumenti di cui all' articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'
articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso
l' importo mensile della pensione cosi' determinata non puo'
superare ne' il limite di œ. 8.000 per ogni anno di
anzianita' contributiva utile a pensione, con applicazione
per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'
articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ne' l'
importo del trattamento minimo vigente nella gestione.
*
9. In attesa della riforma del sistema pensionistico,
per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1983 il
coefficiente 5,74 sara' annualmente aggiornato, in
sostituzione degli aumenti per perequazione automatica
intervenuti dal 1 gennaio di ciascun anno, in base ai
coefficienti di cui all' articolo 3, comma undicesimo, della
legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all' anno 1965.
*
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano altresi' alle pensioni aventi decorrenza anteriore
al 1 ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e
quelli successivi assorbono anche gli aumenti per
perequazione automatica intervenuti dalla data di decorrenza
della pensione.
*
11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del
contributo capitario di cui all' articolo 22 della legge 3
giugno 1975, n. 160, non modificano l' ammontare della
contribuzione base dovuta per l' anno 1983.
"11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano piu' titolari.
*
Articolo 7
*
1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare
ai lavoratori dipendenti nel corso dell' anno solare, ai
fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'
Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno
solare successivo al 1982 e' pari a quello delle settimane
dell' anno stesso retribuite o riconosciute in base alle
norme che disciplinano l' accreditamento figurativo, sempre
che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente
per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore
al 30% dell' importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
in vigore al 1 gennaio dell' anno considerato. Il limite
minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura
minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte
le contribuzioni dovute in materia di previdenza e
assistenza sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'
importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1
gennaio dell' anno considerato.
*
2. In caso contrario viene accreditato un numero di
contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per
eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione
complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata
figurativamente nell' anno solare per la retribuzione di cui
al comma precedente. I contributi cosi' determinati, ferma
restando l' anzianita' assicurativa, sono riferiti ad un
periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno
dato luogo all' accreditamento figurativo, per quanto sono i
contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a
decorrere dall' ultima settimana lavorativa o accreditata
figurativamente compresa nell' anno.
*
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1982 ai
fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche a
carico dell' Istituto nazionale della previdenza sociale.
*
4. Per l' anno in cui cade la decorrenza della pensione,
il numero dei contributi settimanali da accreditare ai
lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'
anno stesso e la data di decorrenza della pensione si
determina applicando le norme di cui ai precedenti commi
limitatamente alle settimane comprese nel periodo
considerato per le quali sia stata prestata attivita'
lavorativa o che abbiano dato luogo all' accreditamento
figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre
prestazioni previdenziali e assistenziali.
*
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del
presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli
apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
*
6. A decorrere dal 1 ottobre 1983 il primo e il secondo
comma dell' art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai
seguenti:
""Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative
a carico dell' Istituto nazionale della previdenza sociale,
nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi
settimanali da accreditare al lavoratore e' pari a quello
delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali
risulti versata o dovuta la contribuzione in base al
presente decreto sempreche' per ciascuna settimana risulti
una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24
ore lavorative.
In caso contrario sara' accreditato un numero di
contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per
eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione
complessiva del predetto trimestre solare per l' importo
contributivo corrispondente a 24 ore lavorative"".
*
7. A decorrere dal 1 ottobre 1983 l' importo minimo
della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati
i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello
della retribuzione media della classe di retribuzione di cui
alla tabella F allegata al decreto legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre
1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla
retribuzione settimanale determinata ai sensi del comma 1
del presente articolo.
*
8. L' importo del contributo volontario minimo dovuto da
tutte le categorie di prosecutori volontari dell'
assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita', la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e' quello
che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al
precedente comma le aliquote percentuali in vigore per
ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi tale
contributo non puo' essere inferiore a quello stabilito con
i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per
le categorie tenute al versamento di contributi volontari
mensili tale importo e' ragguagliato al mese.
*
9. Ai fini dell' accertamento del diritto e della
determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia,
anzianita', di invalidita' ed ai superstiti degli operai
agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31
dicembre 1983, a carico dell' assicurazione generale
obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di
contribuzione annua e' elevato a 270 giornate di
contribuzione effettiva, volontaria o figurativa.
*
10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite
ad un anno successivo nel quale risultino accreditati almeno
30 giornate di contribuzione effettiva.
*
11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi
al 31 dicembre 1982, qualora nel corso dell' anno sussista
anche contribuzione relativa ad attivita' lavorativa extra
agricola, non potra' valutarsi complessivamente per ciascun
anno un numero di settimane superiore a 52.
*
12. I contributi versati o accreditati relativamente al
lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in
numero inferiore a 156 o 104 giornate per anno sono
rivalutati, rispettivamente, per i coefficenti 1,50 e 2,23.
*
13. I lavoratori agricoli che non raggiugono nell' anno
il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri,
possono effettuare versamenti volontari per l' assicurazione
generale obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti ad integrazione di quelli obbligatori fino alla
concorrenza del predetto numero.
*
Articolo 8
*
All' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono aggiunti i seguenti commi:
""La pensione di invalidita non e' attribuita, e se attribuita viene revocata, nel caso in cui l' assicurato o il pensionato, di eta' inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, o di reddito da lavoro o autonomo o professionale o di impresa per un importo lordo,
al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l' ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l' importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. I periodi di godimento della pensione revocata, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi richiesti per il diritto alla pensione di invalidita' e per l' autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell' assicurazione obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Per l' accertamento del reddito di cui al
precedente comma, gli interessati debbono presentare all'
INPS, con le modalita' da questo indicate la dichiarazione
di cui all' art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
Il datore di lavoro che ha alle proprie
dipendenze o che assume pensionati di invalidita' e' tenuto
a darne notizia all' INPS, indicando l' importo della
retribuzione corrisposta, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto o, se assunti successivamente, dalla data di
assunzione. In caso di mancata comunicazione o di
comunicazione infedele di dati il datore di lavoro e' tenuto
al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un
milione per ogni dipendente cui si riferisce l'
inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.
Ai fini dell' applicazione del presente articolo
il lavoratore e' tenuto a dichiarare per iscritto al datore
di lavoro la sua qualita' di pensionato di invalidita'. In
caso di omissione, il lavoratore e' tenuto a versare all'
INPS una somma pari al doppio di quella indebitamente
percepita, il cui provento e' devoluto alla gestione
pensionistica di pertinenza."".
*
Articolo 9
*
1. In attesa della riforma della disciplina delle
assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, prima di procede all' avviamento
al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile
1968, n. 482 e successive modificazioni provvedono a far
sottoporre a visita medica, da parte dell' autorita'
sanitaria competente, i soggetti stessi per controllare la
permanenza dello stato invalidante.
*
2. Coloro che non si sottopongono alla visita di cui al
comma che precede sono cancellati dagli elenchi di cui all'
art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
*
3. I lavoratori assunti tramite il collocamento
ordinario e che siano riconosciuti invalidi per causa di
lavoro o di servizio sono considerati, ai fini della
copertura della percentuale di obbligo complessiva di cui
all' art. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n.
482, sempreche' l' invalidita' sia del grado richiesto da
quest' ultima legge.
*
4. Non si applica la disposizione di cui all' articolo
9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.
*
Titolo II
MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA
-
Articolo 10
*
1. In attuazione dell' articolo 30 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanita' approva con
proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla
semplicita' e chiarezza nella classificazione, che comprende
i farmaci prescrivibili a carico del servizio sanitario
nazionale individuati in base al criterio della efficacia
terapeutica e della economicita' del prodotto.
*
2. Nel prontuario terapeutico del servizio sanitario
nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci
destinati al trattamento delle situazioni patologiche di
urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi
condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga
durata, nonche' alle cure necessarie per assicurare la
sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non e'
dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco
i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono
indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con
eventuale specificazione di limitazioni quantitative.
*
3. Gli utenti del servizio sanitario nazionale che
richiedano la erogazione di farmaci diversi da quelli di cui
al comma precedente compresi nel prontuario terapeutico sono
tenuti a versare al farmacista all' atto del prelievo dei
farmaci:
a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al
pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i
chemioterapici, pari a lire 150 per ogni mille lire; tale
quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a
lire 500;
b) una quota fissa di lire 1.000 per ogni ricetta, ivi
comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.
*
4. La quota di partecipazione alle spese di cui alla
lettera a) del comma precedente non puo' superare lire
20.000 per ricetta.
*
5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico i prodotti
galenici officinali per uso umano di cui all' elenco-indice
del "formulario nazionale", allegato al decreto del
Ministro della sanita' 26 giugno 1981, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi
aggiornamenti. Ai fini dell' inserimento di tali prodotti
nel prontuario terapeutico saranno seguite le procedure di
cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 12.
*
6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a
carico del servizio sanitario nazionale dalla data di
applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati
dal comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP e'
tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al
comma precedente non specificano il dosaggio e la
confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini
dell' inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario
terapeutico, dal comitato previsto dall' articolo 30 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui
al comma precedente prevedono piu' confezioni per un
medesimo farmaco, il predetto comitato puo' limitare ad una
sola di esse l' inclusione nel prontuario terapeutico.
*
7. Fino alla data dell' applicazione dei primi prezzi
determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente
comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'
allegato n. 4 dell' accordo nazionale recante la disciplina
dei rapporti con le farmacie per l' assistenza farmaceutica
nell' ambito del Servizio sanitario nazionale, reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15
settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, sono
prescrivibili con onere a totale carico del servizio
sanitario nazionale, che corrispondera' ai farmacisti i
prezzi indicati nell' allegato predetto e successive
modificazioni.
*
8. Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio
Sanitario Nazionali le specialita' medicinali incluse nell'
allegato II al decreto ministeriale 28 luglio 1983,
pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983; dette specialita' sono
concedibili fino al centoventesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto secondo le condizioni
di partecipazione alla spesa da parte dell' assistito
previste dal precedente comma 3, lettera a).
*
9. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'
assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio prevista dall' articolo 12 della legge 26 aprile
1982, n. 181, e' fissata al venti per cento con il limite
minimo di lire 1.000 e massimo di lire 20.000 per ogni
prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in
un' unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione
alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse e'
fissato in lire 50.000.
*
Articolo 11
*
1. Sono esentati dal pagamento delle quote di
partecipazione di cui all' articolo 10 gli utenti del
servizio sanitario nazionale che abbiano nell' anno
precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell'
IRPEF non superiore a lire 4.500.000 o che appartengano a
famiglia i cui componenti, compreso l' assistito, abbiano in
detto anno redditi assoggettabili ai fini dell' IRPEF per un
importo complessivo non superiore a lire 4.000.000 aumentato
di lire 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.
*
2. Sono esentati altresi' i grandi invalidi di guerra e
di servizio, i grandi invalidi del lavoro e i mutilati e gli
invalidi civili di cui agli articoli 12 e 17 della legge 30
marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, nonche' i
ciechi assoluti ed i sordomuti assoluti.
*
3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai
commi precedenti, le disposizioni dell' articolo 12 della
legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente
articolo.
*
4. Gli estremi del documento previsto dall' articolo 12,
ottavo comma della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante
il diritto all' esenzione di cui ai commi precedenti, sono
riportati dal medico sulla prescrizione.
*
5. Il Ministro della sanita' con proprio decreto,
sentito il Consiglio Sanitario Nazionale, puo', ai fini
della prevenzione e della cura di forme morbose di
particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per
la tutela della salute pubblica, prevedere che soggetti
diversi da quelli suindicati siano esentati dal pagamento
della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio.
*
6. Sono esentati dal pagamento delle quote di
partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle
prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i
lavoratori, soggetti alla tutela assicurativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e
per servizio che necessitano di cure prescritte da medici
convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o
convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni
sul lavoro o di malattie professionali e di infermita'
riconosciute per causa di guerra o di servizio.
*
7. Le amministrazioni che gestiscono l' assicurazione
obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al fondo
sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un
contributo nella misura e secondo le modalita' determinate
annualmente con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro.
*
8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'
articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile
1982, n. 181, devono riportare per ciascun componente della
famiglia il numero di codice fiscale e l' indicazione dell'
ufficio al quale sono state presentate le dichiarazioni dei
redditi cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. L'
Unita' sanitaria locale verifica la veridicita' di almeno il
tre per cento delle autocertificazioni e trasmette quelle
assoggettate a verifica agli uffici finanziari indicati
nelle autocertificazioni, che ne tengono conto nell' ambito
della propria competenza.
*
9. Nell' ambito dei controlli sistematici di cui al
secondo comma dell' articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n.
526, l' unita' sanitaria locale e' tenuta ad effettuare
indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni
farmaceutiche rilasciate dai medici convenzionati,
comunicandone i risultati al Ministero della sanita' ed alla
regione. Analogamente si procede per le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli
ambulatori e strutture private convenzionati.
*
10. All' articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181,
dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
""In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo
delle Unita' sanitarie locali nella cura degli adempimenti
previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo
comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'
articolo 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, nonche' in ogni altro caso di ingiustificata
inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da
disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo di
coordinamento emanati ai sensi dell' articolo 5 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, le Regioni e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i
provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'
invio di appositi Commissari.
Lo stesso potere e con le modalita' indicate al
comma precedente e' attribuito al Ministro della sanita', su
segnalazione del Commissario del Governo, quando la Regione
o Provincia autonoma non vi provveda"".
*
Articolo 12
*
1. In sede di aggiornamento annuale del prontuario
terapeutico di cui al penultimo comma dell' articolo 30
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i
criteri per il successivo inserimento di nuovi farmaci,
nonche' per l' esclusione di quelli gia' inseriti. Tali
criteri individuano i settori terapeutici interessati alla
inclusione ed all' esclusione sulla base della rilevanza
medico-sociale.
*
2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il
Ministro della sanita', con la procedura prevista dal
predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con
periodicita' quadrimestrale, a partire dalla data di entrata
in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente
articolo 10, l' inserimento di nuovi prodotti nel prontuario
stesso, nonche' l' esclusione di quelli gia' inseriti. Ai
fini dell' integrazione, il Ministro della sanita',
contestualmente all' emanazione del decreto di
registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato
articolo 30.
*
3. Il Consiglio sanitario nazionale esprime il parere
entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro
della sanita'. Trascorso tale termine il parere si intende
espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui
all' articolo 30 suddetto.
*
4. Con il decreto di approvazione del prontuario
terapeutico sono altresi' stabilite le modalita' per l'
indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle
confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli
assistiti ovvero della esenzione dalla partecipazione
stessa.
*
5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere
riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo,
anche in altra parte della confezione.
*
6. Fino al termine di centottanta giorni dall' entrata
in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di
specialita' medicinali giacenti presso l' industria, i
grossisti e le farmacie possono essere esitate senza l'
adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le
farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di
partecipazione alla spesa percepite.
*
7. Trascorso tale termine l' indicazione della
partecipazione dovra' essere apposta, secondo modalita'
previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'
industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante
sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da
sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da
identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi
stampato.
*
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro della
sanita', al fine di assicurare il rigoroso controllo della
spesa sanitaria mediante l' acquisizione sistematica di dati
quantitativi e qualitativi, adotta disposizioni per la
codifica delle specialita' medicinali e dei galenici
preconfezionati nonche' per l' impiego nelle relative
confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura
automatica.
*
9. Per le medesime finalita' ed in connessione all'
applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il
Ministro della sanita' e' altresi' autorizzato ad emanare
disposizioni per:
a) l' adozione nel Servizio Sanitario Nazionale di
ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;
b) la razionalizzazione delle modalita' secondo le
quali il prezzo delle specialita' medicinali e dei galenici
preconfezionati, nonche' la quota a carico dell' assistito
debbono essere indicati sulle relative confezioni;
c) l' eventuale estensione delle tecniche di codifica e
di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque
erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
*
10. Il numero d' ordine 3 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, e successive modificazioni, e' sostituito dall'
allegato al presente decreto.
*
11. Le tasse annuali previste nell' allegato sono dovute
anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di
rilascio, perche' non dovute in base alle disposizioni al
momento vigenti.
*
12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le
autorizzazioni in data anteriore al 1 gennaio 1983 devono
corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a
concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
*
13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi
dei medicinali il Ministro della sanita' partecipa, in
qualita' di componente, alle sedute del Comitato
interministeriale dei prezzi di cui all' articolo 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363.
Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute
della Commissione centrale prezzi di cui all' articolo 2 del
citato decreto legislativo partecipa, in qualita' di
componente, un rappresentante del Ministero della sanita'.
Nei casi di assenza o impedimento il titolare e' sostituito
dal supplente.
*
14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Comitato interministeriale dei prezzi
approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta congiunta dei
Ministri della sanita' e dell' industria, del commercio e
dell' artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall'
articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo
metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti
industrialmente, che sara' applicato dallo stesso comitato
per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.
*
15. Il Ministro della sanita' presenta annualmente al
Parlamento una relazione sull' applicazione del nuovo metodo
di determinazione dei prezzi dei medicinali.
*
Articolo 13
*
1. L' assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni
previste in favore degli assicurati all' INPS e all' INAIL
restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25
gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella
legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi
successivi.
*
2. Per l' anno 1983 il versamento al bilancio dello
Stato previsto a carico dell' INPS e dell' INAIL dall'
articolo 69, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e' elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto
per il 1982 dall' articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio
1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo 1982, n. 98.
*
3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le
prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei
congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per
effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a
stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un
medico specialista della Unita' sanitaria locale ovvero,
limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall' INPS e
dall' INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei
predetti istituti.
*
4. I congedi straordinari, le aspettative per
infermita', i permessi per malattia comunque denominati,
concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma
precedente, non possono superare il periodo di quindici
giorni l' anno anche per i soggetti di cui all' articolo 57,
terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
*
5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti
e i congedi ordinari e le ferie annuali deve intercorrere un
intervallo di almeno quindici giorni.
*
6. I congedi straordinari, le aspettative per infermita'
e permessi per malattia, di cui ai commi precedenti, non
possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche,
psammoterapiche e similari.
*
7. L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e'
autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle
unita' sanitarie locali territorialmente competenti, l'
attivita' terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui
al terzo comma dell' articolo 36 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Restano ferme le disposizioni di cui al
quarto comma dell' articolo 52 della citata legge.
*
Articolo 14
*
1. La norma di cui all' articolo 3, primo comma, lettera
b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento
del contributo sociale di malattia di cui all' articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980,
n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i
soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi
professionali, di cui all' articolo 2229 del codice civile,
che esercitano effettivamente la libera professione, anche
se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, ad
eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali
per le quali non erano istituite, prima dell' entrata in
vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse
o gestioni per l' assicurazione di malattia.
*
2. A decorrere dal 1 gennaio 1983 i liberi
professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi
professionali di cui all' articolo 2229 del codice civile,
che esercitano effettivamente la libera professione, anche
se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, sono tenuti
al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.
*
Articolo 15
*
1. Fermi restando i residui attivi e passivi che i
soppressi enti, casse mutue anche aziendali - escluse le
affidatarie - e gestioni di assistenza malattia espongono
alla data di entrata in vigore del presente decreto nei
confronti della direzione generale degli istituti di
previdenza e/o della cassa depositi e prestiti, ivi compresi
le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa,
nonche' i crediti ex GESCAL relativi alla costruzione di
alloggi per i lavoratori, sono estinti i residui crediti e
debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti
soppressi - assunte ai sensi dell' articolo 77 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio
liquidazioni presso il ministero del tesoro - espongono nei
confronti dello stato. Rimangono altresi' fermi i crediti
dello speciale ufficio liquidazioni per lo sconto
farmaceutico concesso ai disciolti enti mutualistici nonche'
i crediti degli enti ospedalieri nei confronti degli stessi
enti mutualistici.
*
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si
estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli
enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale
ufficio liquidazioni.
*
3. Sono, altresi', estinti tutti i rapporti di debito e
credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui
liquidazione provvede il predetto speciale ufficio
liquidazioni.
*
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano
applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli
enti soppressi espongono verso terzi nella situazione
patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni
all' atto delle consegne.
