Legge 228 del 24 dicembre 2012
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252)
Vigente al: 6-11-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli
del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. Nell'allegato 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12
novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013
in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del
riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7,
comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono
ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati
nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
5. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli
interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in
conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di
cui al comma 7.
7. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle
autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati.
8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le
disposizioni di cui ai commi 9 e 15.
9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo
13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal 2014, per un
importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' assicurato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali anche mediante l'attuazione del
comma 15 del medesimo articolo 7.
10. Al fine di conseguire il piu' adeguato ed efficace esercizio
delle attivita' degli istituti di patronato e di assistenza sociale,
anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come
rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresi' ai fruitori
dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un
,piu' uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni»
sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo
delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle
seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e
in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite
dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle
province del territorio nazionale, secondo criteri di adeguata
distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, nonche' a verifiche ispettive straordinarie in
Italia sull'organizzazione e sull'attivita' e per la specifica
formazione del personale ispettivo addetto»;
e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualita' dei servizi
prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli
enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e
assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti
di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;».
11. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma
precedente si applicano a decorrere dal 2015.
12. Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del
comma 10, devono essere riferiti alla meta' delle regioni e alla
meta' delle province del territorio nazionale.
13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti
in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa
entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera
a), della legge 30 marzo 2001, n. 152.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al
fine di incentivare la qualita' e l'ampiezza dei servizi resi dai
patronati, alla progressiva valorizzazione, ai fini del
finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate
al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio
zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta
valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013
sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non
finanziato, avviato con modalita' telematiche e verificato dagli enti
pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.
15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotta di 30
milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a
decorrere dall'anno 2015.
16. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi
da 17 a 29.
17. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta
integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti
di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al
momento del deposito dello stesso».
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti
iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
19. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni
a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei
procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»;
2) sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari
diversi dai tribunali e dalle corti d'appello»;
b) al comma 12, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile
esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni.
esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»;
2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:
«Art. 16-bis. - (Obbligatorieta' del deposito telematico degli
atti processuali). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a
decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o
di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli
atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito
degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di
cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di
procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica
successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1
si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da
parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del
commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti
al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di
procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei
provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente
del tribunale puo' autorizzare il deposito di cui al periodo
precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici
del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una
indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione
di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto
d'ingiunzione.
5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali
nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche
categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni
di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con
i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalita' dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal
presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello
Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli
avvocati interessati.
7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero
della giustizia.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice
puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti
di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di
singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
Art. 16-ter. - (Pubblici elenchi per notificazioni e
comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della
notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale,
amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi
quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente
decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
ministero della giustizia.
Art. 16-quater. - (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).
- 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1"
sono inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale";
b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "«di cui
all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che procede a
norma dell'articolo 2 deve";
c) all'articolo 3, il comma 3-bis e' abrogato;
d) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalita' telematica si
esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo
risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere
eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento
informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita'
all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante
allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta
elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel
momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al
messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve
contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato
notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del
destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto
viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e'
stato estratto;
g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento
deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il
numero e l'anno di ruolo.";
e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta
elettronica certificata, ovvero" sono soppresse;
f) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato;
g) all'articolo 6, comma 1, le parole: "la relazione di cui
all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la relazione o le
attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9";
h) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.";
i) all'articolo 9, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita'
telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta
elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di
accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai
documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";
l) all'articolo 10, comma 1, e' inserito, in fine, il seguente
periodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis al
pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede
mediante sistemi telematici".
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole
tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio
2011, n. 44.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al
comma 2.
Art. 16-quinquies. - (Copertura finanziaria). - 1. Per
l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli
uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione
dati, nonche' per la manutenzione dei relativi servizi e per gli
oneri connessi alla formazione del personale di magistratura,
amministrativo e tecnico, e' autorizzata la spesa di euro
1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di
euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.
2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.»;
3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il
seguente:
«2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla
parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22,
comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato
nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al
successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al
ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale."»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma
dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro
dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai
fini dell'iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata».
20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) all'articolo 543, secondo comma:
a) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono
inserite le seguenti parole: «nonche' l'indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata del creditore procedente»;
b) al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono
inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica
certificata»;
2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore
procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di
posta elettronica certificata»;
3) l'articolo 548 e' sostituito dal seguente:
«Art. 548. - (Mancata dichiarazione del terzo). - Se il
pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e
quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il
credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera
non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a
norma degli articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il
creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice,
con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata
al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non
compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del
bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal
creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo puo' impugnare nelle forme e nei termini di cui
all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti
adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto
tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per
caso fortuito o forza maggiore.»;
4) l'articolo 549 e' sostituto dal seguente:
«Art. 549. - (Contestata dichiarazione del terzo). - Se sulla
dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le
risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza.
L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e
dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed e'
impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.».
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti
di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata
in vigore della presente legge.
22. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinati:
a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i tempi di
effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;
b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di pagamento in
forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione
del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente
effettuate nell'anno precedente»;
b) il comma 4 e' abrogato.
23. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del
medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera
a), del presente articolo.
24. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, il comma 294-bis e' sostituito dal
seguente:
«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati
al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita'
giudiziaria o penitenziaria, nonche' le aperture di credito a favore
dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del
Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione
nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri,
destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24
marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo
dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».
25. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera s):
1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 1.800»;
2) il capoverso d) e' sostituito dal seguente:
«d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a)
e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il
valore della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per
quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo
dovuto e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di
cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro
6.000;»;
3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 650»;
b) al comma 10:
1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti:
«lettere da b) a r),»;
2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero della giustizia»;
3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;
4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior
gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 6, lettera s), e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato
con le modalita' di cui al periodo precedente, per la realizzazione
di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;
c) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della
giustizia, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse
confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere
destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di
magistratura ordinaria, nonche', per il solo anno 2013, per
consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilita', socialmente
utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno
2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali
presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo
entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di
euro. La titolarita' del relativo progetto formativo e' assegnata al
Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima
quota e' destinata all'incentivazione del personale amministrativo
appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli
obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La
riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al
netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di
magistratura ordinaria»;
d) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita
la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui
al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo,
all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la
restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del
personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che
abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 50 per cento
alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La
riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, e' effettuata
al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di
magistratura amministrativa»;
e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della
giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre,
risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero
ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente.
Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota
variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' altresi' subordinato, in caso
di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di
merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di
tale pronuncia»;
f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma
10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10,
secondo periodo»;
g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione dei decreti di cui ai
commi 11 e 11-bis».
26. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi
di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta
individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi
dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei
ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative
all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e'
costituito dalla somma di queste».
27. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del
presente articolo, e' aumentato della meta' per i giudizi di
impugnazione.
28. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 25,
lettera a), e 27 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10,
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal
comma 25, lettera b), numero 4), del presente articolo.
29. Le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a), e 27 si
applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
30. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di
contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie
provinciali».
31. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole: «si
applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20
per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite
dalle seguenti: «si applica il decreto adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per
la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi
previsto.».
32. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli
avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli
onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite dalle seguenti:
«si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni,dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione
del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per
cento dell'importo complessivo ivi previsto.».
33. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole:
«progressivamente vacanti» sono aggiunte le seguenti: «, previo
espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40»;
b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole: «comma 39» sono
aggiunte le seguenti: «proponibili sia per la copertura della sede
presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre
sedi».
34. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di
rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Avvocatura dello Stato e'
autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati
dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere
dall'anno 2013. ((8))
35. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai
commi da 37 a 42.
36. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'articolo 29,
comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando
contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore,
devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di
acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati
utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro
valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti
percentuali per esercizio di acquisizione:
1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore
nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore
nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;
3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore
nel 2014; per il 40% nel 2015;
4) esercizio di acquisizione 2015: per 1'80% del loro valore
nel 2015; per il 20% nel 2016».
37. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui
all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' ridotta, a
decorrere dall'anno 2013, di un ammontare. pari a 5.287.735 euro
annui.
38. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa relativa
agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, e' ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.
39. Al fine di dare attuazione ai commi 37 e 38, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure
aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche'
dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a
quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la
copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorita'.
40. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e'
ridotta per un importo di euro 5.921.258.
41. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 299, e' ridotta di euro 10.000.000 per l'anno
2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a
decorrere dall'anno 2015.
42. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, e'
soppressa.
43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.
44. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma
24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche
nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere
mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o
disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44
e' effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra
il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali
amministrativi al livello iniziale della progressione economica e
quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo
incaricato.
46. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e'
abrogato.
47. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici
dei concorsi indetti per il personale docente della scuola e'
corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei
concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto
interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.
140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere
l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.
48. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dismette la sede romana di piazzale
Kennedy e il relativo contratto di locazione e' risolto. Da tale
dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014.
49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di euro 20 milioni a
decorrere dall'anno 2013.
50. Nell'esercizio finanziario 2013 e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla
contabilita' speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla
ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa
alla contribuzione a fondo perduto.
51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie
del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al
Fondo delle istituzioni scolastiche.
52. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno
2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015.
53. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo
articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, entro il 31 gennaio 2013, puo' formulare proposte di
rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce
delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai
calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati
agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e'
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se
ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si
applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine
delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e'
consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere
derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
57. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «trecento unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «centocinquanta unita'»;
b) al terzo periodo, le parole: «cento unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «cinquanta unita'».
58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo,
gia' adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012-2013
nonche' quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno
scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo
periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del
1998.
59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui
all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
da ultimo modificato dal comma 57 del presente articolo, e delle
prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale
appartenente al comparto scuola puo' essere posto in posizione di
comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a
carico dell'amministrazione richiedente.
60. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) per
i collegi universitari gia' legalmente riconosciuti dal MIUR non si
applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338».
61. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le
disposizioni di cui ai commi da 62 a 69.
62. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di euro 5 milioni
per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2
milioni a decorrere dall' anno 2015.
63. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' ridotta di euro 24.138.218 a
decorrere dall'anno 2013.
64. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e' ridotta di
euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
65. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ridotta di euro 6.971.242 per
l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per
l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.
66. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di
euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.
67. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo
delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media
e' rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere
dall'anno 2014.
68. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le scuole sottufficiali della Marina militare e' fissato in 136
unita' a decorrere dall'anno 2013.
69. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le
parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013,
pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a
decorrere dal 2015».
70. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
le disposizioni di cui ai commi 71, 73, 74 e 75.
71. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,
l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente
partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello
Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro
8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31
gennaio 2015.
72. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «Fino
al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e,
comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».
73. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 - Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e' rideterminata, per
ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646.
74. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli
anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per
cento a decorrere dall'anno 2016.
75. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore
agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato»
sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio
dello Stato entro i1 31 gennaio 2013».
76. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali le
disposizioni di cui ai commi 77 e 78.
77. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«al pagamento dei contributi gia' concessi alla medesima data e non
ancora erogati ai beneficiari».
78. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorita' per
quelle»;
b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i
conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale
di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233».
79. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da
80 a 87.
80. Il Ministero della salute, con decreto di natura non
regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di carattere
dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo
livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla
razionalizzazione dell'attivita' di assistenza sanitaria erogata in
Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da
assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei
costi dei servizi di assistenza sanitaria.
81. In attuazione di quanto disposto dal comma 80, l'autorizzazione
di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' ridotta di 5.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2013.
82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza
di autorita' statale del Ministero della salute in materia di
assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618,
nonche' in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le
regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle
partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria
internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
83. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 82 si provvede
attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di
residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi
rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani
all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare
in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno
sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione
della mobilita' sanitaria internazionale.
84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresi' trasferite alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze
in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b)
del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza e'
abrogata la citata lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
85. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformita'
ai rispettivi statuti di autonomia.
86. Le modalita' applicative dei commi da 82 a 84 del presente
articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con
regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
87. Dall'attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti risparmi di
spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro
30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno
2015.
88. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalita' di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi
nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla
mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. nonche' del personale riconosciuto non idoneo,
anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio
profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi
dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanita' del 20
settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le
modalita' con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorita'
alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il
personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria
mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica
straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, e' svolta dall'INPS, che puo' avvalersi
a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
e senza oneri per la finanza pubblica.
89. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare
l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della
specificita' e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno,
della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle
metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni
individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla
rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi
di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare
riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
90. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle
attivita' di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni
interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato. Per le finalita' di cui al comma 89, le stesse
amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale
nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente
a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a
120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. A tale fine e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di
euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014.
91. Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in
deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno
2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonche' del
Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle
assunzioni.
92. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento
d'iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della
resistenza e della Guerra di liberazione e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con previsione di
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare le
iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni
combattentistiche e Partigiane.
93. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e
per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013.
94. Ai fini dell'attuazione dei commi 89, 90 e 91, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
95. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito
di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalita'
definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e
con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese, nonche' per la riduzione
del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla
progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto
capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai
contributi alle imprese.
96. Il credito di imposta di cui al comma 95 e' riservato alle
imprese e alle reti di impresa che affidano attivita' di ricerca e
sviluppo a universita', enti pubblici di ricerca o organismi di
ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e
sviluppo.
97. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello
sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in
merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e
dei contributi di cui al comma 95 ai fini dell'adozione delle
conseguenti iniziative di carattere normativo.
98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di
finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base
alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del
decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio
entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in
ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle
eventuali somme gia' erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al
presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7
milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e
20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione
di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del
contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento
della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8
marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto;
l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze
eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in
giudicato, restano prive di effetti.
100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185,
recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine
servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.
101. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione
artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e'
prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello
rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta
formazione e specializzazione artistica e musicale di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita'
appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline
delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di
cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per
l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le
quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo
livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono
equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle
universita' appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea
magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti
superiori per le industrie artistiche, nonche' dalle Accademie di
belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per
l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi
rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di
danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione
multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di
arte drammatica, nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambito
delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di
cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212;
d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle
Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui
alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).
104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle
istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre
1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di
ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di
specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o
storico-musicale istituiti dalle universita'.
105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a
ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi
validati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui
al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di
secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103,
da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma
102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento,
conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e
congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello
secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base
dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
108. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per
la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere
dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a
300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun
anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali
risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:
a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di
servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di
acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici,a
convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF),
bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili
strumentali non di proprieta';
b) la riduzione dei contratti di consulenza;
c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle
facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente, con
l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza
del personale;
d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di
servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori
praticati dai migliori fornitori;
e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o
finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei
vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilita' pubblica. Le
sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo
anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet
istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni
distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed
esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a
reperire utilita' economiche, previa verifica della compatibilita'
con le finalita' istituzionali degli enti stessi. Per il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli
enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche
delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
109. Nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 20, comma 2,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000
verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria
attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e
reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita', handicap e disabilita'. Le
eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da
accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come
effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi
straordinari di verifica gia' previsti prima dell'entrata in vigore
della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le
non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro
annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del .lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
110. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108,
lettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti
stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si
raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si
provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai
progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni.
111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati
sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle
prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in
data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non
dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalita'
sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa
proposta dell'INAIL, puo' essere operata una riduzione anche
inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i
risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio
2013-2015, delle facolta' assunzionali previste dalla normativa
vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali
risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.
112. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' stabilito il riparto dell'importo di cui al primo
periodo dell'alinea del comma 108 tra gli enti ivi citati.
113. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante
«Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare per il 2009», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014»;
b) al comma 1, le parole: «in unica soluzione nell'anno 2009»
sono sostituite dalle seguenti «nel 2013 e 2014».
114. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono
disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente,
pensione e assimilati (CUI) in modalita' telematica. E' facolta' del
cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza
locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti
dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, nonche' quelli
derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione
periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19
dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le
seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa
tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la
scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la
scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province
nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione
anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della
legislazione vigente, e' nominato un commissario straordinario, ai
sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente
fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013». All'articolo
17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito
della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in
attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta e
il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale
scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' di quelle di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo
decreto legge.
116. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
117. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole:
«1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.050
milioni di euro»;
b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura
corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo
complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna
regione in misura proporzionale».
118. All'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le
seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui».
119. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per
l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»;
b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccolti
nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei fabbisogni
standard stessi,».
120. Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarieta'
comunale, di cui ai commi da 380 a 387 e' incrementata della somma di
150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui
saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto da
finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di
bilancio» e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
121. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: «1.000 milioni di euro». sono
sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole:
«1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250
milioni di euro» e, al secondo periodo, le parole: «dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «,
degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati
raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei
fabbisogni standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei
conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria
condotta dall'UPI,».
122. Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e
alla regione Sardegna e' attribuito un contributo, nei limiti di un
importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi
finanziari, validi ai fini del patto di stabilita' interno, ceduti da
ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel
proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna
regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Il contributo
e' destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.
123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui
al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo
complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi
finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento
agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento
in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000
abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonche'
l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene
ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge
13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna
regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire
il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte.
125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento
all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le
regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica.
126. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 122
e 123, si provvede, per 600 milioni, mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle
entrate-Fondi di bilancio».
127. Per l'anno 2013 e' versata all'entrata del bilancio dello
Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio»; alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto,si provvede mediante
corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi
titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono
recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal
Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi
relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilita' del
personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D»,
nonche' per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33
a 38, nonche' commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma
del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile
finanziario, che attesta la necessita' di rateizzare l'importo dovuto
per non compromettere la stabilita' degli equilibri di bilancio,
procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione
in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a
quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare,
con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi
fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica
al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione puo'
essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo
definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al
comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,
l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per
i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di
conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento
alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3.
Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle
entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non
riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal
Ministero dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell' interno.
130. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1°
luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n. 488, il comma 14 dell'articolo 31 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, ed il comma 16 dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
131. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di
conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi,
anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di
assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione
sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui
alla presente lettera adottando misure alternative, purche'
assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario»;
b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e, a
decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento».
132. In funzione delle disposizioni recate dal comma 131 e dal
presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario
nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato
dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione
siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.
42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009,
l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali.
133. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111,
alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari
corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e
servizi».
134. Al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza
delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei
contenziosi in materia di responsabilita' professionale, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere,
all'interno delle strutture sanitarie e nell'ambito delle risorse
umane disponibili a legislazione vigente, funzioni per la gestione
del risk management che includano, laddove presenti, competenze di
medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia,
secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n. 9 del 2009
del Ministero della salute avente per oggetto «Raccomandazione per la
prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei
dispositivi medici apparecchiature elettromedicali».
135. Al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite
all'Agenzia italiana del farmaco dal decreto-legge 13 settembre 2012
n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, l'Agenzia italiana del farmaco e' autorizzata alla conclusione
dei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e gia' banditi alla data
dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento della
spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia
di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente
applicabili, purche' sia assicurato il conseguimento dei medesimi
risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori
dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano
idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della
spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale
adempimento nella relazione al conto consuntivo. L'Agenzia Italiana
del Farmaco e' autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con
contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al
riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia,
come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli oneri economici derivanti
dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a
carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in
quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dall'articolo 48,
comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
136. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre
2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole «di Paesi terzi»
sono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino allocati
sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla
competente autorita' statunitense. In tal caso non e' richiesta
alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del 12 aprile 2012 del Ministro della salute, ma una formale notifica
a firma della persona qualificata del produttore, corredata da copia
della vigente autorizzazione rilasciata dal centro».
137. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi
infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani,
i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1°
gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia
idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui
opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni
compresi in un bacino imbrifero montano gia' delimitato.
138. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di
acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei
saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto
previsto dal comma 1 e' effettuata anche sulla base della documentata
indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal responsabile del
procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del
demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal
contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
comma.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a
risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di
stabilita' interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili
solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e
l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento. La
congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo
rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data preventiva
notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo
pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.
1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a
titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che
si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata
per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di
locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad
avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono esclusi gli enti
previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le
disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di
acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto previsto dal
comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del
presente decreto.
1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi
1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica e le finalita' di contenimento della
spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le
esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.
1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma
1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di
programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine
di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e
territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali,
istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita' al quinto comma
dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse
aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il
pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo
Stato ad uno o piu' fondi immobiliari. La dotazione del predetto
fondo e' di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di
euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
140. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2
milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di
euro per l'anno 2012»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le
stesse finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2013»;
b) dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente:
«8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo della Corte dei conti».
141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
nonche' le autorita' indipendenti e la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di
ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media
negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non
destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che
l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla
conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei
conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i
risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa
derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della
presente disposizione e' valutabile ai fini della responsabilita'
amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma
141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno,
dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente
comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti
locali.
143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e ((fino al 31 dicembre
2015)), le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono
acquistare autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione
finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di
acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. ((8))
144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per
gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza.
145. Per le regioni l'applicazione dei commi da 141 a 144
costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei
trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del
documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre-2012, n. 174.
146. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), possono conferire
incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi
eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla
soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi
informatici. La violazione della disposizione di cui al presente
comma e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e
disciplinare dei dirigenti.
147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;
non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico
originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore,
ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell'incarico».
148. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime societa'
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di
trasparenza nel conferimento degli incarichi».
149. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e
le facolta'»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e
le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le
universita' statali, tenendo conto delle rispettive specificita',
sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi
omogenei per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi
delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i
risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in
considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il
funzionamento».
150. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle
seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».
151. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: «sul mercato elettronico e sul
sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.
152. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico» sono
inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,».
153. All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente stipulato un» e'
inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip
S.p.A.,» sono soppresse.
154. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del primo
periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello
Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso
di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di
prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e
l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di
eventuali contratti stipulati in precedenza».
155. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «In
casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite
dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle
condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni»
e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.
156. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135,e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei
costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
modalita' di attuazione del presente comma».
157. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti
della. pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle
finanze gestito attraverso la societa' Consip Spa, possono essere
stipulati uno o piu' accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di
servizi, cui facoltativamente possono aderire le amministrazioni
pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
158. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni
anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' la
soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche
statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni
attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a
disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.
159. L'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di
Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
160. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' svolte
dall'Autorita' soppressa ai sensi del comma 159, alla capitaneria di
porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di
porto di Messina - Autorita' marittima dello Stretto», sono
attribuiti le funzioni e i compiti gia' affidati all'Autorita'
marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di
controllo dell'area VTS dello stretto di Messina, istituita con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008,
e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662.
161. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l'assetto
funzionale e le modalita' organizzative delle restanti articolazioni
del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera presenti
nell'area di giurisdizione dell'Autorita' soppressa ai sensi del
comma 159, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicita' e
riduzione dei costi complessivi di funzionamento.
162. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 159, 160 e 161
avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 nonche' ogni altra
indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorita'
non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio
limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della
soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».
164. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono ridotte complessivamente nella
misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
165. I limiti di cui al precedente comma 141 non si applicano agli
investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di
promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e
territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali,
istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita' al quinto comma
dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse
aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
166. Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di
vigilanza per la tutela degli investitori, la salvaguardia della
trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob,
nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le
misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni
in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine
anche avvalendosi, ((per il personale in effettivo servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,)),
delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, ((per il
personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,)) e con le modalita' di
selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80. Ai soli fini di quanto previsto ai fini del
presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, l'ultimo
periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005 n. 80, e' soppresso.
167. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole «del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» aggiungere le seguenti:
«l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia
minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269».
168. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle
disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del
patrimonio immobiliare, nonche' delle disposizioni in materia di
sostenibilita' dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di
dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi
gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli
inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
169. Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni
pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' ammesso ricorso
alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione,
ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.
170. E' autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano
alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo
e del Fondo globale per l'ambiente.
171. E' parte della spesa complessiva di cui al comma 170 la quota
dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di
sviluppo, relativamente alle ricostituzioni gia' concluse, non
coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214:
a) International Development Association (IDA) - Banca mondiale
per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDAXIV),
quindicesima ODA XV) e sedicesima (IDA XVI) ricostituzione del Fondo;
b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000,
relativi alla quarta (GEF IV) e quinta (GEF V) ricostituzione del
Fondo;
c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689,
relativi alla undicesima (AfDF XI) e dodicesima (AfDF XII)
ricostituzione del Fondo;
d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798,
relativi alla nona (ADF X) e alla decima (ADF XI) ricostituzione del
Fondo;
e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IF AD) per euro
58.017.000,00, relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IF AD
IX);
f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei
Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima
ricostituzione del Fondo.
172. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di
capitale della Banca Europea per gli Investimenti con un contributo
totale pari a 1.617.003.000 euro da versare in un'unica soluzione
nell'anno 2013.
173. All'onere derivante dal comma 172, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalita'
attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle
imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a
legislazione vigente.
174. E' autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno
finanziario 2013, quale contributo all'Investment and Technology
Promotion Office (ITPO/ UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione della legge 26 febbraio 1987, n.
49.
175. Al fine di assicurare la continuita' dei lavori di
manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel
contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, e'
autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
176. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete
infrastrutturale ferroviaria nazionale e' autorizzata la spesa di 600
milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze
connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di
realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191.
177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attivita'
di competenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma
5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di
cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano
fino al 31 dicembre ((2014)).
178. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di
assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di
quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di
consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti
necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15,
comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n . 135, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
179. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la
continuita' della manutenzione straordinaria della rete stradale
inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata
la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
180. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2013» e le parole: «predispongono lo schema di
convenzione che successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui
al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «sottoscrivono la convenzione»;
b) al comma 9 le parole: «1° gennaio 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 marzo 2013».
181. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita' e dei
trasporti della Strada statale n. 652 - Tirreno-adriatica di cui
all'articolo 144, comma 7, lettera d), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015.
182. Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella
regione Abruzzo, e' concesso un contributo straordinario di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
183. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e
A25 quali opere strategiche per le finalita' di protezione civile per
effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza
di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per
l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base
dei contenuti delle OPCM 3274 del 2003 e n. 3316 del 2003 e
successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di
sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006,
n. 264, e successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa
in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione
straordinaria delle dette autostrade, nonche' per la realizzazione di
tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i
maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati
interventi siano di entita' tale da non permettere il permanere e/o
il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico
finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione
stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la
Commissione europea della compatibilita' comunitaria, rinegozia con
la societa' concessionaria le condizioni della concessione anche al
fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per
l'utenza.
184. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. e'
autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400
milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno
2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016.
185. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui
agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e
successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse
di cui al comma 184 del presente articolo e' destinata, a decorrere
dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti,
previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento
e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del
1984.
186. Al fine di consentire il finanziamento delle attivita'
finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al
porto di Venezia e' autorizzato il trasferimento all'Autorita'
portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95
milioni di euro per l'anno 2015.
187. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e successive modificazioni, le parole: «Fondo infrastrutture
ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico»
sono sostituite dalle seguenti: «Fondo infrastrutture ferroviarie,
stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli
interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.
798».
188. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive
modificazioni, con l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
come da ultimo modificato dal comma 187 del presente articolo, si
procede a garantire l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle
risorse stanziate per il 2012 mediante apposita deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle
precedenti assegnazioni.
189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale
non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei
mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte
dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o
compendi patrimoniali. rilevanti, tale termine puo' essere prorogato
con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non
piu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di
quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause
di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare,
previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il
termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di
accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti
e' iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o
indirettamente»;
b) all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici
registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia
giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego nelle attivita' istituzionali o per esigenze di polizia
giudizi aria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri
organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti
territoriali per finalita' di giustizia, di protezione civile o di
tutela ambientale.
5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del
sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta
dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni
dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, puo' destinare
alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non
possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di
rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono
privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non
alienabili, il tribunale puo' procedere alla loro distruzione o
demolizione.
5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al
comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo
unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalita'
di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008,
n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura
del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto
articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze
dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalita' sociali e
produttive.
5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di
cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei
proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita
dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi
proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale
30 luglio 2009, n. 127.»;
c) all'articolo 48:
1) al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso;
2) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono
essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attivita'
istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti
territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel
sociale.»;
d) all'articolo 51:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Regime-fiscale e
degli oneri economici)»;
2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi
durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e
comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca
e' revocata, l'amministratore giudiziario ne da' comunicazione
all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono
alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il
periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al
soggetto cui i beni sono stati restituiti.
3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia
puo' richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria,
consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate
sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.»;
e) all'articolo 110, comma 2:
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e
custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i
delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a
decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare»;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai
procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni»;
f) all'articolo 111:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia
ed e' composto:
a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale
antimafia;
c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e
patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal
Ministro dell'economia e delle finanze.»;
2) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di
presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»;
g) all'articolo 113:
1) al comma 2, dopo le parole: «apposita convenzione» la
parola: «non» e' sostituita dalla seguente: «anche»;
2) al comma 3, dopo le parole: «apposite convenzioni» la
parola: «non» e' sostituita dalla seguente: «anche»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione
delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati,
l'Agenzia puo' conferire, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa' a
totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la
societa' incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che
definisce le modalita'. di svolgimento dell'attivita' affidata ed
ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.»;
h) dopo l'articolo 113 e' aggiunto il seguente:
«Art. 113-bis. - (Disposizioni volte a garantire la funzionalita'
dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata
in trenta unita' complessive, ripartite tra le diverse qualifiche,
dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.
2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia e' autorizzata
ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro
il limite massimo di cento unita', appartenente alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici economici
ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota
di personale militare di cui al periodo precedente non puo' eccedere
il limite massimo di quindici unita', di cui tre ufficiali di grado
non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale
personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che
puo' essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di
comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale
in materia di mobilita' e nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il
trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte
dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri
relativi al trattamento accessorio.
4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di
personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale
stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti
della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilita'
finanziarie esistenti, e' autorizzato a stipulare contratti a tempo
determinato, al fine di assicurare la piena operativita'
dell'Agenzia».
i) all'articolo 117:
1) il comma 2 e' soppresso;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «del comma 1,
lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo
113-bis, commi 1, 2 e 3»;
l) all'articolo 118, comma 1:
1) le parole: «e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 4,2 milioni
di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per
ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
190. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e successive modificazioni, il comma 4-bis e' sostituito dal
seguente:
«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si
applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4
del presente articolo, nonche' agli altri casi di sequestro e
confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali
casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione
e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento
conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale
provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita'
previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano
comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle
restituzioni e al risarcimento del danno.».
191. Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonche' dagli enti pubblici economici in servizio, alla data
di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata in posizione di comando, di
distacco o di fuori ruolo, puo', entro la data del 30 settembre 2013,
presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia
secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo
113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano
fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di
inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge.
192. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
193. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, alle previsioni recate dai commi da 189 a 192.
194. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui
beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali
non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o
proseguite, a pena di nullita', azioni esecutive.
195. La disposizione di cui al comma 194 non si applica quando,
alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene e' stato
gia' trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero
quando e' costituito da una quota indivisa gia' pignorata.
196. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 195 si
applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite
di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue sono versate
al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204.
197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti
o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca
sono estinti di diritto.
198. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al
comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di
prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalita' di cui ai
commi da 194 a 206. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori
che:
a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno
trascritto un pignoramento sul bene;
b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono
intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla
lettera a).
199. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di
decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi
dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha
disposto la confisca.
200. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito
nonche' la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al
pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di proceduta
penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti
dell'ordinanza di accertamento. Il decreto con cui sia stata
rigettata definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma
precedente e' comunicato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d'Italia.
201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma
199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata individua
beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio
dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli
stessi con le modalita' di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi
7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni
residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le
disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo
n. 159 del 2011.
202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 e' versato
al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo
necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.
203. Terminate le operazioni di cui al comma 202, l'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, per ciascun
bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori
con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di
pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica
certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine
indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione
separata di cui al comma 202. Ciascun piano non puo' prevedere
pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento
del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello
stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma,
possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al
tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica.
Contro il decreto del tribunale non e' ammesso reclamo.
204. Le somme della gestione separata che residuano dopo le
operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle
spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati
all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 2,
comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successiva
all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al
comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva;
l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata provvede alle
operazioni di cui ai commi 201, 202 e 203, decorsi dodici mesi dalla
scadenza del predetto termine.
206. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,
entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai
creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica certificata,
ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel
proprio sito internet:
a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di
ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205;
b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere
presentate le domande di cui alla lettera a);
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della
domanda.
207. In via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali
assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di
cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non
hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno a causa
della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012,
a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo
31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la
sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento
dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del
predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
si intende cosi' ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura
pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore
al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo
consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali
sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue.
208. Per il finanziamento di studi, progetti, attivita' e lavori
preliminari nonche' lavori definitivi della nuova linea ferroviaria
Torino-Lione e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno
2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro
per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al
2029.
209. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del
programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e
standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero
territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della
pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge lo aprile 1981,
n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un
programma straordinario di interventi per il completamento della rete
nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale
dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione puo'
assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali,
corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai
fornitori. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni di euro
per l'anno 2014.
210. Presso il Ministero dell'interno, e' istituita la Commissione
per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del
programma, cui e' affidato il compito di formulare pareri sullo
schema del programma di cui al comma 209, sul suo coordinamento e
integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su
ciascuna fornitura o progetto. La Commissione e' presieduta dal
Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione
patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e'
composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n.
121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un
rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un
rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un
rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente
della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono
espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della
Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che
cio' comporti oneri per la finanza pubblica, puo' decidere di
chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello
Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le
convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui al comma
209, sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della
commissione di cui al presente comma.
211. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento
della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda
Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete
infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali,
autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprieta' o
in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche.
Al fine di garantire il piu' efficace coordinamento e l'integrazione
tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS locali,
le Autorita' portuali possono acquisire una partecipazione diretta al
capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni
caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore
dovra' essere detenuta da Interporti e Autorita' portuali.
Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per
la gestione della Rete logistica nazionale, la stessa e' inserita nel
programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443
del 2001.
212. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana
Piemontese» e' assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un
contributo di 80 milioni di euro.
213. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata una
dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno
2013 da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la
ridefinizione dei rapporti contrattuali con la societa' Stretto di
Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di
euro sono destinate alla medesima finalita' a valere sulle risorse
rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
214. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni
internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del
BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere
dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni
finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato
di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
215. Al fine dello svolgimento delle attivita' di competenza della
Societa' Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre
2008, la medesima societa' si puo' avvalere del Commissario e
relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui
all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle
relative spese a carico della Societa' e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
216. La Societa' Expo 2015 e' autorizzata ad utilizzare le economie
di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Societa' e'
soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero
presentarsi prioritariamente nella realizzazione delle opere nonche'
per lo svolgimento delle attivita' strettamente necessarie per la
gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della societa',
della conclusione del piano delle opere, al fine di accelerare i
tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di
cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 ottobre 2008.
217. E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della
nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale
contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico,
amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le
imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e
c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonche' lo
sportello telematico del diportista.
218. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici, e' titolare del sistema di cui al comma 217 e del
relativo trattamento dei dati.
219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalita' per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217,
comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei
all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della
motorizzazione civile, della conservazione della documentazione,
dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unita'. iscritte, delle
modalita' per la pubblicita' degli atti anche ai fini antifrode, dei
tempi di attuazione delle nuove procedure, nonche' delle necessarie
modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c)
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica
da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, in materia di
registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni
amministrative.
220. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, e' parimenti
istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di
semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e
l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da
diporto. Il regolamento di cui al comma 219 disciplina il
funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle
modalita' di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di
navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione,
nonche' alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio
telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalita'
di partecipazione alle attivita' di servizio nei confronti
dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori,
importatori e distributori di unita' da diporto le quali forniscono
anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici
al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema
di cui al comma 217, nonche' dei soggetti autorizzati all'attivita'
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi
della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di
corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture. e dei trasporti di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specifico
capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
221. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali
risultanti dal regolamento di cui al comma 219, continua ad
applicarsi la normativa vigente.
222. Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
223. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
a) all'articolo 8, il comma 9-quater e' soppresso;
b) all'articolo 34, il comma 40 e' soppresso.
224. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione
assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6
marzo 2009, l'importo di 35 milioni e' utilizzato dalla medesima
regione per le finalita' di cui al comma 225, anche per l'attuazione
dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12, del
decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968.
225. Per le finalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di
definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima
disposizione e' attribuito un contributo di 10 milioni di euro per
l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in
vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma
e' ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote
percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 2 agosto 2007.
226. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di
politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13
ottobre 2010, n. 190, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
227. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della
filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno
2013.
228. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 GIUGNO 2013, N. 64.
229. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale
per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata la somma di 30
milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa
integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
230. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri
finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano
di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo
di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in
situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere
anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e
dei debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di
stabilizzazione finanziaria.
9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31
marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione
dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis
attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita' per la
concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo
di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene
erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione
dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei
limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della
disponibilita' annua del Fondo.
9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013
dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a
valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4,
comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle
somme del Fondo rimborsate dalle regioni.
9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui
ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di
eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa un'anticipazione
a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire
secondo tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.
9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma
9-bis, per le regioni che abbiano gia' adottato il piano stesso, e'
completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati
nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti
regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque
anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria.
Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».
231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si
applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo,
anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30
settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a
seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il
31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al
trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di
godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro
il 31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, ancorche' abbiano svolto,
successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi
attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a
condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre
2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non
superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il
30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile
ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano
svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione
che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno
2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non
superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita'
ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della
relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione
della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a
condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo sulla base
delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo
22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni
dalla data di assegnazione del relativo schema.
233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono avvalersi
dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sulla base:
a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga,
della data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente
l'autorizzazione ai versamenti volontari;
c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di
accordi di cui alla lettera c) del comma 231.
234. Il beneficio di cui al comma 231 e' riconosciuto nel limite
massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro
per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107
milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno
2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di
lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalita' di
utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo
confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura
di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio
dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di
cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, del decreto ministeriale di cui al
comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate
al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi
carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione
vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo
24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo
complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.110
milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno
2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di
euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595
milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno
2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al
primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali
economie e' effettuato annualmente con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
e' disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo
periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio. (9)
236. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non e' riconosciuta
con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici
superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS. Per le
medesime finalita' non e' riconosciuta, per l'anno 2014, la
rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da
coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e
nazionali, secondo le modalita' stabilite nell'esercizio
dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il
30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS,
provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini
finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 235. Qualora
l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilita' di risorse
continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta
giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica
con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella
misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente
legge ovvero in misura ridotta.
237. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo verifica la situazione dei
lavoratori di cui al comma 231 al fine di individuare idonee misure
di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del
lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235.
238. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli
enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS),
alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole
elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli
ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per
i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di
lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza
il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per
il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi
determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo
di tali contributi e' portato in detrazione, fino a concorrenza del
suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione
spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facolta' non da'
comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione.
Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n.
1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.
239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facolta' puo' essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianita' contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per inabilita' e ai superstiti di assicurato deceduto.
240. Per i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione
obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori
dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222,
e' liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile
nelle gestioni interessate, ancorche' tali soggetti abbiano maturato
i requisiti contributivi per la pensione di inabilita' in una di
dette gestioni.
241. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia e'
conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione
piu' elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che
disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facolta' di
cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di
eta' e anzianita' contributiva, previsti dalla gestione previdenziale
alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
242. Il diritto alla pensione di inabilita' ed ai superstiti e'
conseguito in conformita' con quanto disposto dal comma 2, articolo
2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
243. La facolta' di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e
per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di
cui al medesimo comma 239.
244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma
239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto
legislativo n. 42 del 2006.
245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria
competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai
rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di
calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive
retribuzioni di riferimento.
246. Per la determinazione dell'anzianita' contributiva rilevante
ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si
tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti,
accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da
tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e'
calcolata secondo il sistema contributivo.
247. Per i casi di esercizio della facolta' di ricongiunzione di
cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte
dei soggetti, titolari di piu' periodi assicurativi, che consentono
l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonche'
per i soggetti di cui al comma 238, la cui domanda sia stata
presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia gia' dato
titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, e'
consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la
restituzione di quanto gia' versato. Il recesso di cui al periodo
precedente non puo', comunque, essere esercitato oltre il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
248. I soggetti titolari di piu' periodi assicurativi che
consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma
239 nonche' i soggetti di cui al comma 238, che abbiano presentato
domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento
amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa
rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento
pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238.
249. Conseguentemente, il Fondo di cui all'ultimo periodo
dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e'
ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per
l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro
per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di
curo per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121
milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021
e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
250. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11, lettera a) le parole: «nel medesimo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dodici mesi»;
b) al comma 11, lettera b), le parole: «nel medesimo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi diciotto mesi»;
c) al comma 21, le parole: «, detratti i periodi di indennita'
eventualmente fruiti nel periodo» sono sostituite dalle seguenti: «;
ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che
hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione»;
d) al comma 22, la parola: «15» e' soppressa;
e) dopo il comma 24 e' inserito il seguente:
«24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale per
l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge
ed in quanto applicabili, le nomine gia' operanti in materia di
indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola»;
f) il comma 31 e' sostituito dal seguente:
«31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito
contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal
1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma
pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici
mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro con
contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e'
proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque si e' dato
luogo alla restituzione di cui al comma 30»;
g) al comma 39, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
h) all'articolo 2, comma 71, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;».
251. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge»;
b) il comma 31 e' sostituito dal seguente:
«31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle
causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione
ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di
importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima
sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili
da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle
durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto
della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti
all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione
salariale»;
c) al comma 32, lettera a), le parole: «rispetto a quanto
garantito dall'ASpI» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle
prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di
lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in
relazione alle integrazioni salariali».
252. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il
comma 12 e' aggiunto il seguente:
«12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento
in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e
delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto confermato
in ogni sua disposizione».
253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione puo'
prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle
Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative
e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
gia' Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 19luglio 1993, n. 236, e' incrementato, per l'anno 2013, della
parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da
cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La
parte di risorse relative alle misure di politica attiva e' gestita
dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
254. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e
della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli
interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito
dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni
centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di euro 200 milioni per l'anno 2013. Conseguentemente, si provvede
nei seguenti termini: il Fondo di cui all'ultimo periodo
dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e'
ridotto di 118 milioni di euro per l'anno 2013; e' disposto il
versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per
essere riassegnato al Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro per l'anno 2013
delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme
destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali
per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013
sono versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per
l'anno 2013 al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai
fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
256. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, e' prorogato per l'anno 2013 nel limite
di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma e' posto
a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.
257. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo le parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite le seguenti: «la
Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo
10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230,».
258. Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra,
del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli aventi diritto non hanno
percepito somme a titolo di risarcimento del danno, e' riconosciuto
un indennizzo complessivo, esente dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'importo di 118.000 euro, corrisposto, secondo
le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in
materia di successione legittima. Per le finalita' del presente comma
e' autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013.
259. Per l'anno 2013, le risorse finanziarie assegnate
all'Autorita' Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di
cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di
euro.
260. Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle
risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 159 milioni di euro
per l'anno 2013. Il predetto importo e' erogato direttamente alla
regione.
261. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata
gestione e piena funzionalita' della flotta aerea antincendio
trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai
sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n.
353, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno
con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2013. E' disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo
forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta
aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un
importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013.
262. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e
svolgimento di attivita', gia' in capo all'Agenzia per lo sviluppo
del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della
predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-quater, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione
della spesa del predetto Ministero.
263. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 223 milioni di
euro per l'anno 2013. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle
regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate
ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di
stabilita' interno.
264. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta di
631.662.000 euro per l'anno 2013.
265. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di
euro, per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 552, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata la spesa di 110 milioni di
euro per l'anno 2013.
266. Al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative
imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica
nella regione Basilicata attraverso il potenziamento ed il
miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva e delle relative
attivita' integrative nonche' dei servizi di supporto alla fruizione
del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o
piu' progetti d'investimento, sono concesse, nei limiti e mediante
l'utilizzo delle risorse di cui al comma 268, agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati cosi' effettuati
nella citata Regione e per la realizzazione di interventi ad essi
complementari e funzionali.
267. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di
cui al comma 266 si applica, per quanto compatibile, l'articolo 43
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi
provvedimenti attuativi gia' adottati.
268. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 266, il fondo di cui
all'articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e'
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di
euro per l'anno 2014.
269. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «. Sono attribuite all'Ente risi» sono
sostituite dalla seguente: «e»;
b) al comma 3, le parole: «, rispettivamente, al CRA e all'Ente
risi» sono sostituite dalle seguenti: «al CRA»;
c) il comma 5 e' abrogato.
270. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze
indifferibili con una dotazione di 16 milioni di euro per l'anno
2013, da ripartire contestualmente tra le finalita' di cui all'elenco
n. 3 allegato alla presente legge, con un unico decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, adottato previo conforme parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che
si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del
relativo schema. Decorso tale termine, il decreto puo' essere
comunque adottato.
271. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali,
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
272. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non
autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa di
275 milioni di euro per l'anno 2013.
273. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di
studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 50
milioni di euro per l'anno 2013.
274. Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 100 milioni di euro.
275. E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 52,5 milioni in
favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da
universita' non statali ai sensi dell'articolo 33, comma 32 della
legge 12 novembre 2011, n. 183. E' altresi' rifinanziata, per l'anno
2013, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 33 dell'articolo 33 della legge n. 183 del
2011. Per l'anno 2013, e' concesso un contributo di euro 5 milioni a
favore della Fondazione Gerolamo Gaslini - ente di diritto pubblico
per la cura, difesa e assistenza per l'infanzia.
276. Per il finanziamento delle attivita' istituzionali del
Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro.
277. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 2 milioni di euro per
l'anno 2013, di 2 milioni per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'anno
2015, di 35 milioni per l'anno 2016, e di 2 milioni di euro a
decorrere dal 2017.
278. E' concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della
Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione di interventi
di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica a
decorrere dal 2013.
279. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 85,5 milioni per l'anno
2013 e 14 milioni per l'anno 2014.
280. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 290 e' ulteriormente
incrementata delle disponibilita' residue per l'anno 2012 relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle disponibilita'
di cui al precedente periodo, nella misura di 8 milioni di euro, e'
destinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i
danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio della Provincia di Teramo di cui alla
dichiarazione dello stato di emergenza del decreto della Presidenza
del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, prorogato con decreto
della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2012 e
successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza n.
0005 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 giugno
2012. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
281. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n.
394, come determinata dalla tabella C della presente legge, e'
integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013.
282. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 2-decies,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole «Fino
al 31 dicembre 2012» sono sostituite da «Fino al 31 dicembre 2015» ed
e' aggiunta in fine la parola «annui».
283. Le spese sostenute per la realizzazione del Museo nazionale
della Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli
obiettivi previsti dal patto di stabilita' interno nella misura di 3
milioni di euro per l'anno 2013.
284. E' concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno 2013, a
favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).
285. E' istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che
erogano borse di studio in favore degli studenti delle universita' di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalita' previste nei commi
286 e 287.
286. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per
l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 287.
287. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite
di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per
la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30
marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315.
288. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e' concesso un
contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore della
Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
289. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita'
dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri
comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3
del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e
n. 173 del 28 luglio 2009, nonche' per garantire la continuita' del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un
contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei
maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite
derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di
euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri
comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila. Il CIPE,
previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi
giuridici in corso nonche' delle disponibilita' finanziarie
esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione
CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune
dell' Aquila, e destina le predette residue disponibilita' allo
stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al
miglioramento delle condizioni di mobilita' urbana.
290. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e'
incrementata di 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8 milioni nel
2014 e di 50 milioni nel 2015, per realizzare interventi in conto
capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi
dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli
eventi alluvionali verificatisi dal 31, ottobre al 2 novembre 2010 in
Veneto, dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei
mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel
territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali
verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali
precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e
nell'Emilia-Romagna, nonche' dal sisma verificatosi il 26 ottobre
2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi
in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria
nel novembre 2012. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono
ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.
291. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e'
incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni di
euro per l'anno 2013.
292. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di
euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
293. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1
milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni di euro per l'anno
2013.
294. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16
marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015.
295. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21
marzo 2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
296. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative
nell'ambito della celebrazione del secondo centenario della nascita
di Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012, n. 206, per
l'anno 2013 e' concesso un contributo straordinario alla Fondazione
Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile
1985, n. 163, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, come
rideterminata dalla Tabella C allegata alla presente legge, e'
ridotta di 2,3 milioni per l'anno 2013.
297. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987,
n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge,
e' incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2013. Per gli
interventi e gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva
locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale e' autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013.
298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il
trasferimento alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia del
bene denominato «Castello di Udine».
299. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e
finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle
maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti
dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori
risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento
dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il
debito e il prodotto interno lordo, nonche' di quelle derivanti a
legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle
regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse
derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un
Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono
finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle
famiglie e sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione e di
impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»;
b) dopo il comma 36 e' inserito il seguente:
«36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia
di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica,
altresi', le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le
aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove
possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore
propensione all'adempimento da parte dei contribuenti».
300. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' abrogato.
301. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 16-bis. - (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). - 1. A decorrere
dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del predetto
gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione
dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza
delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno
dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per
l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina,
per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3,
comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota
di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del
Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui
all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,
comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono
abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e successive: modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di
cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i
criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a
statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri
sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi
da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale
vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di
servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della
mobilita' nei territori anche con differenziazione dei servizi, e
sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione
dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed
economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico
e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in
relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e
quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di
verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere
assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a
servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,
procedono, in conformita' con quanto stabilito con il medesimo
decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di
trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda
debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data,
le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al
mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi
del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto
dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto
dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della
riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente
comma, i contratti di servizio gia' stipulati da aziende di
trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto
ordinario, sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di
ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1,
previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti.
prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma
4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse e'
effettuato sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3,
previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da
parte delle regioni a statuto ordinario.
6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata, e' ripartito a titolo di anticipazione tra le
regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del
Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di
integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a
seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e),
effettuate attraverso gli strumenti di monitoriaggio. La relativa
erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta con
cadenza mensile.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto
pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di
interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con
cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo
1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici
e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere
con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili
a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica
dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I
contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non
possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e
ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalita'
indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a
finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai
sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle
modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione
e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo,
in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo di cui al
comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e
l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per
l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di riprogrammazione dei
servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari
ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle
societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi
programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad
acta».
302. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio
pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
societa' Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme
previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in
relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa
comunitaria.
303. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la
seguente:
«b-bis) di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti
volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da
utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o
altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere
l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al
detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente
stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato
soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le
suddette operazioni;»;
b) all'articolo 57, comma 3, lettera c) sono soppresse le
seguenti parole: «o presso un dipartimento provinciale del Tesoro» ed
al comma 5 e' soppresso «o, fuori dalla sede, ai dipartimenti
provinciali del Ministero»;
304. In conseguenza a quanto previsto dal comma 303, lettera b), a
decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni
provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni
generali sul servizio del debito pubblico approvate con decreto del
Ministero del tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza
delle Ragionerie territoriali dello Stato, non sono piu' dovuti.
305. Nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 19,
comma 1, lettera l) sono eliminate le parole: «e statistici» e dopo
la lettera l) e' aggiunta la seguente: «l-bis) i servizi in materia
statistica».
306. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero dell'interno
si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
307. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella
1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola:
«4», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «5».
308. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni
e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento
della finalita' di riqualificazione e riconversione dei beni
riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di
utilizzo per finalita' istituzionali, il diritto di prelazione per
l'acquisto del bene, al prezzo di mercato».
309. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non
si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a),
della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell'attuazione della
disposizione di cui al presente comma e' autorizzata la spesa annua
pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013.
310. Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la
continuita' territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori
della Sicilia, dotate di scali aeroportuali,in conformita' alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, alla
compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli
oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili
presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) gia'
finalizzate alla continuita' territoriale del trasporto merci per via
aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per
l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonche' nel limite di
euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e
di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della
quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1,
comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A
tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, aggiungere alla fine le seguenti parole: «per
l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015
all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro
10.215.000».
311. Al fine di garantire la continuita' territoriale dei
collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle
more del completamento del processo di privatizzazione di competenza
delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, e' autorizzata, fino alla
data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle Regioni Campania,
Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi
resi dalle Societa' Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.
312. La corresponsione delle risorse di cui al comma 311,
quantificate ai sensi dell'articolo 19-ter, commi 16 e 17, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e' condizionata
alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal predetto articolo
19-ter, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le
Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le societa' Caremar S.p.A,
Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della normativa
vigente.
313. Agli oneri derivanti dal comma 311, pari complessivamente a
euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma
16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
314. Al comma 7, dell'articolo 41, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: «Per gli anni 2004-2013» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2004-2015». E' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2015 il termine di cui al primo periodo del comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 23,
comma 12-duodecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al
terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2013», ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: «2015». Al fine di attuare le disposizioni
di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 8 milioni di
euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
315. Per far fronte agli impegni derivanti dal semestre di
presidenza italiana dell'Unione europea del 2014 nonche' al
funzionamento dell'apposita «Delegazione per la Presidenza italiana
dell'UE», e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013.
316. La delegazione di cui al comma 315 e' istituita ai sensi
dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
317. Per l'anno 2013 e' autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile
1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di
consentire, nel contesto di cui all'articolo 14, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di innovazione e
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attivita'
degli uffici giudiziari.
318. Al fine di sostenere l'attivita' di ricerca sul genoma del
pancreas alla Fondazione Italiana Onlus - per la Ricerca sulle
Malattie del Pancreas e' attribuito un contributo di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito il Fondo nazionale
integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di
cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1 milione
di euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al
comma 321.
320. All'individuazione dei progetti di cui al comma 321, si
provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro
per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni. Lo schema del decreto e' trasmesso alle
Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni
dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle
condizioni contenute nei pareri, lo schema e' nuovamente trasmesso
alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un
nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i
successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente
periodo, il decreto puo' essere comunque adottato.
321. Il decreto di cui al comma 320 provvede, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del Fondo di cui al comma 319, al
finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo
socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere
carattere straordinario e non possono riferirsi alle attivita' svolte
in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti
tipologie:
a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della
presenza delle pubbliche amministrazioni;
b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e
per l'accesso dei giovani alle attivita' agricole, nonche' per
l'agricoltura di montagna;
e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e
degli sport di montagna;
f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle
biomasse a fini energetici;
g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e
recupero dei terrazzamenti montani;
h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;
i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei
servizi di e-govermnent;
m) servizi di telecomunicazioni;
n) progettazione e realizzazione di interventi per la
valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso
delle energie alternative;
o) promozione del turismo, del settore primario, delle attivita'
artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima
necessita';
p) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento
all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o
comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;
q) incentivi finalizzati alle attivita' ed ai progetti delle
seguenti istituzioni:
1) Club alpino italiano (CAI);
2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane;
4) Collegio nazionale dei maestri di sci.
322. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
323. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a
seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di
agosto 2012, sono destinati 2 milioni di euro all'Ente Giardini
Botanici Villa Taranto per l'anno 2013.
324. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del
13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda
le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni
previste dai commi da 325 a 335 del presente articolo.
325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi
dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono
computati secondo il cambio del giorno di effettuazione
dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del
giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e'
effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu'
prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate
nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del tasso di cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea.»;
b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di
servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli
obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni
degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;
2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «l'indicazione
della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della
norma di cui al presente comma»;
c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «Non concorrono a formare il volume d'affari le
cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati
nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4)
dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi di cui al
quinto comma dell'articolo 36.»;
d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche
sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la
sua responsabilita', assicura che la stessa sia emessa, per suo
conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per
fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e
ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura
elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da
parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non
esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva
comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti,
atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in
materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i
contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o
committente.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del
rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del
rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente
ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito
dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o
committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non
agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti
oggetto dell'operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione
della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo
comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con
arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici
registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle
ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di
trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del cedente o
prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura
comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,
gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono
indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le
operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un
medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura. Nel caso di
piu' fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso
destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le
indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una
sola volta, purche' per ogni fattura sia accessibile la totalita'
delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticita'
dell'origine, l'integrita' del contenuto e la leggibilita' della
fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo
periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del
contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di
gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e
la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile,
ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o
digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione
elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire
l'autenticita' dell'origine e l'integrita' dei dati. Le fatture
redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini
di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
4. La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione
dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura
cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o
spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo
periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta
da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare
i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le
caratteristiche determinate con decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni di
servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo'
essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle
operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei
confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la
fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna o
spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi
stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea
non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura e'
emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto
comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo
stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e' emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione.
5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo
periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico
esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si assicura
che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.
6. La fattura e' emessa anche per le tipologie di operazioni
sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le
seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma
comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi
soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma
dell'articolo 7 -bis comma 1, con l'annotazione «operazione non
soggetta»;
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e
38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»;
c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle
indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei
casi, «regime del margine - beni usati», «regime del margine -
oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da
collezione»;
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo
soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con
l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio.»;
2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto
elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli
da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le
seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa
norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle
di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti
di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato
membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano
effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione
non soggetta".
6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal
committente di un servizio in virtu' di un obbligo proprio recano
l'annotazione «autofatturazione»;
e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis. - (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non
superiore a cento euro, nonche' la fattura rettificativa di cui
all'articolo 26, puo' essere emessa in modalita' semplificata
recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le
seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del
rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del
rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso
di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato
il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di
soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione
europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta
incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il
riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che
vengono modificate.
2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per le seguenti
tipologie di operazioni:
a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro
il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture
semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni
effettuate nell'ambito di specifici settori di attivita' o da
specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali
o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle
fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli
obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»;
f) l'articolo 39, terzo comma, e' sostituito dal seguente:
«I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche' le
fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal
presente decreto devono essere conservati a norma dell' articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalita'
elettronica, in conformita' alle disposizioni del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee
possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione
elettronica delle stesse, nonche' dei registri e degli altri
documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'
essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso
esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
assicura, per finalita' di controllo, l'accesso automatizzato
all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti,
compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita' delle
fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e
trasferibili su altro supporto informatico.»;
g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole
«l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite
dalle seguenti «l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale
indicazione della norma di cui al presente comma».
326. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola:
«oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;
b) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
«Art. 39. - (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti
intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto
dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi
per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal
territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti
traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla
consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui
si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di
contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata
all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del
ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla
scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il
decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo
e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli
adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.
2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1
e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria
la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo
fatturato, alla data della fattura.
3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo
41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti
intra-comunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati
in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese
solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;
c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: «oggetto» sono
inserite le seguenti: «di perizie o»;
d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;
2) il comma 3 e' abrogato;
e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla
relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eventuale
indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, e' emessa
fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con
l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di
operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della
relativa norma comunitaria o nazionale.»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono
soppresse;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la
relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del
terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha
ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello
reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese
successivo alla registrazione della fattura originaria.»;
f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma
dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e
con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del
corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture
di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di
emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini
dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture
sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25
del predetto decreto.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti
passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro
progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma
1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39
dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le fatture relative alle cessioni intra-comunitarie di cui
all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di
cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il
termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione
dell'operazione.»;
g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non
soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti
intracomunitari per i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto
disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via
telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli
acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente,
redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
327. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, le parole «non imponibili o esenti» sono sostituite
dalle seguenti «non imponibili, esenti o non soggette ad IVA».
328. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il
terzo comma e' inserito il seguente:
«Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere
emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli
apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le
fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o
prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21,
comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso
decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.».
329. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le parole:
«soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti: «e delle
operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
330. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole «di cui
all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite dalle
seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera
b)»;
b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le
parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo» sono
sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo
periodo, lettera a)»;
c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: «di
cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, a),
c) e d)» e le parole: «consegna o spedizione dei beni» sono
sostituite dalle seguenti; «effettuazione delle operazioni»;
d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole:
«operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma
dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui
all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa norma»
sono sostituite dalle seguenti: «ed, eventualmente, la relativa
norma»;
e) all'articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole:
«operazioni non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e,
distintamente, all'articolo 38-quater e quello delle operazioni
esenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di
cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna
tipologia di operazioni ivi indicata»;
f) all'articolo 25, terzo comma, le parole: «operazioni non
imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono
sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi
6 e 6-bis,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle
seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»;
g) all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole:
«nell'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinto
comma»;
h) all'articolo 74-ter, comma 8, le parole: «dal primo comma,
secondo periodo dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo».
331. All'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole:
«dell'articolo 21, n. 1)» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)».
332. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole:
«dall'articolo 21, quarto comma, secondo periodo,» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera
a),».
333. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: «di cui
all'articolo 21, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;
b) all'articolo 3, comma 3 , le parole: «nell'articolo 21, quarto
comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 21, comma 4,
terzo periodo, lettera a)».
334. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: «all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 2, lettera c)».
335. Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1°
gennaio 2013.
336. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e paternita', di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, comma 1, le parole: «e alle imprenditrici
agricole a titolo principale» sono sostituite dalle seguenti: «alle
imprenditrici agricole a titolo principale, nonche' alle pescatrici
autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di' cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e
delle acque interne e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la
data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva
del parto una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della
massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come
successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;
c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica,
altresi' alle persone che esercitano, per proprio conto, quale
esclusiva e prevalente attivita' lavorativa, la piccola pesca
marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui
all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;
2) al comma 2, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis».
337. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis,
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle
pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque
interne.
338. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Agli organismi di parita' previsti dal presente decreto,
nonche' da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di
scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con
gli organismi europei corrispondenti.»;
b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di
attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento
di ogni altra forma di attivita' autonoma».
339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di sostegno della maternita' e paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le
modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria,
nonche' i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di
un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il
personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del
fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,
altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di
funzionalita' connesse all'espletamento dei relativi servizi
istituzionali, specifiche e diverse modalita' di fruizione e di
differimento del congedo.»;
b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso
non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e
comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni
con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»;
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di
lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa
dell'attivita' lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente
previsto dalla contrattazione collettiva».
340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di
trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili»;
b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le
seguenti:
«m-bis) mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione
degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 7;
m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri
e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri,
il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni
per garantire la tracciabilita' degli organi;
m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi nonche'
della qualita' e della sicurezza degli organi destinati al trapianto,
cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformita' delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Qualita' e sicurezza degli organi). - 1. Le
donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e
non remunerate. Il reperimento di organi non e' effettuato a fini di
lucro. E' vietata ogni mediazione riguardante la necessita' o la
disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca
di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. E' altresi'
vietata ogni pubblicita' riguardante la necessita' o la
disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca
di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.
2. Il diritto alla protezione dei dati personali e' tutelato in
tutte le fasi delle attivita' di donazione e trapianto di organi, in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o
sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei
riceventi.
3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non
regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente articolo su proposta del Centro nazionale
trapianti e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di' Trento e
di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva
2010/53/UE, determina i criteri di qualita' e sicurezza che devono
essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione
al trapianto o all'eliminazione.
4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone
l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:
a) la verifica dell'identita' del donatore;
b) la verifica delle informazioni relative al consenso,
conformente alle norme vigenti;
c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del
donatore;
d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il
trasporto degli organi;
e) la garanzia della tracciabilita' nel rispetto delle norme
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la
trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti
gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire
sulla qualita' e sulla sicurezza degli organi;
g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita' e la sicurezza
degli organi»;
d) all'articolo 22, comma 1, le parole: «da euro 1.032 a euro
10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro
20.658»;
e) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis. - (Sanzioni in materia di traffico di organi
destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera
di mediazione nella donazione di organi da vivente e' punito con la
reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro
300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una
professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la
richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto
finanziario o un vantaggio analogo e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza
autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile
l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a
euro 50.000.».
341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento
dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 340 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
342. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo
IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, di cui all'articolo 6, comma 2 dello stesso decreto
legislativo, nomina nell'ambito della propria organizzazione, un
responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema di
farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente
qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di
farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attivita'
nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla
medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 344.
343. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio
deve:
a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell'autorita'
competente, un fascicolo di riferimento del sistema di
farmacovigilanza;
b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e
procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonche'
elaborare un'apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto
di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto
rischio/beneficio per ogni medicinale;
c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al
minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali
condizioni dell'AIC.
344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico
e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le procedure
operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di
farmacovigilanza con particolare riguardo:
a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione
all'immissione in commercio;
b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla
comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;
c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale;.
d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla
immissione in commercio;
e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i
medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per
la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, e successive
modificazioni;
f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove
si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e
l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate
come materie prime nella produzione di medicinali;
g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo dei
compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;
h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le
eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;
i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;
l) al sistema delle comunicazioni;
m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del
titolare di MC;
n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del
medicinale (PSUR);
o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori
sanitari;
p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.
345. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.
346. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che
si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a
euro centoventimila.
347. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 342,
che viola gli obblighi ad esso ascritti e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.
348. Le disposizioni di cui ai commi 346 e 347 entrano in vigore
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344.
349. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante
attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e
di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le
seguenti modificazioni;
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) e' aggiunta la
seguente:
«i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da
ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso
passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di
pollame.»;
b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Vaccinazione). - 1. Il Ministero della salute puo'
decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre
catarrale degli ovini, purche':
a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione
specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di
concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche
presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale «G. Caporale» di
Teramo sentite le regioni e province autonome;
b) la Commissione europea sia informata prima che tale
vaccinazione sia eseguita.
2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il
Ministero della salute provvede a delimitare:
a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di
vaccinazione;
b) una zona di sorveglianza che consista in una parte del
territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di
protezione.»;
c) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola:
«vaccinazione» sono inserite le seguenti: «con vaccini vivi
attenuati.»;
d) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole «se non
preventivamente concordate con la Commissione europea» sono
sostituite dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati».
350. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 349 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
attivita' previste dalle disposizioni di cui al comma 349 ricadono
tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti
interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
351. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma
di sgravio, nel triennio 19951997, in favore delle imprese operanti
nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n.
2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi;
corredati della idonea documentazione, necessari per
l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento
alla idoneita' dell'agevolazione concessa, in ciascun caso
individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi
intracomunitari.
352. Le imprese di cui al comma 351 forniscono le informazioni e la
documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta.
353. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti di cui ai commi 351 e 352 entro il termine di
trenta giorni l'idoneita' dell'agevolazione a falsare o a minacciare
la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari e' presunta e,
conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale
dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.
354. Qualora dall'attivita' istruttoria di cui ai commi 351, 352 e
353, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, sia emersa o sia presunta l'idoneita'
dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere
sugli scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente
l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento delle somme
corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime
agevolativo di cui al comma 351, nonche' degli interessi, calcolati
sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE)
n. 794/ 2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla
data in cui si e' fruito dell'agevolazione e sino alla data del
recupero effettivo.
355. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di
cui al comma 351 emessi dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono nulli. Gli importi versati in
esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per
effetto dei provvedimenti di cui al comma 354.
356. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al
comma 351 si estinguono di diritto. L'estinzione e' dichiarata con
decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta
eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
357. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23-sexies:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2013»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti
indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni
ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza
dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.»;
b) all'articolo 23-septies:
1) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
«L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere
al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies,
comma 1.»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si
applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.»;
3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte
del Ministero e' altresi' subordinata all'assunzione da parte
dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale
a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi
Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1,
nonche' al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova
emissione dell'Emittente in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera
assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli
amministratori della facolta' prevista dall'articolo 2443, secondo
comma, del codice civile.»;
c) all'articolo 23-octies:
1) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del
Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non puo'
deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o
straordinari.»;
2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui cio'
risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta' dell'Emittente
di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in
caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva
perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero
ai casi in cui tale facolta' non possa essere esercitata in ragione
dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre
disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della
remunerazione determina un inadempimento al contratto.»;
d) all'articolo 23-novies:
1) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «quindici giorni»;
2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio
di vigilanza;»;
3) al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel
termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresi'
l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi
dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;
e) all'articolo 23-decies:
1) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A
tal fine, la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in
deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo
conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformita' ai
criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di
conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1.
Non e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione
delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del
risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio
dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale
relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve
obbligatorie.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio,
come definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al
Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore
di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione e'
effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice
civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in
conformita' ai criteri previsti in relazione al pagamento degli
interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non
e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle
azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio' risulti compatibile
con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli
eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come
definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante
assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi
Strumenti Finanziari di nuova emissione.»;
f) all'articolo 23-undecies:
1) al comma 2, le parole: «quindici giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci giorni» e le parole: «dieci giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie
procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi
Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione
di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e'
effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.»
358. In considerazione della situazione di grave criticita' nella
gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
luglio 2011 e successive modificazioni, al fine di non determinare
soluzioni di continuita' nelle azioni in corso per il superamento di
tale criticita' con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda
in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria.
359. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi, e'
autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2,
ed agli articoli 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011,
salvo diversa previsione da parte del presente comma e dei commi 360
e 361 , se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina
di cui al comma 358. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo
proroga o revoca.
360. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma
359, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in
ambito regionale:
a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche
per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonche' di impianti per il
trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel
rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;
b) supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al
rientro nella gestione ordinaria;
c) adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei soggetti
preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli
impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti
nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della
Citta' del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini
perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari provvedimenti
di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti.
361. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 359 e 360 sono
posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le
modalita' da stabilirsi con il decreto di cui al comma 358.
362. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216,
recante: «Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di
sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge.
363. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera g) e' aggiunta la
seguente:
«g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90, 3811
19 00 e 3811 90 00».
364. Al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia
elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire cosi' il
rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili imposti dall'UE ed evitare le relative sanzioni,
all'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il
comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di
criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 7-quater, i titolari di impianti di generazione energia
elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio
successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012,
diversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare, di anno in
anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al
punto 7 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, anziche' quello di cui al punto 6 della
tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente
viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile
determinato, come indicato al successivo comma 7-quater, al fine di
garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di
oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di
spesa determinati dall'applicazione, alla producibilita' massima
attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della
tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n.
244. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto
quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un
coefficiente moltiplicativo pari a zero.
7-ter. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di
criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 7-quater, i titolari di impianti di generazione di energia
elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata
inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012,
possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un
incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3,
dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma
7-quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo
corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per
il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta
elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione,
alla producibilita' massima attesa di ogni impianto, della tariffa di
cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
7-quater. 11 Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto
da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della
presente disposizione, provvede a stabilire i criteri per la
determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di
cui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma
7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente
disposizione, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un
apposito regolamento contenente le modalita' di presentazione da
parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio
dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter».
365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito
di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attivita'
agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
nonche' ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede
operativa ovvero domicilio fiscale, nonche' il proprio mercato di
riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni
caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto,
causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012,
evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:
a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo
giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno
2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla
variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore
produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della
produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno
2012, rispetto all'anno 2011;
b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare
il calo di attivita' conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe)
ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla
dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a
quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo
economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo
giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno
2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di
riferimento, dalle aziende fornitrici;
d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo
giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011,
dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle
provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.
366. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma
365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi
e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per
l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15 novembre 2013, i
soggetti di cui al comma 365, possono accedere al finanziamento di
cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373.
367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i soggetti di
cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento,
assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti
dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A
tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione
della convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e
l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello
Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma
7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie
dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le
modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di
cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 365
presentano:
a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto, nella loro qualita' di Commissari delegati, anche ai fini dei
successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle
entrate o con la Guardia di Finanza, nonche' ai soggetti finanziatori
una perizia asseverata che attesta l'entita' della riduzione del
reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche' la
ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 365,
lettere a), b), c) e d) nonche' la circostanza che il danno economico
diretto subito in occasione degli eventi sismici e' stato tale da
determinare la crisi di liquidita' che ha impedito il tempestivo
versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366;
b) ai soli soggetti finanziatori:
1) copia del modello di cui al comma 371, presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate;
2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366.
369. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i
dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti
nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro
successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di
riscossione.
370. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari,
per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli
interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto
previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita
dai soggetti di cui al comma 365 secondo il piano di ammortamento
definito nel contratto di finanziamento.
371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate e'
approvato il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneo
altresi' ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da
effettuare, nonche' sono stabiliti i tempi e le modalita' della
relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere
disciplinati modalita' e tempi di trasmissione all'Agenzia delle
entrate, da parte dei soggetti finanziatori,dei dati relativi ai
finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonche' quelli di
attuazione del comma 369.
372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
risultanti dal modello di cui al comma 371, i dati delle
compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione
del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al
comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della
normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di
cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto
dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato
dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base
alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19
gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari
delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei
danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A
tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a
ciascun soggetto che eserciti attivita' economica per la
compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto e'
concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della
Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19
dicembre 2012.
374. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' le spese strettamente necessarie alla
gestione dei medesimi finanziamenti».
375. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «il Ministero dell'economia e delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti «i Commissari delegati di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del
comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del
2012»;
b) dopo le parole «Ai relativi oneri, nel limite di euro 2
milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014» sono aggiunte le
seguenti: «da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di
quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione».
376. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tutti i
casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale,
degli interessi e di ognialtro onere dovuto. In mancanza di
tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore
comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a
ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo
restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente
necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati
spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le
somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per
la ricostruzione».
377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad
assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai
fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili
presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).
378. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, si interpretano nel senso che, per i titolari di reddito
d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonche' per gli esercenti
attivita' agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale
nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo
articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano esclusivamente se
dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in
relazione alle attivita' dagli stessi rispettivamente svolte, ai
contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
379. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 5, ultimo
periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpreta nel
senso che le ritenute ivi previste includono altresi' i contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' i premi per l'assicurazione
obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a
carico del lavoratore.
380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito
dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni,
di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011,
definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30
aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno
2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni
successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per
l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9
milioni di euro.
Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata
del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta
municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato
l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La
eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo
stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere
riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al
bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui alla
lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti
importi considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i
criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta'
comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui
alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria
ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla
lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del
decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso
l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche'
i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana
e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di
trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del
2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che
insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono
svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali
ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali
l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo
periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge
n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto
legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i
commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17
dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad
applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono
essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta
municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi
del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la
Conferenza Stato citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni
compensative di bilancio.
380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto
esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della
lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta
municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno
2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 settembre 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di
cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1°
settembre, per l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della delibera
consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale delibera, per gli
enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31
agosto 2013, e' adottata entro il termine massimo del 30 novembre
2013.
382. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai
comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo
su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune
delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto
spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno
2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente
comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del
31 dicembre 2012.
383. La verifica del gettito dell'imposta municipale propria
dell'anno 2012, di cui al comma 6-bis dell'articolo 9 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati
relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli
comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti
istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
384. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia
di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta'
comunale.
385. L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.
386. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,6 per
mille ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale
propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad
abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai
sensi dei commi da 380 a 387.
387. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da «svolto mediante l'attribuzione» a
«legge 14 settembre 2011, n. 248,» sono sostituite dalle seguenti:
«svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale»;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unita'
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo e' costituita da
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre
rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si
considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto
legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di
igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attivita' di
accertamento, il comune, per le unita' immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo'
considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari
all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati
tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unita' immobiliari
la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile»;
c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente comma:
«9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del
territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le
procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle
unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun
comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie
assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni
comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le
piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6
della legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) il comma 12 e' abrogato;
e) al comma 34 e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Al
fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella
dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria
devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero
civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove
esistente»;
f) il comma 35 e' sostituito dal seguente: «35. I comuni, in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del
tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla
data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il
servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione
della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo,
della tariffa di cui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cui
al comma 13 e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche', tramite apposito bollettino di conto corrente postale al
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in
quanto compatibili. Con uno o piu' decreti del direttore generale del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e
sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite
le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati,
prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione
dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati
esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di
cui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cui al comma 13 per
l'anno di riferimento e' effettuato in quattro rate trimestrali,
scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni
possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per
l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata e' comunque
posticipato ad aprile, ferma restando la facolta' per il comune di
posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla
determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo
delle corrispondenti rate e' determinato in acconto, commisurandolo
all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA
1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio
2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo
precedente e' determinato tenendo conto delle tariffe relative alla
TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno
precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio e' effettuato con
la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei
commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di
cui al comma 13 e' effettuato in base alla misura standard, pari a
0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e
interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma
29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio
riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro e'
effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. E' consentito
il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun
anno».
388. E' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei
termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla
presente legge.
389. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per
l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto
direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, puo' essere prorogato fino al 30
giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna
commissione e' stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del
termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande
presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore
concorsuale.
390. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma
2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive
modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013.
391. E' prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui all'articolo
1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
392. Il termine di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 30 giugno 2013. Al Commissario
straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non spettano compensi, emolumenti
comunque denominati e rimborso spese.
393. Limitatamente alle professioni turistiche il termine per
l'adozione di uno o piu' regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' prorogato al 30
giugno 2013.
394. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31
dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a
393.
395. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole «non oltre il 31 dicembre 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2013». I giudici
onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31
dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma
secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma,
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31
dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma
secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente
prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1°
gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.
396. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91 le parole «a partire dal 2013» sono sostituite dalle
seguenti «a partire dal 2014».
397. E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
marzo 2005, n. 26.
398. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, le parole «dall'indizione» sono sostituite dalle
seguenti «dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande da parte dei candidati all'abilitazione».
399. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nel mese di ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di ottobre»;
b) al terzo periodo, le parole: «di trenta giorni, dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite
dalle seguenti «indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30
novembre».
400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente, nonche' le previsioni di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre
2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite
previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto,
fino e non oltre il 31 dicembre 2013, previo accordo decentrato con
le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato
secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del
decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali
accordi decentrati eventualmente gia' sottoscritti nel rispetto dei
limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente
comma.
401. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di
contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di
cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di
quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei
bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito
punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui
alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando,
hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione
coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita' e criteri
applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti
di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis
costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le
amministrazioni pubbliche».
402. Nelle more del completamento del processo di riordino
conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, al fine di garantire la continuita' dell'azione
amministrativa e gestionale, nonche' il rispetto dei prescritti
adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine
di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e'
prorogato al 30 aprile 2013.
403. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di
razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui
all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono
incrementati di 150.000 euro per l'anno 2013. Tali disponibilita'
sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga
dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del
comma 402.
404. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite
dalle seguenti «negli anni 2009, 2010 e 2011»;
b) le parole «commi 9-bis, 13, e 14» sono sostituite dalle
seguenti «commi 9-bis, 13, 13-bis e 14».
405. E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per
l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma
16 del citato articolo 19 e' prorogato per l'anno 2013 nella misura
del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due
periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato
dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Le
somme gia' impegnate per il finanziamento dei contratti di
solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei
residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate,
nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della
successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime
finalita'.
406. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' prorogato al 28 febbraio 2013.
407. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo 2013» e le parole: «, di concerto con il
Ministro della salute,» sono soppresse.
408. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, le parole «per due esercizi» sono sostituite dalle seguenti:
«per cinque esercizi».
409. E' prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni
sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI,
comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro.
410. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, e' prorogato al 30
giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con
le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013
e' assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell' interno. (4)
411. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le parole: «dal
2013» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2014» e al secondo periodo
le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013»;
b) all'articolo 2214, comma 1, le parole: «al 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «al 2013».
412. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.
413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali
sono disposte le assegnazioni temporanee. del personale tra
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa
tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.
414. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il
provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e'
adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso
dell'interessato.
415. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento
fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio
1962, n. 1114, e' adottato, previa autorizzazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,
dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
416. All'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatta salva la facolta'
di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non
superiore a sei mesi».
417. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative
emergenziali esigenze di personale del Comune dell'Aquila, connesse
in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico
per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e
della identita' sociale e culturale cittadina, e' autorizzata, anche
in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in
materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a
tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza
la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui fondi di
cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile», convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati
ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai
dati relativi all'anno 2013.
419. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2013».
420. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differiti al 31 marzo
2013.
421. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche
le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' prorogato al 31
marzo 2013.
422: All'articolo 17 -decies, comma 2, della legge 7 agosto 2012,
n. 134, le parole: «tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal trentesimo giorno
successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17
-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015».
423. Per le societa' che gestiscono servizi di interesse generale
su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2
dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' prorogato
all'anno 2014.
424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la
funzionalita' organizzativa e amministrativa degli Enti parco
nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei
mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013,
qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31
dicembre 2013.
425. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5
luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5 del medesimo
articolo 1, e' prorogato, esclusivamente per gli impianti da
realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al
31 marzo 2013, ovvero per gli impianti della medesima fattispecie
sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013. Per
tali ultimi impianti, qualora l'autorizzazione sia rilasciata
successivamente al 31 marzo 2013, al fine di consentire l'allaccio
alla rete dei medesimi, il termine di entrata in esercizio e'
prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013.
426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012
e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonche'
alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno
immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
sulla Gazzetta Ufficiale.
427 All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, le parole:
«prima del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «prima
del 31 dicembre 2013».
428. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di
governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli
affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono
ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei
seguenti parametri di virtuosita':
a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della
convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilita' interno;
c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del
personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei
dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni
svolte anche attraverso esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del
territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo
valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue
variazioni nel corso delle stesse;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei
servizi a domanda individuale per gli enti locali;
g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti
derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto
all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli
enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e
accertate;
1) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di
partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.
Al fine di tener conto della realta' socioeconomica, i parametri di
virtuosita' sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore
delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della
definizione della virtuosita' non sono considerati parametri diversi
da quelli elencati nel presente comma».
429. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i
primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Gli enti
locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano
collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del
comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che,
in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella
classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano
i propri obiettivi del patto di stabilita' interno per l'importo di
cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»
e dopo il comma 3 inserire il seguente comma:
«3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno del 2013
degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di
20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata».
430. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma
5 e' abrogato.
431. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e' sostituito dal seguente:
«6. Le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 , n. 111,
risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del
Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di
cui al periodo precedente non possono essere superiori:
a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per
cento per gli anni dal 2013 al 2016;
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a
16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal
2013 al 2016;
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli
anni dal 2014 al 2016».
432. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183:
a) dopo le parole «registrata negli anni 2006-2008,» sono
inserite le parole «per l'anno 2012 e registrata negli anni
2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,»;
b) alla lettera a) sostituire le parole: «19,7 per cento» con
«18,8 per cento»;
c) alla lettera b) sostituire le parole: «15, 4 per cento» con le
parole: «14,8 per cento»;
d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e
a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016».
433. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.
183:
a) al primo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;
b) le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«30 novembre 2013»;
c) all'ultimo periodo le parole «per l'anno 2012 le disposizioni
di cui ai commi da 138 a 143» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142».
434. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nell'anno 2013
le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali
del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico
attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e,
contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi
programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di
competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo.».
435. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' soppresso.
436. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183 e' soppresso.
437. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole «20 settembre»
con le seguenti «15 luglio»;
b) al comma 5 sostituire le parole «5 ottobre» con le seguenti
«10 settembre».
438. All'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n.
220 sostituire le parole: «in caso di mancato rispetto del patto» con
le seguenti: «nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni.
della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato
raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno».
439. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n.
183 e' sostituito dal seguente:
«26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno,
l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza
tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della
regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti
erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione
non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per
interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media
della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti,
devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per
l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i
gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.».
440. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma
27 e' soppresso.
441. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350 e' abrogato.
442. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e' abrogato.
443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo
162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267, i proventi da
alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati
esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in
assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del
debito.
444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: «con
riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data
di cui al comma 2».
445. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n.
183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso
in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro
sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto
consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si
applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del
presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata
trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il
presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo
monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad
assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la
predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la
sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di
trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di
risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono
sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto
Ministero».
446. All'articolo 31, dopo il comma 20, della legge 12 novembre
2011, n. 183 inserire il seguente:
«20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque
tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della
precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del
patto di stabilita' interno».
447. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che
hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di societa'
partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio
2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata
riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione
con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12
novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per
mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, si intende cosi'
ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale
di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
448. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 449 a 472, che costituiscono
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
449. Il complesso delle spese finali in termini di competenza
eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non puo' essere
superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090
milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di
20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in
termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al
2016, e' determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
entro il 31 gennaio di ciascun anno e puo' assorbire quanto previsto
dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'
comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo
complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in
termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata
sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi
dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,
n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse
dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilita'
interno del 2011.
450. Il complesso delle spese finali in termini di competenza
finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere
superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di
competenza euro-compatibile determinato per il corrispondente
esercizio ai sensi del comma 449.
450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla
sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica
avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza
eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma
449 e successivi.
451. Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile
di cui al comma 449 e' determinato dalla somma:
a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti,.
delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della
gestione corrente;
b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse
e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per
concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni
azionarie e per conferimenti.
452. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere f) e n) sono abrogate;
b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole
«entro il limite di 1600 milioni»;
c) dopo la lettera n-ter) e' aggiunta la seguente:
«n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle
somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1
della legge di stabilita'». Le disposizioni di cui all'articolo 32,
comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano al
complesso delle spese finali di cui ai commi 449 e 450.
453. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di
spese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle regioni
a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma
452.
454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,
concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di
competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato
riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza
eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui
all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre
2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in
attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie
speciali.
Il complesso delle spese finali in termini di competenza
finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma
non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016,
all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il
corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal fine,
entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la
proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.
455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle
finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo
programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato
aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui
all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre
2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, relativi al 2013, 2014,2015 e 2016, emanato in
attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135;
d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie
speciali.
A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze.
456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro il
31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia,
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei
dati trasmessi, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli
importi previsti dal comma 454. Gli obiettivi della regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano
sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo
relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455.
457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia
di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi
territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455, le
modalita' attuative del patto di stabilita' interno mediante
l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo
restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di
mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente
comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilita'
interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.
458. L'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel rispetto
degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure
finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato,
mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di
specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello
Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita'
definite.
460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilita' interno, le
informazioni riguardanti le modalita' di determinazione dei propri
obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione
di competenza finanziaria sia quella di competenza
eurocompatibile,attraverso i prospetti e con le modalita' definiti
con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le
modalita' definite dal decreto di cui al comma 460. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel
caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti
il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la
Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro
sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della
certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno,
l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali
il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si
assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in
termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali
il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si
assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in
termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In
caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze
depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso
inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente
per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente
territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti
della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla
maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio
considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della
percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche',
in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio,
dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli
obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013
la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla
maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai
fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di
manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza
degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio
e gli obiettivi programmatici stessi;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la
sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per
l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare
contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente
disposizione;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i
gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con
una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2010.
463. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che
si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo
dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di
stabilita' interno se, nell'anno successivo:
a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la
sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto,
altresi', divieto di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il
rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario
certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle
lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e'
trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun
trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata
trasmissione della certificazione, le regioni si considerano
inadempienti al patto di stabilita' interno. Lo stato di inadempienza
e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio
della certificazione.
464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
per le quali la violazione del patto di stabilita' interno sia
accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la
violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello
in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, le sanzioni di cui al comma 462. In tali casi, la
comunicazione della violazione del patto e' effettuata al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della
violazione da parte degli uffici dell'ente.
465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si
configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono
nulli.
466. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla
disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli
adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di
stabilita' interno.
467. Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, le parole: «2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle
parole: «dal 2009 al 2015». Alla fine del comma 1 e' aggiunto il
seguente periodo «Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono
trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria».
468. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31
gennaio di ciascun anno» e le parole «15 ottobre 2012» sono
sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno».
469. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31
gennaio di ciascun anno» e le parole: «15 ottobre 2012» sono
sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno».
470. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6,
7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
471. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.
183, le parole «18, 19 e 20» sono sostitute dalle seguenti: «18 e
19».
472. Al comma. 1, lettera a), dell'articolo 7, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo le parole «Per gli enti per i quali il patto di
stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume
quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini
di cassa o di competenza.» sono aggiunte le seguenti «Dal 2013, per
gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al
livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di
competenza finanziaria»;
b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo "Dal 2013 la sanzione
non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per
interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla
corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo
dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per
l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto
di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i
risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi
programmatici stessi.».
473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «1° luglio 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;
2) al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2013».
474. Al fine di potenziare le attivita' dell'ICE-Agenzia per la
promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le
risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia sono incrementate di
dieci milioni di euro per l'anno 2013.
475. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli
apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con
gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che
possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso
al gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a
tempo o a scopo»;
b) dopo il comma 7 -bis sono inseriti i seguenti:
«7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i
quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole
tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la
regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i
parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta,
tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco
tramite apparecchi, nonche' per la determinazione della base
imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui
all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili
per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i
premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero
tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui
al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata,
per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro
o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di
vendita.
7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso
dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono
regolarizzabili con modalita' definite con il decreto di cui al comma
7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero
di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al
pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui
all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni»;
c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa
apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne
consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e
associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte
autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun
apparecchio;
f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa
o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o
in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi
videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle
prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni
di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per
ciascun apparecchio videoterminale».
476. A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la tesoreria statale
sono istituite una o piu' contabilita' speciali intestate all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le
entrate che affluiscono sulle predette contabilita' speciali, la
destinazione delle risorse, nonche' le modalita' di funzionamento.
477. Ferma la data del 1° dicembre 2012 ai fini delle
incorporazioni di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio,
corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo,
e' deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi di
tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonche'
trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di
esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'
stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per
l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e
38 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Per la stessa amministrazione
autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di
controllo della Corte dei conti e quelle di regolarita'
amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n. 123 del
30 giugno 2011.
478. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, e' abrogato
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre
1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato e
le risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le
disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore il giorno
stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
479. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, e' fissata in
misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
480. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22
per cento».
481. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre
2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del
lavoro, e' introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di
cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere
di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per
l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel
rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. Se il
decreto di cui al terzo periodo non e' emanato entro il 15 gennaio
2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove
un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al
presente comma a politiche per l'incremento della produttivita',
nonche' al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare
l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per
incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
482. Le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime
modalita' anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il
relativo onere non puo' essere superiore a 600 milioni di euro per
l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il
termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e' fissato al
15 gennaio 2014.
483. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio,
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni
sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio
portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per
ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi o affidati. La detrazione e' aumentata a 1.220 euro per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni
sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio
portatore di handicap».
484. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500
euro»;
2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000
euro»;
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti
importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non
euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non
euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e
c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del
presente comma e' aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro
1.875, di euro 1.250 e di euro 625».
485. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 484 del
presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il
Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita
l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle
stesse regioni e province autonome.
486. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «,
con la sola esclusione dei certificati penali,».
487. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote
di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.
488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato;
b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) e'
aggiunto il seguente:
«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21)
e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti
indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro
consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in
generale».
489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
490. Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle
operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31
dicembre 2013.
491. Il trasferimento della proprieta' di azioni e di altri
strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma
dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da societa' residenti
nel territorio dello Stato, nonche' di titoli rappresentativi dei
predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto
emittente, e' soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie
con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E'
soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il
trasferimento di proprieta' di azioni che avvenga per effetto della
conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il
trasferimento della proprieta' avvenga per successione o donazione.
Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto
delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo
strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da
un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta e'
dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e
dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota
dell'imposta e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che avvengono
in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di
annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari,
nonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e
le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate
nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della
Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresi' esclusi dall'imposta i
trasferimenti di proprieta' di azioni negoziate in mercati
regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da
societa' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno
precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprieta' sia
inferiore a 500 milioni di euro.
492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante
prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491,
o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' degli strumenti
finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori
mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del
medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di
vendere prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al
comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con
riferimento prevalentemente a uno o piu' strumenti finanziari
indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e
certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta
in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di
strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata
alla presente legge. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo.
di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle
parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo
periodo prevedano come modalita' di regolamento anche il
trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari
partecipativi, il trasferimento della proprieta' di tali strumenti
finanziari che avviene al momento del regolamento e' soggetto
all'imposta con le modalita' e nella misura previste dal comma 491.
Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa,
ridotta a 1/5, potra' essere determinata con riferimento al valore di
un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro
dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore
medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.
493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di
negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati
membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
494. L'imposta di cui al comma 491 e' dovuta dal soggetto a favore
del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 492 e'
dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle
operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai
soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di
trasferimento della proprieta' di azioni e strumenti finanziari di
cui al comma 491, nonche' per le operazioni su strumenti finanziari.
di cui al comma 492, l'imposta e' versata dalle banche, dalle
societa' fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate
all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e
delle attivita' di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
nonche' dagli altri soggetti che comunque intervengono
nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli
intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione
intervengano piu' soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo,
l'imposta e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente
o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi
l'imposta e' versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri
soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono
nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti
indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le
stesse responsabilita' del soggetto non residente, per gli
adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi
precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro
il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della
proprieta' di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni
di cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno
come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le
banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche
centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di
altri Stati, nonche' gli enti od organismi internazionali costituiti
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta
di cui ai commi 491 e 492 non si applica:
a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di
cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attivita' di supporto agli
scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2,
paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
b) ai soggetti che effettuano, per conto di una societa'
emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492
in vista di favorire la liquidita' delle azioni emesse dalla medesima
societa' emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse,
accettate dall'Autorita' dei mercati finanziari in applicazione della
direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29
aprile 2004;
c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonche' alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
d) alle transazioni ed alle operazioni tra societa' fra le quali
sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi
primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di
operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni
indicate nel decreto di cui al comma 500.
e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e
servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma
dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e della relativa normativa di attuazione.
495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono
soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative
agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera
attivita' di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un
algoritmo informatico che determina in maniera automatica le
decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione
degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o
la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima
specie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al valore
stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di cui al comma 500. Tale valore non puo' comunque essere superiore a
mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per
cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una
giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il
decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non puo' in ogni
caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.
496. L'imposta di cui al comma 495 e' dovuta dal soggetto per conto
del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini
del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al comma 494.
497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle
transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i
trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma
495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre
2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al
comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il
2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella
misura dello 0,22 per cento; quella di cui al sesto periodo del
medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta
dovuta sui trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491 e sugli
ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui
al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 e' versata entro il
16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma
492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari
derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013
e' versata entro il 16 ottobre 2013.
498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione
dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonche' per il relativo
contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o
ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei
soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del
pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere
l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per
il versamento dell'imposta.
499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non e' deducibile ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' di applicazione dell'imposta di
cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi
dichiarativi. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalita'
per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498.
501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo,
dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le
parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto
previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del
2012.
502. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«al 31 dicembre 2017».
503. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2019».
504. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la
prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la
seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti,
rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto
delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il
termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo d'imposta 2012».
505. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento
di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il
termine di versamento di cui al comma 1 si applica»; e, al secondo
periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.
506. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata:
a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».
507. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora
compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato
dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve
matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio,
l'imposta da versare per tale anno e' corrispondentemente ridotta; in
ciascuno degli anni successivi tale percentuale e' ridotta di 0,1
punti percentuali fino al 2024 ed e' pari all'1,25 per cento a
partire dal 2025.».
508. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995
da soggetti esercenti attivita' commerciali, si applicano le
disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva
matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i
premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta e'
applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge
26 settembre 1985, n. 482 ed e' versata, nella misura del 60 per
cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte e' versata, a
partire dal 2014, in quattro rate. annuali di pari importo entro il
16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta puo' essere
acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della
predetta riserva.
509. Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della.
tariffa. allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1971, n. 642, dopo le parole «e, limitatamente all'anno 2012,
nella misura massima di euro 1.200» sono inserite le seguenti: «,
nonche', a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro
4.500 se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica.»
510. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma
13 e' sostituito dal seguente:
«13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di
collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni
e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di
ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi, dovra' definire
specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e
regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per
le attivita' di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, converito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di preventivazione,
monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i
danni».
511. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura
delle riserve tecniche nonche' tra gli attivi delle gestioni separate
delle imprese di assicurazione anche i crediti d'imposta di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
e successive modificazioni.
512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi,
per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e
agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli,
nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per
cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla
rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto
delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto
delle disposizioni di cui al presente comma.
513. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni
esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle
imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle
disposizioni di cui al presente comma.
514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma
513.
515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad
escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, le persone fisiche esercenti le attivita' commerciali
indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che
non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che
impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui
ammontare massimo e' determinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo
schema. La dotazione annua del predetto fondo e' di 188 milioni di
euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di
242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
516. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al
punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le
regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo
nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le
aliquote ridotte di cui al primo periodo non puo' essere superiore a
quella indicata nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
517. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati
di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002,
recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi
impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella
silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini
dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione
dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo
2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i
consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti
del 10 per cento.
518. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 2012»;
b) al comma 15-bis:
1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero
per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o
amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che
lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce
l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in
deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte
sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono
soppresse;
2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;
c) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente:
«15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili
non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente
articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni»;
d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte
le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalita' di
versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 2012»;
f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011 e» e, al
secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni» sono soppresse;
g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte
le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalita' di
versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il
versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 e' effettuato entro
il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
all'anno di riferimento» sono soppresse.
519. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili
situati all'estero e all'imposta sul valore delle attivita'
finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in
conformita' al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012,
ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificati dal
comma 518 del presente articolo.
520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni,
obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli
nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli; le
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari
diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed
eccettuati la custodia e l'amministrazione nonche' il servizio di
gestione individuale di portafogli»;
b) all'articolo 36, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano,
altresi', ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione
individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione
o intermediazione relative al predetto servizio, sia attivita' esenti
dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma».
521. Le disposizioni di cui al comma 520 si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
522. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle
seguenti: «a euro 2.500»;
2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 2.500»;
3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite
dalle seguenti: «di euro 2.500»;
b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro
5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500».
523. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma
241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si
applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.
524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) e'
aggiunta la seguente: «i-novies) le erogazioni liberali in denaro al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante
versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita'
stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze»;
b) all'articolo 78, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).».
525. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di
decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla
riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per
le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di
pagamento e degli altri atti della riscossione, nonche' per
l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle
societa' del Gruppo Equitalia. Tali attivita' sono remunerate avuto
riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe
attivita' normalmente svolte dalle stesse societa'»;
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista
dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra
attivita' contemplata dal titolo II del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive
modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale
del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo
esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della
riscossione.
10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del
comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia
di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti
esecutivi eventualmente gia' avviati dall'agente della riscossione e
nei cui confronti le garanzie gia' attivate mantengono validita' e
grado».
526. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e
2013»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione
relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».
527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono
automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed
eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con
decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle
quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle
relative spese per le procedure esecutive poste in essere.
528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti
in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le
attivita' di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne
notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalita'
stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.
529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli
articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e,
fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di
responsabilita' amministrativo e contabile.
530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi
4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: « 1°
gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».
531. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 e'
istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato
di indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante ruolo
effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248. Il Comitato e' composto da un magistrato della Corte
dei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un
massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero
dell'Economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a
rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono
delle societa' del Gruppo Equitalia.
532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalita'
di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i
requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata
delle rispettive cariche.
533. Il Comitato elabora annualmente criteri:
a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di
recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo
svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga
conto della capacita' operativa degli agenti della riscossione e
dell'economicita' della stessa azione;
b) di controllo dell'attivita' svolta sulla base delle
indicazioni impartite.
534. I criteri sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle
Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno successivo
a quello in cui sono stati approvati.
535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle
quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1°
gennaio 2013.
536. Nel comma 6 dell'articolo 23-quinques del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «la direzione della giustizia tributaria e» sono
soppresse;
b) le parole «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti «e'
trasferita»;
c) le parole «gli attuali titolari» sono sostituite dalle
seguenti «l'attuale titolare»;
d) le parole da «,direzione legislazione» fino a «ad esercitare»
sono sostituite dalla seguente «esercita»;
e) le parole «coordinamento della» sono soppresse.
537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei
tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione»,
sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,
su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore,
limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati
dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni
dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del
primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura
cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il
contribuente presenta al concessionario per la riscossione una
dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga
documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della
formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o
l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,
intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso
esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente
creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che
abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore,
emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione
non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,
in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore
dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilita' del credito
sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il
concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la
dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al
fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed
ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della
sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi
informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente
creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta
elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a
confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta,
provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al
concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di
sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore
dell'inidoneita' di tale documentazione a mantenere sospesa la
riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al
concessionario della riscossione per la ripresa dell'attivita' di
recupero del credito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della
comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei
conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione,
trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data
di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso
concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono
annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente
discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle
scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
541. Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in cui il
contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa,
si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli
enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di
trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei
carichi iscritti a ruolo.
543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano
anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della
riscossione prima della data di entrata in vigore della presente
legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli
adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso
inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di
cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della
riscossione e' considerato automaticamente discaricato dei relativi
ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
dell'ente creditore i corrispondenti importi.
544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille
euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui
l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di
inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539, non si
procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di
centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una
comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
545. La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' abrogata.
546. Dalle disposizioni di cui ai commi da 537 a 544 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
547. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25, dopo le parole: «demaniali marittimi» sono inserite le
seguenti: «, lacuali e fluviali»; dopo le parole: «turistico
ricreative» sono inserite le seguenti «e sportive, nonche' quelli
destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati
alla nautica da diporto».
548. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195, e' incrementato nella misura di 250 milioni di
euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale
nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti
delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate
operano in qualita' di commissari delegati con i poteri e le
modalita' di cui al decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
549. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma 204, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «per l'anno 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013» e le parole: «per l'anno
2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014».
550. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano
determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e'
rinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate
nella Tabella C allegata alla presente legge.
552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per
programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
553. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella
Tabella di cui al comma 552, le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri,
nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
554. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle
forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative
norme di attuazione.
555. Al comma 7 dell'articolo 6, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, le parole «a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 2014».
556. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3.1 Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al
comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre
2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4, del 7
gennaio 2010.
3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non e' dovuta la quota di
imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprieta' dei comuni
di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come modificato dall'articolo 4,
comma 5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e
non si applica il comma 17, del medesimo articolo.
3.3 Il comune di cui al comma 3.1 puo' esentare dalla tassa per
l'occupazione dispazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di
ricostruzione».
557. In relazione alle ulteriori attivita' conseguenti
dall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.
94, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' integrata di 1,3 milioni di euro
per l'anno 2013.
558. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013».
559. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1
dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e'
ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e
al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies, le parole
«35» sono sostituite dalle parole «25».
560. I commissari delegati per la gestione, di contesti
emergenziali, i commissari del, Governo cui alla legge 23 agosto
1988, n. 400, e al decreto legislativo 31 marzo 1998,, n. 112,
nonche' i commissari straordinari. regionali, assicurano, sui siti
istituzionali delle rispettive strutture o, in mancanza,. sui siti
istituzionali delle amministrazioni che hanno proceduto al
commissariamento, la tempestiva pubblicazione degli atti e dei
documenti relativi alle deliberazioni assunte, nonche' la situazione
aggiornata dei rapporti contrattuali, delle risorse stanziate, di
quelle impegnate, trasferite ed erogate per gli interventi adottati
nell'esercizio delle loro funzioni.
561. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Grilli, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla
L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Il
termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' prorogato al 31 dicembre 2013, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una
somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 e' assegnata
all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero
dell'interno".
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4,
lettere a) e b)) che "All'articolo 1, comma 235, quarto periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter
dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14"
sono sostituite dalle seguenti: "delle ulteriori modifiche apportate
al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";
b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno
2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di
euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni
di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a
2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per
l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018"".
-------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo
1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa
previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di
autovetture".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 9) che "L'articolo 1,
comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpreta nel
senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono
essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di ?.
272.000,00 e della vigente dotazione organica, a decorrere dall'anno
2013, mediante il conferimento della qualifica di avvocato dello
Stato ai procuratori dello Stato con anzianita' di servizio di otto
anni nella qualifica, previo giudizio di promovibilita' e secondo
l'ordine di merito".
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
((
---------------------------------------------------------------------
RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'
---------------------------------------------------------------------
IN MILIONI DI EURO
---------------------------------------------------------------------
Descrizione risultato differenziale | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
Livello massimo del saldo netto da | | |
finanziare, al netto delle regolazioni | | |
contabili e debitorie pregresse (pari a | | |
6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230| | |
milioni di euro per il 2014 e a 3.150 | | |
milioni di euro per il 2015), tenuto conto| | |
degli effetti derivanti dalla presente | | |
legge |- 39.600| -29.100| -900
---------------------------------------------------------------------
Livello massimo del ricorso al mercato | | |
finanziario, tenuto conto degli effetti | | |
derivanti dalla presente legge (*) | 273.000| 255.000| 260.000
---------------------------------------------------------------------
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2013, di un
importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a
interventi non considerati nel bilancio di previsione.