*
5. In deroga all' articolo 69 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nonche' le unita' sanitarie locali sono autorizzate
a trattenere le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del
primo comma del medesimo articolo per gli anni 1983 e
precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote
fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali
disavanzi d' esercizio sul fondo sanitario e per il 1983 nel
limite della meta', ad integrazione dello stanziamento di
competenza, per la provvista di apparecchiature e
attrezzature tecniche e scientifiche, nell' ambito del piano
triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale
dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i
versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
*
6. Al personale dell' Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle Unita'
sanitarie locali che, per l' effettuazione di omologazioni,
collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza
negli ambienti di vita e di lavoro, abbia frequente
necessita' di recarsi in localita' comprese nell' ambito
della circoscrizione territoriale dell' ufficio di
appartenenza o di spostarsi da uno ad un altro luogo di
lavoro, anche nell' ambito della citta' sede dell' ufficio,
puo' essere consentito, ancorche' non acquisti titolo all'
indennita' di trasferta, l' uso di un proprio mezzo di
trasporto con la corresponsione della indennita'
chilometrica dovuta. L' uso di tale mezzo e' autorizzato
dal responsabile dell' ufficio, previa domanda dell'
interessato dalla quale risulti che l' amministrazione e'
sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l' uso del
mezzo. Allo stesso personale che non si avvale di mezzi
propri compete il rimborso delle spese per l' uso dei
normali servizi di trasporto.
*
Articolo 16
*
All' articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
dopo il primo comma quale modificato dall' articolo 13,
quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono
aggiunti i seguenti:
""I provvedimenti vincolati della Unita' sanitaria
locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento
economico del personale dipendente indicati nell' articolo
10, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal
coordinatore amministrativo dell' ufficio di direzione e
trasmessi al Comitato di gestione e al Collegio dei
revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al
controllo del Comitato regionale di controllo.
Il Comitato di gestione, d' ufficio o su
segnalazione del Collegio dei revisori, nell' esercizio del
potere di autotutela puo', entro 20 giorni dal ricevimento,
annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma
precedente.
I provvedimenti relativi a contratti per la
provvista di beni e servizi di importo superiore a 50
milioni sono inoltrati al Comitato regionale di controllo
con il parere del Collegio dei revisori.""
*
Articolo 17
*
1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto non sia stato costituito il
Collegio dei revisori della Unita' sanitaria locale,
previsto dall' articolo 15, secondo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, cosi' come modificato dall' articolo
13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, il Ministro della
sanita', su segnalazione del Commissario di Governo,
provvede a costituirlo in via straordinaria con il
funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni
di Presidente, con un funzionario addetto all' ufficio di
ragioneria di un comune facente parte della Unita' sanitaria
locale e con un funzionario designato dal predetto
Commissario di Governo.
*
2. Il Collegio svolge le sue funzioni nell' ambito della
normativa vigente e secondo le direttive emanate di concerto
dai Ministeri del tesoro e della sanita' e cessa all' atto
dell' insediamento del Collegio ordinario.
*
Articolo 18
*
1. Entro il 30 novembre 1983 il Comitato di gestione
dell' Unita' sanitaria locale accerta l' eventuale disavanzo
della gestione di competenza dell' esercizio 1983,
risultante alla data del 31 agosto precedente e quello
presunto alla data del 31 dicembre successivo.
*
2. Il Collegio dei revisori verifica entro il 31 gennaio
1984 i disavanzi predetti e con apposita relazione da
inviarsi alla Regione e ai Ministeri del tesoro e della
sanita' accerta l' entita' dei disavanzi non ripianabili con
le disponibilita' attuali della Unita' sanitaria locale.
*
Articolo 19
*
1. Il bilancio di previsione delle Unita' sanitarie
locali per l' esercizio 1984 deve essere deliberato entro il
31 dicembre 1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti
fissati dalle Regioni in base al riparto del Fondo Sanitario
Nazionale deliberato non oltre il 15 novembre 1983, dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) in coerenza con le previsioni del disegno di legge
di bilancio per l' anno 1984 presentato al Parlamento.
*
2. I termini e le modalita' indicati al comma precedente
si applicano anche ai bilanci degli esercizi successivi.
*
3. Fino a quando le Unita' sanitarie locali non abbiano
deliberato il bilancio di previsione, le stesse non possono
impegnare, in ciascun mese, somme superiori a 1/12 delle
entrate accertate nell' esercizio precedente a titolo di
finanziamento dal Fondo Sanitario Nazionale.
*
Articolo 20
*
All' articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il
primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
""Le linee generali di indirizzo e le modalita' di
svolgimento delle attivita' istituzionali del Servizio
Sanitario Nazionale sono stabilite con il piano sanitario
nazionale in conformita' agli obiettivi della programmazione
socio-economica nazionale e tenuta presente l' esigenza di
superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che
esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni
meridionali.
Le disposizioni precettive relative al piano
sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata
triennale, con la legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio pluriennale dello Stato.
Il piano sanitario nazionale conseguente alle
disposizioni indicate al comma precedente, e' sottoposto dal
Governo alle Camere ai fini della sua approvazione con atto
non legislativo. Il Governo adotta i conseguenti atti di
indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio Sanitario
Nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso
dopo sessanta giorni dalla richiesta.
Il piano ha di norma durata triennale e viene
approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno
dell' ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente
e puo' essere modificato con le stesse modalita' nel corso
del triennio.""
-
Titolo III
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA E
DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
-
Articolo 21
*
1. L' autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi
contenuta nel primo comma dell' articolo 7 del decreto-legge
30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni,
nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e' iscritta nello
stato di previsione della spesa del ministero delle finanze
per l' anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante
somma di lire 190 miliardi sara' iscritta nel medesimo stato
di previsione per il 1984.
*
2. L' ultimo comma dell' articolo 25 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal seguente:
""Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, individua gli
organismi e gli enti anche di natura economica, che
gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione
delle partecipazioni statali, ai quali si applicano le
disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici
l' obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle
previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa.""
*
3. Il primo comma dell' articolo 65 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e' sostituito dal seguente:
""In applicazione del progetto di riparto previsto
dall' ultimo comma dell' articolo 4 della legge 29 giugno
1977, n. 349, e d' intesa con le regioni interessate, con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i
beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati
prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti,
casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al
patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo
di destinazione alle Unita' sanitarie locali.""
*
4. Il primo comma dell' articolo 40 della legge 30 marzo
1981, n. 119, e' sostituito dal seguente:
""Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31
della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonche' quelli di cui
alla tabella allegata alla stessa legge 5 agosto 1978, n.
468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonche'
tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica
a carattere nazionale e regionale da individuarsi con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente
o indirettamente interessanti la finanza pubblica o che
abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di
lire, non possono mantenere disponibilita' depositate a
qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'
articolo 5 del regio-decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modificazioni, per un importo superiore al 12 per
cento dell' ammontare delle entrate previste dal bilancio di
competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per
accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed
ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale
e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica
agli enti per i quali gia' vigono al riguardo apposite norme
per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il
deposito delle loro disponibilita' presso le aziende di
credito, nonche' per i comuni con popolazione inferiore ad
ottomila abitanti secondo i dati dell' ultimo censimento
ISTAT. I Presidenti degli enti comunicano ai rispettivi
tesorieri l' importo che costituisce il limite del 12 per
cento"".
*
Articolo 22
*
1. Limitatamente all' anno scolastico 1983-1984, nelle
scuole di ogni ordine e grado non si da' luogo a nuove
istituzioni ne' ad altre iniziative di espansione scolastica
che possano comportare comunque in ambito nazionale o in
ambito provinciale a seconda che trattasi rispettivamente di
ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero
delle classi funzionanti all' inizio dell' anno scolastico
1982-1983.
*
2. Ai fini di cui al precedente comma si puo' derogare
ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti
disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla
base di apposite istruzioni che saranno impartite con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con quello del tesoro.
*
3. Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva
coperti a seguito dell' espletamento del concorso indetto ai
sensi dell' articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270,
possono essere istituite sezioni di scuola materna statale
nelle aree di maggiore necessita'.
*
4. Il conferimento delle supplenze e' consentito
subordinatamente alla completa utilizzazione del personale
delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell' articolo
14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da
effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste
dallo stesso articolo 14, primo comma, lettera f) e,
comunque, alla completa utilizzazione del personale che
risulti in situazione soprannumeraria.
*
Articolo 23
*
1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, l' indennita'
integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni e integrazioni, per il
personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore
inferiore all' orario settimanale obbligatorio di servizio
previsto dall' articolo 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la
scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e
dall' articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la
scuola materna, e' dovuta in proporzione, analogamente a
quanto previsto dall' articolo 53 della legge 11 luglio
1980, n. 312.
*
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica
a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di
servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto
per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti,
danno titolo alla corresponsione dell' indennita'
integrativa speciale.
*
3. A decorrere dall' 11 gennaio 1983, in deroga alle
vigenti disposizioni e fino a quando non sara' diversamente
stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a
qualsiasi titolo conferite e quale che sia la loro durata,
con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'
articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta
limitatamente alla durata effettiva della supplenza.
*
Articolo 24
*
1. L' inclusione dell' indennita' integrativa speciale
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione
imponibile ai fini della contribuzione per l' assistenza
sanitaria, disposta dal terzo comma dell' articolo 4 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1053, e' da intendersi riferita a
tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta l'
indennita' integrativa speciale suddetta.
*
2. Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle
posizioni contributive pregresse alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si applica il termine di
prescrizione quinquennale.
*
Articolo 25
*
1. E' prorogato di due anni il termine di cui alla legge
16 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il
decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante elevazione del
limite di eta' per il collocamento in congedo dei
sottufficiali e dei militari di truppa del corpo degli
agenti di custodia.
*
2. Il termine previsto dal secondo comma dell' articolo
37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1981, n. 145, e' differito sino al 31 dicembre 1983.
*
3. Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma
dell' articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402,
convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e'
differito al 30 giugno 1984.
*
4. Le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n.
180, recante norme per la regolazione del mercato interno
dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980,
n. 338, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'
articolo 1 introdotte dalla legge di conversione, sono
prorogate fino alla determinazione da parte del CIPAA degli
indirizzi e degli obiettivi previsti dall' articolo 1 della
legge 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*
5. Con riferimento al triennio 1 luglio 1983-30 giugno
1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza
sono autorizzate, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422,
prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente
massimo di ore da stabilire dal Consiglio di amministrazione
degli istituti stessi.
*
6. La maggiore spesa derivante dall' attuazione del
precedente comma e' a carico dei bilanci delle casse
pensioni degli istituti di previdenza.
*
7. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo
comma dell' articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531,
e' differito al 31 dicembre 1983.
*
8. Il termine previsto dal secondo comma dell' articolo
35 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e'
differito al 31 dicembre 1983.
*
9. Il termine previsto dall' articolo 33 della legge 23
aprile 1981, n. 155, e' differito al 31 dicembre 1983.
*
10. Il trattamento economico provvisorio del personale
di cui all' articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982,
n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20
novembre 1982, n. 869, e' prorogato fino al 31 dicembre
1983.
*
11. All' onere derivante dall' attuazione del precedente
comma, valutato per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1983 in
lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l' anno
finanziario 1983. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
*
12. La disposizione del comma 2 dell' articolo 19 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, per la
quale la deliberazione istitutiva della sovrimposta comunale
sul reddito dei fabbricati deve essere trasmessa entro il
termine del 31 luglio 1983, per il tramite dell' intendenza
di finanza territorialmente competente, al Ministero delle
finanze va intesa nel senso che la deliberazione stessa deve
pervenire all' intendenza di finanza entro il termine
prescritto.
*
13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983
previsti dal comma 2 dell' articolo 19 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 aprile 1983, n. 131, sono rispettivamente differiti
al 24 settembre e al 25 ottobre 1983. Si estende ai nuovi
termini il disposto dell' ultimo periodo del comma 2 del
predetto articolo 19.
*
14. Per i comuni e le province che hanno provveduto
nell' anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai
sensi dell' articolo 1 della legge 14 aprile 1983, n. 116, i
termini per la deliberazione del bilancio e per gli
adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dall'
articolo 2 della stessa legge, sono differiti al 15
settembre 1983.
*
15. I comuni di cui al precedente comma possono altresi'
adottare entro il 15 settembre 1983 le deliberazioni per la
istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei
fabbricati e per l' aumento delle tariffe dell' imposta di
soggiorno, cura e turismo previste rispettivamente dal comma
2 dell' articolo 19 e dall' ultimo periodo del comma 1 dell'
articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983,
n. 131. La deliberazione per l' istituzione della
sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e'
immediatamente esecutiva e ad essa si applicano le
disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Nei
confronti degli stessi comuni il termine di cui al primo
comma dell' articolo 273 del testo unico per la finanza
locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175, e successive modificazioni, per la deliberazione della
tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni da applicarsi nell' anno 1984, nonche'
i termini per gli adempimenti connessi o collegati alla
deliberazione medesima sono differiti di quarantacinque
giorni.
*
16. Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell'
articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24, e'
differito al 31 dicembre 1983.
*
17. Il termine di cui al terzo comma dell' articolo 26
della legge 26 maggio 1965, n. 590, e' differito al 30
giugno 1988.
*
18. Il termine di cui al primo comma dell' articolo
7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, e'
differito al 31 dicembre 1983.
*
19. All' onere finanziario derivante dall' applicazione
del precedente comma 18, valutato in lire 7.500 milioni, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di
previsione della spesa dell' amministrazione autonoma dei
monopoli di stato per l' anno finanziario 1983.
*
20. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l' attuazione del presente decreto.
*
Articolo 26
*
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed
hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla
applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, nn. 1 e 2,
degli articoli 3 e 4, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio
1983, n. 3 e dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, 11
maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314, e 11 luglio
1983, n. 317, nonche' quelli instaurati anteriormente al 20
agosto 1983 per l' assunzione a carico del Servizio
Sanitario Nazionale delle prescrizioni di galenici
magistrali.
*
Articolo 27
*
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana e sara' presentato alle camere per la
conversione in legge.
*
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato,
sara' inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
*
* * *
*
Allegato
legenda:
1 = numero d' ordine
2 = indicazione degli atti soggetti a tassa
3 = ammontare della tassa
4 = modo di pagamento
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
------------------------------------------------------------------
3 autorizzazione a produrre e a mettere
in commercio specialita' medicinali:
1) tassa di rilascio per l'auto-
rizzazione alla produzione di specia-
lita' medicinali .................... 4.000.000 ordinario
tassa annuale .................. 200.000 ordinario
2) tassa di rilascio per la regi-
strazione di specialita' medicinali
estere e nazionali ( articoli 162 e
166 del testo unico delle leggi sani-
tarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni), per ogni confezione
di specialita' medicinale e per ogni
confezione di serie o di categorie
di cui all' articolo 12 del regola-
mento approvato con regio decreto 3
marzo 1927, n. 478 .................. 800.000 ordinario
tassa annuale .................. 50.000 ordinario
-
N O T E :
L' autorizzazione a produrre specialita' medicinali
deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di
una officina in diretta comunicazione con la farmacia.
Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla
produzione e al commercio delle specialita' medicinali si
applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all'
articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per
detti prodotti biologici e similari e' dovuta tanto la tassa
di produzione quanto quella di registrazione del prodotto,
quantunque unico sia il decreto ministeriale di
autorizzazione.
Le tasse per la registrazione (di rilascio annuale)
vanno corrisposte per ogni singola confezione di
specialita', di serie o di categoria anche quando la
registrazione di piu' confezioni si effettui con un unico
provvedimento. La tassa e' dovuta anche per i trasferimenti
di registrazione da uno ad altro titolare quando importino
mutamenti nell' officina di produzione. Le stesse tasse
sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria
per specialita' estere o nazionali variate nella loro
composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte
entro il 31 gennaio di ogni anno.
==================================================================
-
* * *
-
LEGGE DI CONVERSIONE
Articolo unico
*
E' convertito in legge il decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, recante misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini, con le seguenti
modificazioni:
-
All' articolo 1:
Al comma 1, dopo le parole "entro termini
unificati" sono aggiunte le seguenti: ""in ogni caso non
oltre il 25 del mese"";
-
Al comma 2, dopo le parole: "sono versate
distintamente" sono aggiunte le seguenti: ""alle
amministrazioni di competenza"".
-
All' articolo 2:
Al comma 1, le parole: "anticipate o denunciate"
sono sostituite dalle seguenti: ""anticipate e denunciate""
e le parole: "Il relativo versamento, prima del
promovimento dell' azione penale, estingue il reato" sono
sostituite dalle seguenti: ""Il relativo versamento entro
sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso,
e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale
termine, non oltre le formalita' di apertura del
dibattimento stesso, estingue il reato."";
-
Ai commi 5, 6, 7, 8, 10, 17 e 18, le parole: "31
ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti: ""30
novembre 1983"";
-
Al comma 6, la parola: "sei" e' sostituita dalla
seguente: ""nove""; le parole: "31 marzo 1984" sono
sostituite dalle seguenti: ""30 giugno 1984"";
-
Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
""6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria in data successiva al 1 febbraio 1983 sono
ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa
ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al
secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al
versamento dei contributi afferenti al periodo successivo
alla data suindicata entro il 30 novembre 1983.
6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma
5 anche se non sono in regola con i versamenti dei
contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che
sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'
esercizio dell' impresa e che esse, od il gruppo di cui
fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del tesoro di
cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile
1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli
importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI
ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni
per una percentuale non superiore al 30 per cento del
personale in forza."";
-
Dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
""7-bis. Per gli Istituti di patronato e di
assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n. 804, e successive integrazioni, in attesa dell'
emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
previsto dall' articolo 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112,
il termine per la regolarizzazione dell' intera partita
debitoria e' differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il
10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli
istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere
utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i
limiti della relativa esposizione."";
-
Al comma 12, le parole: "30 aprile 1984" sono
sostituite dalle seguenti: ""31 luglio 1984"";
-
Al comma 13, le parole: "le gestioni previdenziali
ed assistenziali" sono sostituite dalle seguenti: ""gli
enti previdenziali e assistenziali impositori"";
-
Il comma 14 e' sostituito dal seguente:
""Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si
applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni
e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti
attivita' commerciali, ed ai liberi professionisti iscritti
negli appositi albi o elenchi professionali, per la
regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a
periodi di contribuzione anteriori al 1 gennaio 1983. I
relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984.
Per coloro che non abbiano ottemperato all' obbligo di
iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni
si applicano purche' la denuncia pervenga entro il 30
novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga
comunque entro 60 giorni dall' iscrizione stessa."";
-
Al comma 19, dopo le parole: "all' Istituto
nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le
seguenti: ""ed all' Istituto nazionale per l' assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro"";
-
Al comma 20, le parole: "30 giugno 1983", sono
sostituite dalle seguenti: ""31 dicembre 1983"".
-
All' articolo 3:
Il comma 6 e' sostituito dal seguente:
""L' ispettorato provinciale del lavoro esercita i
poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante
programmi annuali per la repressione delle evasioni
contributive in materia di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L'
ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'
attivita' di coordinamento effettuata."".
-
Il comma 7 e' soppresso.