---------------------------------------------------------------------
))
Allegato 2
(articolo 1, commi 2 e 3)
---------------------------------------------------------------------
Missione e |
programma |
---------------------------------------------------------------------
| Trasferimenti alle gestioni previdenziali
|-------------------------------------------------
| (in milioni di euro)
|-------------------------------------------------
| | 2012| 2013| 2014
|-------------------------------------------------
|2.a1) Adeguamento | | |
|dei trasferimenti a| | |
|favore del Fondo | | |
|pensioni lavoratori| | |
|dipendenti, delle | | |
25 - Politiche |gestioni dei | | |
previdenziali |lavoratori | | |
|autonomi, della | | |
|gestione speciale | | |
|minatori, nonche' | | |
|in favore dell'Ente| | |
|nazionale di | | |
|previdenza e di | | |
|assistenza per i | | |
|lavoratori dello | | |
|spettacolo e dello | | |
|sport | | |
|professionistico | | |
|(ENPALS), ai sensi | | |
|dell'articolo 37, | | |
|comma 3, lettera | | |
|e), della legge 9 | | |
|marzo 1989, n. 88 | 769,03| 769,03| 769,03
|-------------------------------------------------
|2.a2) Adeguamento | | |
|dei trasferimenti | | |
|al Fondo pensioni | | |
3. Previdenza |lavoratori | | |
obbligatoria e |dipendenti, ad | | |
complementare, |integrazione dei | | |
assicurazioni |trasferimenti di | | |
sociali |cui al punto 2.a1),| | |
|della gestione | | |
|esercenti attivita'| | |
|commerciali e della| | |
|gestione artigiani,| | |
|ai sensi | | |
|dell'articolo 59, | | |
|comma 34, della | | |
|legge 27 dicembre | | |
|1997, n. 449, e | | |
|successive | | |
|modificazioni | 190,04| 190,04| 190,04
|-------------------------------------------------
|2.a3) Adeguamento | | |
|dei trasferimenti | | |
|alla gestione | | |
|ex-INPDAP | 84,86| 84,86| 84,86
|-------------------------------------------------
|2.b1) Importi | | |
|complessivamente | | |
|dovuti dallo Stato | | |
|per le gestioni di | | |
|cui al punto 2.a1) |19.993,24|19.993,24|19.993,24
|-------------------------------------------------
| di cui: | |
|-------------------------------------------------
|2.b1.a) gestione | | |
|previdenziale | | |
|speciale minatori | 3,00| 3,00| 3,00
|-------------------------------------------------
|2.b1.b) gestione | | |
|ex-ENPALS | 69,58| 69,58| 69,58
|-------------------------------------------------
|2.b1.c) | | |
|integrazione | | |
|annuale oneri | | |
|pensioni per i | | |
|coltivatori | | |
|diretti, mezzadri e| | |
|coloni prima del 1°| | |
|gennaio 1989 | 698,00| 698,00| 698,00
|-------------------------------------------------
|2.b2) Importi | | |
|complessivamente | | |
|dovuti dallo Stato | | |
|per le gestioni di | | |
|cui al punto 2.a2) | 4.940| 4.940| 4.940
|-------------------------------------------------
|2.b3) Importi | | |
|complessivamente | | |
|dovuti dallo Stato | | |
|per la gestione | | |
|ex-INPDAP di cui al| | |
|punto 2.a3) | 2.260,86| 2.260,86| 2.260,86
---------------------------------------------------------------------
Elenco 1
(articolo 1, comma 4)
RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE RIMODULABILI DI CIASCUN
MINISTERO
Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO | | | | | |
DELL'ECONOMIA E| | | | | |
DELLE FINANZE |6668.973|572.125 |6623.183|523.213 |484.496 |377.901
---------------------------------------------------------------------
1 Politiche | | | | | |
economico- | | | | | |
finanziarie e | | | | | |
di bilancio | | | | | |
(29) | 99.851 | 63.358 | 68.892 | 28.465 | 75.220 | 31.608
---------------------------------------------------------------------
1.1 Regolazione| | | | | |
giurisdizione e| | | | | |
coordinamento | | | | | |
del sistema | | | | | |
della | | | | | |
fiscalita' (1) | 12.766 | 2.048 | 14.344 | 2.438 | 15.307 | 2.568
---------------------------------------------------------------------
1.3 Prevenzione| | | | | |
e repressione | | | | | |
delle frodi e | | | | | |
delle | | | | | |
violazioni agli| | | | | |
obblighi | | | | | |
fiscali (3) | 15.010 | 15.010 | 15.952 | 15.952 | 18.988 | 18.988
---------------------------------------------------------------------
1.4 Regola- | | | | | |
mentazione e | | | | | |
vigilanza sul | | | | | |
settore | | | | | |
finanziario (4)| 189 | 0 | 292 | 0 | 215 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.5 Regolazioni| | | | | |
contabili, | | | | | |
restituzioni e | | | | | |
rimborsi | | | | | |
d'imposte (5) | 24.978 | 1.081 | 26.411 | 0 | 29.048 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.6 Analisi e | | | | | |
programmazione | | | | | |
economico- | | | | | |
finanziaria (6)| 1.045 | 53 | 1.304 | 75 | 913 | 53
---------------------------------------------------------------------
1.7 Analisi, | | | | | |
monitoraggio e | | | | | |
controllo della| | | | | |
finanza | | | | | |
pubblica e | | | | | |
politiche di | | | | | |
bilancio (7) | 45.806 | 45.806 | 10.563 | 10.000 | 10.675 | 10.000
---------------------------------------------------------------------
1.8 Supporto | | | | | |
all'azione di | | | | | |
controllo, | | | | | |
vigilanza e | | | | | |
amministrazione| | | | | |
generale della | | | | | |
Ragioneria | | | | | |
generale dello | | | | | |
Stato sul | | | | | |
territorio (8) | 58 | 0 | 26 | 0 | 75 | 0
---------------------------------------------------------------------
2 Relazioni | | | | | |
finanziarie con| | | | | |
le autonomie | | | | | |
territoriali | | | | | |
(3) | 60.008 | 59.940 | 27.467 | 27.436 | 78.212 | 78.123
---------------------------------------------------------------------
2.3 Regolazioni| | | | | |
contabili ed | | | | | |
altri | | | | | |
trasferimenti | | | | | |
alle Regioni a | | | | | |
statuto | | | | | |
speciale (5) | 389 | 389 | 126 | 126 | 382 | 382
---------------------------------------------------------------------
2.4 Concorso | | | | | |
dello Stato al | | | | | |
finanziamento | | | | | |
della spesa | | | | | |
sanitaria (6) | 4.589 | 4.589 | 2.104 | 2.104 | 5.991 | 5.991
---------------------------------------------------------------------
2.5 Rapporti | | | | | |
finanziari con | | | | | |
Enti | | | | | |
territoriali | | | | | |
(7) | 55.030 | 54.962 | 25.237 | 25.206 | 71.839 | 71.750
---------------------------------------------------------------------
3 L'Italia in | | | | | |
Europa e nel | | | | | |
mondo (4) | 2.233 | 6 | 2.205 | 8 | 2.232 | 6
---------------------------------------------------------------------
3.1 | | | | | |
Partecipazione | | | | | |
italiana alle | | | | | |
politiche di | | | | | |
bilancio in | | | | | |
ambito UE (10) | 2.165 | 0 | 2.138 | 0 | 2.086 | 0
---------------------------------------------------------------------
3.2 Politica | | | | | |
economica e | | | | | |
finanziaria in | | | | | |
ambito | | | | | |
internazionale | | | | | |
(11) | 47 | 6 | 67 | 8 | 46 | 6
---------------------------------------------------------------------
6 Soccorso | | | | | |
civile (8) | 6.577 | 6.577 | 8.179 | 8.179 | 5.765 | 5.765
---------------------------------------------------------------------
6.2 Protezione | | | | | |
civile (5) | 6.577 | 6.577 | 8.179 | 8.179 | 5.765 | 5.765
---------------------------------------------------------------------
7 Agricoltura, | | | | | |
politiche | | | | | |
agroalimentari | | | | | |
e pesca (9) | 47 | 47 | 67 | 67 | 47 | 47
---------------------------------------------------------------------
7.1 Sostegno al| | | | | |
settore | | | | | |
agricolo (3) | 47 | 47 | 67 | 67 | 47 | 47
---------------------------------------------------------------------
8 | | | | | |
Competitivita' | | | | | |
e sviluppo | | | | | |
delle imprese | | | | | |
(11) | 83.643 | 75.773 | 85.108 | 83.590 | 20.567 | 18.969
---------------------------------------------------------------------
8.3 Interventi | | | | | |
di sostegno | | | | | |
tramite il | | | | | |
sistema della | | | | | |
fiscalita' (9) | 83.643 | 75.773 | 85.108 | 83.590 | 20.567 | 18.969
---------------------------------------------------------------------
9 Diritto alla | | | | | |
mobilita' (13) |148.210 |147.770 |146.508 |145.879 | 9.608 | 9.171
---------------------------------------------------------------------
9.1 Sostegno | | | | | |
allo sviluppo | | | | | |
del trasporto | | | | | |
(8) |148.210 |147.770 |146.508 |145.879 | 9.608 | 9.171
---------------------------------------------------------------------
10 | | | | | |
Infrastrutture | | | | | |
pubbliche e | | | | | |
logistica (14) | 3.778 | 2.748 | 1.007 | 0 | 1.211 | 0
---------------------------------------------------------------------
10.1 Opere | | | | | |
pubbliche e | | | | | |
infrastrutture | | | | | |
(8) | 3.778 | 2.748 | 1.007 | 0 | 1.211 | 0
---------------------------------------------------------------------
11 | | | | | |
Comunicazioni | | | | | |
(15) | 9.204 | 0 | 12.746 | 0 | 8.867 | 0
---------------------------------------------------------------------
11.1 Servizi | | | | | |
postali e | | | | | |
telefonici (3) | 702 | 0 | 1.000 | 0 | 696 | 0
---------------------------------------------------------------------
11.2 Sostegno | | | | | |
all'editoria | | | | | |
(4) | 8.502 | 0 | 11.746 | 0 | 8.171 | 0
---------------------------------------------------------------------
12 Ricerca e | | | | | |
innovazione | | | | | |
(17) | 1.580 | 1.492 | 2.048 | 1.934 | 1.425 | 1.346
---------------------------------------------------------------------
12.1 Ricerca di| | | | | |
base e | | | | | |
applicata (15) | 1.580 | 1.492 | 2.048 | 1.934 | 1.425 | 1.346
---------------------------------------------------------------------
13 Sviluppo | | | | | |
sostenibile e | | | | | |
tutela del | | | | | |
territorio e | | | | | |
dell'ambiente | | | | | |
(18) | 35 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0
---------------------------------------------------------------------
13.2 Sostegno | | | | | |
allo sviluppo | | | | | |
sostenibile | | | | | |
(14) | 35 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0
---------------------------------------------------------------------
16 Istruzione | | | | | |
scolastica (22)| 781 | 781 | 348 | 348 | 991 | 991
---------------------------------------------------------------------
16.1 Sostegno | | | | | |
all'istruzione | | | | | |
(10) | 781 | 781 | 348 | 348 | 991 | 991
---------------------------------------------------------------------
17 Diritti | | | | | |
sociali, | | | | | |
politiche | | | | | |
sociali e | | | | | |
famiglia (24) | 8.816 | 3.118 | 10.219 | 4.455 | 8.398 | 3.098
---------------------------------------------------------------------
17.1 Protezione| | | | | |
sociale per | | | | | |
particolari | | | | | |
categorie (5) | 1.205 | 1.189 | 1.722 | 1.700 | 1.198 | 1.l82
---------------------------------------------------------------------
17.2 Garanzia | | | | | |
dei diritti dei| | | | | |
cittadini (6) | 5.280 | 0 | 5.170 | 0 | 4.887 | 0
---------------------------------------------------------------------
17.3 Sostegno | | | | | |
alla famiglia | | | | | |
(7) | 1.224 | 1.224 | 1.744 | 1.744 | 1.213 | 1.213
---------------------------------------------------------------------
17.4 Promozione| | | | | |
e garanzia dei | | | | | |
diritti e delle| | | | | |
pari | | | | | |
opportunita' | | | | | |
(8) | 705 | 705 | 1.011 | 1.011 | 703 | 703
---------------------------------------------------------------------
17.5 Lotta alle| | | | | |
dipendenze (4) | 401 | 0 | 572 | 0 | 398 | 0
---------------------------------------------------------------------
18 Politiche | | | | | |
previdenziali | | | | | |
(25) | 3.595 | 3.595 | 5.122 | 5.122 | 3.563 | 3.563
---------------------------------------------------------------------
18.1 Previdenza| | | | | |
obbligatoria e | | | | | |
complementare, | | | | | |
sicurezza | | | | | |
sociale | | | | | |
trasferimenti | | | | | |
agli enti ed | | | | | |
organismi | | | | | |
interessati (2)| 3.595 | 3.595 | 5.122 | 5.122 | 3.563 | 3.563
---------------------------------------------------------------------
21 Organi | | | | | |
costituzionali,| | | | | |
a rilevanza | | | | | |
costituzionale | | | | | |
e Presidenza | | | | | |
del Consiglio | | | | | |
dei ministri | | | | | |
(1) | 8.309 | 5.716 | 11.773 | 8.145 | 8.190 | 5.665
---------------------------------------------------------------------
21.2 Organi a | | | | | |
rilevanza | | | | | |
costituzionale | | | | | |
(2) | 3.904 | 1.311 | 5.496 | 1.868 | 3.824 | 1.299
---------------------------------------------------------------------
21.3 Presidenza| | | | | |
del Consiglio | | | | | |
dei Ministri | | | | | |
(3) | 4.405 | 4.405 | 6.277 | 6.277 | 4.366 | 4.366
---------------------------------------------------------------------
23 Turismo (31)| 502 | 502 | 715 | 715 | 498 | 498
---------------------------------------------------------------------
23.1 Sviluppo e| | | | | |
competitivita' | | | | | |
del turismo (l)| 502 | 502 | 715 | 715 | 498 | 498
---------------------------------------------------------------------
24 Servizi | | | | | |
istituzionali e| | | | | |
generali delle | | | | | |
amministrazioni| | | | | |
pubbliche (32) | 12.048 | 72 | 15.219 | 102 | 16.860 | 71
---------------------------------------------------------------------
24.3 Servizi e | | | | | |
affari generali| | | | | |
per le | | | | | |
amministrazioni| | | | | |
di competenza | | | | | |
(3) | 5.877 | 0 | 7.042 | 0 | 8.360 | 0
---------------------------------------------------------------------
24.4 Servizi | | | | | |
generali, | | | | | |
formativi ed | | | | | |
approvvi- | | | | | |
gionamenti per | | | | | |
le | | | | | |
Amministrazioni| | | | | |
pubbliche (4) | 5.951 | 72 | 7.960 | 102 | 8.241 | 71
---------------------------------------------------------------------
24.5 | | | | | |
Rappresentanza,| | | | | |
difesa in | | | | | |
giudizio e | | | | | |
consulenza | | | | | |
legale in | | | | | |
favore delle | | | | | |
Amministrazioni| | | | | |
dello Stato e | | | | | |
degli enti | | | | | |
autorizzati (5)| 220 | 0 | 217 | 0 | 260 | 0
---------------------------------------------------------------------
25 Fondi da | | | | | |
ripartire (33) |219.755 |200.631 |225.511 |208.767 |242.908 |218.981
---------------------------------------------------------------------
25.1 Fondi da | | | | | |
assegnare (1) |195.647 |176.523 |203.069 |186.325 |197.853 |173.926
---------------------------------------------------------------------
25.2 Fondi di | | | | | |
riserva e | | | | | |
speciali (2) | 24.108 | 24.108 | 22.442 | 22.442 | 45.055 | 45.055
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO DELLO| | | | | |
SVILUPPO | | | | | |
ECONOMICO | | | | | |
1 Competi- | | | | | |
tivita' | | | | | |
e sviluppo | | | | | |
delle imprese | | | | | |
(11) | 52.845 | 47.778 | 37.200 | 32.182 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.1 Regola- | | | | | |
mentazione, | | | | | |
incentivazione | | | | | |
dei settori | | | | | |
imprendi- | | | | | |
toriali, | | | | | |
riassetti | | | | | |
industriali, | | | | | |
sperimentazione| | | | | |
tecnologica, | | | | | |
lotta alla | | | | | |
contraffazione,| | | | | |
tutela della | | | | | |
proprieta' | | | | | |
industriale. | | | | | |
(5) | 6.780 | 1.713 | 6.148 | 1.131 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.2 Promozione,| | | | | |
coordinamento, | | | | | |
sostegno e | | | | | |
vigilanza del | | | | | |
movimento | | | | | |
cooperativo (6)| 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.3 | | | | | |
Incentivazione | | | | | |
per lo sviluppo| | | | | |
industriale | | | | | |
nell'ambito | | | | | |
delle politiche| | | | | |
di sviluppo e | | | | | |
coesione (7) | 1.500 | 1.500 | 967 | 967 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
2 Sviluppo e | | | | | |
riequilibrio | | | | | |
territoriale | | | | | |
(28) | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
2.1 Politiche | | | | | |
per lo sviluppo| | | | | |
economico ed il| | | | | |
miglioramento | | | | | |
istituzionale | | | | | |
delle aree | | | | | |
sottoutilizzate| | | | | |
(4) | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
3 Regolazione | | | | | |
dei mercati | | | | | |
(12) | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
3.1 Vigilanza | | | | | |
sui mercati e | | | | | |
sui prodotti, | | | | | |
promozione | | | | | |
della | | | | | |
concorrenza e | | | | | |
tutela dei | | | | | |
consumatori (4)| 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
4 Commercio | | | | | |
internazionale | | | | | |
ed internazio- | | | | | |
nalizzazione | | | | | |
del sistema | | | | | |
produttivo (16)| 4.948 | 4.948 | 4.940 | 4.940 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.1 Politica | | | | | |
commerciale in | | | | | |
ambito | | | | | |
internazionale | | | | | |
(4) | 38 | 38 | 30 | 30 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.2 Sostegno | | | | | |
all'inter- | | | | | |
naziona- | | | | | |
lizzazione | | | | | |
delle imprese e| | | | | |
promozione del | | | | | |
made in Italy | | | | | |
(5) | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
5 Energia e | | | | | |
diversi- | | | | | |
ficazione delle| | | | | |
fonti | | | | | |
energetiche | | | | | |
(10) | 27 | 27 | 21 | 21 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
5.6 Gestione, | | | | | |
regola- | | | | | |
mentazione, | | | | | |
sicurezza e | | | | | |
infrastrutture | | | | | |
del settore | | | | | |
energetico (6) | 27 | 27 | 21 | 21 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
6 Comunicazioni| | | | | |
(15) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
6.7 Servizi di | | | | | |
comunicazione | | | | | |
elettronica e | | | | | |
di | | | | | |
radiodiffusione| | | | | |
(8) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO DEL | | | | | |
LAVORO E DELLE | | | | | |
POLITICHE | | | | | |
SOCIALI | 18.500 | 17.030 | 44.831 | 37.669 | 39.227 | 31.408
---------------------------------------------------------------------
1 Politiche per| | | | | |
il lavoro (26) | 17.135 | 16.320 | 19.283 | 15.729 | 13.541 | 10.086
---------------------------------------------------------------------
1.10 Servizi | | | | | |
territoriali | | | | | |
per il lavoro | | | | | |
(11) | 312 | 0 | 891 | 0 | 861 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.11 Servizi di| | | | | |
comunicazione | | | | | |
istituzionale e| | | | | |
informazione in| | | | | |
materia di | | | | | |
politiche del | | | | | |
lavoro e in | | | | | |
materia di | | | | | |
politiche | | | | | |
sociali (12) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.3 Politiche | | | | | |
attive e | | | | | |
passive del | | | | | |
lavoro (6) | 10.684 | 10.684 | 8.506 | 8.469 | 3.042 | 3.005
---------------------------------------------------------------------
1.6 | | | | | |
Coordinamento e| | | | | |
integrazione | | | | | |
delle politiche| | | | | |
del lavoro e | | | | | |
delle politiche| | | | | |
sociali, | | | | | |
innovazione e | | | | | |
coordinamento | | | | | |
amministrativo | | | | | |
(7) | 222 | 24 | 235 | 24 | 231 | 23
---------------------------------------------------------------------
1.7 Politiche | | | | | |
di regolame- | | | | | |
ntazione in | | | | | |
materia di | | | | | |
rapporti di | | | | | |
lavoro (8) | 4.917 | 4.917 | 6.170 | 6.142 | 6.009 | 5.982
---------------------------------------------------------------------
1.8 | | | | | |
Programmazione | | | | | |
e coordinamento| | | | | |
della vigilanza| | | | | |
in materia di | | | | | |
prevenzione e | | | | | |
osservanza | | | | | |
delle norme di | | | | | |
legislazione | | | | | |
sociale e del | | | | | |
lavoro (9) | 0 | 0 | 856 | 0 | 823 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.9 Servizi e | | | | | |
sistemi | | | | | |
informativi per| | | | | |
il lavoro (10) | 1.000 | 695 | 2.615 | 1.094 | 2.564 | 1.076
---------------------------------------------------------------------
2 Politiche | | | | | |
previdenziali | | | | | |
(25) | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0
---------------------------------------------------------------------
2.2 Previdenza | | | | | |
obbligatoria e | | | | | |
complementare, | | | | | |
assicurazioni | | | | | |
sociali (3) | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0
---------------------------------------------------------------------
4 Diritti | | | | | |
sociali, | | | | | |
politiche | | | | | |
sociali e | | | | | |
famiglia (24) | 711 | 711 | 22.023 | 21.970 | 21.355 | 21.322
---------------------------------------------------------------------
4.3 Terzo | | | | | |
settore: | | | | | |
associa- | | | | | |
zionismo, | | | | | |
volontariato, | | | | | |
Onlus e | | | | | |
formazioni | | | | | |
sociali (2) | 636 | 636 | 438 | 425 | 435 | 422
---------------------------------------------------------------------
4.5 | | | | | |
Trasferimenti | | | | | |
assistenziali a| | | | | |
enti | | | | | |
previdenziali, | | | | | |
finanziamento | | | | | |
nazionale spesa| | | | | |
sociale, | | | | | |
promozione e | | | | | |
programmazione | | | | | |
politiche | | | | | |
sociali, | | | | | |
monitoraggio e | | | | | |
valutazione | | | | | |
interventi (12)| 75 | 75 | 21.565 | 21.545 | 20.919 | 20.900
---------------------------------------------------------------------
5 Immigrazione,| | | | | |
accoglienza e | | | | | |
garanzia dei | | | | | |
diritti (27) | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
---------------------------------------------------------------------
5.1 Flussi | | | | | |
migratori per | | | | | |
motivi di | | | | | |
lavoro e | | | | | |
politiche di | | | | | |
integrazione | | | | | |
sociale delle | | | | | |
persone | | | | | |
immigrate (6) | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
---------------------------------------------------------------------
7 Servizi | | | | | |
istituzionali e| | | | | |
generali delle | | | | | |
amministrazioni| | | | | |
pubbliche (32) | 0 | 0 | 3.304 | 0 | 4.100 | 0
---------------------------------------------------------------------
7.1 Indirizzo | | | | | |
politico (2) | 0 | 0 | 102 | 0 | 100 | 0
---------------------------------------------------------------------
7.2 Servizi e | | | | | |
affari generali| | | | | |
per le | | | | | |
amministrazioni| | | | | |
di competenza | | | | | |
(3) | 0 | 0 | 3.203 | 0 | 4.000 | 0
---------------------------------------------------------------------
8 Fondi da | | | | | |
ripartire (33) | 654 | 0 | 188 | 0 | 179 | 0
---------------------------------------------------------------------
8.1 Fondi da | | | | | |
assegnare (1) | 654 | 0 | 188 | 0 | 179 | 0
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO DELLA| | | | | |
GIUSTIZIA |112.044 | 0 | 85.600 | 0 | 90.500 | 0
---------------------------------------------------------------------
1 Giustizia (6)|112.044 | 0 | 85.600 | 0 | 90.500 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.1 | | | | | |
Amministrazione| | | | | |
penitenziaria | | | | | |
(1) | 23.250 | 0 | 23.250 | 0 | 23.250 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.2 Giustizia | | | | | |
civile e penale| | | | | |
(2) | 88.794 | 0 | 62.350 | 0 | 67.250 | 0
=====================================================================
MINISTERO DEGLI| | | | | |
AFFARI ESTERI | 1.264 | 1.264 | 0 | 0 | 1.264 | 1.264
---------------------------------------------------------------------
l L'Italia in | | | | | |
Europa e nel | | | | | |
mondo (4) | 1.264 | 1.264 | 0 | 0 | 1.264 | 1.264
---------------------------------------------------------------------
1.2 | | | | | |
Cooperazione | | | | | |
allo sviluppo | | | | | |
(2) | 1.264 | 1.264 | 0 | 0 | 1.264 | 1.264
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termi-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Ridu- |nate per
|ni |legge |ni |legge |zioni |legge
=====================================================================
MINISTERO | | | | | |
DELL'ISTRUZIONE, | | | | | |
DELL'UNIVERSITA' | | | | | |
E DELLA RICERCA | 57.500 | 9.273 | 6.000 | 181 |61.000 | 9.478
---------------------------------------------------------------------
1 Istruzione | | | | | |
scolastica (22) | 9.089 | 586 | 251 | 14 |113.359| 760
---------------------------------------------------------------------
1.1 | | | | | |
Programmazione e | | | | | |
coordinamento | | | | | |
dell'istruzione | | | | | |
scolastica (1) | 37 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.2 Istruzione | | | | | |
prescolastica (2)| 1.926 | 0 | 46 | 0 | 2.434 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.3 Istruzione | | | | | |
primaria {11) | 2.055 | 0 | 58 | 0 | 2.634 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.4 Istruzione | | | | | |
secondaria di | | | | | |
primo grado (12) | 1.385 | 0 | 33 | 0 | 1.751 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.5 Istruzione | | | | | |
secondaria di | | | | | |
secondo grado | | | | | |
(13) | 2.301 | 0 | 84 | 0 | 2.891 | 0
---------------------------------------------------------------------
1.8 Iniziative | | | | | |
per lo sviluppo | | | | | |
del sistema | | | | | |
istruzione | | | | | |
scolastica e per | | | | | |
il diritto allo | | | | | |
studio (8) | 902 | 103 | 17 | 2 | 974 | 131
---------------------------------------------------------------------
1.9 Istituzioni | | | | | |
scolastiche non | | | | | |
statali (9) | 11 | 11 | 0 | 0 | 14 | 14
---------------------------------------------------------------------
1.11 Istruzione | | | | | |
post-secondaria, | | | | | |
degli adulti e | | | | | |
livelli | | | | | |
essenziali per | | | | | |
l'istruzione e | | | | | |
formazione | | | | | |
professionale | | | | | |
(15) | 472 | 472 | 11 | 11 | 614 | 614
---------------------------------------------------------------------
2 Istruzione | | | | | |
universitaria | | | | | |
(23) | 47.997 | 8.491 | 5.738 | 161 |49.098 | 8.469
---------------------------------------------------------------------
2.1 Diritto allo | | | | | |
studio | | | | | |
nell'istruzione | | | | | |
universitaria (1)| 2.955 | 2.494 | 27 | 15 | 1.415 | 827
---------------------------------------------------------------------
2.2 Istituti di | | | | | |
alta cultura (2) | 311 | 0 | 8 | 0 | 396 | 0
---------------------------------------------------------------------
2.3 Sistema | | | | | |
universitario e | | | | | |
formazione | | | | | |
post-uni- | | | | | |
versitaria (3) | 44.731 | 5.997 | 5.704 | 146 |47.287 | 7.642
---------------------------------------------------------------------
3 Ricerca e | | | | | |
innovazione (17) | 202 | 196 | 5 | 5 | 258 | 249
---------------------------------------------------------------------
3.1 Ricerca per | | | | | |
la didattica (16)| 34 | 31 | 1 | 1 | 43 | 39
---------------------------------------------------------------------
3.3 Ricerca | | | | | |
scientifica e | | | | | |
tecnologica di | | | | | |
base (10) | 168 | 165 | 4 | 4 | 215 | 210
---------------------------------------------------------------------
4 L'Italia in | | | | | |
Europa e nel | | | | | |
mondo (4) | 203 | 0 | 5 | 0 | 273 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.1 Cooperazione | | | | | |
in materia | | | | | |
culturale (5) | 169 | 0 | 4 | 0 | 229 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.2 Cooperazione | | | | | |
culturale e | | | | | |
scientifico- | | | | | |
tecnologica (3) | 34 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0
---------------------------------------------------------------------
5 Servizi | | | | | |
istituzionali e | | | | | |
generali delle | | | | | |
amministrazioni | | | | | |
pubbliche (32) | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
---------------------------------------------------------------------
5.2 Servizi e | | | | | |
affari generali | | | | | |
per le | | | | | |
amministrazioni | | | | | |
di competenza (3)| 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO | | | | | |
DELL'AMBIENTE E| | | | | |
DELLA TUTELA | | | | | |
DEL TERRITORIO | | | | | |
E DEL MARE | 23.000 | 7.750 | 21.000 | 7.800 | 31.000 | 16.500
---------------------------------------------------------------------
1 Sviluppo | | | | | |
sostenibile e | | | | | |
tutela del | | | | | |
territorio e | | | | | |
dell'ambiente | | | | | |
(18) | 17.850 | 7.750 | 17.300 | 7.800 | 26.400 | 16.500
---------------------------------------------------------------------
1.2 Prevenzione| | | | | |
e riduzione | | | | | |
integrata | | | | | |
dell'inqui- | | | | | |
namento (3) | 250 | 250 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000
---------------------------------------------------------------------
1.3 Sviluppo | | | | | |
sostenibile (5)| 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 5.100 | 5.100
---------------------------------------------------------------------
1.8 | | | | | |
Coordinamento | | | | | |
generale, | | | | | |
informazione ed| | | | | |
educazione | | | | | |
ambientale; | | | | | |
comunicazione | | | | | |
ambientale (11)| 10.600 | 1.000 | 10.500 | 1.000 | 7.300 | 400
---------------------------------------------------------------------
1.9 Tutela e | | | | | |
conservazione | | | | | |
del territorio | | | | | |
e delle risorse| | | | | |
idriche, | | | | | |
trattamento e | | | | | |
smaltimento | | | | | |
rifiuti, | | | | | |
bonifiche (12) | 7.000 | 6.500 | 3.800 | 3.800 | 13.000 | 10.000
---------------------------------------------------------------------
4 Fondi da | | | | | |
ripartire (33) | 5.150 | 0 | 3.700 | 0 | 4.600 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.1 Fondi da | | | | | |
assegnare (1) | 5.150 | 0 | 3.700 | 0 | 4.600 | 0
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO DELLE| | | | | |
INFRASTRUTTURE | | | | | |
E DEI TRASPORTI| 11.384 |111.844 |101.270 |100.125 |117.025 |115.201
---------------------------------------------------------------------
1 | | | | | |
Infrastrutture | | | | | |
pubbliche e | | | | | |
logistica (14) |112.178 |111.844 |100.434 |110.125 |115.564 |115.201
---------------------------------------------------------------------
1.2 Sistemi | | | | | |
stradali, | | | | | |
autostradali, | | | | | |
ferroviari ed | | | | | |
intermodali | | | | | |
(11) |111.844 |111.844 |100.125 |100.125 |115.201 |1115.201
---------------------------------------------------------------------
1.7 Opere | | | | | |
strategiche, | | | | | |
edilizia | | | | | |
statale ed | | | | | |
interventi | | | | | |
speciali e per | | | | | |
pubbliche | | | | | |
calamita' (10) | 334 | 0 | 309 | 0 | 363 | 0
---------------------------------------------------------------------
4 Ordine | | | | | |
pubblico e | | | | | |
sicurezza (7) | 206 | 0 | 837 | 0 | 1.461 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.1 Sicurezza e| | | | | |
controllo nei | | | | | |
mari, nei porti| | | | | |
e sulle coste | | | | | |
(7) | 206 | 0 | 837 | 0 | 1.461 | 0
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO DELLA| | | | | |
DIFESA |236.100 | 0 |176.400 | 0 |269.500 | 0
---------------------------------------------------------------------
1 Difesa e | | | | | |
sicurezza del | | | | | |
territorio (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |269.500 | 0
---------------------------------------------------------------------
1 .6 | | | | | |
Pianificazione | | | | | |
generale delle | | | | | |
Forze Armate e | | | | | |
Approvvi- | | | | | |
gionamenti | | | | | |
militari (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |269.500 | 0
---------------------------------------------------------------------
4 Fondi da | | | | | |
ripartire (33) |236.100 | 0 |176.400 | 0 | 0 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.1 Fondi da | | | | | |
assegnare (1) |236.100 | 0 |176.400 | 0 | 0 | 0
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO PER I| | | | | |
BENI E LE | | | | | |
ATTIVITA' | | | | | |
CULTURALI | 55.600 | 50.601 | 51.400 | 49.913 | 66.700 | 59.121
---------------------------------------------------------------------
1 Tutela e | | | | | |
valorizzazione | | | | | |
dei beni e | | | | | |
attivita' | | | | | |
culturali e | | | | | |
paesaggistici | | | | | |
(21) | 55.208 | 50.209 | 51.054 | 46.567 | 66.118 | 58.539
---------------------------------------------------------------------
1.10 Tutela dei| | | | | |
beni librari, | | | | | |
promozione e | | | | | |
sostegno del | | | | | |
libro e | | | | | |
dell'editoria | | | | | |
(10) | 2.165 | 2.165 | 4.335 | 4.335 | 4.274 | 4.274
---------------------------------------------------------------------
1.14 | | | | | |
Coordinamento | | | | | |
ed indirizzo | | | | | |
per la | | | | | |
salvaguardia | | | | | |
del patrimonio | | | | | |
culturale (14) | 103 | 103 | 91 | 91 | 154 | 154
---------------------------------------------------------------------
1.15 Tutela del| | | | | |
patrimonio | | | | | |
culturale (15) | 52.940 | 47.941 | 46.628 | 42.141 | 61.690 | 54.112
---------------------------------------------------------------------
2 Ricerca e | | | | | |
innovazione | | | | | |
(17) | 392 | 392 | 346 | 346 | 582 | 582
---------------------------------------------------------------------
2.1 Ricerca in | | | | | |
materia di beni| | | | | |
e attivita' | | | | | |
culturali (4) | 392 | 392 | 346 | 346 | 582 | 582
=====================================================================
=====================================================================
MINISTERO | | |
Missione | | |
Programma | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
| |di cui | |di cui | |di cui
| |prede- | |prede- | |prede-
| |termina-| |termina-| |termina-
|Riduzio-|te per |Riduzio-|te per |Riduzio-|te per
|ni |legge |ni |legge |ni |legge
=====================================================================
MINISTERO DELLA| | | | | |
SALUTE | 37.299 | 36.692 | 26.657 | 25.693 | 39.857 | 38.894
---------------------------------------------------------------------
1 Tutela della | | | | | |
salute (20) | 1.803 | 1.196 | 1.819 | 1.212 | 1.851 | 1.244
---------------------------------------------------------------------
1.1 Prevenzione| | | | | |
e comunicazione| | | | | |
in materia | | | | | |
sanitaria umana| | | | | |
e coordinamento| | | | | |
in ambito | | | | | |
internazionale | | | | | |
(1) | 1.141 | 641 | 1.156 | 656 | 1.188 | 688
---------------------------------------------------------------------
1.2 Sanita' | | | | | |
pubblica | | | | | |
veterinaria, | | | | | |
igiene e | | | | | |
sicurezza degli| | | | | |
alimenti (2) | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 | 501
---------------------------------------------------------------------
1.3 | | | | | |
Programmazione | | | | | |
sanitaria in | | | | | |
materia di | | | | | |
livelli | | | | | |
essenziali di | | | | | |
assistenza e | | | | | |
assistenza in | | | | | |
materia | | | | | |
sanitaria umana| | | | | |
(3) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
---------------------------------------------------------------------
1.4 Regolamen- | | | | | |
tazione e | | | | | |
vigilanza in | | | | | |
materia di | | | | | |
prodotti | | | | | |
farmaceutici ed| | | | | |
altri prodotti | | | | | |
sanitari ad uso| | | | | |
umano e di | | | | | |
sicurezza delle| | | | | |
cure (4) | 107 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0
---------------------------------------------------------------------
2 Ricerca e | | | | | |
innovazione | | | | | |
(17) | 35.496 | 35.496 | 24.481 | 24.481 | 37.650 | 37.650
---------------------------------------------------------------------
2.1 Ricerca per| | | | | |
il settore | | | | | |
della sanita' | | | | | |
pubblica (20) | 35.496 | 35.496 | 24.481 | 24.481 | 37.650 | 37.650
---------------------------------------------------------------------
4 Fondi da | | | | | |
ripartire (33) | 0 | 0 | 357 | 0 | 356 | 0
---------------------------------------------------------------------
4.1 Fondi da | | | | | |
assegnare (1) | 0 | 0 | 357 | 0 | 356 | 0
=====================================================================
Elenco 2
(articolo 1, comma 7)
=====================================================================
Norme | 2013 | 2014 | 2015
=====================================================================
DL 24/91, articolo 2 | 2.700| -| -
---------------------------------------------------------------------
DL 244/95, articolo 4, comma 1, | | |
convertito, con modificazioni, dalla| | |
Legge 341/95 | 300.000| -| -
---------------------------------------------------------------------
DL 250/05, articolo 2 | 1.700.000| 1.500.000| 2.500.000
---------------------------------------------------------------------
DL 328/94, articolo 4 | 6.000.000| 1.000.000| -
---------------------------------------------------------------------
DL 344/96, articolo 1, comma 1 | 500.000| 700.000| 900.000
---------------------------------------------------------------------
DL 363/92, articolo 1, comma 7 | 300.000| 300.000| 400.000
---------------------------------------------------------------------
DL 382/89, articolo 4, convertito, | | |
con modificazioni, dalla Legge n. 8 | | |
del 1990 | 275.000| 100.000| 825.000
---------------------------------------------------------------------
DL 497/96, articolo 6, comma 1, | | |
convertito, con modificazioni, dalla| | |
Legge 588/96 | 800.000| 600.000| 1.200.000
---------------------------------------------------------------------
DL 511/95, articolo 1 comma 3 | 110.000| 800.000| 2.475.000
---------------------------------------------------------------------
DL 643/94, articolo 11 | 1.000.000| 1.500.000| 4.500.000
---------------------------------------------------------------------
DL 646/94, articolo 1, comma 4 | -| -| 800.000
---------------------------------------------------------------------
DL 67/97, articolo 8, convertito, | | |
con modificazioni, dalla Legge | | |
135/97 |20.000.000|20.000.000|20.000.000
---------------------------------------------------------------------
DL 9/93, articolo 2 | 115.000| 100.000| 4.200.000
---------------------------------------------------------------------
L. 144/99, articolo 34, comma 3 |10.000.000|10.000.000|10.000.000
---------------------------------------------------------------------
L. 430/91, articolo 1 | 3.000.000| -| -
---------------------------------------------------------------------
L. 493/93, articolo 1, comma 3 | 300.000| 400.000| 500.000
---------------------------------------------------------------------
LF 388/00, articolo 144, comma 10 | 150.000| 150.000| 150.000
---------------------------------------------------------------------
LF 41/86, articolo 4 comma 7 | 750.000| 200.000| 2.730.000
---------------------------------------------------------------------
LF 67/88, articolo 17, comma 41 | 700.000| 500.000| 900.000
---------------------------------------------------------------------
LF 67/88, articolo 20 comma 6 | 250.000| 800.000| 4.270.000
---------------------------------------------------------------------
LF 910/86, articolo 7, comma 13 | 300.000| 500.000| 700.000
---------------------------------------------------------------------
Totale|46.552.700|39.150.000|57.050.000
---------------------------------------------------------------------
((Tabella 1
(articolo 1, comma 122)
=====================================================================
| Ripartizione | Ripartizione
Regione | dell'incentivo per | dell'incentivo per
| spazi ceduti a province | spazi ceduti a comuni
=====================================================================
ABRUZZO | 7.289.390 | 21.868.169
---------------------------------------------------------------------
BASILICATA | 4.897.789 | 14.693.366
---------------------------------------------------------------------
CALABRIA | 12.125.555 | 36.376.664
---------------------------------------------------------------------
CAMPANIA | 28.041.060 | 84.124.817
---------------------------------------------------------------------
EMILIA ROMAGNA| 20.758.984 | 62.276.952
---------------------------------------------------------------------
LAZIO | 31.905.284 | 95.715.851
---------------------------------------------------------------------
LIGURIA | 7.758.771 | 23.276.313
---------------------------------------------------------------------
LOMBARDIA | 44.297.820 | 132.893.461
---------------------------------------------------------------------
MARCHE | 7.812.199 | 23.436.598
---------------------------------------------------------------------
MOLISE | 2.561.057 | 7.683.171
---------------------------------------------------------------------
PIEMONTE | 21.819.041 | 65.457.123
---------------------------------------------------------------------
PUGLIA | 20.152.051 | 60.456.152
---------------------------------------------------------------------
SARDEGNA | 19.867.953 | 59.603.858
---------------------------------------------------------------------
SICILIA | 48.133.617 | 144.400.852
---------------------------------------------------------------------
TOSCANA | 18.667.569 | 56.002.706
---------------------------------------------------------------------
UMBRIA | 5.387.532 | 16.162.597
---------------------------------------------------------------------
VENETO | 16.525.353 | 49.576.059
---------------------------------------------------------------------
Totale ... | 318.001.570 | 954.004.710
-------------------------------------------------------------------))
Elenco 3
(articolo 1, comma 270)
=====================================================================
Intervento | 2013
| (importi in
| milioni di euro)
=====================================================================
Interventi diversi: | 16
---------------------------------------------------------------------
Collegi universitari legalmente riconosciuti: |
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 |
marzo 2012, n. 68. |
---------------------------------------------------------------------
Fondo nazionale per il servizio civile degli |
obiettori di coscienza: articolo 19 della |
legge 8 luglio 1998, n. 230. |
---------------------------------------------------------------------
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori |
stranieri non accompagnati: articolo 23, comma |
11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, |
convertito, con modificazioni, dalla legge |
7 agosto 2012, n. 135. |
---------------------------------------------------------------------
Fondo per il finanziamento delle missioni di |
pace: articolo 1, comma 1240, della legge |
27 dicembre 2006, n. 296. |
---------------------------------------------------------------------
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso |
alle abitazioni in locazione: articolo 11, |
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. |
---------------------------------------------------------------------
Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione |
della pratica sportiva: articolo 64, comma 1, |
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, |
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 |
agosto 2012, n. 134. |
---------------------------------------------------------------------
Norme per favorire l'attivita' lavorativa |
dei detenuti: articolo 6, comma 1, della |
legge 22 giugno 2000, n. 193. |
---------------------------------------------------------------------
Interventi di carattere sociale: articolo 9, |
comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio |
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, |
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
---------------------------------------------------------------------
Comitato istituzionale dei mondiali di |
ciclismo 2013. |
---------------------------------------------------------------------
Istituto per la ricerca, la formazione e la |
riabilitazione - I.Ri.Fo.R Onlus. |
---------------------------------------------------------------------
I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione |
e la formazione ANMIL Onlus. Istituto europeo |
per la ricerca, la formazione e l'orientamento |
professionaie - I.E.R.F.O.P. Onlus. |
---------------------------------------------------------------------
TOTALE ... | 16
---------------------------------------------------------------------
TABELLA 2
(articolo 1, comma 388)
=====================================================================
| Termine | Fonte normativa
=====================================================================
| |Articolo 15, comma 2, quinto
| |periodo, del decreto-legge 6 luglio
| |2012, n. 95, convertito, con
| |modificazioni, dalla legge 7 agosto
1 |1° gennaio 2013 |2012, n. 135
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 12, comma 84, del
| |decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
| |convertito, con modificazioni,
2 |1° gennaio 2013 |dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 28, comma 1, del decreto
| |legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
| |limitatamente all'articolo 10,
| |comma 1, dello stesso decreto, con
| |riferimento all'articolo 3, comma
| |1, capoverso Art. 16, comma 3,
| |lettere a), b), c), d), e), h), i),
3 |19 gennaio 2013 |n) ed o), del medesimo decreto
---------------------------------------------------------------------
| |Allegato II, paragrafo I, lettera
| |B, punto 5.2, ultimo capoverso, del
| |decreto legislativo 18 aprile 2011,
4 |19 gennaio 2013 |n. 59
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 2, comma 3, del
| |decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
| |convertito con modificazioni dalla
5 |31 dicembre 2012 |legge 22 maggio 2010, n. 73
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 15, comma 3-quinquies, del
| |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
| |216, convertito, con modificazioni
6 |31 dicembre 2012 |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 5, comma 7-duodecies, del
| |decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
| |194, convertito, con modificazioni,
7 |Per gli anni 2010, 2011 e 2012|dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 21-bis, comma 1, primo e
| |secondo periodo, del decreto-legge
| |31 dicembre 2007, n. 248,
| |convertito, con modificazioni,
8 |31 dicembre 2012 |dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 29, comma 5, del decreto
9 |31 dicembre 2012 |legislativo 9 aprile 2008, n. 81
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 23, comma 1, del
| |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
| |216, convertito, con modificazioni,
10|31 dicembre 2012 |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 8, comma 30, del
| |decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
| |201, convertito, con modificazioni,
| |dalla legge 22 dicembre 2011, n.