-
All' articolo 4:
Al comma 1, le parole: "Per gli anni 1983 e 1984 i
contributi base e di adeguamento", sono sostituite dalle
seguenti: ""Per l' anno 1983 i contributi base e di
adeguamento e per l' anno 1984 i contributi di
adeguamento"";
-
Al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: ""Per
l' anno 1984 la contribuzione base dovuta dai lavoratori
autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria resta
confermata nella misura stabilita per l' anno 1983."";
-
Dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
""4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per l'
assistenza di malattia di cui all' articolo 2, secondo
comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 54, e all' articolo 1, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e
successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due
rate uguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell' anno
solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi
aziendali per l' invalidita', la vecchiaia e i superstiti e
per l' assistenza di malattia di cui all' articolo 12 del
decreto-legge 27 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'
articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 54, sono versati in due rate eguali scadenti il 10 luglio
e il 10 settembre dell' anno solare al quale si
riferiscono."";
-
Dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
""6-bis. Il contributo annuo fisso personale a
carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed
assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali, previsto dall' articolo 2
della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, e' elevato a lire
960.000 a partire dal 1 gennaio 1984."";
-
Al comma 9, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
""Ai lavoratori agricoli di cui all' articolo 2,
comma 5, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983,
n. 546, iscritti negli elenchi a validita' prorogata, sono
riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e
assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad
essi attribuite negli elenchi anagrafici per l' anno
1982."";
-
Dopo il comma 14, e' aggiunto il seguente:
""14-bis. L' articolo 35, terzo comma, della legge
5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei
casi di cessazione dell' attivita' aziendale, l' efficacia
dei licenziamenti e' sospesa ed i rapporti di lavoro
proseguono ai soli fini dell' intervento straordinario della
Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di
usufruire del prepensionamento previsto dall' articolo 37
della legge medesima."";
-
Dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente:
""17-bis. L' articolo 8, primo comma, della legge
12 marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i
compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonche' i
proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote
contributive nella stessa misura e secondo la medesima
ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna."".
-
All' articolo 5:
Al comma 6, le parole: "con contratto" sono
soppresse;
-
Al comma 9, le parole: "dei soggetti aventi titolo
alle prestazioni economiche di malattia" sono sostituite
dalle seguenti: ""dei lavoratori"";
-
Al comma 12, il secondo periodo e' soppresso;
-
Dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente:
""12-bis. L' Istituto nazionale della previdenza
sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua
attivita' istituzionale, e' autorizzato a stipulare apposite
convenzioni con l' Istituto nazionale per l' assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro."";
-
Il comma 14 e' sostituito dal seguente:
""Qualora il lavoratore, pubblico o privato,
risulti assente alla visita di controllo senza giustificato
motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico
per l' intero periodo sino a dieci giorni e nella misura
della meta' per l' ulteriore periodo, esclusi quelli di
ricovero ospedaliero o gia' accertati da precedente visita
di controllo."";
-
All' articolo 6:
Al comma 1, dopo la parola: "minatori", sono
aggiunte le seguenti: ""e dell' Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio"";
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ""Per i
lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal
titolare dell' azienda ai fini dell' imposta sul reddito
delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente
dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del
nucleo familiare, in proporzione alla quantita' e qualita'
del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in
modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso
titolare dell' azienda."";
-
Al comma 5, dopo le parole: "le pensioni non
integrate al trattamento minimo" sono aggiunge le seguenti:
""di cui al presente articolo"";
-
Al comma 6, le parole: "di cui al comma 5" sono
sostituite dalle seguenti: ""di cui ai commi precedenti""
e dopo le parole: "in vigore alla data di decorrenza" sono
aggiunte le seguenti: ""della pensione, calcolato sulla
base dei periodi di contribuzioni utili,"";
-
Al comma 7, dopo le parole: "fino al" e' aggiunta
la seguente: ""suo"";
-
Al comma 8, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti:
""In ogni caso l' importo mensile della pensione
cosi' determinata non puo' superare ne' il limite di lire
10.000 per ogni anno di anzianita' contributiva utile a
pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti
delle aliquote di cui all' articolo 22 della legge 21 luglio
1965, n. 903, ne' l' importo del trattamento minimo vigente
nelle gestioni. E', tuttavia, fatto salvo l'eventuale
maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della
prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'
entrata in vigore del presente decreto."";
-
Al comma 9, dopo la parola: "pensioni" sono
aggiunte le seguenti: ""di cui al comma precedente"";
-
Al comma 10, le parole: "commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: ""commi 8 e 9"";
-
Dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
""10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le
pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983,
i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e
mezzadri si intendono rivalutati secondo l' anno di
riferimento con i seguenti coefficienti:
1979 ..... 1,2038
1980 ..... 1,1346
1981 ..... 1,3003
1982 ..... 1,2731
1983 ..... 1,2126. ""
""10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori
autonomi sono rivalutati ai sensi dell' articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni."";
-
Dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
""11-bis. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti,
quando vi siano piu' titolari.
11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che
procurino a se' o ad altri la corresponsione dell'
integrazione al minimo non spettante e' tenuto a versare
alla gestione previdenziale interessata, a titolo di
sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella
indebitamente percepita, ancorche' il fatto costituisca
reato.
11-quater. Nei casi in cui risulti che l'
integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla
base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme
restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'
integrazione stessa e' annullata o rideterminata nella
misura effettivamente spettante e la somma indebitamente
erogata puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti
stabiliti dalla normativa vigente in materia.
11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono
procedere al recupero sul trattamento di pensione delle
somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti
dalla normativa vigente."".
-
All' articolo 7:
Al comma 1, primo periodo, le parole: "successivo
al 1982" sono sostituite dalle seguenti: ""successivo al
1983""; nel secondo periodo, le parole: "Il limite
minimo" sono sostituite dalle seguenti: ""A decorrere dal
periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984 il
limite minimo"" e le parole: "dell' anno considerato"
sono sostituite dalle seguenti: ""di ciascun anno"";
-
Al comma 3, le parole: "successivi al 31 dicembre
1982" sono sostituite dalle seguenti: ""successivi al 31
dicembre 1983"" e dopo le parole: "non pensionistiche"
sono aggiunte le seguenti: "", per le quali e' previsto un
requisito contributivo"";
-
Al comma 6, le parole: "A decorrere dal 1 ottobre
1983" sono sostituite dalle seguenti: ""A decorrere dal 1
gennaio 1984"";
-
Al comma 7, le parole: "A decorrere dal 1 ottobre
1983" sono sostituite dalle seguenti: ""A decorrere dal 1
gennaio 1984"";
-
Al comma 8, dopo le parole: "lavoratori autonomi"
sono aggiunte le seguenti: "", fermo restando quanto
disposto dal comma 2 dell' articolo 4 in materia di
contribuzione base,"";
-
Al comma 9, le parole: "e della determinazione"
sono sostituite dalle seguenti: ""e dell' anzianita'
contributiva per la determinazione"" e sono aggiunte, in
fine, le parole: ""e, conseguentemente, il requisito minimo
di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli,
resta fissato in: 5460 giornate, con esclusione di quelle
coperte da contribuzione figurativa per malattia e per
indennita' ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla
pensione di anzianita'. Per il conseguimento dello stesso
diritto e' altresi' richiesto il requisito di 35 anni di
iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 4.050
giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350
giornate per il diritto alla pensione di invalidita', di cui
almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di
pensione."";
-
Al comma 11, le parole: "successivi al 31 dicembre
1982" sono sostituite dalle seguenti: ""successivi al 31
dicembre 1983"";
-
Al comma 12, le parole: "156 o 104 giornate per
anno sono rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti
1,50 e 2,23" sono sostituite dalle seguenti: ""270
giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e
3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i
ragazzi"";
-
Dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente:
""12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui
al comma precedente non possono, comunque, essere computati
piu' di 270 contributi giornalieri per anno."".
-
Al comma 13, ultimo rigo, la parola: "obbligatori"
e' sostituita dalle seguenti: ""effettivi e figurativi"".
-
All' articolo 8:
Il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
""La pensione di invalidita' non e' attribuita, e
se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso
in cui l' assicurato e il pensionato, di eta' inferiore a
quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano
percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione
dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di
reddito da lavoro o autonomo o professionale o d' impresa
per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi
previdenziali, superiore a tre volte l' ammontare del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
calcolato in misura pari a tredici volte l' importo mensile
in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori
autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'
azienda ai fini dell' imposta sul reddito delle persone
fisiche viene imputato, indipendentemente dall' effettiva
percezione, a ciascun componente attivo del nucleo
familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del
lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo
continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso
titolare dell' azienda. I periodi di godimento della
pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria,
volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti
dei requisiti contributivi e assicurativi per l'
autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'
assicurazione obbligatoria per l' invalidita, la vecchiaia
ed i superstiti. La corresponsione della pensione di
invalidita' sospesa ai sensi del presente comma e'
ripristinata per i periodi in cui non si verificano le
condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa
e comunque al raggiungimento dell' eta' prevista per il
pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti."".
-
Al terzo capoverso le parole: "del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: ""del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463"";
-
Dopo l' ultimo capoverso, e' aggiunto il seguente:
""I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1 gennaio
di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della
prestazione. Il recupero avviene anche in deroga ai limiti
posti dalla normativa vigente."";
-
E' aggiunto il seguente comma:
""1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'
articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato."".
-
All' articolo 9:
Al comma 1, dopo le parole: "i soggetti stessi"
sono aggiunte le seguenti: ""che abbiano un grado di
invalidita' inferiore al 50 per cento""; sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ""La visita e' disposta entro il
quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro.
In mancanza si procede in ogni caso all' avviamento, salvo
successivo accertamento."";
-
Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
""I lavoratori assunti tramite il collocamento
ordinario e successivamente riconosciuti invalidi non per
cause di lavoro o di servizio con un grado di invalidita'
non inferiore al 60 per cento sono considerati ai fini della
percentuale di obbligo complessiva di cui all' articolo 11,
primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482."".
-
Dopo l' articolo 9, e' aggiunto il seguente:
""Art. 9-bis - Le disposizioni di cui ai precedenti
articoli 6 e 8 non si applicano ai lavoratori, dipendenti o
autonomi, e ai pensionati residenti all' estero.""
-
All' articolo 10:
Al comma 6, dopo le parole: "Servizio sanitario
nazionale" sono aggiunte le seguenti: "", a seguito del
loro inserimento nel prontuario,"";
-
Il comma 8 e' soppresso;
-
Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
""9-bis. Le disposizioni relative alla
compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui ai
commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni,
erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e per le
finalita' di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180, e 22
dicembre 1975, n. 685.""
""9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non
vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di
diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini
della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in
connessione con gli atti di donazione e per le prestazioni
sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato
di gravidanza ed a tutela della maternita' responsabile con
accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica
strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli da
emanarsi entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto."".
-
All' articolo 11:
Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
""Sono esentati, altresi', dal pagamento delle
quote di partecipazione di cui all' articolo 10 gli invalidi
civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata
una riduzione della capacita' lavorativa nella misura
superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per
servizio per una menomazione dell' integrita' fisica
ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della
Tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i
privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente,
dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Sono altresi' esentati gli invalidi civili con assegno di
accompagnamento, di cui all' articolo 17 della legge 30
marzo 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente
alle categorie sopra indicate le prestazioni ortopediche e
protesiche connesse all' invalidita' che saranno determinate
con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto."";
-
Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
""Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura
di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di
peculiare interesse per la tutela della salute pubblica,
stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme
rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle
quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio."";
-
Dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
""5-bis. Le disposizioni di cui all' articolo 10,
comma 9, non vengono applicate per le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad
interventi ed a campagne di prevenzione (medicina
scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli
ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica)
previste dal Piano sanitario nazionale."";
-
Al comma 9, la parola: "farmaceutiche" e'
soppressa.
-
All' articolo 12:
Il comma 3, e' sostituito dal seguente:
""Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce
entro il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il
proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine
suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme
alla proposta del comitato di cui all' articolo 30 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833."";
-
Al comma 14, le parole: "Comitato
interministeriale dei prezzi" sono sostituite dalla
seguente: ""CIP""; dopo le parole: "Comitato
interministeriale per la programmazione economica" e'
aggiunta la seguente: ""(CIPE)""; le parole: "dallo
stesso comitato" sono sostituite dalle seguenti: ""dal
CIP"".
-
All' articolo 13:
Al comma 3, sono soppresse le parole: "connesse a
stati patologici in atto";
-
Il comma 6, e' sostituito dal seguente:
""I congedi straordinari, le aspettative per
infermita' ed i permessi per malattia di cui ai commi
precedenti non possono essere concessi per cure
elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di
quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di
servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli
invalidi civili con una percentuale superiore ai due
terzi."";
-
Al comma 7, le parole: "Restano ferme" sono
sostituite dalle seguenti: ""Restano in vigore dal primo
gennaio 1983"".
-
All' articolo 14:
Al comma 1, dopo le parole: "titolari di pensione"
sono aggiunte le seguenti: ""nei limiti previsti dal comma
2-bis"";
-
Al comma 2, sono soppresse le parole: "anche se
lavoratori dipendenti o titolari di pensione";
-
Dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
""2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro
professionale e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di
pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito
derivante dall' attivita' professionale e' dovuta solo la
maggiorazione del contributo di cui all' articolo 1, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni."".
-
All' articolo 16:
Il terzo capoverso e' soppresso;
-
E' aggiunto il seguente comma:
""1-bis. Al secondo comma dell' articolo 49 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "gli atti di cui
al comma precedente", sono sostituite dalle seguenti: "gli
atti di cui al primo comma". "".
-
All' articolo 17:
Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "Il
collegio cessa le proprie funzioni all' atto dell'
insediamento del collegio ordinario.";
-
Il comma 2 e' soppresso.
-
All' articolo 18:
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
""Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione
della Unita' sanitaria locale determina per la competenza il
totale degli accertamenti di entrata e il totale degli
impegni assunti alla data del 30 settembre 1983 e sulla base
di questi e delle esigenze previste in entrata, nonche' di
quelle in uscita relative alle sole attivita' necessarie per
il funzionamento dei servizi, alla data del 31 dicembre
successivo, definisce il presunto risultato di
amministrazione di competenza dell' esercizio 1983."";
-
Al comma 2, la parola "predetti" e' sostituita
dalla seguente: ""pregressi"".
-
All' articolo 19:
Al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ""Le regioni provvedono alla fissazione degli
stanziamenti entro il 30 novembre 1983."";
-
Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
""Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE,
le regioni e le Unita' sanitarie locali provvedono agli
adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini
del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre."";
-
Al comma 3, e' aggiunto il seguente periodo: ""La
gestione in dodicesimi non puo' comunque essere protratta
oltre il mese di aprile dell' esercizio di riferimento."".
-
All' articolo 20, al secondo capoverso, le parole: "con
legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale dello Stato" sono sostituite dalle altre:
""con legge dello Stato"";
-
All' articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
""L' ultimo comma dell' articolo 25 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, individua gli
organismi e gli enti, anche di natura economica, che
gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione
delle partecipazioni statali e degli enti autonomi
fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del
presente articolo. Per gli enti economici l' obbligo di cui
al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai
consuntivi in termini di cassa"."".
-
All' articolo 23, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le
parole:
""Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai
capi di istituto su cattedre o posti conferibili dai
provveditori agli studi per supplenza annuale ai sensi del
primo e secondo comma dell' articolo 15 della legge 20
maggio 1982, n. 270, vacanti entro 31 dicembre e non
conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle
graduatorie o esaurimento delle stesse."".
-
All' articolo 25:
Al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le parole: ""alla voce "Amministrazioni diverse -
Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti" ""; il
secondo periodo e' soppresso;
-
Al comma 13, le parole: "rispettivamente differiti
al 24 settembre e al 25 ottobre 1983" sono sostituite dalle
seguenti: ""rispettivamente differiti al 20 novembre e al
20 dicembre 1983"";
-
Al comma 14, le parole: "sono differiti al 15
settembre 1983" sono sostituite dalle seguenti: ""sono
differiti al 10 novembre 1983"";
-
Al comma 15, le parole: "entro il 15 settembre
1983" sono sostituite dalle seguenti: ""entro il 10
novembre 1983""; le parole: "sono differiti di
quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti:
""sono differiti di novanta giorni"";
-
Dopo il comma 17, e' inserito il seguente:
""17-bis. Ai conferimenti di aziende agricole in
societa' esistenti o da costituire, eseguiti entro il 30
giugno 1988, si applicano, agli effetti dell' imposta
comunale sull' incremento di valore degli immobili, le
disposizioni di cui all' articolo 6, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n.
643, e successive modificazioni."";
-
Al comma 18, le parole "31 dicembre 1983" sono
sostituite dalle seguenti: ""30 giugno 1984"";
-
Il comma 19 e' sostituito dal seguente:
""All' onere finanziario derivante dall'
applicazione del comma 18, valutato in lire 15.000 milioni
si provvede per lire 7.500 milioni mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di
previsione della spesa dell' Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per l' anno finanziario 1983 e per lire
7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo
per l' anno finanziario 1984."";
-
Dopo il comma 19, e' aggiunto il seguente:
""19-bis. Il termine previsto dall' articolo 2
della legge 5 agosto 1981, n. 453, e' prorogato al 31
dicembre 1985."".
-
L' articolo 26 e' soppresso.
*
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed
hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'
applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, nn. 1 e 2,
degli articoli 3 e 4, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio
1983, n. 3, e dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, 11
maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314, e 11 luglio
1983, n. 317, nonche' quelli instaurati anteriormente al 20
agosto 1983 per l' assunzione a carico del Servizio
sanitario nazionale delle prescrizioni di galenici
magistrali.
*
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
*
* * *
*
TESTO COORDINATO
-
TITOLO I
MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
*
Articolo 1
*
1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini
unificati ""in ogni caso non oltre il 25 del mese"" , ferme
restando le diverse periodicita', l' imposta sul valore
aggiunto, le somme dovute quali sostituti d' imposta e
quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la
cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati
sono stabiliti con decreto dei ministri delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi
entro novanta giorni dall' entrata in vigore del presente
decreto.
*
2. Le somme di cui al comma che precede sono versate
distintamente ""alle amministrazioni di competenza"" con i
procedimenti e le modalita' rispettivamente vigenti, a mezzo
di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni
richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete
la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati,
con idonea campionatura. Il modello e' approvato con il
decreto di cui al comma 1.
*
3. La codificazione effettuata dall' amministrazione
finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti
con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le
altre Amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti
hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno
1984.
*
Articolo 2
*
1. L' omesso versamento delle ritenute previdenziali e
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le
trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme
""anticipate e denunciate"" nelle forme e nei termini di
legge dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle
gestioni previdenziali ed assistenziali. ""Il relativo
versamento entro sei mesi dalla scadenza della data
stabilita per lo stesso, e comunque ove sia fissato il
dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalita'
di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato"".
*
2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei
contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in
misura inferiore, e' tenuto al versamento di una somma
aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle
disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte
l' importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni
amministrative e penali. Per la graduazione delle somme
aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21
aprile 1967, n. 272.
*
3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la
contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi
previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la
mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente
ad una omessa, incompleta, reticente o infedele
presentazione delle denunce contributive previste dall'
articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e
successive modificazioni ed integrazioni.
*
4. Le sanzioni amministrative previste per violazione
delle norme di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono versate all' Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo.
*
5. Entro il ""30 novembre 1983"" i datori di lavoro
che abbiano effettuato il versamento dei contributi
afferenti al periodo successivo al 1 febbraio 1983, sono
ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa
ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue
il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per
ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il
versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui
all' articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968,
n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con
esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi
alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.
La regolarizzazione e' effettuata con versamento in unica
soluzione dei contributi dovuti.
*
6. Il versamento dei contributi puo' essere effettuato
anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non
superiore a ""nove"" , delle quali la prima entro il ""30
novembre 1983"" , con applicazione sull' importo delle rate
successive degli interessi di dilazione previsti dall'
articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981,
n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una
sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di
cui al comma che precede. La regolarizzazione delle
posizioni debitorie relative ai contributi agricoli
unificati e' effettuata in unica soluzione entro il ""30
giugno 1984"" secondo le modalita' stabilite dall' Ente
impositore.
*
""6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria in data successiva al 1 febbraio 1983 sono
ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa
ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al
secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al
versamento dei contributi afferenti al periodo successivo
alla data suindicata entro il 30 novembre 1983.""
*
""6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma
5 anche se non sono in regola con i versamenti dei
contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che
sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'
esercizio dell' impresa e che esse, od il gruppo di cui
fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di
cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile
1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli
importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI
ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni
per una percentuale non superiore al 30 per cento del
personale in forza"".
*
7. Per le imprese, che alla data del ""30 novembre
1983"" , si trovino in stato di amministrazione controllata
o di amministrazione straordinaria, il termine per la
regolarizzazione della posizione debitoria e' differito all'
ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione
della amministrazione controllata o straordinaria.