11|31 dicembre 2012 |214
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 4, comma 3, del decreto
12|31 dicembre 2012 |legislativo 31 maggio 2011, n. 91
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 8, comma 7, del decreto
13|31 dicembre 2012 |legislativo 31 maggio 2011, n. 91
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 11, commi 3 e 4, del
| |decreto legislativo 31 maggio 2011,
14|31 dicembre 2012 |n. 91
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 12, del decreto
15|31 dicembre 2012 |legislativo 31 maggio 2011, n. 91
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 16, comma 2, del decreto
16|31 dicembre 2012 |legislativo 31 maggio 2011, n. 91
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 18, comma 1, del decreto
17|31 dicembre 2012 |legislativo 31 maggio 2011, n. 91
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 25, comma 1, del decreto
18|31 dicembre 2012 |legislativo 31 maggio 2011, n. 91
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 4-quinquiesdecies, comma
| |1, del decreto-legge 3 novembre
| |2008, n. 171, convertito, con
| |modificazioni, dalla legge 30
19|1° gennaio 2013 |dicembre 2008, n. 205
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 1, comma 6-septies, del
| |decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
| |300, convertito, con modificazioni,
20|31 dicembre 2012 |dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 17, comma 4-quater, del
| |decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
| |5, convertito, con modificazioni,
21|1° gennaio 2013 |dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 1, comma 1, del
| |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
| |216, convertito, con
| |modificazioni, dalla legge 24
22|31 dicembre 2012 |febbraio 2012, n. 14
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 1, comma 2, del
| |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
| |216, convertito, con modificazioni,
23|31 dicembre 2012 |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 1, comma 4, del
| |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
| |216, convertito, con modificazioni,
24|31 dicembre 2012 |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 36, comma 6, del
| |decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83
| |convertito, con modificazioni,
25|1° gennaio 2013 |dalla legge 7 agosto 2012 n. 134
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 3-bis, comma 2, del
| |decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
| |convertito, con modificazioni,
26|31 dicembre 2012 |dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 2, comma 3-bis, del
| |decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
| |225, convertito, con modificazioni,
27|31 dicembre 2012 |dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 3, comma 5, del
| |decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
| |194, convertito, con modificazioni,
28|31 dicembre 2012 |dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 6, comma 2-bis del
| |decreto-legge, 29 dicembre 2011, n.
| |216, convertito, con modificazioni,
29|31 dicembre 2012 |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 3, comma 5, del
| |decreto-legge 13 maggio 2011, n.
| |70, convertito, con modificazioni,
30|31 dicembre 2012 |dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 5, comma 5, del
| |decreto-legge 12 luglio 2011, n.
| |107, convertito, con modificazioni,
31|31 dicembre 2012 |dalla legge 2 agosto 2011, n. 130
---------------------------------------------------------------------
| |All'articolo 9, comma 1, del
| |decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
| |248, convertito, con modificazioni,
| |dalla legge 28 febbraio 2008, n.
| |31, e successive modificazioni e
| |articolo 64, comma 1, primo
| |periodo, della legge 23 luglio
| |2009, n. 99, e successive
32|31 dicembre 2012 |modificazioni
---------------------------------------------------------------------
Tabella 3
(articolo 1, comma 492)
Tabella: imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti
finanziari
(valori in euro per ciascuna controparte)
---------------------------------------------------------------------
| Valore nazionale del contratto
| (in migliaia di euro)
---------------------------------------------------------------------
Strumento | | | | | | | |
finan- | | | | | |100-|500-|Superiore a
ziario | 0-2,5 |2,5-5 |5-10 |10-50|50-100| 500|1000| 1000
---------------------------------------------------------------------
Contratti | | | | | | | |
futures, | | | | | | | |
certifi- | | | | | | | |
cates, | | | | | | | |
covered | | | | | | | |
warrants e | | | | | | | |
contratti | | | | | | | |
di opzione | | | | | | | |
su | | | | | | | |
rendimenti,| | | | | | | |
misure o | | | | | | | |
indici | | | | | | | |
relativi ad| | | | | | | |
azioni |0,01875|0,0375|0,075|0,375| 0,75 |3,75| 7,5| 15
---------------------------------------------------------------------
Contratti | | | | | | | |
futures, | | | | | | | |
warrants, | | | | | | | |
certifi- | | | | | | | |
cates, | | | | | | | |
covered | | | | | | | |
warrants e | | | | | | | |
contratti | | | | | | | |
di opzione | | | | | | | |
su azioni | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 2,5 | 5 | 25 | 50 | 100
---------------------------------------------------------------------
Contratti | | | | | | | |
di scambio | | | | | | | |
(swaps) su | | | | | | | |
azioni e | | | | | | | |
relativi | | | | | | | |
rendimenti,| | | | | | | |
indici o | | | | | | | |
misure | | | | | | | |
Contratti a| | | | | | | |
termine | | | | | | | |
collegati | | | | | | | |
ad azioni e| | | | | | | |
relativi | | | | | | | |
rendimenti,| | | | | | | |
indici o | | | | | | | |
misure | | | | | | | |
Contratti | | | | | | | |
finanziari | | | | | | | |
diffe- | | | | | | | |
renziali | | | | | | | |
collegati | | | | | | | |
alle azioni| | | | | | | |
e ai | | | | | | | |
relativi | | | | | | | |
rendimenti,| | | | | | | |
indici o | | | | | | | |
misure | | | | | | | |
Qualsiasi | | | | | | | |
altro | | | | | | | |
titolo che | | | | | | | |
comporta un| | | | | | | |
regolamento| | | | | | | |
in contanti| | | | | | | |
determinato| | | | | | | |
con | | | | | | | |
riferimento| | | | | | | |
alle azioni| | | | | | | |
e ai | | | | | | | |
relativi | | | | | | | |
rendimenti,| | | | | | | |
indici o | | | | | | | |
misure | | | | | | | |
Le combina-| | | | | | | |
zioni di | | | | | | | |
contratti o| | | | | | | |
di titoli | | | | | | | |
Soprain- | | | | | | | |
dicati | 0,25 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 50 |100 | 200
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
COPERTURA LEGGE DI STABILITA'
----------------------------------
| 2013 | 2014 | 2015
|---------------------------------
(importi in milioni di euro)
---------------------------------------------------------------------
1) ONERI DI NATURA CORRENTE | | |
---------------------------------------------------------------------
| | |
Nuove o maggiori spese correnti |
Articolato: | 14.772| 13.089| 8.603
| | |
Minori entrate | |
Articolato: | 15.130| 13.908| 3.904
| | |
Tabella A | 18| 3| 3
Tabella C | 168| 91| 96
| | |
Totale oneri da coprire| 30.089| 27.091| 12.607
| | |
---------------------------------------------------------------------
2)MEZZI DI COPERTURA | | |
---------------------------------------------------------------------
| | |
Nuove o maggiori entrate | | |
Articolato: | 18.691| 16.248| 6.819
| | |
Riduzione spese correnti | | |
Articolato: | 13.667| 11.321| 6.805
| | |
Tabella A | 61| 91| 94
Tabella C | 1,3| 1,3| 1,3
| | |
Totale mezzi di copertura| 32.420| 27.661| 13.719
| | |
DIFFERENZA | 2.331| 570| 1.112
---------------------------------------------------------------------
Eventuali mancate quadrature sono dovute agli arrotondamenti delle
cifre decimali
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(dati in milioni di euro)
---------------------------------------------------------------------
| 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
DISEGNO LEGGE DI BILANCIO |Competenza| Cassa |Competenza |Competenza
---------------------------------------------------------------------
ENTRATE | 28.625| 28.625| 28.299| 28.421
---------------------------------------------------------------------
Rimborsi Iva | 28.625| 28.625| 28.299| 28.421
---------------------------------------------------------------------
SPESA CORRENTE | 31.855| 31.855| 31.529| 31.571
---------------------------------------------------------------------
Rimborsi Iva | 28.625| 28.625| 28.299| 28.421
---------------------------------------------------------------------
poste editoria | 80| 80| 80| 0
---------------------------------------------------------------------
Rimborso imposte dirette | | | |
pregresse | 3.150| 3.150| 3.150| 3.150
---------------------------------------------------------------------
TOTALE REGOLAZIONI | | | |
SPESA DLB | 31.855| 31.855| 31.529| 31.571
---------------------------------------------------------------------
LEGGE DI STABILITA' | | | |
---------------------------------------------------------------------
FSN-saldo IRAP | 3.000| 3.000| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
TOTALE REGOLAZIONI SPESA | | | |
DLB e DLS | 34.855| 34.855| 31.529| 31.571
---------------------------------------------------------------------
Tabella A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE
CORRENTE
(comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)
(migliaia di euro)
---------------------------------------------------------------------
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO | | |
PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O | | |
RIDUZIONI DI ENTRATE | | |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE | | |
FINANZE | 15.900 | 4.550 | 4.940
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE | | |
POLITICHE SOCIALI | 4.040 | 14.722 | 13.824
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 25.550 | 23.850 | 24.682
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, | | |
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | - | 7.970 | 1.477
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'INTERNO | 172 | 18 | 18
---------------------------------------------------------------------
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO | | |
POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE | | |
O RIDUZIONI DI ENTRATE | 45.662 | 51.110 | 44.941
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA | - | - | -
DI CUI LIMITE IMPEGNO | - | - | -
| | |
---------------------------------------------------------------------
Pag. 1
Tabella B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO
CAPITALE
(comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)
(migliaia di euro)
---------------------------------------------------------------------
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO | | |
PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O | | |
RIDUZIONI DI ENTRATE | | |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE| - | 200.761 | 200.665
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE | | |
SOCIALI | 31.177 | 33.529 | 36.334
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 11.819 | 11.647 | 34.665
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA | | |
DEL TERRITORIO E DEL MARE | 77.090 | 42.373 | 75.028
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI | | |
TRASPORTI | - | - | 120.000
---------------------------------------------------------------------
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO| | |
PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI | | |
DI ENTRATE | 120.086 | 288.310 | 466.692
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA | - | - | -
DI CUI LIMITE IMPEGNO | - | - | -
| | |
---------------------------------------------------------------------
Pag. 1
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'
(comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni)
(migliaia di euro)
Tabella C
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE,
CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI
E DELLE RIMODULAZIONI
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -
indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente -
riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto
il quale e' ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta
e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e
delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono
riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e
alla legge di stabilita'.
Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti
dall'applicazione dell'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n.
95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, contenute nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
Nella colonna " Limite impeg. " i numeri 1, 2 e 3 stanno ad
indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2013 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2013 e
successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2013 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre
2012 e quelli derivanti da spese di annualita'.
ELENCO MISSIONI
3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4 L'Italia in Europa e nel mondo
6 Giustizia
7 Ordine pubblico e sicurezza
8 Soccorso civile
9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11 Competitivita' e sviluppo delle imprese
13 Diritto alla mobilita'
14 Infrastrutture pubbliche e logistica
17 Ricerca e innovazione
19 Casa e assetto urbanistico
28 Sviluppo e riequilibrio territoriale
29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
01. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO
02. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
O3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI
04. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE
05. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO
06. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE
LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA
07. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA
08. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA
09. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA
10. ARTIGIANCASSA
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE
FORZE DELL'ORDINE
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA
15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE
COMUNICAZIONE
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO
18. METROPOLITANA DI NAPOLI
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE
26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI
27. INTERVENTI DIVERSI
N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI:
01,05,06,07,08,09,10,12,14,15,18,20,22,23,25,26
Parte di provvedimento in formato grafico
Legge 92 del 28 giugno 2012
LEGGE 28 giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115)
Vigente al: 10-9-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore
1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantita' e qualita', alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare:
a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu' stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro;
b) valorizzando l'apprendistato come modalita' prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilita' progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la
disciplina del licenziamento, con previsione altresi' di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie;
d) rendendo piu' efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilita' delle persone;
e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti;
f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica;
g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro;
h) promuovendo modalita' partecipative di relazioni industriali in conformita' agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di migliorare il processo competitivo delle imprese.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita' di entrata e di uscita nell'impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parita' di
trattamento ((nonche' sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali)). Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'ISTAT organizzano delle banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che hanno anche finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati individuali anonimi, relativi ad eta', genere, area di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute ed
eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto e
del monitoraggio.
6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed
e' effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali
previste a legislazione vigente.
7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non
espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la
regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo.
8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche
mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di
armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal seguente:
«01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non
superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel
caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto
di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta
a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente
periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in
cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del
contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito
di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui
all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»;
c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma
1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non
operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di carattere
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1,
comma 1-bis, non puo' essere oggetto di proroga»;
e) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno»
e le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle
seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»;
f) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha
l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente
competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che
il rapporto continuera' oltre tale termine, indicando altresi' la
durata della prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione»;
g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis,
possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei
predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta
giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di
un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova
attivita'; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla
fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In
mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi
del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le
specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente,
operano le riduzioni ivi previste. I termini ridotti di cui al primo
periodo trovano applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e
in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad
ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale»;
i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo
massimo di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di
missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i
medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del
presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato».
10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole
da: «in deroga» fino a: «ma»;
b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: «E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»;
c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato.
11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero
alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della
nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo
comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del
medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il
termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo
articolo 6 e' fissato in centottanta giorni»;
b) la lettera d) e' abrogata.
12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del
presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di
contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio
2013.
13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge
4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennita' ivi
prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore,
comprese le conseguenze retributive e contributive relative al
periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del
provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la
ricostituzione del rapporto di lavoro.
14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) previsione di una durata minima del contratto non
inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,
comma 5»;
b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del
codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice
civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la
disciplina del contratto di apprendistato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro
puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle
agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo
datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore
a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere
in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a
tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non
abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati,
o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di
almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso
datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi
i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per
dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia
rispettata la predetta percentuale, e' consentita l'assunzione di un
ulteriore apprendista rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un
apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti
pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al
presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin
dalla data di costituzione del rapporto.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei
confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un
numero di lavoratori inferiore a dieci unita'».
17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per
le figure professionali dell'artigianato individuate dalla
contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle
seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura
dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di
riferimento».
17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera
i-bis) e' aggiunta la seguente:
"i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte
del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con contratto di
apprendistato".
18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167, come sostituito dal comma 16, lettera c), del presente
articolo, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni
con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza
anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2,
comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n.
167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
19. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al
primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal
comma 16, lettera d), del presente articolo, e' fissata nella misura
del 30 per cento.
20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) condizioni e modalita' che consentono al lavoratore di
richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole
flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente
comma»;
b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme
restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi
ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di
cui all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di cui
all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e'
riconosciuta la facolta' di revocare il predetto consenso».
21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 37» sono
soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere
concluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e con
soggetti con meno di ventiquattro anni di eta', fermo restando in
tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro
il venticinquesimo anno di eta'»;
b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un
ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta
giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con
modalita' semplificate alla Direzione territoriale del lavoro
competente per territorio, mediante sms, o posta elettronica. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate
modalita' applicative della disposizione di cui al precedente
periodo, nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in funzione
dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi
di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e'
stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124»;
c) l'articolo 37 e' abrogato.
22. I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili
con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti
((al 1° gennaio 2014)).
23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di
commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono
essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto
deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato
finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto
sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con
l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non
puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o
ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale»;
b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) descrizione del progetto, con individuazione del suo
contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende
conseguire»;
c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
«Art. 63 (Corrispettivo) - 1. Il compenso corrisposto ai
collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e
alla qualita' del lavoro eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla
particolare natura della prestazione e del contratto che la regola,
non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per
ciascun settore di attivita', eventualmente articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi
salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili
svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro
delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso
non puo' essere inferiore, a parita' di estensione temporale
dell'attivita' oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime
previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati
nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo
di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore
a progetto»;
d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del programma o
della fase di esso» sono soppresse;
e) il comma 2 dell'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per
giusta causa. Il committente puo' altresi' recedere prima della
scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di
inidoneita' professionale del collaboratore tali da rendere
impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo'
recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel
caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di
lavoro»;
f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1 e 3, le
parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse;
g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di
costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attivita' del
collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le
prestazioni di elevata professionalita' che possono essere
individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale».
24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno
specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza
determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il seguente:
«Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro
autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono
considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del
committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una
durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni
consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche
se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei
corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore
nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di
lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con
riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di
attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede
l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,
albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si
provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale
applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa
la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura
come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS
ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo
diritto di rivalsa nei confronti del committente».
27. La disposizione concernente le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in albi
professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel
senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del
titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni
coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile
alle attivita' professionali intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In
caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali
non e' circostanza idonea di per se' a determinare l'esclusione dal
campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.
28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una
prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una
medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente
dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui
gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di
parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo. In
caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto
con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una
prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
((Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano,
limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati
individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui
all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi
di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, nonche' in relazione al rapporto fra
produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione
di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento))».
29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in
essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di
lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva
partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare,
ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del
codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si
applica, altresi', qualora l'apporto di lavoro non presenti i
requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma
26 del presente articolo.
31. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, il comma 2 e' abrogato.
32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di
natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento
alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel
corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo
restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno
solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o
professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente comma
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi
del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio
possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi
gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel
limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di
lavoro accessorio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale
effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di
eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da
soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un
committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui
all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno»;
b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni»
sono inserite le seguenti: «orari, numerati progressivamente e
datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte
le seguenti: «, tenuto conto delle risultanze istruttorie del
confronto con le parti sociali»;
c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi
previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».
33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei
buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72
del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data di
entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31
maggio 2013.
34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la
definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi
e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in
relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto
formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e
contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la
puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta
la propria attivita';
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e
degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in forma
forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennita' di cui
alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore
l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e'
proporzionato alla gravita' dell'illecito commesso, in misura
variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro,
conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689.
36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
e' sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato».
38. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» e'
sostituita dalla seguente: «centottanta».
39. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo,
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del
presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per
giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente
legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere
preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta
la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve
dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le
eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore
interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione
al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette
giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410
del codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente
effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato
nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato
dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al
lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di
rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un
componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da
un avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le
parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma
3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si
conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione
territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro,
fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento
di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque,
decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in
materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere
previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal
verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e
dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal
giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92
del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a
presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo' essere
sospesa per un massimo di quindici giorni».
41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento
disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del
presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con
cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale
diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita'
sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo
disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono
altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio
occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza
della procedura si considera come preavviso lavorato.
42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela del
lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita' del
licenziamento perche' discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della
legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col
matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di
cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perche'
riconducibile ad altri casi di nullita' previsti dalla legge o
determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo
1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o
non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che
sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La
presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito
dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende
risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia
richiesto l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al
licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna
altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal
lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la
nullita', stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima
retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento
sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non
potra' essere inferiore a cinque mensilita' della retribuzione
globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre, per il
medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto
al secondo comma, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al
datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di
lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la
risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere
effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio,
se anteriore alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli
estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa
addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato
ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una
sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel
posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita'
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione,
dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di
estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative,
nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza
alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura
dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro
e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della
effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura
legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata
contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo
esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel
rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre
attivita' lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi
afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati
d'ufficio alla gestione corrispondente all'attivita' lavorativa
svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al
datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia
ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di
lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' sostitutiva
della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono
gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa
addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro
con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di
lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva
determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione
all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei
dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del
comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per
violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni,
della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto
comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennita'
risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravita'
della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro,
tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a
tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del
lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del
licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal
presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma
del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di
giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli
articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
per motivo oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica
del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato intimato in
violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo'
altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti
la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta
che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il
giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo
caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennita' tra il
minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al
quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca
di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio,
sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento
risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari,
trovano applicazione le relative tutele previste dal presente
articolo.
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al
datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha
avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di
quindici lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa piu' di
quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito
territoriale occupa piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna
unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo
comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita'
lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo
comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata entro
il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro
dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende
ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del
lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente articolo»;
c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «all'undicesimo comma».
43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'inosservanza delle
disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al
sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e
produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di
impugnazione per violazione di norme di diritto».
44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al
secondo periodo, la parola: «Contestualmente» e' sostituita dalle
seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».
45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della
comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere
sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo».
46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della
forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo
18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo
periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di
violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il
regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini
dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni».
47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle
controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle
ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di
cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di
giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui
all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47
del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti
costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice
fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza
deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del
ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e
del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza,
nonche' un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa
udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione e' a
cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata.
Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere
depositati presso la cancelleria in duplice copia.
49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle
parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di
procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva,
all'accoglimento o al rigetto della domanda.
50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non
puo' essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con
cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da
51 a 57.
51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma
49 puo' essere proposta opposizione con ricorso contenente i
requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da
depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento
opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione
dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47
del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti
costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai
quali la causa e' comune o dai quali si intende essere garantiti. Il
giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i
successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per
costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.
52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica
certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima
della data fissata per la sua costituzione.
53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di
memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416
del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un
terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
memoria difensiva.
54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102,
secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice
fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone
che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione
dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.
55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni
prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma
del comma 53.
56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non e'
fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della
domanda principale il giudice ne dispone la separazione.
57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione ammissibili e
rilevanti richiesti dalle parti nonche' disposti d'ufficio, ai sensi
dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con
sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove
opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino
a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza,
completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro
dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza e'
provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale.
58. Contro la sentenza che decide sul ricorso e' ammesso reclamo
davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da
depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il
collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della
decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in
primo grado per causa ad essa non imputabile.
60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione
nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai
commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza, la corte puo' sospendere
l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La
corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza
all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno,
termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci
giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di
motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dall'udienza di discussione.
61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si
applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.
62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La
sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla
corte d'appello, che provvede a norma del comma 60.
63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi
dalla proposizione del ricorso.
64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si
applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.
65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a
64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle
udienze.
66. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della
disposizione di cui al comma 65.
67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
68. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della
disposizione di cui al comma 67.
69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 68
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ovvero minori entrate.
Art. 2
Ammortizzatori sociali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi
di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e'
istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di
fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i
lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci
lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto
associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e
successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo
indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,
per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457,
all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai lavoratori che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che
presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno
un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo
di disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui al comma 1 i
lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o
per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui
quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge.
6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva
degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilita'
aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e
moltiplicata per il numero 4,33.
7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione mensile ed
e' pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia
pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili,
annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione
mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75
per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25
per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo. L'indennita' mensile non puo' in ogni caso superare
l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma,
lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive
modificazioni.
8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il prelievo
contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41.
9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15
per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennita' medesima,
ove dovuta, e' ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il
dodicesimo mese di fruizione.
10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono riconosciuti i
contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli
ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del
diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono
utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la
normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente
versata.
((10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a
tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono
dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 e'
concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento
dell'indennita' mensile residua che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma
e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso
o diverso settore di attivita' che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli
dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto
di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la
propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento, che
non ricorrono le menzionate condizioni ostative)).
11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi
di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:
a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque anni,
l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo
massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennita'
eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi, anche in relazione ai
trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI);
b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai cinquantacinque
anni, l'indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di diciotto
mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due
anni, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti negli
ultimi diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del
presente articolo.
12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo giorno
successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro
ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la
domanda.
13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto devono,
a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in
via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di
spettanza del trattamento.
14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla permanenza
dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni.
15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con
contratto di lavoro subordinato, l'indennita' di cui al comma 1 e'
sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al
termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi
l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al
nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un
nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al
comma 20.
17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in forma
autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto
beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio
dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da
tale attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da
lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento
dell'indennita' di un importo pari all'80 per cento dei proventi
preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o, se antecedente,
la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi, e' richiesta al
beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi
ricavati dall'attivita' autonoma.
18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione relativa
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro
autonomo non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015
il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennita' di
cui al comma 1 puo' richiedere la liquidazione degli importi del
relativo trattamento pari al numero di mensilita' non ancora
percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo,
ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o di micro
impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilita' e'
riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti,
condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma.
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2
che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di
attivita' lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano
stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione
obbligatoria, e' liquidata un'indennita' di importo pari a quanto
definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.
21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta mensilmente per
un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di
contribuzione nell'ultimo anno; ai fini della durata non sono
computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione.
22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le disposizioni
di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16,
17, 18 e 19.
23. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con
contratto di lavoro subordinato, l'indennita' e' sospesa d'ufficio
sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al
termine del periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere
dal momento in cui era rimasta sospesa.
24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine gia' operanti in materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola.
25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal
1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennita' di cui ai commi da
1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma,
e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi
di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di cui all'articolo 120
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' le misure compensative
di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni.
27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 25
non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori
delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 602, il contributo e' decurtato della quota di
riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata
capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle
citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per i
lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di
riduzione risultino gia' applicate, si potra' procedere,
subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo
periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni
transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano
applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI,
come definita dai commi 1 e seguenti, con incrementi annui pari allo
0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27
per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo
0,06 per cento annuo si procedera' all'allineamento graduale
all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi
interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno 2013 e
fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni
di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente
rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento,
tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del
relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai
citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni caso una
riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione
proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota
contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime.
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori
assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle
attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i periodi
contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di
quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi
nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della
presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma
27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
30. Nei limiti delle ultime sei mensilita' il contributo
addizionale di cui al comma 28 e' restituito, successivamente al
decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di
trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione
avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con
contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei
mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale
ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilita'
spettanti un numero di mensilita' ragguagliato al periodo trascorso
dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito
contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal
1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma
pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici
mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro con
contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e'
proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque si e' dato
luogo alla restituzione di cui al comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche per le
interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o
dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di
lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto, fino al 31
dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui
all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non
e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in
conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni
presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che
garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili,
per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni
di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento
collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui
all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al
comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla
quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime
contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai
sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile
ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale
contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento
dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni
agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota
applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli
apprendisti.
38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della
gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «;
Assicurazione sociale per l'impiego».
39. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota contributiva di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e' ridotta al 2,6 per cento.
40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui al presente
articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che il
lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia
o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita',
sempre che il lavoratore non opti per l'indennita' erogata dall'ASpI.
41. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica
l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennita' che
eventualmente si sia continuato a percepire.
42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo
la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego».
43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica la
disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge
9 marzo 1989, n. 88.
44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione
intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in
materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola di cui
all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni.
45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al
31 dicembre 2015, e' disciplinata nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno
2013: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari
o superiore a cinquanta anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno
2014: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni,
quattordici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore
a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione
negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno
2015: dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici
mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione
negli ultimi due anni.
46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il
periodo massimo di diritto della relativa indennita' di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
ridefinito nei seguenti termini:
a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio
2013 al 31 dicembre 2014:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro
mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;
c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2015:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni;
d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio
2016 al 31 dicembre 2016:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni.
46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il
31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di
lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad una
ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere
alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della
disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di
proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
eventuali conseguenti iniziative.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti
dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma
2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal
comma 48 del presente articolo, sono riversate alla gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali
dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni.
48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono inserite le
seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di
cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali,
con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il
versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi
dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da
parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite
dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del
mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita'
previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste
dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce
accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento,
ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste
dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo
6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma
48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le
spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per
cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli
obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da
euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle
inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione
dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS,
ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni».
51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al
comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita' ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma
1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei
soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le
seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di
monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo
complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di
20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati intervenuta nell'anno precedente;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso
la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di
almeno due mesi nell'anno precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro
mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento del minimale
annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilita'
accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in un'unica soluzione
se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o
inferiori a 1.000 euro se superiore.
54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del
trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che
hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni.
55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e c) del
comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono abrogate.
56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il
requisito di cui alla lettera e) del comma 51, relativo alle
mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro a tre mesi; b)
l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e' elevato dal 5 per
cento al 7 per cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al
comma 51 sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per
ciascuno dei predetti anni e al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, con
particolare riferimento alle misure recate dai commi 23 e seguenti
del medesimo articolo 1, si provvede a verificare la rispondenza
dell'indennita' di cui al comma 51 alle finalita' di tutela,
considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo
scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde
alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa,
quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dal
comma 20 del presente articolo.
57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a
decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in
misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari
al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento
per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per
l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a
decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento
per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per
l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a
decorrere dall'anno 2016».
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli
270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale,
nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone
la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni,
comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il
condannato sia eventualmente titolare: indennita' di disoccupazione,
assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.
Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei
trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive,
esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel
caso in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro
procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o
in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attivita'
illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione
accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare,
una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa
presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla
normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i
presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati,
entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente
titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al
soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei
relativi rapporti l'elenco dei soggetti gia' condannati con sentenza
passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della
revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al
medesimo comma 58, primo periodo.
62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora
nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere
irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o
previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai
commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime
delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla
presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti
dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del
Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa
vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti
delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di
euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700
milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla
concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione
di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma
21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma
64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura
dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive
alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di
frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle
risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di
mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e
C dell'allegato 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma
coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia'
interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di
finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per
cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990,
n. 233.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2;
b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, le parole: 'qualora la continuazione
dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata' sono sostituite
dalle seguenti: 'quando sussistano prospettive di continuazione o di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali'.
L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo
modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio
2016.
70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi
aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono
essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, secondo modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451;
g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'» sono
sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento
collettivo»;
b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilita'» sono
sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole:
«programma di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma
di riduzione del personale»;
c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilita'» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento
collettivo»;
d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in
mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»;
e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in
mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».
73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla
seguente: «licenziare».
Art. 3
Tutele in costanza di rapporto di lavoro
1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17,
commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo
21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e'
riconosciuta un'indennita' di importo pari a un ventiseiesimo del
trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria,
comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni
per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che
coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive,
durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.
L'indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato
avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di
ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate
effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero
delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente
comma da parte dell'INPS e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia,
delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime.
3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e
alle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso l'obbligo
contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n.
407.
4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un
sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i
lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale stipulano, ((entro il 31 ottobre 2013)), accordi collettivi
e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la
costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i settori non
coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di
rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria. ((Decorso
inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di
assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla
presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede
mediante la attivazione del fondo di solidarieta' residuale di cui ai
commi 19 e seguenti.))
5. Entro i successivi tre mesi, con ((decreto non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali)), di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione
presso l'INPS dei fondi cui al comma 4.
6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5 possono essere
apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le
modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la
misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e
delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore
di cui al comma 35.
7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base degli
accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 4, con
riferimento al settore di attivita', alla natura giuridica dei datori
di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il
superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla
media del semestre precedente.
8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalita' giuridica e
costituiscono gestioni dell'INPS.
9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 4
sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di
contabilita' dell'INPS.
10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e' obbligatoria per
tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano
mediamente piu' di quindici dipendenti. Le prestazioni e i relativi
obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita' di cui al
medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal
rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale
per l'impiego;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui al comma 4
possono essere istituiti, con le medesime modalita' di cui al comma
4, anche in relazione a settori e classi di ampiezza gia' coperti
dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese
nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e
seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, in materia di indennita' di mobilita', gli accordi e
contratti collettivi con le modalita' di cui al comma 4 possono
prevedere che il fondo di solidarieta' sia finanziato, a decorrere
dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello
0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere
che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale
fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai
sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il
gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il
fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo
del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle
relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in
riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti,
alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati
sistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze
dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4
possono, ((entro il 31 ottobre 2013,)) adeguare le fonti normative ed
istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi
interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13,
prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela
reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa, correlate alle caratteristiche
delle attivita' produttive interessate. Ove a seguito della predetta
trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di
un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono
fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e
le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalita'
formative.
15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi e i contratti
collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di
finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilita'
del fondo di solidarieta' bilaterale;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della
gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione
alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli
andamenti del relativo settore in relazione anche a quello piu'
generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo medesimo;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di solidarieta'
quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo
interprofessionale di cui al comma 13;
e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
16. In considerazione delle finalita' perseguite dai fondi di cui
al comma 14, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in
chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto
di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono
dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalita' e
onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi;
criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte a
rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la
determinazione di standard e parametri omogenei.
17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015
l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e'
riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o
occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento
integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennita'
stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a
carico dei fondi di solidarieta' di cui al comma 4 del presente
articolo. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta
giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento e'
riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei
confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti
di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni
lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale
verticale.
19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti
dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non
siano stipulati, ((entro il 31 ottobre 2013,)) accordi collettivi
volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi
del comma 14, e' istituito, con decreto non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarieta'
residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori
identificati.
19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in
relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore
non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I
contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto
istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.
Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla
tecnostruttura dell'INPS, puo' proporre il mantenimento, in capo ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere
la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30
del presente articolo.
19-ter. Qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso
procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarieta'
bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di
solidarieta' residuale di cui al comma 19 e' sospeso, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle
medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con
riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative
prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di
solidarieta' bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque
ripristinato anche in relazione alle mensilita' di sospensione.
20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i contributi
dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo
quanto definito dai commi 22, 23, 24 e 25, garantisce la prestazione
di cui al comma 31, per una durata non superiore a un ottavo delle
ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in
relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria.
21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale provvede un
comitato amministratore, avente i compiti di cui al comma 35 e
composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, nonche' da due funzionari, con
qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato
sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle
organizzazioni sindacali. La partecipazione al comitato e' gratuita e
non da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le aliquote
di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e
lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo,
in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia per la
situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di
previsione di cui al comma 28.
23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma 31, e'
previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione
o riduzione dell'attivita' lavorativa, un contributo addizionale,
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista
dai decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore
all'1,5 per cento.
24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma 32, lettera
b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo
straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura
degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22 a 24 si
applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli
sgravi contributivi.
26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo
di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza
di disponibilita'.
27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19
sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie
ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite.
28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno obbligo di
presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione
a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu'
recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di
aggiornamento.
29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 28, il
comitato amministratore di cui al comma 35 ha facolta' di proporre
modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura
dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in
corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate
le compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla base della
proposta del comitato amministratore.
30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare,
ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione
all'attivita' di cui al comma 29, l'aliquota contributiva puo' essere
modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza
di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza
dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS e' tenuto a
non erogare le prestazioni in eccedenza.
31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali
previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o
straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo
almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non
inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da
computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate
massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della
legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti
all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione
salariale.
32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti
tipologie di prestazioni:
a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate,
rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione
dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di
importo, in relazione alle integrazioni salariali;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti
nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai commi 4 e 19
provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla
prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.
La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 puo' altresi'
essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle
prestazioni di cui al comma 32. In tal caso, il fondo di cui al comma
4 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla
gestione di iscrizione del lavoratore interessato.
35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del comma 4
provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
degli istituti previsti dal regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o
regolamenti.
36. Il comitato amministratore e' composto da esperti designati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero
complessivamente non superiore a dieci, nonche' da due funzionari,
con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato
sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle
organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese.
37. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro
anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal
comitato stesso tra i propri membri.
39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a
maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto
del presidente.
40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo
il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale del
medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il
provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle
funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
42. La disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
adeguata alle norme dalla presente legge con ((decreto non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)), di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di
accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale ((entro il 31 ottobre 2013)).
43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42 determina
l'abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del
relativo fondo.
44. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme previste
dalla presente legge con ((decreto non regolamentare del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali)), di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e
contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati ((entro il 31
ottobre 2013)) dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale.
45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' adeguata alle norme previste dalla
presente legge con ((decreto non regolamentare del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali)), di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e
contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati ((entro il 31
ottobre 2013)) dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto
ferroviario.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
c) articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad
esaurimento delle stesse»;
b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa
di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»;
c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente:
«476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai
mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie
garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi
dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di
nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di
surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione purche'
tali misure non determinino complessivamente una sospensione
dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»;
d) il comma 477 e' sostituito dal seguente:
«477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo' essere
richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi
al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario,
ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del
termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura
del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479,
purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli
importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel
periodo di sospensione stesso»;
e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e
degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento
delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri
finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di
riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al
netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»;
f) il comma 479 e' sostituito dal seguente:
«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e' subordinata
esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi,
intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e
verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al
beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti
di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409,
numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi
di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento».
49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48
del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di
accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 4
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro
che impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a
corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al
trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti,
ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento
dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione puo'
essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero
nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi
con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto
collettivo di lavoro della categoria.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono
raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o
anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto
di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il
datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS,
accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a
garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della
validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine
alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di
lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il
datore di lavoro e' obbligato a versare mensilmente all'INPS la
provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In
ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente
comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un
avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza
l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della
fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le
modalita' previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto
provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione
figurativa.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a
carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al
recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della
legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente legge.
Resta inoltre ferma la possibilita' di effettuare nuove assunzioni
anche presso le unita' produttive interessate dai licenziamenti in
deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge n. 223 del 1991.
8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato
anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di eta' non
inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta,
per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei
contributi a carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e' trasformato a
tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al
diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui
al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei
contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di
assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel
rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei
fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui
all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento,
annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti.
12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi
all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma
9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2
e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi
di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i
seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel
caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene
utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono
esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore
mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la
somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di
professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori
sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita' produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori
che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di
lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di
collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione
si applica anche all'utilizzatore.
12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento
in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e
delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto confermato
in ogni sua disposizione.
13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato
l'attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di
diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli
utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di
lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa
licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse
non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale o sospesi».
15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie
inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di
somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato
e la data della tardiva comunicazione.
16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e'
sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di
dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre
anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del
minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione
internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di
cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente
condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».
17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia
delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata
alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro
o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso
le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale.
18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia
delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata
alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del
lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate
ulteriori modalita' semplificate per accertare la veridicita' della
data e la autenticita' della manifestazione di volonta' della
lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla
risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei
sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di
comunicazioni obbligatorie.
19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda
alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui
al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il
verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il
lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione,
all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero
all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal
datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non
effettui la revoca di cui al comma 21.
20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata
copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio della
lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad
altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal
lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice
o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi
con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha
facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La
revoca puo' essere comunicata in forma scritta. Il contratto di
lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso
normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il
periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione
lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun
diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione
di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e
l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto
eventualmente percepito in forza di esse.
22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero
della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non
provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la
comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni
dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le
dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.
23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che
abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore
al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del
rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad
euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di
competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
((23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano
applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai
lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di
associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo
comma, del codice civile)).
24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo una cultura
di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno
della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla
nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un
periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore
dipendente puo' astenersi per un ulteriore periodo di due giorni,
anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione
in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni
goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta un'indennita'
giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della
retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di
astensione della madre e' riconosciuta un'indennita' pari al 100 per
cento della retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei
giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni
prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera,
valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente
articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalita'
di cui al comma 25, e' disciplinata la possibilita' di concedere alla
madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita',
per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale
di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la
corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting,
ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore
di lavoro.
25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti
delle risorse di cui al comma 26:
a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo delle misure
sperimentali di cui al comma 24;
b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24, lettera
b), tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica
equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a determinare,
per la misura sperimentale di cui al comma 24, lettera b), e per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato
fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, nel limite delle quali e' riconosciuto il beneficio
previsto dalla predetta misura sperimentale.
27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti
disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti
i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi
effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della
presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di
produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto
di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di
somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per
attivita' da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i
soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i
lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di
emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le
ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;
b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei
lavoratori e' considerato personale di cantiere anche quello
direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e
nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater e' aggiunto il
seguente:
«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto
dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il
rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli
esoneri, i criteri e le modalita' per la loro concessione e sono
stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»;
d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via
telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione
territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui
all'articolo 3, nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della
attivazione degli eventuali accertamenti».
28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In via
sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68,
i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A
decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso secondo i criteri di
cui al comma 67 e con la modalita' di cui al primo periodo del
presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro
annui, gia' presenti nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il
finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello». Conseguentemente e' abrogato il
comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui
all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli
dello stato di previsione del medesimo Ministero gia' impegnate per
le medesime finalita'.
30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a
sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non
inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo
periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b)».
31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo
diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti
da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative del settore che possono
individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della
regolarita' complessiva degli appalti,»;
b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti:
«Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in
giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli
eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o
datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo
e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la
responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione
esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente
imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione
del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il
committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
32. All'articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole: «definiti dalla
contrattazione collettiva» e' inserita la seguente: «nazionale» e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in via delegata,
dalla contrattazione a livelli decentrati».
33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per
i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli
obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono
prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni:
a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione;
b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle
modalita' piu' efficaci di ricerca di occupazione adeguate al
contesto produttivo territoriale;
c) formazione della durata complessiva non inferiore a due
settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del
disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di
residenza;
d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo
entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di
sostegno del reddito.
1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione
salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro,
che comportino la sospensione dall'attivita' lavorativa per un
periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi
operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di
formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due
settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»;
b) all'articolo 3, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per
l'impiego»;
c) all'articolo 4, comma 1:
1) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99));
2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a
termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi
superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di
giovani,» sono soppresse;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro
subordinato di durata inferiore a sei mesi».
34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di
programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali
europei e' definito un sistema di premialita', per la ripartizione
delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di
politiche attive e servizi per l'impiego.
35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a
disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati
individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con
indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati
essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui
beneficiano.
36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura
non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 3
del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, e' fatto obbligo ai
servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del
medesimo decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui al
comma 35, con le modalita' definite dall'INPS, i dati essenziali
concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei
confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 36
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
38. Nei casi di presentazione di una domanda di indennita'
nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, puo' essere resa dall'interessato all'INPS, che
trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio
mediante il sistema informativo di cui al comma 35 del presente
articolo.
39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al
riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le regioni e le
province mettono a disposizione dell'INPS, secondo modalita' dallo
stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per
il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, ivi comprese le
informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di
disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo periodo sono
messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale
del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
40. Il lavoratore sospeso dall'attivita' lavorativa e beneficiario
di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di
lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal
trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di
formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente
senza un giustificato motivo.
41. Il lavoratore destinatario di una indennita' di mobilita' o di
indennita' o di sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo
stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti
medesimi, quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una
iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi
competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non
vi partecipi regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo
lordo dell'indennita' cui ha diritto.
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le
attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si
svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla
residenza del lavoratore, o comunque che e' raggiungibile mediamente
in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore
destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto
alla prestazione, fatti salvi i diritti gia' maturati.
44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi
di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad emettere il
provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente
erogate per periodi di non spettanza del trattamento.
45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 e' ammesso ricorso
al comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'articolo
1-quinquies e' abrogato.
47. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il
comma 10 e' abrogato.
48. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 30, alinea, le parole: «in conformita' all'articolo
117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle
relative norme di attuazione» sono sostituite dalle seguenti:
«mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281»;
b) al comma 30, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) servizi per l'impiego e politiche attive»;
c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al
fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;
e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel
mercato del lavoro;
e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;
e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per
un loro efficace e tempestivo ricollocamento;
e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione
rispetto alla loro occupabilita'».
49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della legge
n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
50. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal
comma 48, lettera b), del presente articolo, deve essere assicurata
l'armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui ai
commi da 33 a 49.
51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per
apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita' intrapresa
dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie
fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e
le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e
occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello
nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro
dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla
individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e
professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori
nella loro storia personale e professionale, da documentare
attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica
mediante l'interoperabilita' delle banche dati centrali e
territoriali esistenti.((5))
52. Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel
sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude
con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
o di una certificazione riconosciuta.
53. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato
da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori
dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua
scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio
civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
54. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a
prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello
svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle situazioni
di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo,
nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente
articolo, in coerenza con il principio di sussidiarieta' e nel
rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono
definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di
criteri generali e priorita' per la promozione e il sostegno alla
realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei
servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente
alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei
giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio
della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali
contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:
a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei
propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di
cui ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo
emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in
correlazione con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori
di riferimento, con particolare attenzione alle competenze
linguistiche e digitali;
b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione
degli apprendimenti comunque acquisiti;
c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso
della vita.
56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei
servizi concorrono anche:
a) le universita', nella loro autonomia, attraverso l'inclusione
dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali,
l'offerta formativa flessibile e di qualita', che comprende anche la
formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata,
idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali,
europei e internazionali a sostegno della mobilita' delle persone e
dello sviluppo sociale ed economico;
b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del
sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la
formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza
professionale acquisita dalle persone;
d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del
territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le
strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca.
57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative,
delle universita' e degli istituti di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o piu' decreti
legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva
competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema
nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a
68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali
servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a
valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e
la consistenza e correlabilita' dello stesso in relazione alle
competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai
sensi dei commi da 64 a 68;
b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e
informale di cui alla lettera a) effettuate attraverso un omogeneo
processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e
prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo
da assicurare a tutti pari opportunita';
c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte
essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della
persona;
d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per
l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti
istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e
lavoro, ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonche' le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) possibilita' di riconoscimento degli apprendimenti non formali
e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli
di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel
repertorio nazionale di cui al comma 67;
f) previsione di procedure di convalida dell'apprendimento non
formale e informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei
soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di semplicita',
trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualita' e
valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato
nel tempo dalla persona;
g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b)
sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello
nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione
dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia
dell'equita' e del pari trattamento delle persone, la comparabilita'
delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.
59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento
alle certificazioni di competenza, e' considerato anche il ruolo
svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo
unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 58, il Governo puo' adottare
eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime
modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 58 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la facolta' delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di stabilire la quota dei costi a
carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non
formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.
62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in
materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonche' di
partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo e'
delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a
favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa,
attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo
aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o
negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni
sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal
contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della
direttiva 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei
lavoratori;
b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli
esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione
di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle
prerogative adeguate;
c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque
misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella
gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la
salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione
professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione
effettiva di pari opportunita', le forme di remunerazione collegate
al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro
famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente
alla responsabilita' sociale dell'impresa;
d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione
aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai
lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di
sorveglianza;
e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli
utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei
lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con
istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle
informazioni sull'andamento dei piani medesimi;
f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di societa'
per azioni o di societa' europea, a norma del regolamento (CE) n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino
complessivamente piu' di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto
preveda che l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un
consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in
conformita' agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del
codice civile, possa essere prevista la partecipazione di
rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come
membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli
stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso
il diritto di voto;
g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti
al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di
opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di
fondazioni, di appositi enti in forma di societa' di investimento a
capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali
abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle
partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel
governo dell'impresa.
63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si
applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti
legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62
puo' essere adottato solo dopo che la legge di stabilita' relativa
all'esercizio in corso al momento della sua adozione avra' disposto
le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto
legislativo stesso.
64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle
competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto
il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilita',
riservatezza, trasparenza, oggettivita' e tracciabilita'.
65. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti
formali, non formali ed informali e' un atto pubblico finalizzato a
garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in
coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. La
certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un
titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida
effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o
autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri
di semplificazione, tracciabilita' e accessibilita' della
documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale
informativa unica di cui al comma 51, nel rispetto delle norme di
accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.
66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende
un insieme strutturato di conoscenze e di abilita', acquisite nei
contesti di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come
crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso
degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto
dai commi da 58 a 61.
67. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze
certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono
raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale,
pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali.
68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono
definiti:
a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi
servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono
gli elementi essenziali per la riconoscibilita' e ampia spendibilita'
delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;
b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni
tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali;
c) le modalita' di registrazione delle competenze certificate,
anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del
cittadino.
69. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013,
2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per
l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di
euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148
milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno
2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede:
a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni
di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei
risparmi di spesa derivanti dai commi da 72 a 79;
b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907 milioni di
euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015, 766
milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017,
426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno
2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni
finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili,
restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della missione
«Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni
introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o
siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni di cui al comma 69, fatta salva l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della
citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto,
alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a
legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito
delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli stanziamenti
relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti
relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza
pubblica, nonche' per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le
amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche
relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel
rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza.
71. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e
le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per
cento».
73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti
dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72.
74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di cui al
presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.
75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2,
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal
comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale
sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui
all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due
euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti
dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono
versate all'INPS con le stesse modalita' previste dalla disposizione
di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento
alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del
medesimo articolo 2.
76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la
responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di
assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del
contraente, e' deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal
reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede
40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a
decorrere dall'anno 2012.
77. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia,
adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive
rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie
spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate,
rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e in 72
milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in
applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre
2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al
presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito
della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione
organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4,
comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le
proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a
decorrere dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versati
entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato
di previsione dell'entrata.
79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti
di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure correttive previste dalle
disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla
effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti
interessati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fornero, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Severino
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che
"Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e scambio
dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati
percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche' la dorsale informativa di
cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
Legge 134 del 7 agosto 2012
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.
(12G0152)
Vigente al: 29-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22
GIUGNO 2012, N. 83
All'articolo 1:
al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 157» sono inserite le
seguenti: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), alinea, le parole: «sostituita dalla»
sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dal».
All'articolo 3:
al comma 2, capoverso 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Gli oneri connessi all'affidamento di attivita' a soggetti
esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto».
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi
nelle concessioni). - 1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "60 per cento";
b) al comma 2, le parole: "1º gennaio 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2014"».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis.- (Contratto di disponibilita'). - 1. All'articolo
160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi tra le
parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per
gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla
gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o
provvedimenti cogenti di pubbliche autorita'. Salvo diversa
determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal
comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri,
nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico
del soggetto aggiudicatore";
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'amministrazione aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario il
ruolo di autorita' espropriante ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai
contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «dalla legge 24 marzo
2012, n. 27,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 1 del
presente articolo,».
All'articolo 7:
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le parole:
"un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"»;
al comma 3, capoverso 2, la lettera b) e' soppressa.
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «4.092.408 euro per il 2012, di 4.680.489
euro per il 2013, di 3.661.620 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di
8.661.620 euro»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata alla
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi
conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in
vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015»;
al comma 2, le parole: «primo capoverso» sono sostituite dalle
seguenti: «primo periodo» e le parole: «, il quale» sono sostituite
dalle seguenti: «. Il Commissario straordinario»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere
necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine di cui al
comma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, per l'espressione del parere sui progetti
relativi alle predette opere da rendere ai sensi del medesimo comma
5, e' stabilito in trenta giorni non prorogabili. A tale fine il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute
straordinarie, procede all'esame dei progetti relativi al grande
evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorita'. Nel caso in cui il
parere debba essere espresso dai comitati tecnici amministrativi di
cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine e' fissato entro
trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorita' di cui al
periodo precedente.
2-ter. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: "con provvedimento del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S"
sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta degli interessati, e
sentita la societa' ANAS Spa, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita
valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti
stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze
minime da osservare"».
All'articolo 9:
al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel
relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione
per l'imposizione»;
al comma 1, lettera c), capoverso 127-duodevicies), le parole:
«decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per
la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attivita'
sportive, del 22 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».
All'articolo 10:
al comma 3, le parole: «da essa previste. I Commissari delegati»
sono sostituite dalle seguenti: «da essa previste, i Commissari
delegati»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «anche in caso di affidamento
ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo,» sono
soppresse;
al comma 12, le parole: «nel limiti» sono sostituite dalle
seguenti: «nei limiti»;
al comma 14, primo periodo, le parole: «alla regione
Emilia-Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto» e dopo le parole: «il supporto
necessario» e' inserita la seguente: «unicamente»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un
piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso
pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale
fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti
delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli
interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso
pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attivita' di
ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando
interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi".
15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori
amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono,
inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui
affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche
direttive e indicazioni appositamente impartite».
All'articolo 11:
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
e successive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre 2012"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2013".
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7
milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014
e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino
all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448».
All'articolo 12:
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia
non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni
parlamentari competenti in merito all'attivita' della Cabina di regia
con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza»;
al comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato».
Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Istituzione del Comitato interministeriale per le
politiche urbane).- 1. Al fine di coordinare le politiche urbane
attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle
con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della
crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU e'
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato ed e' composto dal Ministro per la coesione territoriale,
dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello
sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri
aventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle
tematiche inseriti all'ordine del giorno.
2. Partecipano, altresi', alle riunioni del CIPU un rappresentante
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un
rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni,
nominati dalla componente rappresentativa delle autonomie
territoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni.
3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze
attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al
Consiglio dei Ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di
una segreteria tecnica istituita presso il Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come struttura generale
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, e successive modificazioni.
5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non e' corrisposto
alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Gli oneri correlati
al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico
degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 13:
e' premesso il seguente comma:
«01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per ciascun
procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile
nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e
per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo,
comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della
valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le
disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria"»;
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto
di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento
edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva
in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti, anche
mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati,
delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'. Resta comunque
ferma la competenza dello sportello unico per le attivita' produttive
definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici
comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono
interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente
atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a
contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere
immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le
domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse
eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello
unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai
fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali
assensi rientrano, in particolare:
a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui
non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi
dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui
agli articoli 61, 62 e 94;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni
nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o
a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone
di salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni
su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi del medesimo codice;
h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui
vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella
laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e
di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
i) il parere dell'autorita' competente in materia di assetti e
vincoli idrogeologici;
l) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie,
portuali e aeroportuali;
m) il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo
13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali
protette";
3) il comma 4 e' abrogato;
b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il
seguente:
"Art. 9-bis.- (Documentazione amministrativa). - 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi
previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad
acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi
quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque
denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita' di tali
documenti, informazioni e dati";
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: "del competente ufficio
comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dello sportello unico";
d) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole: "dal regolamento edilizio" sono
soppresse;
2) al comma 3, le parole: "commi 3 e 4" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 3" e le parole: ", sempre che gli stessi non siano
gia' stati allegati alla domanda dal richiedente" sono soppresse;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute
le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque
denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o e' intervenuto
il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate, qualora tale
dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilita'
dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le
amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire
alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso,
dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni
prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma
6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive
modificazioni";
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di
servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di
conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli
articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo e'
fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il
dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato
all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai
sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo
pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel
cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento edilizio";
5) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il
competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso
nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In
caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire
si intende formato il silenzio-rifiuto";
e) all'articolo 23:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di
verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti
dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti
urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da
produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la denuncia si considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle
modalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini
della presentazione della denuncia";
2) al comma 3, alle parole: "Qualora l'immobile" sono premesse le
seguenti: "Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,";
3) al comma 4, alle parole: "Qualora l'immobile" sono premesse le
seguenti: "Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,".
2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le
disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Nel titolo I, capo III, dopo l'articolo 13 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 13-bis. - (Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). - 1.
All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,
ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad
esercizio d'impresa";
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed
e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei
lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori
e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il
quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza
con l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propria
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi
la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera
e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformita' da parte
dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera
c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente
comma".
Art. 13-ter. - (Disposizioni in materia di responsabilita' solidale
dell'appaltatore).- 1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' sostituito dai seguenti:
"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare
del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario
in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di
subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore
verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente,
scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli
obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche
attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione della predetta documentazione da parte del
subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un
termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo
stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma
28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da
parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamento
previste a carico del committente e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli
adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta
sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione
commessa dall'appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in
relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e
servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti
nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette
disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
All'articolo 14:
al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»:
al comma 1, le parole: «e delle accise riscosse nei porti e negli
interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle
autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per
il tramite di ciascun porto»;
al comma 2, le parole: «delle riscossioni dell'imposta sul valore
aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni
territoriali delle autorita' portuali e» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di
ciascun porto, nonche'»;
al comma 4, le parole: «delle riscossioni dell'imposta sul valore
aggiunto e delle accise ad esso relative» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite».
All'articolo 15:
al comma 1:
al secondo periodo, dopo le parole: «alla lettera a)» sono inserite
le seguenti: «nonche' per gli investimenti finalizzati allo sviluppo
dei traffici con uso di container, anche sulla base degli accordi di
programma gia' sottoscritti, e comunque per il perfezionamento degli
interventi gia' avviati per i quali non siano state ancora completate
le procedure autorizzative»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali risorse
disponibili una volta soddisfatte le priorita' di cui alla citata
lettera a) del comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge n.
225 del 2010 dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati
allo sviluppo dei traffici con uso di container, anche sulla base
degli accordi di programma gia' sottoscritti, e comunque al
perfezionamento degli interventi gia' avviati per i quali non siano
state ancora completate le procedure di autorizzazione».
All'articolo 16:
al comma 4, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente:
«novanta», le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «della legge di conversione del presente decreto» e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A seguito del trasferimento
della proprieta' sociale, le predette regioni, a copertura degli
oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle
societa' di cui al primo periodo, possono utilizzare, entro il limite
complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna regione, le risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Per la regione
Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili
previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera del
CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento
devono essere corredati di una dettagliata ricognizione della
situazione debitoria e creditoria delle societa' trasferite»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "tranviarie e filoviarie" sono
aggiunte le seguenti: ", nonche' per l'acquisto di unita' navali
destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima,
lagunare, lacuale e fluviale»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «delle societa'
esercenti il trasporto regionale ferroviario» sono aggiunte le
seguenti: «e delle societa' capogruppo»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli
articoli 2502-bis e 2503 del codice civile.
6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle
societa' di cui al comma 5 successivamente all'approvazione del piano
di stabilizzazione finanziaria della regione Campania di cui al
medesimo comma 5, da cui derivano incrementi di spesa rispetto
all'anno 2010, ove in contrasto con le prescrizioni del predetto
piano o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento
dello stesso.
6-quater. Per le attivita' di cui ai commi da 5 a 6-ter, il
Commissario puo' costituire una struttura di supporto, definendone i
compiti e le modalita' operative, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica»;
al comma 8, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle
seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del
progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31,
gia' compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo
le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla
relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista
dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto».
Al titolo I, dopo il capo IV e' aggiunto il seguente:
«Capo IV-bis
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITA'
MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE
Art. 17-bis. - (Finalita' e definizioni). - 1. Il presente capo e'
finalizzato allo sviluppo della mobilita' sostenibile, attraverso
misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la
sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di
veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al
contesto urbano, nonche' l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o
ibrida.
2. Ai fini del presente capo si intende:
a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti
che consentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di
riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese
la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;
b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a
trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a
biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride
carbonica (CO2 ) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte
emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1,
lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e N1 di cui al
comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui all'articolo
54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle
categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
marzo 2002;
d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con
energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e
completamente immagazzinata a bordo;
e) per veicoli a trazione ibrida:
1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a
bordo (funzionamento ibrido);
2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con
possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche
mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni
esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla
produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il
normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento
contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale).
3. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di
emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di
contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti
sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della
Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione delle reti
infrastrutturali di cui al comma 1 nel territorio nazionale
costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:
a) interventi statali e regionali a tutela della salute e
dell'ambiente;
b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive
nell'atmosfera, per la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento
globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;
c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed
extraurbano;
d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo
nel settore delle tecnologie avanzate;
e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per
l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e
privati.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di
cui al comma 3, secondo le rispettive competenze costituzionali,
anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle
procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle
specifiche tecniche dei prodotti e dell'attivita' edilizia.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 17-ter. - (Legislazione regionale). - 1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro
competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel
presente capo e dell'intesa di cui al comma 4.
2. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Sudtirol, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto
dal comma 1 in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative
norme di attuazione.
3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2
salvaguardano comunque l'unita' economica nazionale e i livelli
minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato,
stabiliti in attuazione del comma 4.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipulazione
di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e
l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel
territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica
a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, le disposizioni del presente capo si applicano
nell'intero territorio nazionale.
Art. 17-quater. - (Normalizzazione). - 1. Fatte salve le competenze
dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la
realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica
dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati dagli
organismi di normalizzazione europei e internazionali International
electrotechnical Commission (IEC) e Comite' europeen de normalisation
electrotechnique (CENELEC).
2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo
1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e
successive modificazioni, provvedono, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto
previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e
modificando le determinazioni precedentemente assunte.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e
9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.