*
""7-bis. Per gli Istituti di patronato e di assistenza
sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive
integrazioni, in attesa dell' emanazione del decreto del
Presidente della Repubblica previsto dall' articolo 2 della
legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la
regolarizzazione dell' intera partita debitoria e' differito
al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle
somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato
e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo
della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa
esposizione.""
*
8. Per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali e' differito al ""30 novembre
1983"" il termine utile per la presentazione della
richiesta di cui al primo comma dell' articolo 14 della
legge 10 maggio 1982, n. 251.
*
9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le
sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico
delle disposizioni per l' assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, ed all' articolo 2 del decreto-legge
6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 agosto 1978, n. 467, nonche' i provvedimenti
adottati a norma del sesto comma dell' articolo 28 del
predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino
al 31 dicembre 1982 compresa la regolazione dei premi
relativa all' anno 1982,e per i quali non sia stato gia'
effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di
giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione
estingue, altresi', le obbligazioni per le sanzioni
amministrative di cui all' ultimo comma dell' articolo 16
della legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze
commesse entro il 30 aprile 1983.
*
10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di
regolarita' fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che
alla data del ""30 novembre 1983"" si trovino in stato di
amministrazione controllata o di amministrazione
straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente
articolo.
*
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano
applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e,
nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo
di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non
ancora versate.
*
12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui
al presente articolo il datore di lavoro che ometta di
effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei
contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo
compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui
al presente articolo ed il ""31 luglio 1984"".
*
13. ""Gli enti previdenziali ed assistenziali
impositori"" determinano le modalita' per i versamenti.
*
14. ""Le disposizioni di cui ai commi dal 5 al 13 si
applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni
e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti
attivita' commerciali, ed ai liberi professionisti iscritti
negli appositi albi o elenchi professionali, per la
regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a
periodi di contribuzione anteriori al 1 gennaio 1983. I
relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984.
Per coloro che non abbiano ottemperato all' obbligo di
iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni
di applicano purche' la denuncia pervenga entro il 30
novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga
comunque entro 60 giorni dall' iscrizione stessa.""
*
15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al
versamento dei contributi con le modalita' previste nel
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5
febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del
13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all' Istituto
nazionale della previdenza sociale le denunce individuali
dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all' entrata
in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n.
467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei
lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali,
nonche' di tutti i dati necessari all' applicazione delle
norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La
denuncia, redatta su modulo predisposto dall' Istituto
nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata
entro il 30 giugno 1984.
*
16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il
termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente,
ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si
applicano le disposizioni previste dall' articolo 4, secondo
comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e
successive modificazioni ed integrazioni.
*
17. I termini per la presentazione all' Istituto
nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa
di cui all' articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n.
352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto
1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e,
per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di
ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per
la consegna ai lavoratori della copia della denuncia
predetta. Per l' anno 1983 il termine del 30 giugno e'
differito al ""30 novembre 1983"".
*
18. Alle amministrazioni dello stato, che abbiano
presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le
denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non
si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4.
Alle predette amministrazioni non si applicano, altresi', le
sanzioni previste dall' articolo 30 della legge 21 dicembre
1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro
il ""30 novembre 1983"" , le denunce contributive relative
a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
*
19. I termini di prescrizione relativi ai contributi
dovuti o la cui riscossione e' affidata a qualsiasi titolo
all' Istituto nazionale della previdenza sociale ""ed all'
Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro"" sono sospesi per un triennio dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ed e'
corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale
il datore di lavoro ha l' obbligo di conservare i libri paga
e di matricola.
*
20. Dalla data di entrata in vigore della legge 21
dicembre 1978, n. 843, al ""31 dicembre 1983"" , in deroga
all' articolo 23 della stessa legge, e successive
modificazioni e integrazioni, i soprappremi di rateazione di
cui al secondo comma dell' articolo 28 del testo unico delle
disposizioni sull' assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste.
*
21. Le variazioni di carattere generale del trattamento
economico di attivita' di servizio a favore delle categorie
di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte
degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme
regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che
intervengano a partire dal 1 gennaio 1984, sono
assoggettate a contributo, anche nel corso dell' anno, dalla
data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalita'
di cui all' articolo 27 dell' ordinamento delle stesse casse
approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680,
convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive
modificazioni.
*
22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1
gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei
contributi della cassa per le pensioni ai dipendenti degli
enti locali, della cassa per le pensioni ai sanitari e della
cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole
elementari parificate, l' eventuale recupero contributivo
con le modalita' previste dal comma primo dell' articolo 30
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua
limitatamente al periodo non anteriore al 1 gennaio 1970.
*
23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1
gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi
emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua
contributiva, si effettua relativamente alla quota a carico
dell' ente datore di lavoro, in 24 semestralita', al saggio
del sei per cento annuo.
*
Articolo 3
*
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 5 della
legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell' Istituto
nazionale della previdenza sociale, dell' Istituto nazionale
per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'
ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo, del servizio per i contributi agricoli
unificati, degli altri enti per i quali sussiste la
contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonche'
agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del
lavoro, sono conferiti i poteri:
a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli
stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di
lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i
documenti equipollenti ed ogni altra documentazione,
compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta
pertinenza con l' assolvimento degli obblighi contributivi e
l' erogazione delle prestazioni;
b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori,
dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti
di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla
sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli
adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione
delle prestazioni.
*
2. I soggetti di cui al comma precedente possono anche
esercitare gli altri poteri spettanti in materia di
previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro,
ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e
debbono, a richiesta, presentare un documento di
riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza.
Essi devono porre la data e la firma sotto l' ultima
scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne
copia controfirmata dal datore di lavoro.
*
3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che
impediscano ai funzionari dell' ispettorato del lavoro e ai
soggetti indicati nel precedente comma 1 l' esercizio dei
poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti
a versare alle amministrazioni da cui questi dipendono, a
titolo di sanzione amministrativa, una somma da lire 500.000
a lire 5.000.000, ancorche' il fatto costituisca reato.
Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti,
che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i
loro rappresentanti sono tenuti a versare alle
amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa,
una somma pari a lire 50.000 per ogni dipendente cui si
riferisce l' inadempienza, ancorche' il fatto costituisca
reato.
*
4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente
comma 1, l' amministrazione che ha proceduto a redigere un
verbale ispettivo e' tenuta ad inviarne copia congiuntamente
ad ogni altra notizia utile.
*
5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti
ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro
particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza.
La violazione di tale obbligo e' punita con la pena
stabilita dall' articolo 623 del codice penale, salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato.
*
6. ""L' ispettorato provinciale del lavoro esercita i
poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante
programmi annuali per la repressione delle evasioni
contributive in materia di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L'
ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'
attivita' di coordinamento effettuata."".
*
7. Soppresso.
*
8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo
non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia
giudiziaria.
*
Articolo 4
*
1. ""Per l' anno 1983 i contributi base e di adeguamento
e per l' anno 1984 i contributi di adeguamento"" dovuti
dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e
quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni
sono confermati nella misura stabilita rispettivamente per
gli anni 1982 e 1983 e sono soggetti alla variazione annuale
di cui all' articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;
e' altresi' dovuto dagli stessi soggetti un contributo
capitario aggiuntivo in misura annua pari a quelle di cui
all' articolo 14-sexies, secondo comma, del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione indicata
nella lettera c) del predetto articolo 14-sexies.
*
2. In attesa della legge di riforma del sistema
pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984,
le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo
comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con
conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti
temporali. ""Per l' anno 1984 la contribuzione base dovuta
dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione
volontaria resta confermata nella misura stabilita per l'
anno 1983.""
*
3. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca
ai sensi del primo comma dell' articolo 17 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per
gli anni 1983 e 1984 sulla base delle retribuzioni medie
mensili stabilite rispettivamente negli anni 1982 e 1983 per
la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il
meccanismo di rivalutazione previsto dall' articolo 15 della
legge 22 febbraio 1973, n. 27.
*
4. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura
fissa per gli anni 1983 e 1984 dagli artigiani, dagli
esercenti attivita' commerciali, dai coltivatori diretti e
dai liberi professionisti e' confermato nella misura
stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 ed e'
soggetto alla variazione annuale di cui all' articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n.
538.
*
""4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per l'
assistenza di malattia di cui all' articolo 2, secondo
comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 54, e all' articolo 1, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e
successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due
rate eguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell' anno
solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi
aziendali per l' invalidita', la vecchiaia e i superstiti e
per l' assistenza di malattia di cui all' articolo 12 del
decreto-legge 27 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'
articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 54, sono versati in due rate eguali scadenti il 10 luglio
e il 10 settembre dell' anno solare al quale si
riferiscono.""
*
5. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui
al primo comma dell' articolo 14 sexies del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al
periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1984.
*
6. Le misure dei contributi dovuti all' ente nazionale
di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'
agricoltura ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655,
sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in
relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole
gestioni; le contribuzioni relative al "Fondo di
accantonamento dell' indennita' di anzianita'" determinate
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29
maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della gestione
sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al
"Fondo" stesso.
*
""6-bis. Il contributo annuo fisso personale a carico
degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed
assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali, previsto dall' articolo 2
della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, e' elevato a lire
960.000 a partire dal 1 gennaio 1984.""
*
7. Le modalita' di versamento dei contributi indicate
dall' articolo 17, quarto comma, punto 2, del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche ai
contributi sociali di malattia dovuti dalle aziende
armatoriali.
*
8. Il termine previsto dall' articolo 1 della legge 2
aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell' ente
nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e
per il trasferimento della gestione e del personale dell'
ente stesso all' ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i medici e' differito al 31 dicembre 1983.
*
9. Ai lavoratori agricoli di cui all' articolo 14, primo
comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 54, e' riconosciuto, per l' anno 1983 il diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i
lavoratori agricoli occupati con 51 giornate. Agli stessi
lavoratori e' riconosciuto per l' anno 1983 il diritto alle
prestazioni previste per gli iscritti negli elenchi
nominativi, compilati a norma dell' articolo 7, n. 5 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 con 101 e
151 giornate a condizione che abbiano effettuato nell' anno
rispettivamente 51 e 76 giornate. Restano escluse dal
computo delle giornate effettuate quelle di integrazione per
attivita' di coltivatore diretto considerate dall' articolo
8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. ""Ai lavoratori
agricoli di cui all' articolo 2, comma 5, del decreto-legge
12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a
validita' prorogata, sono riconosciuti il diritto alle
prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero
di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi
anagrafici per l' anno 1982.""
*
10. Ai lavoratori di cui al precedente comma e'
riconosciuto, per gli anni 1984 e 1985 il diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli
iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'
articolo 7, n. 5 del decreto-legge 3 febbraio 1970 n. 7
convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970 n.
83, con 51, 101 e 151 giornate annue, a condizione che
abbiano effettuato rispettivamente: 20 giornate nel 1984, 30
giornate nel 1985; 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel
1985; 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985. Restano
escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione
per attivita' di coltivatore diretto, considerate dall' art.
8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
*
11. L' Istituto nazionale della previdenza sociale non
riconosce il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti
commi 9 e 10 per coloro che fruiscono di pensione diretta a
carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori
autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive
della stessa o, se titolari di pensione di invalidita', al
compimento dell' eta' di 55 anni per le donne e di 60 per
gli uomini.
*
12. L' Istituto nazionale della previdenza sociale
sospende l' erogazione delle prestazioni di cui ai
precedenti commi 9 e 10 in caso di svolgimento di attivita'
di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di
emigrazione all' estero.
*
13. Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto
comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' differito al 31 dicembre
1983.
*
14. L' articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va
interpretato nel senso che la sospensione dell' efficacia
dei licenziamenti non preclude il diritto all' eventuale
pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18
della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di
disoccupazione successivo all' intervento straordinario
della cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande
per il pensionamento anticipato e per il trattamento
speciale di disoccupazione possono essere presentate entro
90 giorni dall' entrata in vigore del presente decreto.
*
""14-bis. L' articolo 35, terzo comma, della legge 5
agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi
di cessazione dell' attivita' aziendale, l' efficacia dei
licenziamenti e' sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono
ai soli fini dell' intervento straordinario della Cassa
integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del
prepensionamento previsto dall' articolo 37 della legge
medesima.""
*
15. Le norme contenute nell' articolo 16 della legge 23
aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori
dipendenti iscritti nell' assicurazione obbligatoria per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall' Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri
del requisito contributivo espresso in termini mensili
ovvero settimanali.
*
16. Il quarto comma dell' articolo 8 della legge 23
aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che
i periodi di sospensione e di lavoro ad orario ridotto
successivi al 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione
salariale, sono riconosciuti utili d' ufficio ai fini del
diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di
pensione da liquidare a carico dell' assicurazione generale
obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti con decorrenza successiva all' entrata in vigore
della stessa legge 23 aprile 1981, n. 155, nonche' ai fini
dei trasferimenti contributivi di cui all' ultimo comma del
predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo
figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e'
riferita l' integrazione salariale dedotta quella
corrisposta dal datore di lavoro per gli stessi periodi.
*
17. L' articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
va interpretato nel senso che il requisito occupazionale,
previsto per la concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende
esercenti attivita' commerciale, deve sussistere
esclusivamente alla data di accertamento della situazione di
crisi dell' azienda commerciale, ai sensi dell' articolo 2,
quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.
675.
*
""17-bis. L' articolo 8, primo comma, della legge 12
marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i
compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonche' i
proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote
contributive nella stessa misura e secondo la medesima
ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna.""
*
18. All' onere valutato in nove miliardi di lire,
derivante dall' attuazione del comma secondo dell' articolo
5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito,
con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che
prevede la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento di
integrazione salariale straordinario previsto dall' articolo
2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive
modificazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione
di cui all' articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845.
*
19. Al fine di concorrere al contenimento dell'
inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le
aliquote complessive della contribuzione per l'
assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle
imprese commerciali, considerate tali ai fini dell'
inquadramento previdenziale e assistenziale e con esclusione
di quelle di cui all' articolo 1 della legge 8 agosto 1977,
n. 573, sono ridotte con le seguenti modalita':
a) a decorrere dal 1 febbraio 1983, del 2 per cento
per gli uomini e del 2,60 per cento per le donne;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1984, di un ulteriore
1,38 per cento per gli uomini e di un ulteriore 6,05 per
cento per le donne.
*
20. Le riduzioni contributive di cui al precedente comma
si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assicurino ai propri
dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli
minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di
categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
*
21. Per una verifica delle finalita' di cui al comma 19
del presente articolo il governo, al termine degli anni 1983
e 1984, esaminera' l' andamento medio annuo dell' indice dei
prezzi al consumo, limitatamente ai prodotti
commercializzati, depurandolo dalle variazioni delle imposte
indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi di inflazione
programmati, degli aumenti tenendo conto di un ritardo
massimo di tre mesi, dell' indice dei prezzi all' ingrosso,
della stessa categoria di prodotti e degli aumenti dell'
indice delle retribuzioni minime contrattuali del commercio.
*
22. Il Ministro dell' industria, del commercio e dell'
artigianato, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei
lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere
forniti dall' ISTAT, ed avvalendosi delle risultanze dell'
osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l'
unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, elabora entro il 15 gennaio degli
anni 1984 e 1985 un rapporto sull' andamento generale dei
prezzi e del mercato.
*
23. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i ministri dell'
industria, del commercio e dell' artigianato, del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, la riduzione
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 19 non ha
piu' luogo, rispettivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1984
e dal 1 gennaio 1985, nel caso in cui l' andamento dei
prezzi al consumo dei prodotti commercializzati, calcolato
secondo quanto indicato dal precedente comma 21, abbia
superato il tasso di inflazione programmato,
rispettivamente, per gli anni 1983 e 1984.
*
24. Il decreto di cui al precedente comma e' emanato
entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.
*
25. All' onere derivante dall' applicazione dei
precedenti commi 19, 20 e 23, valutato in lire 250 miliardi
per l' anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori
entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente
decreto.
*
26. Per l' anno 1983, ai contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo
indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o
associate, si applica una ulteriore riduzione del 25 per
cento. All' onere derivante dal presente comma, valutato in
lire 66 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di
cui al presente articolo.
*
27. Il periodo massimo di concessione dell' indennita'
prevista dall' articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982,
n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, e'
prolungato di altri 12 mesi.
*
28. All' onere derivante dall' attuazione del precedente
comma 27, valutato in lire 14 miliardi, si provvede a carico
della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti
speciali di cui all' articolo 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
*
Articolo 5
*
1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a
tempo determinato, i trattamenti economici e le indennita'
economiche di malattia sono corrisposti, per un periodo non
superiore a quello di attivita' lavorativa nei dodici mesi
immediatamente precedenti l' evento morboso, fermi restando
i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti
disposizioni.
*
2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici
e indennita' economiche di malattia per periodi successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
*
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei
dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere
periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento
economico e l' indennita' economica di malattia sono
concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell' anno
solare. In tal caso l' indennita' economica di malattia e'
corrisposta previa comunicazione del datore di lavoro,
direttamente dall' Istituto nazionale della previdenza
sociale.
*
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si
computa ai fini del limite massimo delle giornate
indennizzabili.
*
5. Il datore di lavoro non puo' corrispondere l'
indennita' economica di malattia per un numero di giornate
superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo
determinato alle proprie dipendenze. Le indennita' relative
ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono
corrisposte al lavoratore direttamente dall' Istituto
nazionale della previdenza sociale.
*
6. I lavoratori agricoli "" ... "" a tempo
determinato iscritti o aventi diritto all' iscrizione negli
elenchi nominativi di cui all' articolo 7, n. 5), del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno
diritto a condizione che risultino iscritti nei predetti
elenchi nell' anno precedente per almeno 51 giornate, per
ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per
un numero di giornate corrispondente a quello risultante
dalla anzidetta iscrizione nell' anno precedente. In ogni
caso il periodo indennizzabile non puo' eccedere i limiti di
durata massima previsti in materia.
*
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano
ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23
settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui
al comma 2 del presente articolo non si applicano ai
lavoratori dello spettacolo, assistiti ai sensi del decreto
legislativo del capo provvisorio dello stato 16 luglio 1947,
n. 708, e successive modificazioni e integrazioni.
*
8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento
del trattamento di cassa integrazione guadagni e di
astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e
puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
*
9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute ""dei
lavoratori"", il Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale formula
gli schemi-tipo di convenzione di cui all' articolo 8-bis
del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi
in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati d'
intesa tra l' Istituto nazionale della previdenza sociale e
le regioni entro trenta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto.
*
10. Entro i trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le
Unita' sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al
comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad
assicurare, entro lo stesso giorno della richiesta, anche se
domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilita', il
controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti
per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti
preliminari al controllo stesso anche mediante personale non
medico, nonche' un servizio per visite collegiali presso
poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
*
11. L' omissione degli adempimenti di cui al comma che
precede nel termine fissato comporta l' immediata nomina di
un commissario ad acta da parte del competente organo
regionale.
*
12. Per l' effettuazione delle visite mediche di
controllo dei lavoratori l' Istituto nazionale della
previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici,
istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da
medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni
e da medici liberi professionisti, ai quali possono far
ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.
"" ... ""
*
""12-bis. L' Istituto nazionale della previdenza
sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua
attivita' istituzionale, e' autorizzato a stipulare apposite
convenzioni con l' Istituto nazionale per l' assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro.""
*
13. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanita', sentiti la federazione nazionale degli ordini dei
medici e il consiglio di amministrazione dell' Istituto
nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le
modalita' per la disciplina e l' attuazione dei controlli
secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo
ed i compensi spettanti ai medici.
*
14. ""Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti
assente alla visita di controllo senza giustificato motivo,
decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'
intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della
meta' per l' ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero
ospedaliero o gia' accertati da precedente visita di
controllo"".