Art. 17-quinquies. - (Semplificazione dell'attivita' edilizia e
diritto ai punti di ricarica). - 1. Al comma 2 dell'articolo 4 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono premessi i seguenti:
"1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento
di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che
ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad
uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a
500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione
edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la
ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una
vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita'
alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento
stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del
presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli
abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri
inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi
regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi
dell'articolo 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non
si applicano agli immobili di proprieta' delle amministrazioni
pubbliche".
2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice
civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di
ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono
approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo
comma, del codice civile.
3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 2, il condomino interessato puo' installare, a
proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le
modalita' ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli
1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 17-sexies. - (Disposizioni in materia urbanistica). - 1. Le
infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione
primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.
2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalita' e termini
temporali tassativi affinche' gli strumenti urbanistici generali e di
programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati
con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti
pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in
coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies.
3. Le leggi regionali prevedono, altresi', che gli strumenti
urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di
uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle
attivita' commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.
Art. 17-septies. - (Piano nazionale infrastrutturale per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). - 1. Al fine
di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi
uniformi di accessibilita' del servizio di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di seguito denominato "Piano nazionale".
2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro il 30 giugno di ogni
anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica nonche' interventi di recupero del patrimonio edilizio
finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo
sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri
oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle
diverse realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrenti
profili della congestione di traffico veicolare privato, della
criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete
stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. In
particolare, il Piano nazionale prevede:
a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a
partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto
privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi
dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilita' in
ambito internazionale;
b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di
ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarita' e sulle
potenzialita' delle infrastrutture relative ai contatori elettronici,
con particolare attenzione:
1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la
effettua, identificandolo univocamente;
2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;
3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica,
coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle
disponibilita' della rete elettrica, assicurando la realizzazione di
una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che
caratterizzano il settore elettrico;
c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in
favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del
carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la
realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica;
d) la realizzazione di programmi integrati di promozione
dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;
e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal
comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive
esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le societa' di distribuzione
dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stata
raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere
comunque approvati.
6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al
comma 4, lettera d), i comuni e le province possono associarsi ai
sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi
integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla
loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.
7. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in
materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi
diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di
ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia
elettrica.
8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014 e 2015.
9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a
un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e
per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle
regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli
accordi di programma di cui al comma 5.
10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e
immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano
nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a
5 milioni di euro per l'anno 2013, e' destinata alla risoluzione
delle piu' rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione
di traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni
interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
Art. 17-octies. - (Azioni di sostegno alla ricerca). - 1. Ai fini
della promozione della ricerca tecnologica di cui all'articolo
17-septies, comma 4, lettera e), del presente decreto, a valere sulle
risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e'
attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di ricerca
finalizzati:
a) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi
necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di
distribuzione dell'energia elettrica;
b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione
necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle
reti di distribuzione dell'energia elettrica;
c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili
sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle
reti infrastrutturali;
d) alla realizzazione di un'unita' di bordo che comunica con la
stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente
a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia
elettrica non e' sovraccarica;
e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e
l'interoperabilita' tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di
ricarica e relative unita' di bordo, di cui alle lettere da a) a d),
con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilita', per la
gestione del traffico in ambito urbano;
f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili.
Art. 17-novies. - (Indicazioni all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas). - 1. Entro un mese dalla data di approvazione
del Piano nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, formula indicazioni
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica
dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano l'uso di veicoli
alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di avvio del
mercato e almeno per il primo quinquennio;
b) fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a
quelli relativi agli altri tipi di consumo;
c) riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse
generale diretti ad assicurare la qualita', l'efficienza del servizio
di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata
diffusione del medesimo nel territorio nazionale, proporzionalmente
all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di
carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e
di uso efficiente delle risorse;
d) opportunita' di differenziare il regime tariffario del
servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto
in forma di distribuzione commerciale nonche' di contabilizzare
separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;
e) opportunita' di correlare i meccanismi tariffari per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione
del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico e'
effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;
f) opportunita' di correlare i provvedimenti di determinazione
tariffaria alle ulteriori specificita' della filiera della produzione
e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei
veicoli.
2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di
cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con
particolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12,
lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede
annualmente a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettera n),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della
produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la
ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui
alla lettera a) del medesimo comma 12.
Art. 17-decies. - (Incentivi per l'acquisto di veicoli). - 1. A
coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un
veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che
consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o
utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici
mesi, e' riconosciuto un contributo pari al:
a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad
un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad
un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad
un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati
((a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 17 -undecies, comma 4, e fino al 31
dicembre 2015)) a condizione che:
a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti
uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal
venditore;
b) il veicolo acquistato non sia stato gia' immatricolato in
precedenza;
c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla
medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di
cui alla lettera b);
d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da
almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui
alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o
ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo
veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore
del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le
misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al
comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo,
di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere
direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo
sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in
circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai
centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse,
al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
5. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante
compensazione con il prezzo di acquisto.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto
importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro
automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i
successivi.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprieta' relativo alla
cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico
dell'automobilista di cui al comma 3;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal
comma 2, lettera d).
Art. 17-undecies. - (Fondo per l'erogazione degli incentivi). - 1.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di
euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di
cui all'articolo 17-decies.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi' ripartite per
l'anno 2013:
a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei
contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a)
e c), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti,
assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una
quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o
privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa;
b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei
contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera
e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati
destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies, i
contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo,
non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla
medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di
un veicolo per la rottamazione.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' per la preventiva autorizzazione
all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi
previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse di cui al
comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare che una quota
non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 sia destinata
all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies,
comma 1, lettera a).
5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente
articolo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa,
attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del fondo
di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi,
sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzieta', scelti, sulla base di un'apposita gara,
secondo le modalita' e le procedure previste dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi
graveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massima
dell'1 per cento.
6. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le
ripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base della
dotazione del fondo di cui al comma 1 e del monitoraggio degli
incentivi relativo all'anno precedente.
Art. 17-duodecies. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dagli articoli 17-septies, comma 8, e 17-undecies, comma 1,
pari complessivamente a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 60
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013
e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17-terdecies. - (Norme per il sostegno e lo sviluppo della
riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti). - 1. Per le
modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli
in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1,
consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui
motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75,
comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285».
All'articolo 18:
al comma 4, le parole: «i concessionari di servizi pubblici e le
societa' a prevalente partecipazione o controllo pubblico» sono
sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le societa' in
house delle pubbliche amministrazioni»;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 19:
al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «economicita'» sono
aggiunte le seguenti: «e persegue gli obiettivi di efficacia,
efficienza, imparzialita', semplificazione e partecipazione dei
cittadini e delle imprese».
All'articolo 20:
al comma 2, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«L'Agenzia svolge, altresi', le funzioni dell'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia
di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono individuati i criteri per
il trasferimento del personale in servizio presso l'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,
necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente
periodo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla
riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura
corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito
all'Agenzia.»;
i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti
delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la
diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la
spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia:
a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire
l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e
l'accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione
(NGN);
b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di
sicurezza informatica e di omogeneita' dei linguaggi, delle procedure
e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche
la piena interoperabilita' e cooperazione applicativa tra i sistemi
informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi
dell'Unione europea;
c) assicura l'omogeneita', mediante il necessario coordinamento
tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare
servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di
qualita' e fruibilita' sul territorio nazionale, nonche' la piena
integrazione a livello europeo;
d) supporta e diffonde le iniziative in materia di
digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi
compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i
processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e
promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e
organizzativi che si frappongono alla realizzazione
dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione
del diritto all'uso delle tecnologie, previsto dall'articolo 3 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
e) vigila sulla qualita' dei servizi e sulla razionalizzazione
della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con
CONSIP Spa e SOGEI Spa;
f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione
informatica rivolte ai cittadini, nonche' di formazione e
addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche
mediante intese con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche
innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione
dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle
pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni
di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicita'
e qualita' delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo
degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, le conseguenti misure correttive, nonche' segnalando alla
Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale;
h) svolge attivita' di progettazione e coordinamento delle
iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a
carattere intersettoriale, per la piu' efficace erogazione di servizi
in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;
i) costituisce autorita' di riferimento nazionale nell'ambito
dell'Unione europea e internazionale; partecipa all'attuazione di
programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti
di finanziamento finalizzate allo sviluppo della societa'
dell'informazione;
l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle
amministrazioni sulla congruita' tecnica ed economica dei contratti
relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici,
anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;
m) promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni
interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati
alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o
per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al
piu' rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e
cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici,
vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono affidate alla societa' CONSIP Spa le attivita'
amministrative, contrattuali e strumentali gia' attribuite a DigitPA,
ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel
rispetto delle disposizioni del comma 3.
5. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al principio
dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia
informatica, al fine di ottenere significativi risparmi, comunque
garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore
a 12 milioni di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva
affrontata dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico
nell'anno 2012».
All'articolo 21:
al comma 2, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente:
«sessanta»;
al comma 4:
al secondo periodo, dopo le parole: «dalla Conferenza Unificata»
sono aggiunte le seguenti: «, tutti in possesso dei requisiti di
qualificazione professionale di cui al comma 2»;
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai componenti del
Comitato di indirizzo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita'
o rimborso di spese.»;
all'ultimo periodo, dopo le parole: «Collegio dei Revisori» sono
aggiunte le seguenti: «, composto da tre membri».
L'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22. - (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei
rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e
strumentali) - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione sono soppressi.
2. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' e dei
rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino
alla nomina del direttore generale e deliberano altresi' i bilanci di
chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti
stessi, che sono corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per
l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore generale
esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e
dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualita' di
commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi
dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il personale
di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le
risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui
al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti
giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale. E' fatto salvo il diritto di
opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella
titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza.
4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando
presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, puo'
optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito e'
effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della
qualificazione professionale posseduta nonche' dell'esperienza
maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianita' di
servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei
titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia
ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza.
5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai
sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia
si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
del comparto Ministeri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore
generale dell'Agenzia, e' determinata l'effettiva dotazione delle
risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai
sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche delle amministrazioni di provenienza, fissata entro il
limite massimo di 150 unita', nonche' la dotazione delle risorse
finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia
stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e
funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e
di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni
esterne. Con lo stesso decreto e' definita la tabella di
equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al
comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui il trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del
comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla
nomina del Direttore generale dell'Agenzia, e non oltre la data di
adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza
del Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e
sull'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente:
"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici
o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul
mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a
codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti
soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open
source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione
ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi
informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le
modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale,
che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere
circa il loro rispetto"».
All'articolo 23:
al comma 2, lettera b), le parole: «in particolare del
Mezzogiorno,» sono soppresse;
al comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,», le parole: «che
individuano, i termini» sono sostituite dalle seguenti: «che
individuano i termini» e dopo le parole: «le modalita' e le
procedure» sono inserite le seguenti: «, anche in forma
automatizzata,»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono essere
periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3
sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi
agli anni precedenti»;
al comma 10, la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla seguente:
«rivenienti».
All'articolo 24:
al comma 1:
alla lettera a), la parola: «riconosciuta» e' sostituita dalla
seguente: «riconosciuto»;
le parole da: «Il credito d'imposta» fino a: «del presente comma»
sono soppresse;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il credito d'imposta e' riservato alle assunzioni di
personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a)
e b) del comma 1»;
al comma 4, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non
appartenente all'Unione europea riducendo le attivita' produttive in
Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito
del contributo;»;
dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente:
«13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il
mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma
del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, e'
riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o
unita' locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74».
Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis. - (Misure a sostegno della tutela dei dati personali,
della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle
attivita' svolte da call center). - 1. Le misure del presente
articolo si applicano alle attivita' svolte da call center con almeno
venti dipendenti.
2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attivita' di call center
fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno
centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre
deve darne comunicazione all'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il
rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni.
Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che gia' oggi
operano in Paesi esteri.
3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli
incentivi all'occupazione nel settore dei call center, i benefici
previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere
erogati ad aziende che delocalizzano attivita' in Paesi esteri.
4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve
essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore
con cui parla e' fisicamente collocato e deve, al fine di poter
essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali,
poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un
operatore collocato nel territorio nazionale.
5. Quando un cittadino e' destinatario di una chiamata da un call
center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui
l'operatore e' fisicamente collocato.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000
euro per ogni giornata di violazione.
7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole:
"rappresentanti di commercio" sono inserite le seguenti: ", nonche'
delle attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate
attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai
contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di
riferimento,"».
All'articolo 25:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
al comma 3, dopo le parole: «del Fondo» sono inserite le seguenti:
«di cui all'articolo 23, comma 2,»;
al comma 4, le parole: «della sviluppo economico» sono sostituite
dalle seguenti: «dello sviluppo economico».
All'articolo 26:
al comma 1, quarto periodo, le parole: «Al tal fine» sono
sostituite dalle seguenti: «A tal fine»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 27:
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a
favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati
da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali
misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla
ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento
di tale attivita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed
e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di
cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni,
nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica».
All'articolo 29:
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per le
iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2,
comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio
a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti
dal calcolo di indicatori eventualmente previsti».
Dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis. - (Accelerazione degli interventi strategici per il
riequilibrio economico e sociale). - 1. All'articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di
rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita
economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree
sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali,
dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche'
per razionalizzare e rendere piu' efficienti le relative procedure di
spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni
interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per
la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in
qualita' di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma
34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue competenze
istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
procedure di acquisto di beni e servizi"».
All'articolo 30:
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «le risorse» sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 354 del medesimo articolo 1» e
le parole: «delle risorse non ancora utilizzate di cui al comma 354»
sono soppresse;
al comma 6, le parole: «nuovi oneri» sono sostituite dalle
seguenti: «nuovi o maggiori oneri».
All'articolo 31, comma 2, la parola: «prevenute» e' sostituita
dalla seguente: «pervenute» e le parole: «al titolo II» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 17, comma 1,».
All'articolo 32:
i commi da 1 a 4 sono soppressi;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le
parole: "ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non
superiore a dodici mesi dalla data di emissione" sono sostituite
dalle seguenti: "ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non
superiore a trentasei mesi dalla data di emissione"»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio
1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da societa'
di capitali nonche' da societa' cooperative e mutue assicuratrici
diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le
societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale
negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono
emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei
seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di sponsor, da
una banca o da un'impresa di investimento, da una societa' di
gestione del risparmio (SGR), da una societa' di gestione
armonizzata, da una societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV), purche' con succursale costituita nel territorio della
Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei
titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla
naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le
emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente
5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente
10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante
dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate
esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano,
direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente; il
collocamento presso investitori professionali in rapporto di
controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor e'
disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di
interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se
l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e' superiore al
totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio
approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attivita'
in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del
bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla
redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una societa'
o da un ente a cio' tenuto, puo' essere considerato l'ammontare
rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor
classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno
cinque categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per
le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o
bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della
classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e
b), del presente articolo, le societa' diverse dalle medie e dalle
piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina
dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al comma 2-bis,
lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non
inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie
prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da
societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si puo'
derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio,
qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per
cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di
garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da societa'
aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non puo' avere durata
superiore al predetto periodo di diciotto mesi»;
il comma 6 e' soppresso;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come
modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis.- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali
finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a
tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una societa'
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di
strumenti finanziari.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla societa' di
gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessa
incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari
delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili
degli intermediari depositari.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi' specificati:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ciascuna cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola
cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma,
numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con
l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare della
garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla
data dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente e'
iscritto.
4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel
capo II del titolo II della parte III del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti
dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque
l'esecutivita' del titolo"»;
al comma 8, le parole: «i titoli similari, emessi dai soggetti di
cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le cambiali
finanziarie, emesse da societa' non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in
sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003,»;
al comma 9:
all'alinea, le parole: «il primo comma e' sostituto» sono
sostituite dalle seguenti: «il comma 1 e' sostituito»;
al capoverso 1, dopo le parole: «delle obbligazioni» sono inserite
le seguenti: «, delle cambiali finanziarie»;
i commi 11, 12, 14, 15, 17 e 18 sono soppressi;
al comma 19, le parole: «da societa' di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «da societa' non emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003,» e le parole: «60 mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
Nel titolo III, capo II, dopo l'articolo 32 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 32-bis. - (Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di
cassa). - 1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni
e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con
volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di
cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa,
arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile
al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi
soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta
relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del
pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla
detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge
al momento di effettuazione dell'operazione, ancorche' il
corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai
soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione
dell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti di
cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante
l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene,
comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal
momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si
applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del
decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione
da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita'
individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.
3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del
presente articolo, e' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a
11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere
dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 33:
al comma 1:
alla lettera a), al numero 1) e' premesso il seguente:
«01) alla lettera c), dopo le parole: "entro il terzo grado" sono
aggiunte le seguenti: ", ovvero immobili ad uso non abitativo
destinati a costituire la sede principale dell'attivita' d'impresa
dell'acquirente, purche' alla data di dichiarazione di fallimento
tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio"»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 69-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Decadenza
dall'azione e computo dei termini";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la
dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65,
67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione
della domanda di concordato nel registro delle imprese";
a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a
costituire la sede principale dell'attivita' di impresa
dell'acquirente"»;
alla lettera b), il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di
concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione
di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice,
compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza
di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso
termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione
degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare
domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si
applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo
163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria
amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale puo'
assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere
dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per
effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono
prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale
dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere
sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali
obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile quando il
debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai
sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma,
quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il
termine di cui al sesto comma del presente articolo e' di sessanta
giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre
sessanta giorni"»;
alla lettera c), numero 1), lettera c), le parole: «la parola
"decreto" e' soppressa» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:
"al decreto" sono soppresse»;
alla lettera d):
all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo III, capo
II,»;
al capoverso «Articolo 169-bis», al quarto comma, dopo le parole:
«72, ottavo comma,» sono inserite le seguenti: «72-ter»;
dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E'
altresi' inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non
hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti";
2) al terzo comma, le parole: "senza bisogno di avviso" sono
sostituite dalle seguenti: "dandone comunicazione";
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire
il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per
posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del
verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono
considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le
manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del
presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale";
d-ter) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del
concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilita' del piano,
ne da' avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio
di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per
modificare il voto";
d-quater) all'articolo 180, quarto comma, la parola: "contesta"
e' sostituita dalle seguenti: "ovvero, nell'ipotesi di mancata
formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano
il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano"»;
alla lettera e), numero 1), capoverso:
all'alinea, le parole: «nei rispetto» sono sostituite dalle
seguenti: «nel rispetto»;
alle lettere a) e b), le parole: «cento venti» sono sostituite
dalla seguente: «centoventi»;
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) all'articolo 182-quater sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, le parole: "da banche e intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385," sono soppresse;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti
derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione
della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei
debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui
all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purche' la
prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il
tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo
ovvero l'accordo sia omologato";
3) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile,
il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche
ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80
per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo
quando il finanziatore ha acquisito la qualita' di socio in
esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del
concordato preventivo";
4) il quarto comma e' abrogato;
5) al quinto comma, le parole: "ai commi secondo, terzo e quarto,
i creditori" sono sostituite dalle seguenti: "al secondo comma, i
creditori, anche se soci,"»;
alla lettera h):
all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo III,
capo VI,»;
al capoverso «Articolo 186-bis»:
al primo comma, le parole: «, nonche' gli articoli 160 e seguenti,
in quanto compatibili» sono soppresse;
al secondo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo
160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione
per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di
cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al
voto»;
al quarto comma, lettera a), le parole: «lettera d)» sono
sostituite dalle seguenti: «terzo comma, lettera d),»;
al quinto comma, le parole: «al precedente comma» sono sostituite
dalle seguenti: «al quarto comma»;
al sesto comma, primo periodo, la parola: «dannosa» e' sostituita
dalla seguente: «dannoso»;
dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
«l-bis) all'articolo 217-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' ai pagamenti e alle operazioni di
finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo
182-quinquies"»;
al comma 4, capoverso 4, al secondo periodo, le parole:
«dell'articolo 182-bis regio decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 182-bis del regio decreto», le parole: «dell'articolo
67, lettera d) regio decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto» e le
parole: «non costituisce non sopravvenienza attiva» sono sostituite
dalle seguenti: «non costituisce sopravvenienza attiva»;
al comma 5, capoverso 5, al primo periodo, le parole:
«dell'articolo 182-bis regio decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 182-bis del regio decreto» e il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: «Ai fini del presente comma, il debitore si
considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della
sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina
la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione
alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione
dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il
credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi
dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non
superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di
cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione
del credito e' prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di
cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di
eventi estintivi».
All'articolo 34:
al comma 3:
al capoverso 5-quater, le parole: «puo' essere modificato» sono
sostituite dalle seguenti: «possono essere modificati»;
al capoverso 5-quinquies, le parole: «dell'articolo 33, comma 5,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle
seguenti: «del comma 5 del presente articolo»;
al capoverso 5-sexies, al primo periodo, le parole: «dall'1
gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio», al secondo
periodo, le parole: «di concerto con il Ministero» sono sostituite
dalle seguenti: «di concerto con il Ministro» e, all'ultimo periodo,
le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono
derivare»;
al capoverso 5-septies e' aggiunto, in fine, il seguente segno:
«"»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «redatte in lingua italiana» sono
aggiunte le seguenti: «o inglese»;
al secondo periodo, le parole: «I documenti redatti in altra
lingua» sono sostituite dalle seguenti: «I documenti redatti in altre
lingue»;
il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «All'attuazione dei
commi 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle
infrastrutture energetiche nazionali e di contenere gli oneri
indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non
programmabili, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, definisce le modalita' per la
selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico
effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la
remunerazione dei servizi di flessibilita' assicurati dagli impianti
di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli
impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe
dell'energia elettrica».
All'articolo 35, comma 1, capoverso 17, al primo periodo, dopo le
parole: «in attuazione di atti e convenzioni» sono inserite le
seguenti: «dell'Unione europea e» e, al terzo periodo, dopo le
parole: «aree marine e costiere interessate dalle attivita' di cui al
primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le attivita'
di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso
stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che
trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello
sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare».
All'articolo 36:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il comma 9 dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, e' sostituito dal seguente:
"9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti
contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel caso di
chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in
depositi, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto possono
continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione
di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni"»;
al comma 2, le parole: «, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;
al comma 3, le parole: «della legge 4 aprile 2012, n. 35,
"Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo"» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35,»;
al comma 5:
all'alinea, dopo le parole: «Dopo l'articolo 57» sono inserite le
seguenti: «del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,»;
al capoverso «Art. 57-bis», la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Semplificazione amministrativa in materia di
infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e
impianti per la fornitura di servizi essenziali»;
al capoverso «Art. 57-bis», comma 2, ultimo periodo, le parole:
«del presente decreto 1º dicembre, n. 329» sono sostituite dalle
seguenti: «del citato decreto ministeriale 1º dicembre 2004, n. 329»;
al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis. - (Razionalizzazione dei criteri di individuazione di
siti di interesse nazionale). - 1. All'articolo 252 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita' di
raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse
nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attivita'
produttive ed estrattive di amianto".
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentite le regioni interessate, e' effettuata la ricognizione dei
siti attualmente classificati di interesse nazionale che non
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli
enti locali interessati, puo' essere ridefinito il perimetro dei siti
di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza
regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica
della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli
dal sito di interesse nazionale.
4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica».
All'articolo 37:
i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello
scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso
idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo
restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,
incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico,
indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa
vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza,
liberta' di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza
di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della
concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo
di trenta anni, rapportato all'entita' degli investimenti ritenuti
necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di
compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del piano di
interventi per assicurare la conservazione della capacita' utile di
invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione
dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o
della potenza installata. Per le concessioni gia' scadute alla data
di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in
scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017,
per le quali non e' tecnicamente applicabile il periodo di cinque
anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni e le
province autonome indicono la gara entro due anni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova
concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla
scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel
bando di gara sono specificate altresi' le eventuali condizioni di
esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario
coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in
coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara e'
indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalita'
e durata";
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo
stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la
durata della concessione in rapporto all'entita' degli investimenti,
nonche', con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo
e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed e' determinata
la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, presentata
dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare alla riduzione
dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalita' dei
clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto".
5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia
o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, primo comma,
del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il
bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande
derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la
continuita' gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente
al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo
all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti
giuridici afferenti alla concessione.
6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il
trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra
questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e
reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali
compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione
diversi da quelli di cui all'articolo 25, primo comma, del testo
unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il
corrispettivo e' determinato sulla base del valore di mercato, inteso
come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura
dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui al citato
articolo 25, primo comma, e' inoltre dovuto un importo determinato
sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al
netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi
rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali
opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di
mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati e
indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da
ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo
dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente
competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e
rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio
nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e parita' di
trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali
per la determinazione, secondo principi di economicita' e
ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni
delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso decreto sono
fissate le modalita' tramite le quali le regioni e le province
autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al
20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei
costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con
riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della
provincia o dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani
insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti
alle concessioni di cui al presente comma».
All'articolo 38:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il
comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle
amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque
denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente
articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5
dell'articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n.
93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a
provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di
ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla
rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione
interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del
citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001"»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e
gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
in area demaniale, portuale o limitrofa ai sensi dell'articolo 8
della legge 24 novembre 2000, n. 340, oltre a comportare la
conformita' agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo
per il rilascio della concessione demaniale. Nell'ambito del
procedimento per il rilascio della concessione demaniale di cui
all'articolo 52 del codice della navigazione, l'eventuale parere
definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici viene reso
entro centoventi giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita il Consiglio
superiore dei lavori pubblici a provvedere entro un termine non
superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali il parere si
intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche che
possono essere disposte anche successivamente fino al rilascio della
concessione, e si procede alla conclusione del procedimento di
concessione demaniale entro i successivi sessanta giorni. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti
amministrativi in corso»;
al comma 2:
alla lettera a), capoverso 3, al primo periodo, dopo le parole:
«con procedure di asta competitiva» sono aggiunte le seguenti: «, e
la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da
assegnare con le procedure di allocazione vigenti» e, al secondo
periodo, dopo le parole: «Le stesse procedure» sono inserite le
seguenti: «di asta competitiva»;
alla lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: «a
tutti gli utenti del sistema del gas naturale» sono sostituite dalle
seguenti: «ai soggetti individuati allo stesso punto 2)»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede ad adeguare il sistema delle tariffe di
trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano piu'
flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei
soggetti con maggiore consumo di gas naturale».
Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
«Art. 38-bis. - (Individuazione degli impianti di produzione di
energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle
relative condizioni di esercizio e funzionamento). - 1. Al fine di
ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle
situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture
di energia elettrica a famiglie e imprese, anche tenendo conto di
quanto previsto all'articolo 38, il Ministro dello sviluppo
economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per
l'emergenza gas e dalla societa' Terna Spa, entro il 31 luglio di
ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza
produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri
combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilita',
nonche' le procedure atte ad individuare, nei successivi trenta
giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli
oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con
potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in
esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle
relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel
successivo anno termico. Il termine per l'individuazione delle
esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello sviluppo
economico e' fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre
2012.
2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 garantiscono la
disponibilita' degli impianti stessi per il periodo dal 1º gennaio al
31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in
esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo
periodo di tempo necessario al superamento della situazione di
emergenza.
3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli
impianti di cui al comma 1 e della loro finalita', a tali impianti si
applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera
previsti dalla normativa vigente, in deroga a piu' restrittivi limiti
di emissioni nell'atmosfera o alla qualita' dei combustibili,
eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di
esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali
rilasciate ai sensi della parte seconda, titolo III-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Sono
sospesi altresi' gli obblighi relativi alla presentazione di piani di
dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per il periodo di
cui al comma 2, i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono
esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di
monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali specifiche
prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate
ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonche'
dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in
continuo delle emissioni di cui alla parte quinta, allegato II, parte
II, sezione 8, punto 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, previste dalla citata parte quinta, allegato VI, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Le esenzioni si applicano anche nel caso
in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del
periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica quanto
previsto all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290.
5. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1,
nonche' le modalita' per il riconoscimento dei costi sostenuti per i
medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per
la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto
previsto per la reintegrazione dei costi delle unita' essenziali per
la sicurezza del sistema elettrico.
Art. 38-ter. - (Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti
energetiche strategiche). - 1. All'articolo 57, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la lettera f) e' aggiunta la
seguente:
"f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di
cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22"».
All'articolo 39, comma 2, le parole da: «da cui non derivino nuovi
o maggiori oneri» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non
determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 40:
al comma 1:
le parole: «alle relative pertinenze» sono sostituite dalle
seguenti: «alle relative pertinenze,»;
le parole: «nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le
relative pertinenze e» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i
siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e»;
al comma 2, le parole: «e le miniere» sono sostituite dalle
seguenti: «, e le miniere»;
al comma 3, le parole: «prima frase» sono sostituite dalle
seguenti: «primo periodo»;
al comma 4, le parole: «seconda frase» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo periodo» e le parole: «nonche' i siti di
stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' i siti di stoccaggio di gas
naturale e le relative pertinenze, e».
All'articolo 41:
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al comma 20 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono indicate le modalita' applicative e la struttura amministrativa
responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere
l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita'
di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operativita'
delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse
all'estero"»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente:
«Art. 41-bis. - (Incentivazione dei flussi imprenditoriali e
turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in
ambito internazionale). - 1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi
offerti a cittadini e imprese dalla rete all'estero del Ministero
degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori flussi
imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di accelerare i tempi di
rilascio dei visti e incentivare la promozione delle relazioni
economiche in ambito internazionale, la tariffa dei diritti consolari
di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.
71, e' incrementata del 10 per cento a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
maggiori entrate derivanti dall'incremento della tariffa di cui al
periodo precedente sono destinate alle seguenti misure:
a) interventi strutturali e informatici a favore degli uffici
all'estero del Ministero degli affari esteri;
b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati
temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri,
di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, con esclusione dei
diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalita' di cui
al medesimo comma 1.
3. Gli uffici destinatari delle misure di cui al comma 1 sono
individuati dal Ministero degli affari esteri, che determina,
altresi', l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche
del volume delle rispettive attivita'.
4. Per le straordinarie esigenze di funzionamento delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica
popolare cinese, in via eccezionale, il contingente di cui
all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di
40 unita'.
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 506.000 euro per l'anno
2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 42, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo
2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole: ", nei quattro
anni successivi alle date ivi previste," sono soppresse».
All'articolo 43, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e
di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di
controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la
dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine
italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando
presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil
esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento
dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio
automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da
parte delle Autorita' nazionali competenti per i controlli operanti
ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004.
1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91
della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni,
la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva
vergini e' compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali
caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata
qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La
verifica e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai
sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente
disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali
nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle
caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva
dichiarati. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita'
di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ai
fini della validita' delle prove organolettiche.
1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per i
prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di
coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata
nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui
e' avvenuta la trasformazione sostanziale".
1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole:
"la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero" sono
inserite le seguenti: "e la tutela del 'Made in Italy'"».
All'articolo 44:
al comma 4, dopo le parole: «del libro V, titolo V, capo VII» sono
inserite le seguenti: «, del codice civile,»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al
credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo
con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni
agevolate ai giovani di eta' inferiore a trentacinque anni, che
intraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la costituzione di
una societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto».
All'articolo 45:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, le parole da: "Ai fini degli
adempimenti" fino a: "la genuinita' della provenienza;" sono
sostituite dalle seguenti: "Se il contratto prevede l'istituzione di
un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a
svolgere un'attivita', anche commerciale, con i terzi: 1) la
pubblicita' di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante
l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove
ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615,
secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni
contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i
terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo
comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio
della societa' per azioni, e la deposita presso l'ufficio del
registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai
fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun
imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti,
trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso
il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di
ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per
adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede della rete,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai
sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di
innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le
modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso
tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun
partecipante; le modalita' di realizzazione dello scopo comune e,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune,
la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e
degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento
puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato,
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a),
del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri
imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso
anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di
legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta,
la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o
di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di
rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole relative
alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia
diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche
individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di
programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti
dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia
adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;"»;
al comma 2, all'alinea, le parole: «e' aggiunto infine il seguente
periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi:» e, al capoverso, dopo le parole: «annotazioni
d'ufficio della modifica» sono aggiunte le seguenti: «; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi
nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel
registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica».
All'articolo 46, al comma 1, alinea, le parole: «sono aggiunti i
seguenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto il
seguente».
Dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente:
«Art. 46-bis. - (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e
misure in materia di accordi di lavoro). - 1. Alla legge 28 giugno
2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I termini ridotti di cui al primo periodo trovano
applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altro
caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale";
b) all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
"17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera
i-bis) e' aggiunta la seguente:
"i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte
del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con contratto di
apprendistato" ";
c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "Art. 69-bis", comma 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una
durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni
consecutivi";
2) alla lettera b), le parole: "corrispettivi complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare" sono
sostituite dalle seguenti: "corrispettivi annui complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari
consecutivi";
d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso "Art. 70",
comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno
2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese,
in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000
euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio";
e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole:
"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"
e la lettera b) e' abrogata;
f) all'articolo 2, dopo il comma 46 e' inserito il seguente:
"46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il
31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di
lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad una
ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere
alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della
disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di
proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
eventuali conseguenti iniziative";
g) all'articolo 2, comma 57, le parole: ", al 28 per cento per
l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014" e le
parole: "al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno
2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno
2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere
dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento per
l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per
l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016";
h) all'articolo 2, il comma 70 e' sostituito dal seguente:
"70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, le parole: 'qualora la continuazione
dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata' sono sostituite
dalle seguenti: 'quando sussistano prospettive di continuazione o di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali'.
L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo
modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio
2016";
i) all'articolo 2, dopo il comma 70 e' inserito il seguente:
"70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi
aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono
essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, secondo modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica";
l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le
parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "i
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino
a sei mesi,".
2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n.
428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura
della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti".
3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) del
comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12
milioni di euro per l'anno 2014, mediante le maggiori entrate
derivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e, quanto a 46
milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno
2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214».
All'articolo 47, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 49, al comma 3, le parole: «nel limite di euro di
100.000» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro
100.000».
Dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente:
«Art. 51-bis. - (Misure per lo sviluppo delle imprese culturali
dello spettacolo).- 1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse
articolazioni di genere e di settori di attivita' cinematografiche,
teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti,
costituiti in forma di impresa, e' riconosciuta la qualifica di
micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione
europea vigente in materia.
2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni
nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente per
le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
3. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"i-bis) la pubblicita' effettuata mediante proiezioni all'interno
delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile
esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso"».
All'articolo 52:
al comma 1, la parola: «21-quinques» e' sostituita dalla seguente:
«21-quinquies»;
al comma 2, le parole: «per l'entrata in di operativita'» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'entrata in operativita'»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' considerato sottoprodotto il digestato
ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione
anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di
tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di
origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle
valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate
dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati
fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono definite le caratteristiche e le modalita' di impiego del
digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti
e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonche' le
modalita' di classificazione delle operazioni di disidratazione,
sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.