*
Articolo 6
*
1. A decorrere dal 1 ottobre 1983 l' integrazione al
trattamento minimo delle pensioni a carico dell'
assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle
gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della
medesima, nonche' delle gestioni speciali per i
commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, della gestione speciale minatori ""e dell' Ente
nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio"" , non spetta ai soggetti che posseggano redditi
propri assoggettabili all' imposta sul reddito delle persone
fisiche per un importo superiore a due volte l' ammontare
annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori
dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l' importo
mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Dal
computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati e il reddito della casa di
abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi
predetti l' importo della pensione da integrare al
trattamento minimo. ""Per i lavoratori autonomi agricoli,
il reddito dichiarato dal titolare dell' azienda ai fini
dell' imposta sul reddito delle persone fisiche viene
imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a
ciascun componente attivo del nucleo familiare, in
proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro
effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo
continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso
titolare dell' azienda."".
*
2. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'
anzidetto limite, l' integrazione al minimo e' riconosciuta
in misura tale che non comporti il superamento del limite
stesso.
*
3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai
precedenti commi, nel caso di concorso di due o piu'
pensioni l' integrazione di cui ai commi stessi spetta una
sola volta ed e' liquidata sulla pensione a carico della
gestione che eroga il trattamento minimo di importo piu'
elevato o, a parita' di importo, della gestione che ha
liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota. Nel
caso di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti a
carico della stessa gestione inferiori al trattamento
minimo, l' integrazione al trattamento minimo e' garantito
sulla sola pensione diretta, sempreche' non risultino
superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una
delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero
di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e
figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e
di quella afferente a periodi successivi alla data di
decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'
integrazione al trattamento minimo spetta su quest' ultima
pensione.
*
4. Per l' accertamento del reddito di cui al primo comma
gli interessati devono presentare alle gestioni
previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'
articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
*
5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo
""di cui al presente articolo"" sono assoggettate alla
disciplina della perequazione automatica delle pensioni
integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi
ordinamenti.
*
6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui
titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti
commi successivamente alla data di decorrenza della
pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al
30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni
""di cui ai commi precedenti"" dalla cessazione del
diritto alla integrazione. In tal caso l' importo della
pensione non integrata e' determinato, all' atto della
cessazione del diritto all' integrazione, applicando all'
importo in vigore alla data di decorrenza ""della pensione,
calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili,""
le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di
pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo
intervenute.
*
7. L' importo erogato alla data della cessazione del
diritto all' integrazione viene conservato fino al ""suo""
superamento per effetto della applicazione delle
disposizioni di cui al comma 5 dell' importo determinato ai
sensi del comma 6.
*
8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1 ottobre
al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della
pensione base di cui all' articolo 15 della legge 21 luglio
1965, n. 903, e' moltiplicato per 5,74, restando con cio'
assorbiti gli aumenti di cui all' articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'
articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. ""In ogni
caso l' importo mensile della pensione cosi' determinata non
puo' superare ne' il limite di lire 10.000 per ogni anno di
anzianita' contributiva utile a pensione, con applicazione
per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'
articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ne' l'
importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. E',
tuttavia, fatto salvo l' eventuale maggiore importo di
pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le
norme vigenti anteriormente all' entrata in vigore del
presente decreto"".
*
9. In attesa della riforma del sistema pensionistico,
per le pensioni ""di cui al comma precedente"" aventi
decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sara'
annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per
perequazione automatica intervenuti dal 1 gennaio di
ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all' articolo
3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
riferiti all' anno 1965.
*
10. Le disposizioni di cui ai ""commi 8 e 9"" si
applicano altresi' alle pensioni aventi decorrenza anteriore
al 1 ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e
quelli successivi assorbono anche gli aumenti per
perequazione automatica intervenuti dalla data di decorrenza
della pensione.
*
""10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni
aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i
contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e
mezzadri si intendono rivalutati secondo l' anno di
riferimento con i seguenti coefficienti:
1979 ..... 1,2038
1980 ..... 1,1346
1981 ..... 1,3003
1982 ..... 1,2731
1983 ..... 1,2126. ""
*
""10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi
sono rivalutati ai sensi dell' articolo 19 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.""
*
11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del
contributo capitario di cui all' articolo 22 della legge 3
giugno 1975, n. 160, non modificano l' ammontare della
contribuzione base dovuta per l' anno 1983.
*
""11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi
siano piu' titolari.""
*
""11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino
a se' o ad altri la corresponsione dell' integrazione al
minimo non spettante e' tenuto a versare alla gestione
previdenziale interessata, a titolo di sanzione
amministrativa, una somma pari al doppio di quella
indebitamente percepita, ancorche' il fatto costituisca
reato.""
*
""11-quater. Nei casi in cui risulti che l' integrazione
al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una
dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le
sanzioni previste dalle leggi vigenti, l' integrazione
stessa e' annullata o rideterminata nella misura
effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata
puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti
stabiliti dalla normativa vigente in materia.""
*
""11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono
procedere al recupero sul trattamento di pensione delle
somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti
dalla normativa vigente."".
*
Articolo 7
*
1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare
ai lavoratori dipendenti nel corso dell' anno solare, ai
fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'
Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno
solare ""successivo al 1983"" e' pari a quello delle
settimane dell' anno stesso retribuite o riconosciute in
base alle norme che disciplinano l' accreditamento
figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata
figurativamente per ognuna di tali settimane una
retribuzione non inferiore al 30 per cento dell' importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'
anno considerato. ""A decorrere dal periodo di paga in
corso alla data del 1 gennaio 1984"" il limite minimo di
retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima
giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza
sociale non puo' essere inferiore al 7,50 per cento dell'
importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1
gennaio ""di ciascun anno"".
*
2. In caso contrario viene accreditato un numero di
contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per
eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione
complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata
figurativamente nell' anno solare per la retribuzione di cui
al comma precedente. I contributi cosi' determinati, ferma
restando l' anzianita' assicurativa, sono riferiti ad un
periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno
dato luogo all' accreditamento figurativo, per quanto sono i
contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a
decorrere dall' ultima settimana lavorativa o accreditata
figurativamente compresa nell' anno.
*
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano per i periodi ""successivi al 31 dicembre 1983""
ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche
"", per le quali e' previsto un requisito contributivo"" a
carico dell' Istituto nazionale della previdenza sociale.
*
4. Per l' anno in cui cade la decorrenza della pensione,
il numero dei contributi settimanali da accreditare ai
lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'
anno stesso e la data di decorrenza della pensione si
determina applicando le norme di cui ai precedenti commi
limitatamente alle settimane comprese nel periodo
considerato per le quali sia stata prestata attivita'
lavorativa o che abbiano dato luogo all' accreditamento
figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre
prestazioni previdenziali e assistenziali.
*
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del
presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli
apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
*
6. ""A decorrere dal 1 gennaio 1984"" il primo e il
secondo comma dell' art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai
seguenti:
"Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative
a carico dell' Istituto nazionale della previdenza sociale,
nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi
settimanali da accreditare al lavoratore e' pari a quello
delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali
risulti versata o dovuta la contribuzione in base al
presente decreto sempreche' per ciascuna settimana risulti
una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24
ore lavorative.
In caso contrario sara' accreditato un numero di
contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per
eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione
complessiva del predetto trimestre solare per l' importo
contributivo corrispondente a 24 ore lavorative".
*
7. ""A decorrere dal 1 gennaio 1984"" l' importo
minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono
commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore
a quello della retribuzione media della classe di
retribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente
inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi
del comma 1 del presente articolo.
*
8. L' importo del contributo volontario minimo dovuto da
tutte le categorie di prosecutori volontari dell'
assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita', la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e' quello
che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al
precedente comma le aliquote percentuali in vigore per
ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi "",fermo
restando quanto disposto dal comma 2 dell' articolo 4 in
materia di contribuzione base,"" tale contributo non puo'
essere inferiore a quello stabilito con i criteri predetti,
per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute
al versamento di contributi volontari mensili tale importo
e' ragguagliato al mese.
*
9. Ai fini dell' accertamento del diritto ""e dell'
anzianita' contributiva per la determinazione"" della
misura delle pensioni di vecchiaia, anzianita', di
invalidita' ed ai superstiti degli operai agricoli, da
liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a
carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua e'
elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva,
volontaria o figurativa, "" e, conseguentemente, il
requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di
operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con
esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per
malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione, per
il diritto alla pensione di anzianita'. Per il
conseguimento dello stesso diritto e' altresi' richiesto il
requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi
di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione
di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di
invalidita', di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la
domanda di pensione.""
*
10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite
ad un anno successivo nel quale risultino accreditati almeno
30 giornate di contribuzione effettiva.
*
11. Per la contribuzione relativa a periodi
""successivi al 31 dicembre 1983"" , qualora nel corso dell'
anno sussista anche contribuzione relativa ad attivita'
lavorativa extra agricola, non potra' valutarsi
complessivamente per ciascun anno un numero di settimane
superiore a 52.
*
12. I contributi versati o accreditati relativamente al
lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in
numero inferiore a ""270 giornate per anno sono rivalutati
per i coefficenti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli
uomini e per le donne e i ragazzi"".
*
""12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al
comma precedente non possono, comunque, essere computati
piu' di 270 contributi giornalieri per anno."".
*
13. I lavoratori agricoli che non raggiugono nell' anno
il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri,
possono effettuare versamenti volontari per l' assicurazione
generale obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti ad integrazione di quelli ""effettivi e
figurativi"" fino alla concorrenza del predetto numero.
*
Articolo 8
*
1. All' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6
luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"La pensione di invalidita' non e' attribuita, e se
attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in
cui l' assicurato e il pensionato, di eta' inferiore a
quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano
percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione
dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di
reddito da lavoro o autonomo o professionale o d' impresa
per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi
previdenziali, superiore a tre volte l' ammontare del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
calcolato in misura pari a tredici volte l' importo mensile
in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori
autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'
azienda ai fini dell' imposta sul reddito delle persone
fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva
percezione, a ciascun componente attivo del nucleo
familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del
lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo
continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso
titolare dell' azienda. I periodi di godimento della
pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria,
volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti
dei requisiti contributivi e assicurativi per l'
autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'
assicurazione obbligatoria per l' invalidita, la vecchiaia
ed i superstiti. La corresponsione della pensione di
invalidita' sospesa ai sensi del presente comma e'
ripristinata per i periodi in cui non si verificano le
condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa
e comunque al raggiungimento dell' eta' prevista per il
pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.
Per l' accertamento del reddito di cui al
precedente comma, gli interessati debbono presentare all'
Istituto nazionale della previdenza sociale, con le
modalita' da questo indicate la dichiarazione di cui all'
art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze
o che assume pensionati di invalidita' e' tenuto a darne
notizia all' Istituto nazionale della previdenza sociale,
indicando l' importo della retribuzione corrisposta, entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione ""del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463,"" o, se assunti successivamente, dalla data di
assunzione. In caso di mancata comunicazione o di
comunicazione infedele di dati il datore di lavoro e' tenuto
al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un
milione per ogni dipendente cui si riferisce l'
inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.
Ai fini dell' applicazione del presente articolo
il lavoratore e' tenuto a dichiarare per iscritto al datore
di lavoro la sua qualita' di pensionato di invalidita'. In
caso di omissione, il lavoratore e' tenuto a versare all'
Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari
al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento
e' devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza.
""I ratei di pensione indebitamente percepiti dal
1 gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di
ripristino della prestazione. Il recupero avviene anche in
deroga ai limiti posti dalla normativa vigente""."
*
""1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'
articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato."".
*
Articolo 9
*
1. In attesa della riforma della disciplina delle
assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, prima di procedere all'
avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2
aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni provvedono a
far sottoporre a visita medica, da parte dell' autorita'
sanitaria competente, i soggetti stessi ""che abbiano un
grado di invalidita' inferiore al 50 per cento"" per
controllare la permanenza dello stato invalidante. ""La
visita e' disposta entro il quindicesimo giorno dalla
decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede
in ogni caso all' avviamento, salvo successivo
accertamento"".
*
2. Coloro che non si sottopongono alla visita di cui al
comma che precede sono cancellati dagli elenchi di cui all'
art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
*
3. ""I lavoratori assunti tramite il collocamento
ordinario e successivamente riconosciuti invalidi non per
cause di lavoro o di servizio con un grado di invalidita'
non inferiore al 60 per cento sono considerati ai fini della
percentuale di obbligo complessiva di cui all' articolo 11,
primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482"".
*
4. Non si applica la disposizione di cui all' articolo
9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.
*
""Art. 9-bis
*
""Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 8 non
si applicano ai lavoratori, dipendenti o autonomi, e ai
pensionati residenti all' estero.""
-
Titolo II
MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA
-
Articolo 10
*
1. In attuazione dell' articolo 30 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanita' approva con
proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla
semplicita' e chiarezza nella classificazione, che comprende
i farmaci prescrivibili a carico del servizio sanitario
nazionale individuati in base al criterio della efficacia
terapeutica e della economicita' del prodotto.
*
2. Nel prontuario terapeutico del servizio sanitario
nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci
destinati al trattamento delle situazioni patologiche di
urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi
condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga
durata, nonche' alle cure necessarie per assicurare la
sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non e'
dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco
i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono
indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con
eventuale specificazione di limitazioni quantitative.
*
3. Gli utenti del servizio sanitario nazionale che
richiedano la erogazione di farmaci diversi da quelli di cui
al comma precedente, compresi nel prontuario terapeutico,
sono tenuti a versare al farmacista all' atto del prelievo
dei farmaci:
a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al
pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i
chemioterapici, pari a lire 150 per ogni mille lire; tale
quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a
lire 500;
b) una quota fissa di lire 1.000 per ogni ricetta, ivi
comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.
*
4. La quota di partecipazione alle spese di cui alla
lettera a) del comma precedente non puo' superare lire
20.000 per ricetta.
*
5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico i prodotti
galenici officinali per uso umano di cui all' elenco-indice
del "formulario nazionale", allegato al decreto del
Ministro della sanita' 26 giugno 1981, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi
aggiornamenti. Ai fini dell' inserimento di tali prodotti
nel prontuario terapeutico saranno seguite le procedure di
cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 12.
*
6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a
carico del Servizio sanitario nazionale "", a seguito del
loro inserimento nel prontuario,"" dalla data di
applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati
dal comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP e'
tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al
comma precedente non specificano il dosaggio e la
confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini
dell' inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario
terapeutico, dal comitato previsto dall' articolo 30 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui
al comma precedente prevedono piu' confezioni per un
medesimo farmaco, il predetto comitato puo' limitare ad una
sola di esse l' inclusione nel prontuario terapeutico.
*
7. Fino alla data dell' applicazione dei primi prezzi
determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente
comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'
allegato n. 4 dell' accordo nazionale recante la disciplina
dei rapporti con le farmacie per l' assistenza farmaceutica
nell' ambito del Servizio sanitario nazionale, reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15
settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, sono
prescrivibili con onere a totale carico del servizio
sanitario nazionale, che corrispondera' ai farmacisti i
prezzi indicati nell' allegato predetto e successive
modificazioni.
*
8. Soppresso.
*
9. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'
assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio prevista dall' articolo 12 della legge 26 aprile
1982, n. 181, e' fissata al venti per cento con il limite
minimo di lire 1.000 e massimo di lire 20.000 per ogni
prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in
un' unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione
alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse e'
fissato in lire 50.000.
*
""9-bis. Le disposizioni relative alla compartecipazione
dei cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non
vengono applicate per le prestazioni, erogate dai servizi
pubblici, eseguite ai sensi e per le finalita' di cui alle
leggi 13 maggio 1978, n. 180, e 22 dicembre 1975, n. 685.""
*
""9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non
vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di
diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini
della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in
connessione con gli atti di donazione e per le prestazioni
sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato
di gravidanza ed a tutela della maternita' responsabile con
accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica
strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli da
emanarsi entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto."".
*
Articolo 11
*
1. Sono esentati dal pagamento delle quote di
partecipazione di cui all' articolo 10 gli utenti del
servizio sanitario nazionale che abbiano nell' anno
precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell'
IRPEF non superiore a lire 4.500.000 o che appartengano a
famiglia i cui componenti, compreso l' assistito, abbiano in
detto anno redditi assoggettabili ai fini dell' IRPEF per un
importo complessivo non superiore a lire 4.000.000 aumentato
di lire 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.
*
2. ""Sono esentati, altresi', dal pagamento delle quote
di partecipazione di cui all' articolo 10 gli invalidi
civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata
una riduzione della capacita' lavorativa nella misura
superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per
servizio per una menomazione dell' integrita' fisica
ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della
Tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i
privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente,
dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Sono altresi' esentati gli invalidi civili con assegno di
accompagnamento, di cui all' articolo 17 della legge 30
marzo 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente
alle categorie sopraindicate le prestazioni ortopediche e
protesiche connesse alla invalidita' che saranno determinate
con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.""
*
3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai
commi precedenti, le disposizioni dell' articolo 12 della
legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente
articolo.
*
4. Gli estremi del documento previsto dall' articolo 12,
ottavo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante
il diritto all' esenzione di cui ai commi precedenti, sono
riportati dal medico sulla prescrizione.
*
5. ""Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura
di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di
peculiare interesse per la tutela della salute pubblica,
stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme
rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle
quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio.""
*
""5-bis. Le disposizioni di cui all' articolo 10, comma
9, non vengono applicate per le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a
campagne di prevenzione (medicina scolastica, medicina
dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e luoghi di
lavoro, prevenzione oncologica), previste dal Piano
sanitario nazionale.""
*
6. Sono esentati dal pagamento delle quote di
partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle
prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i
lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e
per servizio che necessitano di cure prescritte da medici
convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o
convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni
sul lavoro o di malattie professionali e di infermita'
riconosciute per causa di guerra o di servizio.
*
7. Le amministrazioni che gestiscono l' assicurazione
obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al fondo
sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un
contributo nella misura e secondo le modalita' determinate
annualmente con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro.
*
8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'
articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile
1982, n. 181, devono riportare per ciascun componente della
famiglia il numero di codice fiscale e l' indicazione dell'
ufficio al quale sono state presentate le dichiarazioni dei
redditi cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. L'
Unita' sanitaria locale verifica la veridicita' di almeno il
tre per cento delle autocertificazioni e trasmette quelle
assoggettate a verifica agli uffici finanziari indicati
nelle autocertificazioni, che ne tengono conto nell' ambito
della propria competenza.
*
9. Nell' ambito dei controlli sistematici di cui al
secondo comma dell' articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n.
526, l' unita' sanitaria locale e' tenuta ad effettuare
indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni
"" ... "" rilasciate dai medici convenzionati,
comunicandone i risultati al Ministero della sanita' ed alla
regione. Analogamente si procede per le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli
ambulatori e strutture private convenzionati.
*
10. All' articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181,
dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
"In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo
delle Unita' sanitarie locali nella cura degli adempimenti
previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo
comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'
articolo 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, nonche' in ogni altro caso di ingiustificata
inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da
disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di
coordinamento emanati ai sensi dell' articolo 5 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, le Regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i
provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'
invio di appositi Commissari.
Lo stesso potere e con le modalita' indicate al
comma precedente e' attribuito al Ministro della sanita', su
segnalazione del Commissario del Governo, quando la Regione
o Provincia autonoma non vi provveda".
*
Articolo 12
*
1. In sede di aggiornamento annuale del prontuario
terapeutico di cui al penultimo comma dell' articolo 30
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i
criteri per il successivo inserimento di nuovi farmaci,
nonche' per l' esclusione di quelli gia' inseriti. Tali
criteri individuano i settori terapeutici interessati alla
inclusione ed all' esclusione sulla base della rilevanza
medico-sociale.
*
2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il
Ministro della sanita', con la procedura prevista dal
predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con
periodicita' quadrimestrale, a partire dalla data di entrata
in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente
articolo 10, l' inserimento di nuovi prodotti nel prontuario
stesso, nonche' l' esclusione di quelli gia' inseriti. Ai
fini dell' integrazione, il Ministro della sanita',
contestualmente all' emanazione del decreto di
registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato
articolo 30.
*
3. ""Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro
il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio
parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il
parere si intende espresso in senso conforme alla proposta
del comitato di cui all' articolo 30 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.""
*
4. Con il decreto di approvazione del prontuario
terapeutico sono altresi' stabilite le modalita' per l'
indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle
confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli
assistiti ovvero della esenzione dalla partecipazione
stessa.
*
5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere
riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo,
anche in altra parte della confezione.
*
6. Fino al termine di centottanta giorni dall' entrata
in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di
specialita' medicinali giacenti presso l' industria, i
grossisti e le farmacie possono essere esitate senza l'
adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le
farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di
partecipazione alla spesa percepite.
*
7. Trascorso tale termine l' indicazione della
partecipazione dovra' essere apposta, secondo modalita'
previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'
industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante
sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da
sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da
identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi
stampato.
*
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro della
sanita', al fine di assicurare il rigoroso controllo della
spesa sanitaria mediante l' acquisizione sistematica di dati
quantitativi e qualitativi, adotta disposizioni per la
codifica delle specialita' medicinali e dei galenici
preconfezionati nonche' per l' impiego nelle relative
confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura
automatica.
*
9. Per le medesime finalita' ed in connessione all'
applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il
Ministro della sanita' e' altresi' autorizzato ad emanare
disposizioni per:
a) l' adozione nel Servizio Sanitario Nazionale di
ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;
b) la razionalizzazione delle modalita' secondo le
quali il prezzo delle specialita' medicinali e dei galenici
preconfezionati, nonche' la quota a carico dell' assistito
debbono essere indicati sulle relative confezioni;
c) l' eventuale estensione delle tecniche di codifica e
di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque
erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
*
10. Il numero d' ordine 3 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, e successive modificazioni, e' sostituito dall'
allegato al presente decreto.
*
11. Le tasse annuali previste nell' allegato sono dovute
anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di
rilascio, perche' non dovute in base alle disposizioni al
momento vigenti.
*
12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le
autorizzazioni in data anteriore al 1 gennaio 1983 devono
corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a
concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
*
13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi
dei medicinali il Ministro della sanita' partecipa, in
qualita' di componente, alle sedute del Comitato
interministeriale dei prezzi di cui all' articolo 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363.
Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute
della Commissione centrale prezzi di cui all' articolo 2 del
citato decreto legislativo partecipa, in qualita' di
componente, un rappresentante del Ministero della sanita'.
Nei casi di assenza o impedimento il titolare e' sostituito
dal supplente.
*
14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il ""CIP"" approva, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica ""(CIPE)"" , su proposta
congiunta dei Ministri della sanita' e dell' industria, del
commercio e dell' artigianato, nel rispetto dei criteri
indicati dall' articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei
medicinali prodotti industrialmente, che sara' applicato
""dal CIP"" per la fissazione del prezzo dei singoli
medicinali.
*
15. Il Ministro della sanita' presenta annualmente al
Parlamento una relazione sull' applicazione del nuovo metodo
di determinazione dei prezzi dei medicinali.
*
Articolo 13
*
1. L' assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni
previste in favore degli assicurati all' INPS e all' INAIL
restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25
gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella
legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi
successivi.
*
2. Per l' anno 1983 il versamento al bilancio dello
Stato previsto a carico dell' INPS e dell' INAIL dall'
articolo 69, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e' elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto
per il 1982 dall' articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio
1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo 1982, n. 98.
*
3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le
prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei
congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per
effettive esigenze terapeutiche o riabilitative ""..."",
su motivata prescrizione di un medico specialista della
Unita' sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori
avviati alle cure dall' INPS e dall' INAIL, su motivata
prescrizione dei medici dei predetti istituti.
*
4. I congedi straordinari, le aspettative per
infermita', i permessi per malattia comunque denominati,
concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma
precedente, non possono superare il periodo di quindici
giorni l' anno anche per i soggetti di cui all' articolo 57,
terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
*
5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti
e i congedi ordinari e le ferie annuali deve intercorrere un
intervallo di almeno quindici giorni.
*
6. ""I congedi straordinari, le aspettative per
infermita' ed i permessi per malattia di cui ai commi
precedenti non possono essere concessi per cure
elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di
quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di
servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli
invalidi civili con una percentuale superiore ai due
terzi.""
*
7. L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e'
autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle
unita' sanitarie locali territorialmente competenti, l'
attivita' terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui
al terzo comma dell' articolo 36 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. ""Restano in vigore dal 1 gennaio 1983""
le disposizioni di cui al quarto comma dell' articolo 52
della citata legge.
*
Articolo 14
*
1. La norma di cui all' articolo 3, primo comma, lettera
b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento
del contributo sociale di malattia di cui all' articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980,
n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i
soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi
professionali, di cui all' articolo 2229 del codice civile,
che esercitano effettivamente la libera professione, anche
se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, ""nei
limiti previsti dal comma 2-bis"", ad eccezione di quelli
appartenenti a categorie professionali per le quali non
erano istituite, prima dell' entrata in vigore della legge
23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse o gestioni per l'
assicurazione di malattia.
*
2. A decorrere dal 1 gennaio 1983 i liberi
professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi
professionali di cui all' articolo 2229 del codice civile,
che esercitano effettivamente la libera professione,
""..."" sono tenuti al pagamento del contributo sociale di
malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni
e integrazioni.
*
""2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro
professionale e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di
pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito
derivante dall' attivita' professionale e' dovuta solo la
maggiorazione del contributo di cui all' articolo 1, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni."".
*
Articolo 15
*
1. Fermi restando i residui attivi e passivi che i
soppressi enti, casse mutue anche aziendali - escluse le
affidatarie - e gestioni di assistenza malattia espongono
alla data di entrata in vigore del presente decreto nei
confronti della direzione generale degli istituti di
previdenza e/o della cassa depositi e prestiti, ivi compresi
le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa,
nonche' i crediti ex GESCAL relativi alla costruzione di
alloggi per i lavoratori, sono estinti i residui crediti e
debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti
soppressi - assunte ai sensi dell' articolo 77 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio
liquidazioni presso il ministero del tesoro - espongono nei
confronti dello stato. Rimangono altresi' fermi i crediti
dello speciale ufficio liquidazioni per lo sconto
farmaceutico concesso ai disciolti enti mutualistici nonche'
i crediti degli enti ospedalieri nei confronti degli stessi
enti mutualistici.
*
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si
estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli
enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale
ufficio liquidazioni.
*
3. Sono, altresi', estinti tutti i rapporti di debito e
credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui
liquidazione provvede il predetto speciale ufficio
liquidazioni.
*
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano
applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli
enti soppressi espongono verso terzi nella situazione
patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni
all' atto delle consegne.
*
5. In deroga all' articolo 69 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nonche' le unita' sanitarie locali sono autorizzate
a trattenere le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del
primo comma del medesimo articolo per gli anni 1983 e
precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote
fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali
disavanzi d' esercizio sul fondo sanitario e per il 1983,
nel limite della meta', ad integrazione dello stanziamento
di competenza, per la provvista di apparecchiature e
attrezzature tecniche e scientifiche, nell' ambito del piano
triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale
dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i
versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
*
6. Al personale dell' Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle Unita'
sanitarie locali che, per l' effettuazione di omologazioni,
collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza
negli ambienti di vita e di lavoro, abbia frequente
necessita' di recarsi in localita' comprese nell' ambito
della circoscrizione territoriale dell' ufficio di
appartenenza o di spostarsi da uno ad un altro luogo di
lavoro, anche nell' ambito della citta' sede dell' ufficio,
puo' essere consentito, ancorche' non acquisti titolo all'
indennita' di trasferta, l' uso di un proprio mezzo di
trasporto con la corresponsione della indennita'
chilometrica dovuta. L' uso di tale mezzo e' autorizzato
dal responsabile dell' ufficio, previa domanda dell'
interessato dalla quale risulti che l' amministrazione e'
sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l' uso del
mezzo. Allo stesso personale che non si avvale di mezzi
propri compete il rimborso delle spese per l' uso dei
normali servizi di trasporto.
*
Articolo 16
*
All' articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
dopo il primo comma, quale modificato dall' articolo 13,
quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono
aggiunti i seguenti:
"I provvedimenti vincolati della Unita' sanitaria
locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento
economico del personale dipendente indicati nell' articolo
10, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal
coordinatore amministrativo dell' ufficio di direzione e
trasmessi al Comitato di gestione e al Collegio dei
revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al
controllo del Comitato regionale di controllo.
Il Comitato di gestione, d' ufficio o su
segnalazione del Collegio dei revisori, nell' esercizio del
potere di autotutela puo', entro 20 giorni dal ricevimento,
annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma
precedente.
... Soppresso".
*
""1-bis. Al secondo comma dell' articolo 49 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "gli atti di cui al
comma precedente", sono sostituite dalle seguenti: "gli
atti di cui al primo comma". "".
*
Articolo 17
*
1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto non sia stato costituito il
Collegio dei revisori della Unita' sanitaria locale,
previsto dall' articolo 15, secondo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, cosi' come modificato dall' articolo
13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, il Ministro della
sanita', su segnalazione del Commissario di Governo,
provvede a costituirlo in via straordinaria con il
funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni
di Presidente, con un funzionario addetto all' ufficio di
ragioneria di un comune facente parte della Unita' sanitaria
locale e con un funzionario designato dal predetto
Commissario di Governo. ""Il collegio cessa le proprie
funzioni all' atto dell' insediamento del collegio
ordinario"".
*
2. Soppresso.
*
Articolo 18
*
1. ""Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione
dell' Unita' sanitaria locale determina per la competenza il
totale degli accertamenti di entrata e il totale degli
impegni assunti alla data del 30 settembre 1983 e sulla base
di questi e delle esigenze previste in entrata, nonche' di
quelle in uscita relative alle sole attivita' necessarie per
il funzionamento dei servizi, alla data del 31 dicembre
successivo, definisce il presunto risultato di
amministrazione di competenza dell' esercizio 1983.""
*
2. Il Collegio dei revisori verifica entro il 31 gennaio
1984 i disavanzi ""pregressi"" e con apposita relazione
da inviarsi alla Regione e ai Ministeri del tesoro e della
sanita' accerta l' entita' dei disavanzi non ripianabili con
le disponibilita' attuali della Unita' sanitaria locale.
*
Articolo 19
*
1. Il bilancio di previsione delle Unita' sanitarie
locali per l' esercizio 1984 deve essere deliberato entro il
31 dicembre 1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti
fissati dalle Regioni in base al riparto del Fondo Sanitario
Nazionale deliberato, non oltre il 15 novembre 1983, dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) in coerenza con le previsioni del disegno di legge
di bilancio per l' anno 1984 presentato al Parlamento.
""Le regioni provvedono alla fissazione degli stanziamenti
entro il 30 novembre 1983"".
*
2. ""Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le
regioni e le Unita' sanitarie locali provvedono agli
adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini
del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre.""
*
3. Fino a quando le Unita' sanitarie locali non abbiano
deliberato il bilancio di previsione, le stesse non possono
impegnare, in ciascun mese, somme superiori a 1/12 delle
entrate accertate nell' esercizio precedente a titolo di
finanziamento dal Fondo Sanitario Nazionale. ""La gestione
in dodicesimi non puo' comunque essere protratta oltre il
mese di aprile dell' esercizio di riferimento"".
*
Articolo 20
*
All' articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il
primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Le linee generali di indirizzo e le modalita' di
svolgimento delle attivita' istituzionali del Servizio
Sanitario Nazionale sono stabilite con il piano sanitario
nazionale in conformita' agli obiettivi della programmazione
socio-economica nazionale e tenuta presente l' esigenza di
superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che
esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni
meridionali.
Le disposizioni precettive relative al piano
sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata
triennale, con ""legge dello Stato"".
Il piano sanitario nazionale conseguente alle
disposizioni indicate al comma precedente e' sottoposto dal
Governo alle Camere ai fini della sua approvazione con atto
non legislativo. Il Governo adotta i conseguenti atti di
indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio Sanitario
Nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso
dopo sessanta giorni dalla richiesta.
Il piano ha di norma durata triennale e viene
approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno
dell' ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente
e puo' essere modificato con le stesse modalita' nel corso
del triennio."
-
Titolo III
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA E
DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
-
Articolo 21
*
1. L' autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi
contenuta nel primo comma dell' articolo 7 del decreto-legge
30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni,
nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e' iscritta nello
stato di previsione della spesa del ministero delle finanze
per l' anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante
somma di lire 190 miliardi sara' iscritta nel medesimo stato
di previsione per il 1984.
*
2. ""L' ultimo comma dell' articolo 25 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, individua gli
organismi e gli enti, anche di natura economica, che
gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione
delle partecipazioni statali e degli enti autonomi
fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del
presente articolo. Per gli enti economici l' obbligo di cui
al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai
consuntivi in termini di cassa"."".
*
3. Il primo comma dell' articolo 65 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e' sostituito dal seguente:
"In applicazione del progetto di riparto previsto
dall' ultimo comma dell' articolo 4 della legge 29 giugno
1977, n. 349, e d' intesa con le regioni interessate, con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i
beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati
prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti,
casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al
patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo
di destinazione alle Unita' sanitarie locali."
*
4. Il primo comma dell' articolo 40 della legge 30 marzo
1981, n. 119, e' sostituito dal seguente:
"Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31
della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonche' quelli di cui
alla tabella allegata alla stessa legge 5 agosto 1978, n.
468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonche'
tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica
a carattere nazionale e regionale da individuarsi con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente
o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che
abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di
lire, non possono mantenere disponibilita' depositate a
qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'
articolo 5 del regio-decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modificazioni, per un importo superiore al 12 per
cento dell' ammontare delle entrate previste dal bilancio di
competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per
accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed
ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale
e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica
agli enti per i quali gia' vigono al riguardo apposite norme
per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il
deposito delle loro disponibilita' presso le aziende di
credito, nonche' per i comuni con popolazione inferiore ad
ottomila abitanti secondo i dati dell' ultimo censimento
ISTAT. I Presidenti degli enti comunicano ai rispettivi
tesorieri l' importo che costituisce il limite del 12 per
cento".
*
Articolo 22
*
1. Limitatamente all' anno scolastico 1983-1984, nelle
scuole di ogni ordine e grado non si da' luogo a nuove
istituzioni ne' ad altre iniziative di espansione scolastica
che possano comportare comunque in ambito nazionale o in
ambito provinciale a seconda che trattasi rispettivamente di
ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero
delle classi funzionanti all' inizio dell' anno scolastico
1982-1983.
*
2. Ai fini di cui al precedente comma si puo' derogare
ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti
disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla
base di apposite istruzioni che saranno impartite con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con quello del tesoro.
*
3. Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva
coperti a seguito dell' espletamento del concorso indetto ai
sensi dell' articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270,
possono essere istituite sezioni di scuola materna statale
nelle aree di maggiore necessita'.
*
4. Il conferimento delle supplenze e' consentito
subordinatamente alla completa utilizzazione del personale
delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell' articolo
14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da
effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste
dallo stesso articolo 14, primo comma, lettera f) e,
comunque, alla completa utilizzazione del personale che
risulti in situazione soprannumeraria.
*
Articolo 23
*
1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, l' indennita'
integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni e integrazioni, per il
personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore
inferiore all' orario settimanale obbligatorio di servizio
previsto dall' articolo 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la
scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e
dall' articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la
scuola materna, e' dovuta in proporzione, analogamente a
quanto previsto dall' articolo 53 della legge 11 luglio
1980, n. 312.
*
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica
a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di
servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto
per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti,
danno titolo alla corresponsione dell' indennita'
integrativa speciale.
*
3. A decorrere dall' 11 gennaio 1983, in deroga alle
vigenti disposizioni e fino a quando non sara' diversamente
stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a
qualsiasi titolo conferite e quale che sia la loro durata,
con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'
articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta
limitatamente alla durata effettiva della supplenza.
""Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di
istituto su cattedre o posti conferibili dai provveditori
agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e
secondo comma dell' articolo 15 della legge 20 maggio 1982,
n. 270, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai
provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o
esaurimento delle stesse."".
*
Articolo 24
*
1. L' inclusione dell' indennita' integrativa speciale
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione
imponibile ai fini della contribuzione per l' assistenza
sanitaria, disposta dal terzo comma dell' articolo 4 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1053, e' da intendersi riferita a
tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta l'
indennita' integrativa speciale suddetta.
*
2. Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle
posizioni contributive pregresse alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si applica il termine di
prescrizione quinquennale.
*
Articolo 25
*
1. E' prorogato di due anni il termine di cui alla legge
16 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il
decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante elevazione del
limite di eta' per il collocamento in congedo dei
sottufficiali e dei militari di truppa del corpo degli
agenti di custodia.
*
2. Il termine previsto dal secondo comma dell' articolo
37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1981, n. 145, e' differito sino al 31 dicembre 1983.
*
3. Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma
dell' articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402,
convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e'
differito al 30 giugno 1984.
*
4. Le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n.
180, recante norme per la regolazione del mercato interno
dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980,
n. 338, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'
articolo 1 introdotte dalla legge di conversione, sono
prorogate fino alla determinazione da parte del CIPAA degli
indirizzi e degli obiettivi previsti dall' articolo 1 della
legge 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*
5. Con riferimento al triennio 1 luglio 1983-30 giugno
1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza
sono autorizzate, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422,
prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente
massimo di ore da stabilire dal Consiglio di amministrazione
degli istituti stessi.
*
6. La maggiore spesa derivante dall' attuazione del
precedente comma e' a carico dei bilanci delle casse
pensioni degli istituti di previdenza.
*
7. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo
comma dell' articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531,
e' differito al 31 dicembre 1983.
*
8. Il termine previsto dal secondo comma dell' articolo
35 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e'
differito al 31 dicembre 1983.
*
9. Il termine previsto dall' articolo 33 della legge 23
aprile 1981, n. 155, e' differito al 31 dicembre 1983.
*
10. Il trattamento economico provvisorio del personale
di cui all' articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982,
n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20
novembre 1982, n. 869, e' prorogato fino al 31 dicembre
1983.
*
11. All' onere derivante dall' attuazione del precedente
comma, valutato per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1983 in
lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l' anno
finanziario 1983 "", alla voce "Amministrazioni diverse -
Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti"."".
""... soppresso"" .
*
12. La disposizione del comma 2 dell' articolo 19 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, per la
quale la deliberazione istitutiva della sovrimposta comunale
sul reddito dei fabbricati deve essere trasmessa entro il
termine del 31 luglio 1983, per il tramite dell' intendenza
di finanza territorialmente competente, al Ministero delle
finanze va intesa nel senso che la deliberazione stessa deve
pervenire all' intendenza di finanza entro il termine
prescritto.
*
13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983
previsti dal comma 2 dell' articolo 19 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 aprile 1983, n. 131, sono rispettivamente differiti
""al 20 novembre e al 20 dicembre 1983"". Si estende ai
nuovi termini il disposto dell' ultimo periodo del comma 2
del predetto articolo 19.
*
14. Per i comuni e le province che hanno provveduto
nell' anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai
sensi dell' articolo 1 della legge 14 aprile 1983, n. 116, i
termini per la deliberazione del bilancio e per gli
adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dall'
articolo 2 della stessa legge, ""sono differiti al 10
novembre 1983"".
*
15. I comuni di cui al precedente comma possono altresi'
adottare ""entro il 10 novembre 1983"" le deliberazioni
per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito
dei fabbricati e per l' aumento delle tariffe dell' imposta
di soggiorno, cura e turismo previste rispettivamente dal
comma 2 dell' articolo 19 e dall' ultimo periodo del comma 1
dell' articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983,
n. 131. La deliberazione per l' istituzione della
sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e'
immediatamente esecutiva e ad essa si applicano le
disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Nei
confronti degli stessi comuni il termine di cui al primo
comma dell' articolo 273 del testo unico per la finanza
locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175, e successive modificazioni, per la deliberazione della
tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni da applicarsi nell' anno 1984, nonche'
i termini per gli adempimenti connessi o collegati alla
deliberazione medesima, ""sono differiti di novanta
giorni"".
*
16. Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell'
articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24, e'
differito al 31 dicembre 1983.
*
17. Il termine di cui al terzo comma dell' articolo 26
della legge 26 maggio 1965, n. 590, e' differito al 30
giugno 1988.
*
""17-bis. Ai conferimenti di aziende agricole in
societa' esistenti o da costituire, eseguiti entro il 30
giugno 1988, si applicano, agli effetti dell' imposta
comunale sull' incremento di valore degli immobili, le
disposizioni di cui all' articolo 6, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, e successive modificazioni."".
*
18. Il termine di cui al primo comma dell' articolo
7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, e'
differito al ""30 giugno 1984"".
*
19. ""All' onere finanziario derivante dall'
applicazione del comma 18, valutato in lire 15.000 milioni
si provvede per lire 7.500 milioni mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di
previsione della spesa dell' Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per l' anno finanziario 1983 e per lire
7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo
per l' anno finanziario 1984.""
*
""19-bis. Il termine previsto dall' articolo 2 della
legge 5 agosto 1981, n. 453, e' prorogato al 31 dicembre
1985."".
*
20. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l' attuazione del presente decreto.
*
Articolo 26 soppresso.
*
Secondo comma dell' articolo unico della legge di
conversione :
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'
applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, nn. 1 e 2,
degli articoli 3 e 4, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio
1983, n. 3, e dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, 11
maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314, e 11 luglio
1983, n. 317, nonche' quelli instaurati anteriormente al 20
agosto 1983 per l' assunzione a carico del Servizio
sanitario nazionale delle prescrizioni di galenici
magistrali.
*
* * *
*
Allegato
legenda:
1 = numero d' ordine
2 = indicazione degli atti soggetti a tassa
3 = ammontare della tassa
4 = modo di pagamento
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
------------------------------------------------------------------
3 autorizzazione a produrre e a mettere
in commercio specialita' medicinali:
1) tassa di rilascio per l'auto-
rizzazione alla produzione di specia-
lita' medicinali .................... 4.000.000 ordinario
tassa annuale .................. 200.000 ordinario
2) tassa di rilascio per la regi-
strazione di specialita' medicinali
estere e nazionali ( articoli 162 e
166 del testo unico delle leggi sani-
tarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni), per ogni confezione
di specialita' medicinale e per ogni
confezione di serie o di categorie
di cui all' articolo 12 del regola-
mento approvato con regio decreto 3
marzo 1927, n. 478 .................. 800.000 ordinario
tassa annuale .................. 50.000 ordinario
-
N O T E :
L' autorizzazione a produrre specialita' medicinali
deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di
una officina in diretta comunicazione con la farmacia.
Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla
produzione e al commercio delle specialita' medicinali si
applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all'
articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per
detti prodotti biologici e similari e' dovuta tanto la tassa
di produzione quanto quella di registrazione del prodotto,
quantunque unico sia il decreto ministeriale di
autorizzazione.
Le tasse per la registrazione (di rilascio annuale)
vanno corrisposte per ogni singola confezione di
specialita', di serie o di categoria anche quando la
registrazione di piu' confezioni si effettui con un unico
provvedimento. La tassa e' dovuta anche per i trasferimenti
di registrazione da uno ad altro titolare quando importino
mutamenti nell' officina di produzione. Le stesse tasse
sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria
per specialita' estere o nazionali variate nella loro
composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte
entro il 31 gennaio di ogni anno.
==================================================================
Legge 184 del 4 maggio 1983
((Diritto del minore ad una famiglia)).
Vigente al: 30-11-2013
TITOLO I
((PRINCIPI GENERALI))
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(( 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente
la potesta' genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio
del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore
della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto
della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire
l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito
della propria famiglia. Essi promuovono altresi' iniziative di
formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di
sostegno all'attivita' delle comunita' di tipo familiare, organizzano
corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori
sociali nonche' incontri di formazione e preparazione per le famiglie
e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori.
I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni
senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e
delle famiglie per la realizzazione delle attivita' di cui al
presente comma.
4. Quando la famiglia non e' in grado di provvedere alla crescita e
all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla
presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato
nell'ambito di una famiglia e' assicurato senza distinzione di sesso,
di etnia, di eta', di lingua, di religione e nel rispetto della
identita' culturale del minore e comunque non in contrasto con i
principi fondamentali dell'ordinamento)).
((TITOLO I-BIS.
DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE))
(( 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai
sensi dell'articolo 1, e' affidato ad una famiglia, preferibilmente
con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli
il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive
di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma
1, e' consentito l'inserimento del minore in una comunita' di tipo
familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o
privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo piu' vicino a
quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.
Per i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo' avvenire
solo presso una comunita' di tipo familiare.
3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo' essere
disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31
dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove cio' non
sia possibile, mediante inserimento in comunita' di tipo familiare
caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali
analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di
criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che
devono essere forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli
istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi)).
ART. 3.
(( 1. I legali rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e
degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri
tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo
X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda
alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della
potesta' dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni
dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre
istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano
anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di
tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non
possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della
potesta', le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza
pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali
limiti o condizioni a tale esercizio)).
ART. 4.
(( 1. L'affidamento familiare e' disposto dal servizio sociale
locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore
esercente la potesta', ovvero dal tutore, sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in
considerazione della sua capacita' di discernimento. Il giudice
tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il
provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potesta' o del
tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere
indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonche' i tempi e i
modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le
modalita' attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il
nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve
altresi' essere indicato il servizio sociale locale cui e' attribuita
la responsabilita' del programma di assistenza, nonche' la vigilanza
durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati
il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del programma di
assistenza, nonche' la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire
senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del
luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di
particolare rilevanza ed e' tenuto a presentare una relazione
semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua
presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di
difficolta' del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere
indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve
essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero
della famiglia d'origine. Tale periodo non puo' superare la durata di
ventiquattro mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni,
qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa
autorita' che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando
sia venuta meno la situazione di difficolta' temporanea della
famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto,
ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il
servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli
anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione
della sua capacita' di discernimento, richiede, se necessario, al
competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunita'
di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato)).
ART. 5.
(( 1. L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e
provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione,
tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia
stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile,
o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorita'
affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario
esercita i poteri connessi con la potesta' parentale in relazione
agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le
autorita' sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei
procedimenti civili in materia di potesta', di affidamento e di
adottabilita' relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su
disposizione del giudice ovvero secondo le necessita' del caso,
svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti
con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore
secondo le modalita' piu' idonee, avvalendosi anche delle competenze
professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle
associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunita' di tipo
familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico
o privato".
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
proprie competenze e nei limiti delle disponibilita' finanziarie dei
rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto
economico in favore della famiglia affidataria)).
TITOLO II
DELL'ADOZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 6.
(( 1. L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio da
almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere
avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di
fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di
educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non
piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando.
4. Il requisito della stabilita' del rapporto di cui al comma 1
puo' ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto
in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di
tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la
continuita' e la stabilita' della convivenza, avuto riguardo a tutte
le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il
tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi
un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non e' preclusa l'adozione quando il limite massimo di eta'
degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non
superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli
naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in eta' minore, ovvero
quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore gia'
dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite piu' adozioni anche con atti
successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione
l'avere gia' adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta
di adottare piu' fratelli, ovvero la disponibilita' dichiarata
all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate".
8. Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore a dodici anni
o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono
intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle
disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche
misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di
sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'eta' di
diciotto anni degli adottati)).
ART. 7.
((1. L'adozione e' consentita a favore dei minori dichiarati in
stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non puo'
essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che
deve essere manifestato anche quando il minore compia l'eta' predetta
nel corso del procedimento. Il consenso dato puo' comunque essere
revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha un'eta' inferiore, deve essere sentito,
in considerazione della sua capacita' di discernimento)).
CAPO II
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'
ART. 8.
(( 1. Sono dichiarati in stato di adottabilita' dal tribunale per i
minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia
accertata la situazione di abbandono perche' privi di assistenza
morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a
provvedervi, purche' la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa
di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le
condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso
istituti di assistenza pubblici o privati o comunita' di tipo
familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al
comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali
locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilita' deve svolgersi fin dall'inizio
con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri
parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10)).
ART. 9.
(( 1. Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica
situazioni di abbandono di minori di eta'. I pubblici ufficiali, gli
incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di
pubblica necessita' debbono riferire al piu' presto al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui
il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di
abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunita' di
tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno
sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con
l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di
residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle
condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie
informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare
l'adottabilita' di quelli tra i minori segnalati o collocati presso
le comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici
o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in
situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli
istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2.
Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza
si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso
tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione
puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o
adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve
essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia
parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non
inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo' comportare
la decadenza dalla potesta' sul figlio a norma dell'articolo 330 del
codice civile e l'apertura della procedura di adottabilita')).
ART. 10.
(( 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da
lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2,
provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo
stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente,
all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di
pubblica sicurezza, piu' approfonditi accertamenti sulle condizioni
giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e
vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i
genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano
rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il
presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un
difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il
caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal
difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal
tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere
visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa
autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale puo' disporre in ogni momento e fino
all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio
nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo
presso una famiglia o una comunita' di tipo familiare, la sospensione
della potesta' dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio
delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessita', i provvedimenti di cui al comma 3
possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni
o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o
revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il
tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del
pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta
ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore
che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore,
in considerazione della sua capacita' di discernimento. I
provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico
ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli
330 e seguenti del codice civile)).
ART. 11.
Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano
deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti
entro il quarto grado ((che abbiano rapporti significativi con il
minore)), il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato
di adottabilita', salvo che esistano istanze di adozione ai sensi
dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide
nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che
abbiano riconosciuto il minore o la cui paternita' o maternita' sia
stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza
eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla
dichiarazione dello stato di adottabilita' a meno che non vi sia
richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando
di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al
riconoscimento. La sospensione puo' essere disposta dal tribunale per
un periodo massimo di due mesi sempreche' nel frattempo il minore sia
assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o
in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il
genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilita' per difetto di eta' del genitore,
la procedura e' rinviata anche d'ufficio sino al compimento del
sedicesimo anno di eta' del genitore naturale, purche' sussistano le
condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del
sedicesimo anno, il genitore puo' chiedere ulteriore sospensione per
altri due mesi.
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi
precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve
dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e
materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il
riconoscimento, si provvede senza altra formalita' di procedura alla
pronuncia dello stato di adottabilita'.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali,
informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello
reperibile, che si possono avvalere delle facolta' di cui al secondo
e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilita' e l'affidamento
preadottivo, il riconoscimento e' privo di efficacia. Il giudizio per
la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' e' sospeso di
diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta
definitiva.
ART. 12.
Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei
genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo
precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il
minore, e ne e' nota la residenza, il presidente del tribunale per i
minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un
congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla
circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro
audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo
della loro residenza.
In caso di residenza all'estero e' delegata l'autorita' consolare
competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente
del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi
l'opportunita', impartisce con decreto motivato ai genitori o ai
parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al
tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o
avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali puo'
essere affidato l'incarico di operare al fine di piu' validi rapporti
tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato puo', altresi', chiedere al
pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli
alimenti a carico di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo stesso,
dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ((ai sensi del comma 3
dell'articolo 10)).
ART. 13.
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo
precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la
residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni
provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del
codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi
di pubblica sicurezza.
ART. 14.
(( 1. Il tribunale per i minorenni puo' disporre, prima della
dichiarazione di adottabilita', la sospensione del procedimento,
quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate
risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del
minore. In tal caso la sospensione e' disposta con ordinanza motivata
per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione e' comunicata ai servizi sociali locali
competenti perche' adottino le iniziative opportune)).
ART. 15.
(( 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti
dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di
cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e'
dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e
13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato
il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la
non disponibilita' ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono
rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e'
disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con
sentenza, sentito il pubblico ministero, nonche' il rappresentante
dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunita' di
tipo familiare presso cui il minore e' collocato o la persona cui
egli e' affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove
esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il
minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento.
3. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al
tutore, nonche' al curatore speciale ove esistano, con contestuale
avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle
forme e nei termini di cui all'articolo 17)).
ART. 16.
(( 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista
nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i
presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilita' dichiara
che non vi e' luogo a provvedere.
2. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12,
nonche' al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale
per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del
minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile)).
ART. 17.
(( 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti
possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per
i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte,
sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro
opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e
provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici
giorni dalla pronuncia. La sentenza e' notificata d'ufficio al
pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per
Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di
cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice
di procedura civile. Si applica altresi' il secondo comma dello
stesso articolo.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere
fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti
introduttivi)).
ART. 18.
(( 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilita'
e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni,
su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale
stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno
successivo a quello della comunicazione che la sentenza di
adottabilita' e' divenuta definitiva. A questo effetto, il
cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente
apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i
minorenni)).
ART. 19.
Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso l'esercizio della
potesta' dei genitori.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista,
e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
ART. 20.
Lo stato di adottabilita' cessa per adozione o per il
raggiungimento della maggiore eta' da parte dell'adottando.
ART. 21.
(( 1. Lo stato di adottabilita' cessa altresi' per revoca,
nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni
di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui
al comma 2 dell'articolo 15.
2. La revoca e' pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio
o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato
di adottabilita' non puo' essere revocato)).
CAPO III
DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
(( 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al
tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilita' ad
adottare piu' fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni
indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate. E' ammissibile la presentazione di piu'
domande anche successive a piu' tribunali per i minorenni, purche' in
ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente
aditi. I tribunali cui la domanda e' presentata possono richiedere
copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi
coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresi' essere
comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla
presentazione e puo' essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere
fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti
di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini
di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli
enti locali singoli o associati, nonche' avvalendosi delle competenti
professionalita' delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando
precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di
minori di eta' superiore a cinque anni o con handicap accertato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e
concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la
capacita' di educare il minore, la situazione personale ed economica,
la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali
questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento
motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini
puo' essere prorogato una sola volta e per non piu' di centoventi
giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate,
sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella
maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il
pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta'
inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento,
omessa ogni altra formalita' di procedura, dispone, senza indugio,
l'affidamento preadottivo, determinandone le modalita' con ordinanza.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i
richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle
indagini. Non puo' essere disposto l'affidamento di uno solo di piu'
fratelli, tutti in stato di adottabilita', salvo che non sussistano
gravi ragioni. L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero, ai
richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo
e' immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura
del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento
dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e
dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate
difficolta', convoca, anche separatamente, gli affidatari e il
minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di
valutare le cause all'origine delle difficolta'. Ove necessario,
dispone interventi di sostegno psicologico e sociale)).
ART. 23.
(( 1. L'affidamento preadottivo e' revocato dal tribunale per i
minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore
o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma
8, quando vengano accertate difficolta' di idonea convivenza ritenute
non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca e' adottato dal
tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto
motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al
presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli
anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione
della sua capacita' di discernimento, gli affidatari, il tutore e
coloro che abbiano svolto attivita' di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che
dispone la revoca dell'affidamento preadottivo e' annotato a cura del
cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui
all'articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli
opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi
dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile)).
ART. 24.
Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del
tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca,
entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per
i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e,
ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni
altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di
consiglio con decreto motivato.
CAPO IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
ART. 25.
(( 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di
adottabilita', decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi
adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore
di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano
svolto attivita' di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano
tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra
formalita' di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in
camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo
all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia
prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che
hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli
anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 puo'
essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi
affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore,
puo' essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei
confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla
data della morte.
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione
tra i coniugi affidatari, l'adozione puo' essere disposta nei
confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del
minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione e' comunicata al pubblico
ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento
preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo
10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile)).
ART. 26.
(( 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare
luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, puo' essere
proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della
Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e
dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed
esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La
sentenza e' notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per
Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma,
numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per
Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei
rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, e'
immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e
comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine
dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere
del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione
della definitivita' della sentenza al cancelliere del tribunale per i
minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della
definitivita' della sentenza)).
ART. 27.
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio
legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, ((ai
sensi dell'articolo 25, comma 5)), l'adottato assume il cognome della
famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia
d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
ART. 28.
1. Il minore adottato e' informato di tale sua condizione ed i
genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono
piu' opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato
deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e
con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternita' e alla
maternita' del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26,
comma 4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi
altro ente pubblico o privato, autorita' o pubblico ufficio debbono
rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti
o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione,
salvo autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria. Non e'
necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga
dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano
impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identita' dei genitori biologici
possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la
potesta' dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i
minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale
accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata
preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere
fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un
presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessita' e
della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L'adottato, raggiunta l'eta' di venticinque anni, puo' accedere
a informazioni che riguardano la sua origine e l'identita' dei propri
genitori biologici. Puo' farlo anche raggiunta la maggiore eta', se
sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute
psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i
minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone
di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di
carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso
alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento
all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria,
il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle
notizie richieste.
7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti
della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere
nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. ((20))
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti,
l'autorizzazione non e' richiesta per l'adottato maggiore di eta'
quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 22 novembre 2013, n. 278
(in G.U. 1a s.s. 27/11/2013, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983,
n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito
dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte
in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla
legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilita' per il
giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler
essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre
2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) - su richiesta del figlio, ai
fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione".
TITOLO III
DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
CAPO I
DELL'ADOZIONE DI MINORI
STRANIERI
ART. 29.
((1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai
principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a
norma delle disposizioni contenute nella presente legge.))
ART. 29-bis
(( 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle
condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un
minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di
disponibilita' al tribunale per i minorenni del distretto in cui
hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro
idoneita' all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero,
fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, e' competente
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo
della loro ultima residenza; in mancanza, e' competente il tribunale
per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover
pronunciare immediatamente decreto di inidoneita' per manifesta
carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla
presentazione, copia della dichiarazione di disponibilita' ai servizi
degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o
associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita':
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative
procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta'
nei confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con
gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in
collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare
e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente
sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine
a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di
rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o di uno
solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi
sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni altro
elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i
minorenni della loro idoneita' all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito
all'attivita' svolta, una relazione completa di tutti gli elementi
indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla
trasmissione della dichiarazione di disponibilita'.))
ART. 30.
(( 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui
all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche
a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni
approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto
motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei
requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneita' ad adottare ha efficacia per tutta la
durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati
entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto
contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto e' trasmesso immediatamente, con copia della
relazione e della documentazione esistente negli atti, alla
Commissione di cui all'articolo 38 e, se gia' indicato dagli
aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo
39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneita', previo ascolto degli
interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo
rilevante sul giudizio di idoneita', il tribunale per i minorenni
comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed
all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneita' ovvero di inidoneita' e quello di revoca
sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli
articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del
pubblico ministero e degli interessati.))
ART. 31.
1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di
idoneita', devono conferire incarico a curare la procedura di
adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma,
lettera a), il tribunale per i minorenni puo' autorizzare gli
aspiranti adottanti, valutate le loro personalita', ad effettuare
direttamente le attivita' previste alle lettere b), d), e), f) ed h)
del comma 3 del presente articolo.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che iniziera' e sulle
concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorita'
del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui
esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di
adozione, unitamente al decreto di idoneita' ed alla relazione ad
esso allegata, affinche' le autorita' straniere formulino le proposte
di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorita' straniera la proposta di incontro tra
gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia
accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario
riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di
origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie
riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli
della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il
minore da adottare e assistendoli in tutte le attivita' da svolgere
nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorita'
straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le
firme e trasmette l'atto di consenso all'autorita' straniera,
svolgendo tutte le altre attivita' dalla stessa richieste;
l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti puo' essere
effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da
un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorita' straniera attestazione della sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda
con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunita' di
procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del
mancato accordo e ne da' immediata informazione alla Commissione di
cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo
Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i
minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i
minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento
dell'autorita' straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la
documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla
residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi
affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorita' straniera copia degli atti e della
documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al
tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalita' di trasferimento in Italia e si adopera
affinche' questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri
adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale
attivita' di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del
minore in Italia su richiesta degli adottanti;
n) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
ART. 32.
(( 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di
cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato,
dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e
ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorita' del Paese
straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la
constatazione dell'impossibilita' di affidamento o di adozione nello
Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per
l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la
cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di
origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente
consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non
produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia
d'origine, la stessa puo' essere convertita in una adozione che
produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce
conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale
conformita', e' ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto
di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della
procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione
da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio
del minore adottando.))
ART. 33.
(( 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso
nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non
e' consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di
visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non
sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto
grado.
2. E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere
a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a
scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente
Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui
all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale
non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese
al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di
frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinche'
prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la
migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per
eventi bellici, calamita' naturali o eventi eccezionali secondo
quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o
per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile
l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che
sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso
nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano
l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i
minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che
lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel
territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il
pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala
al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui
il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno
provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi
dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero
segnala la situazione alla Commissione affinche' prenda contatto con
il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo
34.))
ART. 34.
(( 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato
sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento
a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i
diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai
fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi
socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su
richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori
adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per
i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali
difficolta' per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto
della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello
stato civile.))
ART. 35.
1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento
italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero
prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel
provvedimento dell'autorita' che ha pronunciato l'adozione risulti la
sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste
dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai
principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia
e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del
minore, e se sussistono la certificazione di conformita' alla
Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore
in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento
dell'autorita' straniera come affidamento preadottivo, se non
contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il
diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore
interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento
in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova
famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza
nella famiglia che lo ha accolto e' tuttora conforme all'interesse
del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne
dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso
contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento
preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo
21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli
anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da
assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente
sentito; se di eta' inferiore ((deve essere sentito)) ove cio' non
alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della
valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti e' il tribunale
per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno
la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non puo' comunque
essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in
possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella
dichiarazione di idoneita';
c) non e' possibile la conversione in adozione produttiva degli
effetti di cui all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati
tramite le autorita' centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si e'
manifestato contrario al suo interesse.
ART. 36.
(( 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che
hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della
Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, puo' avvenire solo
con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un
Paese non aderente alla Convenzione ne' firmatario di accordi
bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione
che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero
o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per
il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo
degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore
e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneita'
previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state
effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38
e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di
idoneita';
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39,
comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale per i
minorenni che ha emesso il decreto di idoneita' all'adozione. Di tale
provvedimento e' data comunicazione alla Commissione, che provvede a
quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorita' di un Paese
straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento
della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e
di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta
ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i
minorenni, purche' conforme ai principi della Convenzione.))
ART. 37.
(( 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui
all'articolo 38 puo' comunicare ai genitori adottivi, eventualmente
tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno
rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti
indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le
informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identita' dei
suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della
sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le
disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.))
ART. 37-bis
(( 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di
abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di
affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.))
ART. 38
1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le
adozioni internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore
minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica
esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari
a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle
associazioni familiari ((21))
3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico puo'
essere rinnovato una sola volta. ((21))
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro
anni.PERIODI SOPPRESSI DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N. 3. ((21))
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con L. 17 luglio 2006,
n. 233, ha disposto (con l'art. 1 comma 19 quinquies) che "Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della
Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e successive modificazioni, nonche' la durata in carica dei suoi
componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima
legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della
citata legge n. 184 del 1983 ".
ART. 39
1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorita' centrali per le adozioni
internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni
necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali
in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di
adozione internazionale;
c) autorizza l'attivita' degli enti di cui all'articolo 39-ter,
cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo
verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei
casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme
della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla
Commissione con riferimento all'attivita' svolta dai servizi per
l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti
autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze
nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle
procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo
dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o
intendano operare nel campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformita' dell'adozione alle disposizioni della
Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della
Convenzione stessa;
l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche
con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con
l'autorita' straniera l'opportunita' di procedere all'adozione e'
sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi
interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione
puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli
incombenti di cui all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti
degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche
emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi
dei principi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei
ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale
sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della
attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi
bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.((21))
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con L. 17 luglio 2006,
n. 233, ha disposto (con l'art. 1 comma 19-quinquies) che "Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i
compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata
in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali
contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e
4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 ".
ART. 39-bis
(( 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di
svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che
operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di
garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e
convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di
collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le
coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda
di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo 31, comma
3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono
istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in
attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le
funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione
internazionale.))
ART. 39-ter
(( 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo
39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e
competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee
qualita' morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale,
giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che
abbiano la capacita' di sostenere i coniugi prima, durante e dopo
l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una
regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie
strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono
agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile
assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per
l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta
e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei
confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le
discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attivita' di promozione dei
diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di
cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le
organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di
sussidiarieta' dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza
dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.))
ART. 39-quater
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151))
CAPO II
DELL'ESPATRIO DI MINORI A SCOPO
DI ADOZIONE
ART. 40.
I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che
intendono adottare un cittadino italiano minore di eta', devono
presentare domanda al console italiano competente per territorio, che
la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova
il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo
domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello
Stato, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.
((Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal
primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per
quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorita' centrali e
degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni
della presente legge)).
ART. 41.
Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon
andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga
opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali
italiane o straniere.
Qualora insorgano difficolta' di ambientamento del minore nella
famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti
incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve
immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che
ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di
propria competenza perche' i provvedimenti dell'autorita' italiana
relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al
rimpatrio del minore.
((Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da
parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal
presente articolo sono svolte dall'autorita' centrale straniera e
dall'ente autorizzato)).
ART. 42.
Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di
adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani
residenti all'estero, non puo' essere reso esecutivo un provvedimento
di adozione dello stesso minore pronunciato da autorita' straniera.
ART. 43.
Le disposizioni ((di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9)) si
applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino
minore di eta' che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti
provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10,
compreso se del caso il rimpatrio, e' il tribunale per i minorenni
del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore;
in mancanza di precedente domicilio nello Stato e' competente il
tribunale per i minorenni di Roma.
TITOLO IV
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
CAPO I
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
E DEI SUOI EFFETTI
ART. 44.
(( 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono
le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al
sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il
minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche
adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia
orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento
preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche
in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione
e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se
l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo'
essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di
entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta'
dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro
che egli intende adottare)).
ART. 45.
(( 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo
44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia
compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha una eta' inferiore, deve essere sentito,
in considerazione della sua capacita' di discernimento.
3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni
quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato
sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto
dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale
rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non
puo' esserlo o non puo' prestare il proprio consenso ai sensi del
presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione)).
ART. 46.
Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori e del coniuge
dell'adottando.
Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale,
sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga
il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando,
pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato
rifiutato dai genitori esercenti la potesta' o dal coniuge, se
convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunciare
l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o
irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.
ART. 47.
(( 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza
che la pronuncia. Finche' la sentenza non e' emanata, tanto
l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e
prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza
dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per
l'adozione.
3. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal
momento della morte dell'adottante)).
ART. 48.
Se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei
genitori, la potesta' sull'adottato ed il relativo esercizio spettano
ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed
educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del
codice civile.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la
minore eta' dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non
ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese
di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di
investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.
ART. 49.
(( 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e
trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della
comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I
del titolo X del libro primo del codice civile.
2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine
stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato
dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo
del risarcimento dei danni)).
ART. 50.
Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti
della potesta', il tribunale per i minorenni su istanza
dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o
anche d'ufficio, puo' emettere i provvedimenti opportuni circa la
cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e
l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che
l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori. Si applicano le
norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
ART. 51.
La revoca dell'adozione puo' essere pronunciata dal tribunale su
domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici
anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi
discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro
di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non
inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca
dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe
l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e
l'adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, puo'
emettere altresi' i provvedimenti opportuni con decreto in camera di
consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e
l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto
comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della
nomina di un tutore.
ART. 52.
Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati
compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o
i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere
pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico
ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e
l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici ((e anche di eta'
inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento)),
pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di eta'
inferiore, puo' dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di
consiglio circa la cura della persona del minore, la sua
rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene
conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo
comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della
nomina di un tutore.
ART. 53.
La revoca dell'adozione puo' essere promossa dal pubblico ministero
in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli
adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
ART. 54.
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la
sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante
per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti
sono esclusi dalla successione dell'adottante.
ART. 55.
Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293,
294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
CAPO II
DELLE FORME DELL'ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI
ART. 56.
Competente a pronunciarsi sull'adozione e' il tribunale per i
minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i
quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve
essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un
giudice da lui delegato.((3))
L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 puo' essere dato
da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma
restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione
per i minorenni della corte di appello.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182
(in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma"
nella parte in cui e' previsto il consenso anziche' l'audizione del
legale rappresentante del minore."
ART. 57.
Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori
dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da
effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica
sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovra' riguardare in particolare:
((a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire
il minore, la situazione personale ed economica, la salute,
l'ambiente familiare degli adottanti;))
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalita' del minore;
d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della
personalita' dell'adottante e del minore.
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII
DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE
ART. 58.
L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile e'
sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di
eta'".
ART. 59.
L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice
civile e' sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone
maggiori di eta' e dei suoi effetti".
ART. 60.
Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del
codice civile non si applicano alle persone minori di eta'.
ART. 61.
L'articolo 299 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri
genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento
successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del
genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia
successivamente revocata.
Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e
sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione e' compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome
del marito.
Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata, l'adottato, che
non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei".
ART. 62.
L'articolo 307 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 307. - Revoca per indegnita' dell'adottante. - Quando i fatti
previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante
contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli
ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda
dell'adottato".
ART. 63.
L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice
civile e' sostituita dalla seguente: "Delle forme dell'adozione di
persone di maggiore eta'".
ART. 64.
L'articolo 312 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le
opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando".
ART. 65.
L'articolo 313 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra
formalita' di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di
far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta
giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del
tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero".
ART. 66.
I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti:
"Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, e'
trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il
decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da
effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del
cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e
comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine
dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresi'
trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata
in giudicato".
ART. 67.
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il
secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302,
303, 308 e 310 del codice civile.
E' abrogato altresi' il capo III del titolo VIII del libro I del
codice civile.
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE
ART. 68.
Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione
del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252,
262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma,
nonche' nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice
civile".
ART. 69.
In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni
di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono
essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni
ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
ART. 70.
(( 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio
che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in
situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del
proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice
penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessita' sono puniti
con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire
500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati
che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i
minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni
inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono
puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da
lire 500.000 a lire 5.000.000)).
ART. 71.
((Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di
adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero
lo avvia all'estero perche' sia definitivamente affidato, e' punito
con la reclusione da uno a tre anni)).
Se il fatto e' commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il
minore e' affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di
vigilanza e di custodia, la pena e' aumentata della meta'.
Se il fatto e' commesso dal genitore la condanna comporta la
perdita della relativa potesta' e l'apertura della procedura di
adottabilita'; se e' commesso dal tutore consegue la rimozione
dall'ufficio; se e' commesso dalla persona cui il minore e' affidato
consegue la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi
e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
Se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un
pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense,
da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi
di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena e'
raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica
anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra
utilita' a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con
carattere di definitivita'. La condanna comporta la inidoneita' ad
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio
tutelare.
((Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare
l'affidamento di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino
ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.))
ART. 72.
Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilita', in violazione
delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno
straniero minore di eta' perche' sia definitivamente affidato a
cittadini italiani e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro
che, consegnando o promettendo danaro o altra utilita' a terzi,
accolgono stranieri minori di eta' in illecito affidamento con
carattere di definitivita'. La condanna comporta l'inidoneita' a
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio
tutelare.
ART. 72-bis
(( 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e'
punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da
uno a dieci milioni di lire.
2. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i
responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di
cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro
che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di
associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle
forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di
un terzo)).
ART. 73.
((Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio
fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui
confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo
notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione e' punito con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire
2.000.000)).
Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi
a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi
fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e
senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.
ART. 74.
Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al
competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal
dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona
coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore.
Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare
la veridicita' del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano
gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i
minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui
all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.
ART. 75.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
ART. 76.
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o
gia' definite al momento di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data
medesima.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in
G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimita'
costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude
l'applicazione dell'art. 37 alle procedure gia' iniziate nei
confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."
ART. 77.
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le
affiliazioni gia' pronunciate alla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui
all'articolo 87 del codice civile.
ART. 78.
Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare
il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti
di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puo'
essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando
l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo".
ART. 79.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i
coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6
possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare,
sempreche' il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e
dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti
della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi
dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se
minorenni all'epoca del relativo provvedimento. (1)(4)
Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui
all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e ((,
in considerazione della loro capacita' di discernimento,)) anche i
minori di eta' inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli
anni quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non
legalmente separato, deve prestare l'assenso.
I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli
anni quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti e'
necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilita' o di
rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti,
sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e
quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con
sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo
dell'assenso mancante.
Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto
compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione
degli effetti dell'adozione puo' essere impugnato anche dall'adottato
o affiliato se maggiorenne.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 198 (in
G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella ipotesi di coniugi
non piu' uniti in matrimonio alla data della presentazione della
domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di
pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi
dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore."
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n.183
(in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella parte in cui non
consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei
confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la
differenza di eta' tra adottanti ed adottato superi i 40 anni."
ART. 80.
(( 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata
dell'affidamento, puo' disporre che gli assegni familiari e le
prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati
temporaneamente in favore dell'affidatario.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8
marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma
1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema
di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per
malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalita' di sostegno
alle famiglie, persone e comunita' di tipo familiare che hanno minori
in affidamento, affinche' tale affidamento si possa fondare sulla
disponibilita' e l'idoneita' all'accoglienza indipendentemente dalle
condizioni economiche)). ((12))
------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art,86 comma 2
lettera c) l'abrogazione delle le parole ""e gli articoli 6 e 7 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di
cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 ".
ART. 81.
L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale
nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del
figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero
quando si tratta di minore di eta' inferiore".
ART. 82.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure
previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di eta',
sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa,
tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi
all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei
procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati
in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente
riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero
di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti
capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - DARIDA - COLOMBO -
ROGNONI - FORTE - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Legge 47 del 18 febbraio 1983
Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Vigente al: 8-8-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'autorizzazione e' concessa se l'assicurato puo' far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:
- 60 contributi mensili;
- 260 contributi settimanali;
- 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
- 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
- 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti
esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresi' concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato puo' far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:
- 36 contributi mensili;
- 156 contributi settimanali;
- 279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
- 186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
- 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente
alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Ai fini del computo del quinquennio di cui al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.
Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' abrogato.
L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' abrogato a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Determinazione dei contributi volontari in caso di rioccupazione dei lavoratori Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' sostituito dal seguente:
"L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo e' calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro".
Incompatibilita' della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti non puo' essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti.
Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli
assicurati che alla data di pubblicazione della presente legge siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.
Non possono essere versati contributi volontari per i periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma.
Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei
pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.
Art. 4.
Decorrenza della normativa
Le norme contenute nella presente legge hanno effetto a decorrere
dal 1 gennaio 1983, qualora non diversamente disposto dagli articoli precedenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1983
PERTINI
FANFANI - SCOTTI -
GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Legge 217 del 17 maggio 1983
Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
Vigente al: 8-2-2015
TITOLO I
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' della legge
La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle
attivita' turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza
delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello
economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione
economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. ((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 2.
Comitato di coordinamento per la programmazione turistica
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di
coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica
le finalita' prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza
nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi. ((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 3.
Comitato consultivo
Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro
del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, e' composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero, e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 4.
Organizzazione turistica regionale
Per l'espletamento delle attivita' di promozione e propaganda delle
risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di "Aziende di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali
turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonche' gli strumenti e le modalita' attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di
coordinamento delle attivita' delle aziende, assicurando la presenza in seno a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonche' di un rappresentante designato dalle associazioni pro loco operanti nel territorio.
Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad
istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.
L'uso della stessa denominazione (IAT) puo' essere consentito anche
agli uffici di informazione promossi dalle "pro-loco" sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.
Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle
aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente
legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 5.
Imprese turistiche
Sono imprese turistiche quelle che svolgono attivita' di gestione
di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in
una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426. ((5))
Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata
domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore
emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attivita' commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di
frequenza del richiedente;
c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneita' all'esercizio
dell'attivita' di impresa.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
esercitano le attivita' di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 4)
che: "La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n.
217, e' soppressa."
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha inoltre disposto (con l'art. 11
comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 2, comma 4, della presente legge."
Art. 6.
Strutture ricettive
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventu', i rifugi alpini.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o piu' stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unita' abitative dislocate in piu' stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate costituite da uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di sei camere ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalita' in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettivita' turistica. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 7.
Classificazione delle strutture ricettive
Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle
strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:
capacita' ricettiva non inferiore a sette stanze;
almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
un locale ad uso comune;
impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati
al funzionamento della struttura.
Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a
classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione
aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e
1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in
rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che
hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attivita' integrata anche con altre attivita' extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione
aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attivita' per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma puo' essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonche' segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.
Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari
all'esercizio dell'attivita' di affittacamere.
L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione e'
punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, e' anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. PERIODO ABROGATO DALLA L. 25 AGOSTO 1991, N. 284. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 8.
Vincolo di destinazione
Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio
ricettivo, in quanto rispondente alle finalita' di pubblico interesse e della utilita' sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'articolo 6, in conformita' anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.
Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i
comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attivita' turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.
Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni
provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.
Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto
territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.
Il vincolo di destinazione puo' essere rimosso su richiesta del
proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalita' per la
rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 9.
Agenzie di viaggio e turismo
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano
attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attivita', ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
L'esercizio delle attivita' di cui al comma precedente e' soggetto
ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie
di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell'autorizzazione dovra', in ogni caso, essere
subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti
con carattere di continuita' ed esclusivita' la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112.
Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco
nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112.
L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli
uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni
accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, gia' operanti sul territorio nazionale.
Non potra', in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la
denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a
Stati membri delle Comunita' europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 10.
Associazioni senza scopo di lucro
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello
nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attivita' turistiche e ricettive.
Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le
modalita' di esercizio per il compimento delle attivita' di cui al comma precedente, assicurando che le attivita' medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 11.
Attivita' professionali
Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni
di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.
E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole
o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria
opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.
E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione,
accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.
E' organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria
opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.
E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone
singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attivita' nautiche.
E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o
a gruppi di persone la pratica dello sci.
E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o
gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.
E' aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione,
accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficolta' non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori puo' fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.
E' guida speleologica chi, per professione, accompagna persone
singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavita' naturali.
E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo
libero di gruppi di turisti con attivita' ricreative, sportive, culturali.
In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide
turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o piu' lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della localita' in cui dovra' essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonche' dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacita' professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalita' dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attivita' congressuali a carattere nazionale ed internazionale.
Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati
membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani.
Spetta altresi' alle leggi regionali di disciplinare l'attivita'
non professionale di coloro che svolgono le attivita' di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 12.
Disposizioni transitorie
L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova
classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1 gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.
Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per
l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
A decorrere dal 1 gennaio 1985, anche in assenza di legge
regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:
alberghi di lusso in possesso di standard di classe
internazionale: cinque stelle lusso;
alberghi di lusso: cinque stelle;
alberghi di prima categoria: quattro stelle;
alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre
stelle;
alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due
stelle;
alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e
locande: una stella.
Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque
stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
TITOLO II
Art. 13.
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 14.
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 15.
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che:
"La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Art. 16.
Copertura finanziaria
All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Interventi straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. ((5))
Data a Roma, addi' 17 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - SIGNORELLO -
GORIA - BODRATO -
SIGNORILE - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."