2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), alinea, dopo le
parole: "della cooperativa agricola" sono inserite le seguenti: ",
ivi compresi i consorzi agrari,";
b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le
parole: "della cooperativa agricola" sono inserite le seguenti: ",
ivi compresi i consorzi agrari,"».
All'articolo 53:
al comma 1:
alla lettera a), numero 3), sono premesse le seguenti parole: «al
quarto periodo,»;
alla lettera b), dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) al comma 5, dopo le parole: "alle aziende esercenti i
servizi stessi" sono inserite le seguenti: "determinate, con
particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale,
tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti
effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovra' essere
osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei
corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o
nella lettera d'invito di cui al comma 11"».
All'articolo 54:
al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 342, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni
prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione
della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata";
0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole: "che il collegio non
li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero"
sono soppresse»;
al comma 1, lettera a):
al capoverso «Art. 348-bis» la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Inammissibilita' dell'appello»;
al capoverso «Art. 348-ter»:
al primo comma, dopo le parole: «prima di procedere alla
trattazione» sono inserite le seguenti: «, sentite le parti»;
al terzo comma, primo periodo, le parole: «nei limiti dei motivi
specifici esposti con l'atto di appello» sono soppresse;
al quarto comma, dopo le parole: «di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)»
sono inserite le seguenti: «del primo comma»;
al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 434, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte
dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione
dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione
della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata"»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 702-quater, primo comma, del codice di
procedura civile, la parola: "rilevanti" e' sostituita dalla
seguente: "indispensabili"»;
al comma 2, le parole: «lettere a), c), d) ed e)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere 0a), a), c), c-bis), d) ed e),»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546».
All'articolo 55:
al comma 1, lettera d), capoverso, sono premesse le seguenti
parole: «Art. 4. - (Termine di proponibilita'). - 1.»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle
finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di
pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri».
All'articolo 57:
al comma 1:
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di
prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali»;
alla lettera d), dopo le parole: «nei settori civile» e' inserita
la seguente: «, industriale»;
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti,
processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle
alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e
dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita»;
ai commi 2, 3, 4 e 7, le parole: «di cui al primo comma», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
al comma 6, dopo le parole: «dalle societa' a responsabilita'
limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463-bis del
codice civile» sono inserite le seguenti: «e dalle imprese di cui
all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni».
All'articolo 59:
al comma 2, le parole: «al comma 3, 3-bis e al comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4»;
i commi 8, 9 e 10 sono soppressi;
al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime
disposizioni si applicano al rinnovo delle autorizzazioni per gli
impianti gia' in esercizio»;
al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Allo scopo
di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al
presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede ai
sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
A tal fine, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 31-bis,
ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si interpreta
nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla
finalita' ivi indicata sono determinate dalla differenza tra gli
importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e gli importi indicati nella
tabella D come sostituita dal citato articolo 4, comma 31-bis, del
decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 130 del 2011»;
al comma 15, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 14»;
al comma 16, le parole: «precedenti commi 15 e 16» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 14 e 15»;
al comma 17, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 14»;
al comma 18, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 14» e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«al medesimo comma»;
al comma 19, le parole: «comma 16» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 15».
Nel capo VIII del titolo III, dopo l'articolo 59 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 59-bis. - (Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei
prodotti agricoli e alimentari). - 1. Al fine di contrastare le
pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari
a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica
protetta (IGP), di specialita' tradizionale garantita (STG) o
certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati
requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme
relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra
l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre
operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni,
sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli
che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano
direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul
dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al
prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento
del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le
modalita' per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli
e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi
elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e
prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi
controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di
rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresi' le
caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non
superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per
l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.
2. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza
di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono
dell'etichettatura di cui al presente articolo.
Art. 59-ter. - (Informatizzazione del registro dei pescatori
marittimi). - 1. Presso ogni capitaneria di porto e' istituito il
registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le
informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modificazioni.
2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale
devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono definite le modalita' operative per il passaggio dal
registro in forma cartacea a quello in forma elettronica.
Art. 59-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012,
n. 4). - 1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4, e' sostituito dai seguenti:
"2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale, se effettuate
dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti
attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata 'pesca-turismo';
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e
di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli
aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da
imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della
propria abitazione o di struttura nella disponibilita'
dell'imprenditore stesso, denominate 'ittiturismo'.
2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale, purche'
non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore
ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza
dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti
attivita':
a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione
dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e
valorizzazione;
b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero"».
All'articolo 60:
al comma 4, i capoversi sono contraddistinti con le lettere da a) a
f);
al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«i voucher individuali di innovazione che le imprese possono
utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione
con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale».
All'articolo 62:
al comma 1, dopo le parole: «n. 123, adotta,» sono inserite le
seguenti: «entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio,»;
al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «Fondo» sono inserite
le seguenti: «di cui al comma 1 del medesimo articolo 61»;
al comma 11, la parola: «titolo» e' sostituita dalla seguente:
«capo».
All'articolo 63:
al comma 2, le parole: «dell'articolo 87 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea»;
al comma 4, le parole: «e' cosi' modificato: "» sono sostituite
dalle seguenti: «e' sostituito dal seguente: "Art. 20. - (Valutazione
dei progetti di ricerca). - 1.».
All'articolo 64:
al comma 1, le parole: «la ristrutturazione» sono sostituite dalle
seguenti: «alla ristrutturazione»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo di cui
al comma 1, la somma di 5 milioni di euro e' destinata al Fondo di
cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come sostituiti dal comma 3-ter del presente articolo.
3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti:
"12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il
Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione,
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di
impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree,
da parte di societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente,
finalita' sportive.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico
nazionale italiano. Al Fondo possono essere destinati ulteriori
apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici"».
All'articolo 66, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, e successive modificazioni, dopo le parole: "la delimitazione
dei Distretti e' effettuata" sono inserite le seguenti: ", entro il
31 dicembre 2012,"».
Dopo l'articolo 66 e' inserito il seguente:
«Art. 66-bis. - (Interventi in favore della sicurezza del turismo
montano). - 1. Per l'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale
integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, con una
dotazione pari a un milione di euro. Al relativo onere si provvede,
per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, come
incrementato dall'articolo 69, comma 1, del presente decreto.
2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3 si provvede,
entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per
l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il
decreto puo' essere comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al
finanziamento, in favore dei comuni montani e degli enti, come
individuati dal decreto medesimo, di progetti rientranti tra le
seguenti tipologie:
a) sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di
montagna;
b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi
di montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in
sicurezza degli stessi;
c) potenziamento e valorizzazione del soccorso alpino e
speleologico;
d) prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente
attrezzato e libero.
4. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale, puo' prevedere progetti per la tutela e la
valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul
territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di
finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1.
5. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio
nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in
campo turistico e montano, possono prevedere progetti per la
sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attivita'
propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida
alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria
attivita' istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole
della montagna e per la realizzazione di attivita' compatibili con
l'ambiente montano, nonche' iniziative rivolte alla valorizzazione
delle risorse montane».
All'articolo 67, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro del Fondo per la tutela
dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, iscritta, come residui di stanziamento, nel conto residui del
capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, e' destinata, per l'esercizio finanziario 2012, al
Comitato olimpico nazionale italiano, al fine della successiva
riassegnazione alle federazioni sportive interessate, per lo
svolgimento nel territorio nazionale di grandi eventi sportivi di
rilevanza mondiale.
5-ter. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di
iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni
Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita, e' assegnato, per
l'anno 2013, un contributo di 100.000 euro al comune di Certaldo. Al
relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2013,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:
"10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di
aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui voli taxi effettuati
tramite elicottero. L'imposta e' a carico del passeggero ed e'
versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e
all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a:
a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e
non superiore a 1.500 chilometri;
c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri";
b) al comma 11, lettera a), il numero 7) e' sostituito dal
seguente:
"7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;"».
Al titolo III, dopo il capo X e' aggiunto il seguente:
«Capo X-bis
MISURE URGENTI PER LA CHIUSURA DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA
DETERMINATASI NELLA REGIONE ABRUZZO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6
APRILE 2009, NONCHE' PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO E IL
RILANCIO DEI TERRITORI INTERESSATI
Art. 67-bis. - (Chiusura dello stato di emergenza). - 1. Lo stato
di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la
provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, gia' prorogato con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati
nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio 2011 e n. 290 del 14
dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.
2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al
solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle
amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato
ovvero la Struttura di missione per le attivita' espropriative per la
ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e
qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del
Commissario delegato.
3. In ragione della necessita' di procedere celermente nelle azioni
di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonche' di assicurare
senza soluzione di continuita' l'assistenza alle popolazioni colpite
dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o
comunque flessibile in servizio presso i comuni, le province e la
regione Abruzzo, assunto sulla base delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012,
presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale non apicale in
servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione, presso il
Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le
macerie e la Struttura di missione per le attivita' espropriative per
la ricostruzione e' provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012
al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alle
amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri
relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le
risorse e nei limiti gia' autorizzati dall'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013.
4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre 2012,
una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e
in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonche' una
ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo,
nell'emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici
giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono
disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal
Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento
ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonche' le
modalita' per consentire l'ultimazione di attivita' per il
superamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato per
la ricostruzione ha gia' presentato, alla data del 30 giugno 2012,
formale richiesta al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il completamento di
interventi urgenti di ricostruzione gia' oggetto di decreti
commissariali emanati.
5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilita' della
contabilita' speciale intestata al Commissario delegato per la
ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti
attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro
competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la
coesione territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse
eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di
stabilita' interno. Con il medesimo decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei
provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, disciplina le modalita' per il monitoraggio finanziario, fisico
e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni. Le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del
2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove
compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli
articoli da 67-ter a 67-sexies.
Art. 67-ter. - (Gestione ordinaria della ricostruzione). - 1. A
decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento
necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009
sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli
articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il
ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattivita' e
lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con
particolare riguardo al centro storico monumentale della citta'
dell'Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi
delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare
configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per
la ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e uno
competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici forniscono
l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne
promuovono la qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati
al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano
nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente
sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di
ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare
riferimento ai profili della coerenza e della conformita' urbanistica
ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato
attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonche' della
congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresi',
l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per
la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione
di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti
pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai
comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo
30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione
territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato
dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali
delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con
il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione
Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito
delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i
rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali,
gli specifici requisiti e le modalita' di selezione dei titolari, la
dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel
limite massimo di 50 unita', di cui, per un triennio, nel limite
massimo di 25 unita' a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A
ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo
pieno ed esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli
oneri a carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le
amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e
di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la
regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al
comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009,
il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo esperimento di
procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate al
comune dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle aree omogenee.
In considerazione delle suddette assegnazioni di personale e'
incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta
organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale eventualmente
risultante in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarie
procedure vigenti.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a
tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unita' di
personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale
personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli Uffici
speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province
interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione
delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio
coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e' assegnato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse
a calamita' e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di
personale e' corrispondentemente incrementata la dotazione organica
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque
salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite e
gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto
interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni
interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti,
sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, le categorie e i profili professionali dei
contingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti per
l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quota
di riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti
banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza
professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di
ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le
province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere a
seguito di formale contratto di lavoro, nonche' le modalita' di
assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici
periferici delle amministrazioni centrali operanti nel territorio
della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione
possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il
tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale
provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' di
selezione del personale di cui al comma 6, si puo' prevedere nei
bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore
dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62.
Art. 67-quater. - (Criteri e modalita' della ricostruzione). - 1.
Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del cratere
perseguono i seguenti obiettivi:
a) il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la
ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico e, ove
possibile, adeguamento sismico, di edifici pubblici o di uso
pubblico, con priorita' per gli edifici strategici, e degli edifici
privati residenziali, con priorita' per quelli destinati ad
abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
b) l'attrattivita' della residenza attraverso la promozione e la
riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densita',
qualita' e complementarita' dei servizi di prossimita' e dei servizi
pubblici su scala urbana, nonche' della piu' generale qualita'
ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che, anche
mediante premialita' edilizie e comunque mediante l'attribuzione del
carattere di priorita' e l'individuazione di particolari modalita' di
esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino:
1) un elevato livello di qualita', in termini di vivibilita',
salubrita' e sicurezza nonche' di sostenibilita' ambientale ed
energetica del tessuto urbano;
2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate
tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico e
il risparmio energetico;
3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e
ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli
edifici;
4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la
riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale
attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle
acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e la
razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;
c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante:
a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati,
aventi ad oggetto uno o piu' aggregati edilizi, che devono essere
iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso
inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato
inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida,
mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e
l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i
maggiori oneri;
b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari
interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei
proprietari degli edifici rientranti nell'ambito interessato, puo'
bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di
un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e
realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso
di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato
urbano, e' facolta' del comune procedere all'occupazione temporanea
degli immobili;
c) delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, delle
fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa
rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega e'
rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di
legge. In caso di condomini, la delega e' validamente conferita ed e'
vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se
dissenzienti, purche' riguardi i proprietari che rappresentino almeno
i due terzi delle superfici utili complessive di appartamenti
destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentino
almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle unita'
immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il
ricorso a tale modalita' di attuazione, si possono prevedere
premialita' in favore dei proprietari privati interessati che ne
facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella
diversificazione delle destinazioni d'uso, nonche', in misura non
superiore al 20 per cento, in incrementi di superficie utile
compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei
tessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che non
comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la
riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi
fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione
hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa
regionale.
4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata
sugli aggregati di proprieta' privata ovvero mista pubblica e
privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in
consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto
dal comune. La costituzione del consorzio e' valida con la
partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per
cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese
le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del
consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione
temporanea da parte del comune, che si sostituisce ai privati
nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene
nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, parita' di
trattamento e trasparenza ed e' preceduto da un invito rivolto ad
almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.
5. In considerazione del particolare valore del centro storico del
capoluogo del comune dell'Aquila, alle unita' immobiliari private
diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate,
distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciuto
un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari
al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli
interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni,
comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero
edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile,
nonche' per gli eventuali oneri per la progettazione e per
l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono
applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse
dal contributo le unita' immobiliari costruite, anche solo in parte,
in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di
tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria
ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La fruizione dei
benefici previsti dal presente comma e' subordinata al conferimento
della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del
presente articolo. In caso di mancato consenso e' facolta' del comune
procedere all'occupazione temporanea degli immobili.
6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al
comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si
intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle
attivita' produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012, una
quota pari al 5 per cento di tali risorse e' destinata alle finalita'
indicate nel presente articolo.
7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione
e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi
previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che
succedono mortis causa, a titolo di erede o di legatario, nella
proprieta' dei relativi immobili, a condizione che alla data di
apertura della successione i contributi non siano stati gia' erogati
in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle
condizioni e ancora nei termini per richiederli.
8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei
lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di
nullita' e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile,
osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in
materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le
seguenti informazioni:
a) identita' del professionista e dell'impresa;
b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del
professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze
pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonche' la
certificazione antimafia e di regolarita' del documento unico di
regolarita' contributiva;
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori
commissionati;
d) determinazione e modalita' di pagamento del corrispettivo
pattuito;
e) modalita' e tempi di consegna;
f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione
dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e
l'identita' del subappaltatore.
9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilita'
nell'attivita' di riparazione e di ricostruzione degli edifici
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, e' istituito un elenco degli
operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di
ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2 dell'articolo
67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilita'
tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizione
nell'elenco e', comunque, subordinata al possesso dei requisiti di
cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche antimafia
effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo
competenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono
comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli
Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici
dall'elenco. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei
contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di
capacita' e di qualificazione dei professionisti e delle imprese che
progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il
mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonche' prescrizioni a
tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale
impiegato nei cantieri della ricostruzione.
10. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento
straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli
1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto
dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti
reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni
interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del
Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca
antecedente da residenti nei medesimi comuni.
11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e
della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e
private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori
o di collaudatore di tali opere nonche' con l'esercizio di attivita'
professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi
comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi
di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di
incompatibilita' possono esercitare la relativa opzione entro novanta
giorni. Il regime di incompatibilita' previsto dal presente comma si
applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici
pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti
inerenti alla ricostruzione.
12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma
1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli
orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di
eta', le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nel
rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa
vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citata
legge n. 68 del 1999, e successive modificazioni, in materia di
assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo
beneficio dei lavoratori disabili.
Art. 67-quinquies. - (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 3 del
presente articolo predispongono, ove non vi abbiano gia' provveduto,
i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'articolo 14,
comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli
indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi
riguardanti l'intero perimetro del centro storico. Decorso
inutilmente il suddetto termine, le finalita' di cui all'articolo
67-quater sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla
legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani di
ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla
provincia competente secondo la disciplina vigente, anche
urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa
e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la provincia
competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono
aggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni
statali o regionali in materia urbanistica. Nell'attuazione dei piani
di ricostruzione, ai fini del citato articolo 14, comma 5-bis, del
decreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse paesaggistico
degli edifici civili privati e' attestato dal direttore regionale per
i beni culturali e paesaggistici.
2. Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni
concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile
2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di
applicabilita'.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e
di tutte le misure gia' adottate in relazione al sisma del 6 aprile
2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di
cui all'articolo 1 del decreto del Commissario delegato 16 aprile
2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
2009, e di cui al decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n.
11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 67-sexies. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari a euro
14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro
11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo
delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro per la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse
agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonche' le
modalita' di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.
3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari
per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici
gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha
colpito l'Umbria e per il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7
gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15
milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispondente quota,
per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma
1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria
con le modalita' previste dalla medesima disposizione, ad
integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione
dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo
6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e
dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990,
n. 398, gia' disposta con legge regionale della regione Umbria 9
dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria e' autorizzata a utilizzare
il finanziamento assegnato, con priorita' per gli edifici
comprendenti abitazioni dei residenti e attivita' produttive oggetto
di ordinanza di sgombero, nonche' per il Piano integrato di recupero
della frazione di Spina del comune di Marsciano.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 67-septies. - (Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). - 1. Il
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e
l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori
dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza del
nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni
di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco,
Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano,
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele
Po, Robecco d'Oglio, Argenta.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
Art. 67-octies. - (Credito d'imposta in favore di soggetti
danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012). - 1. I soggetti
che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e
svolgevano attivita' di impresa o di lavoro autonomo in uno dei
comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per
effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilita'
dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di
attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attivita',
denunciandole all'autorita' comunale e ricevendone verificazione,
possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta
pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la
ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti
beni.
2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei
quali lo stesso e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione del
reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' attribuito nel limite
massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente
riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' applicative delle disposizioni
del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e
alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo
le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al primo
periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per
ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del
credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015».
L'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
«Art. 68. - (Assicurazioni estere). - 1. All'articolo 26-ter, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso in
cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle
imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato
in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un
rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e' applicata dai
soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i
redditi derivanti da tali contratti".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies e' inserito il
seguente:
"2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano
anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 e'
commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di
assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i
contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta
segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta e' riscossa
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni".
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2011. Per tale
periodo d'imposta il versamento dell'imposta deve essere effettuato
entro il 16 novembre 2012 sulla base del valore dei contratti in
essere al 31 dicembre 2011».
All'articolo 69:
al comma 2:
all'alinea, dopo la parola: «32,» sono inserite le seguenti: «33,
comma 5,» e le parole: «euro 123.692.408 euro per l'anno 2012,
99.980.489 euro per l'anno 2013, 220.661.620 euro per l'anno 2014,
405.887.450 euro per l'anno 2015, 307.900.000 euro per l'anno 2016 e
309.500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a
178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013,
a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a 455.887.450 euro per l'anno
2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro per l'anno
2017» sono sostituite dalle seguenti: «135.292.408 euro per l'anno
2012, 113.780.489 euro per l'anno 2013, 234.261.620 euro per l'anno
2014, 414.587.450 euro per l'anno 2015, 316.600.000 euro per l'anno
2016 e 318.200.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a
190.458.408 euro per l'anno 2012, a 137.780.489 euro per l'anno 2013,
a 274.261.620 euro per l'anno 2014, a 464.587.450 euro per l'anno
2015, a 366.600.000 euro per l'anno 2016 e a 368.200.000 euro per
l'anno 2017»;
alla lettera a), le parole: «quanto a 178.858.408 euro per l'anno
2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 120 milioni di euro per
l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «quanto a 185.458.408 euro per l'anno
2012, a 132.780.489 euro per l'anno 2013, a 128,6 milioni di euro per
l'anno 2014 e a 108,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;
alla lettera b), ultimo periodo, le parole: «potranno proporre»
sono sostituite dalle seguenti: «, in sede di predisposizione del
disegno di legge di bilancio, possono proporre»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,
2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di semplificare l'organizzazione degli enti
territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa
pubblica, nonche' in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma
22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le province
autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento
previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che gli
incarichi conferiti all'interno delle comunita' di valle siano svolti
a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano
compatibilmente con le competenze attribuite alle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione».
Legge 221 del 17 dicembre 2012
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese. (12G0244)
Vigente al: 12-10-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure
urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la
societa' Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto
pubblico locale, non convertite in legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Passera, Ministro per lo sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179
All'articolo 1:
al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Lo
Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le
autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell'economia e della
cultura digitali, definisce le politiche di incentivo alla domanda
dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete,
l'alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali con
particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche'
la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali di
progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e
civile» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel quadro
delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare
riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. Nella
relazione e' fornita, altresi', dettagliata illustrazione
dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli
interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. In prima
attuazione la relazione ha come finalita' la descrizione del progetto
complessivo di attuazione dell'Agenda digitale italiana, delle linee
strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da
raggiungere»;
al comma 2, lettera b), capoverso 3, al primo periodo, dopo le
parole: «innovazione tecnologica,» sono inserite le seguenti:
«d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e,
al secondo periodo, le parole: «e gestione» sono sostituite dalle
seguenti: «gestione e supporto all'utilizzo» e, dopo le parole: «sono
stabilite» sono inserite le seguenti: «entro sei mesi»;
al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento
unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse gia' previste
dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro
per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.
3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene
il rilascio della carta di identita' elettronica di cui all'articolo
7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non
interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio"»;
al comma 4, le parole: «22 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «12 milioni».
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 1, le parole: «comma 5»
sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «Tale base di dati e' sottoposta ad un
audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita' alle regole
tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti
nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali»;
al comma 1, capoverso «Art. 62», il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita' dei dati
anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al
sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' la disponibilita' dei
dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilita' con le banche
dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di
competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni inoltre
possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione
dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR
assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano
pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR»;
al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 4, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «nonche' dei dati relativi al numero e alla data
di emissione e di scadenza della carta di identita' della popolazione
residente»;
al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 6, alinea, dopo le parole:
«di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa»
sono inserite le seguenti: «con l'Agenzia per l'Italia digitale, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nonche'»;
al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 6, lettera b), dopo la
parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «, in modo che le
informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano
acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessita' di
ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «, utilizzando il
sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute
del 26 febbraio 2010» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le
parole: «e il Ministro della salute» sono inserite le seguenti: «e
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Regole tecniche per le basi di dati). - 1.
L'Agenzia per l'Italia digitale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
predispone le regole tecniche per l'identificazione delle basi di
dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per definirne le modalita'
di aggiornamento in modo che, secondo gli standard internazionali di
riferimento, sia garantita la qualita' dei dati presenti».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata
di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la
Conferenza unificata»;
al comma 2, le parole: «dell'Archivio nazionale delle strade e
dei numeri civici (ANSC)» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane
(ANNCSU)», la parola: «ANSC», ovunque ricorre, e' sostituita dalla
seguente: «ANNCSU» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT puo' stipulare apposite
convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un
archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello
di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati,
georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti
sistematicamente aggiornati. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste
dalla legislazione vigente»;
al comma 3, la parola: «continuo» e' sostituita dalla seguente:
«permanente»;
al comma 4, le parole: «sentita la Conferenza unificata
Stato-regioni e autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti:
«previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;
al comma 6, capoverso «Art. 12», e' inserita la seguente rubrica:
«(Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione
statistica)»;
al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 1, lettere c) e d), le
parole: «del decreto legislativo n. 322 del 1989» sono soppresse;
al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 2, le parole: «di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
166»;
al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 5, le parole:
«all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;
nella rubrica, la parola: «continuo» e' sostituita dalla
seguente: «permanente» e le parole: «delle strade e dei numeri
civici» dalle seguenti: «dei numeri civici delle strade urbane».
All'articolo 4, comma 1:
al capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo le parole: «posta
elettronica certificata,» sono inserite le seguenti: «rilasciato ai
sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2»;
al capoverso «Art. 3-bis», comma 4, e' aggiunto il seguente
periodo: «L'utilizzo di differenti modalita' di comunicazione rientra
tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai
sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150»;
al capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
«4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le
amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma
elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai
cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di
ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12
dicembre 1993, n. 39.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti
gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione
dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia
analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi
che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato
predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle
regole tecniche di cui all'articolo 71.
4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica
di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento
rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata
dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «che si iscrivono» sono sostituite dalle
seguenti: «che presentano domanda di prima iscrizione» e dopo le
parole: «entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge
di conversione»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013» e, al secondo periodo, le
parole: «per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con
l'indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle
seguenti: «fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di
posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni;
trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata»;
al comma 3:
al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, le parole: «del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente
disposizione»;
al capoverso «Art. 6-bis», il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche
amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o
esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web
e senza necessita' di autenticazione. L'indice e' realizzato in
formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma
3»;
al capoverso «Art. 6-bis», comma 4, dopo le parole: «e
dell'utilizzo razionale delle risorse,» sono inserite le seguenti:
«sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,», le parole: «con proprio
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio decreto» e
le parole: «del presente decreto» dalle seguenti: «della presente
disposizione»;
al capoverso «Art. 6-bis», comma 5, la parola: «regolamento» e'
sostituita dalla seguente: «decreto».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera d), le parole: «pubbliche amministrazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche»;
al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) il comma 1 dell'articolo 57-bis e' sostituito dal
seguente:
"1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti
telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici
servizi e' istituito l'indice degli indirizzi della pubblica
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono
indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare
per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio
di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche
amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati"»;
al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: «decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82,» sono inserite le seguenti: «con firma
elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra
firma elettronica qualificata,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione
vigente».
All'articolo 7:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165
del 2001, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Il medico o la
struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione
all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora
il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido
indirizzo"»;
al comma 3, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: «o con esso
convenzionato» sono inserite le seguenti: «, che ha in cura il
minore,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore
che ne facciano richiesta»;
al comma 3, lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «le
disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma
3» sono aggiunte le seguenti: «, comprese la definizione del modello
di certificazione e le relative specifiche»;
al comma 3, lettera b), capoverso 1, le parole: «il lavoratore
comunica» sono sostituite dalle seguenti: «la lavoratrice e il
lavoratore comunicano» e le parole: «le generalita' del genitore che
usufruira' del congedo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «le
proprie generalita' allo scopo di usufruire del congedo medesimo»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, come modificato dal comma 3, lettera b), del
presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasmissione telematica
delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato».
All'articolo 8:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di
biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane»;
al comma 2, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente
decreto»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del servizio
ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di
trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche
in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della
bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in
mobilita', anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico
e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato,
previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di
telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto e' consegnato sul
dispositivo di comunicazione»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il
pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere effettuata mediante
modalita' manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio
con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio
secondo le modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato,
i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite
barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle
segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia
stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla
prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento
del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame
di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal
personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro
affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni
commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonche', previo
accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse
sulle altre autostrade"»;
al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati di tipo
aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la
sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri
aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite
per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo
12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2
agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969,
n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n.
211, e successive modificazioni.
9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis,
le previsioni normative di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, non si applicano alle Commissioni
interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno
1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221,
dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e
dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e
successive modificazioni.
9-quater. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione
di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensita',
l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia
possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale e per l'incolumita' delle persone mediante il
ricorso a soluzioni alternative"»;
al comma 10, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle
procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i diversi
sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico,
secondo quanto indicato al comma 13. Dall'applicazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica»;
al comma 13, le parole: «della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «del presente decreto», dopo le parole: «assicurando
l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea
Net» sono inserite le seguenti: «e con il Sistema informativo delle
dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, e» e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'interoperativita' va
altresi' assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle
autorita' portuali per il miglior espletamento delle funzioni di
indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno
capo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 16, la parola: «decreto» e' sostituita dalla seguente:
«articolo».
All'articolo 9:
al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
"dispositivo di firma" sono inserite le seguenti: "elettronica
qualificata o digitale";
0b) all'articolo 21, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del
codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se
sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale";
0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi
informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base
dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia
digitale, tramite il quale e' possibile ottenere il documento
informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della
copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo
sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa
e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica
con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I
programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di
libera e gratuita disponibilita'";
al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 52», comma 1, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni
pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione
"Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei
metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i
regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso
telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe
tributaria»;
al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), numero 1), dopo
le parole: «anche per finalita' commerciali» sono aggiunte le
seguenti: «, in formato disaggregato»;
al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), numero 3), le
parole: «puo' stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «deve
stabilire» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni
caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si
attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola:
"affissione" e' sostituita dalla seguente: "pubblicazione"»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pubblicazione e'
effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non
discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita' di
cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata
pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e' altresi'
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili".
6-ter. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente»;
al comma 7, dopo le parole: «l'anno corrente» sono inserite le
seguenti: «e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del
telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le
modalita' di realizzazione e le eventuali attivita' per cui non e'
possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima
versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 9, alinea, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 7»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Documenti informatici,
dati di tipo aperto e inclusione digitale».
Nella sezione II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. - (Acquisizione di software da parte della pubblica
amministrazione). - 1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita'
e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita'
tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto
della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalita' cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza
d'uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di
procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una
valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla
base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di
acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo
aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita'
e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza,
conformita' alla normativa in materia di protezione dei dati
personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di
software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti
motivatamente l'impossibilita' di accedere a soluzioni gia'
disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software
liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da
soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di
tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di
cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri
definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di
soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro
rispetto"».
All'articolo 10:
al comma 4, le parole: «delle scuole superiori» sono soppresse;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto 1999,
n. 264, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi
fini, le universita' possono altresi' accedere in modalita'
telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo
dell'indicatore della situazione economica equivalente per
l'universita' (ISEEU)"»;
al comma 8, al primo periodo, le parole: «alunni, di cui al» sono
sostituite dalle seguenti: «studenti, di cui all'articolo 3 del» e,
al terzo periodo, le parole: «degli alunni» sono sostituite dalle
seguenti: «degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76».
All'articolo 11:
al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «2013-2014»
sono sostituite dalle seguenti: «2014-2015» e le parole da:
«digitale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista,
costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali
integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e
digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo
disgiunto»; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'obbligo
di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire
progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria,
dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla
prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado»
e, all'ultimo periodo, le parole: «all'articolo 5» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 11»;
al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) e' aggiunto il
seguente:
«3-bis) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in
versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche
esigenze didattiche"»;
al comma 3, alinea, le parole: «sono aggiunti i seguenti:» sono
sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto il seguente:»;
al comma 3, capoverso 1-bis, le parole: «possono stipulare
convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «stipulano, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, convenzioni»;
al comma 4, capoverso lettera a), le parole: «al fine di avviare»
sono sostituite dalle seguenti: «al fine di garantire edifici
scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, avviano», dopo le
parole: «complessi scolastici,» e' inserita la seguente: «e», le
parole: «delibera CIPE 20 gennaio 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «delibera CIPE n. 6/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012», le parole:
«decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14
ottobre 1993» dalle seguenti: «decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412» e le parole: «decreto legislativo
30 maggio 2011» dalle seguenti: «decreto legislativo 30 maggio 2008»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per consentire il regolare svolgimento del servizio
scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorita'
strategiche, le modalita' e i termini per la predisposizione e per
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole
annualita', di interventi di edilizia scolastica, nonche' i relativi
finanziamenti.
4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali
proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano,
secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda
alle regioni territorialmente competenti.
4-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la
corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al
comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta
formativa, approva e trasmette al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il proprio piano, formulato sulla
base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani
regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la
decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento.
4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle
province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva
e ne da' loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei
successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali.
4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia
scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel
bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di
edilizia scolastica.
4-septies. Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della
capacita' di spesa dimostrata dagli enti locali in ragione della
tempestivita', dell'efficienza e dell'esaustivita' dell'utilizzo
delle risorse loro conferite nell'annualita' precedente, con
l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non
superiore al 20 per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato
in sede di riparto.
4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli
enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad
includere l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie
necessarie.
4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "dell'intera dotazione libraria"
e' inserita la seguente: "necessaria"».
Nella sezione III, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis. - (Credito d'imposta per promuovere l'offerta on
line di opere dell'ingegno). - 1. Al fine di migliorare l'offerta
legale di opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione
elettronica, e' riconosciuto un credito d'imposta del 25 per cento
dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis,
di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano
piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il
noleggio di opere dell'ingegno digitali.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro
annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione
del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo d'imposta
in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state
sostenute. L'agevolazione non e' rimborsabile, ma non limita il
diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale
eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in
materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la
copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a
modificare la misura del prelievo erariale unico, nonche' la
percentuale del compenso per le attivita' di gestione ovvero per
quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in
misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015».
Alla rubrica della sezione III, sono aggiunte le seguenti parole:
«e la cultura digitale».
All'articolo 12:
al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il FSE
deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi
sanitari on line secondo modalita' determinate nel decreto di cui al
comma 7»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente sulla base
del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale
puo' decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono
essere inseriti nel fascicolo medesimo»;
al comma 6, la parola: «regolamento» e' sostituita dalle
seguenti: «il decreto»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE,
di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere realizzata
soltanto in forma protetta e riservata secondo modalita' determinate
dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le
applicazioni software adottati devono assicurare piena
interoperabilita' tra le soluzioni secondo modalita' determinate dal
decreto di cui al comma 7»;
al comma 7, dopo le parole: «i contenuti del FSE» sono inserite
le seguenti: «e i limiti di responsabilita' e i compiti dei soggetti
che concorrono alla sua implementazione»;
al comma 8, le parole: «disponibili e» sono sostituite dalle
seguenti: «disponibili a»;
al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «e di altre
patologie» sono inserite le seguenti: «, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per
terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale».
All'articolo 13:
al comma 1, le parole: «12 dicembre 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «12 novembre 2011»;
al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «su tutto il
territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto delle
disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni, le ASL
e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto
salvo l'obbligo di compensazione tra regioni del rimborso di
prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni diverse da
quelle di residenza» e, al secondo periodo, le parole: «sentita la
Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la
Conferenza»;
al comma 3, dopo le parole: «delle regioni» sono inserite le
seguenti: «e delle province autonome»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 55-septies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Affinche' si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono
ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di
trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le
sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualita' e
proporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contratti
collettivi di riferimento"»;
al comma 4, la parola: «pubblicate» e' sostituita dalle seguenti:
«stabilite con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e rese note» ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto
previsto dal comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei
dati».
Nella sezione IV, dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis. - (Ricetta medica) - 1. Il comma 11-bis
dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito
dai seguenti:
"11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per
una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non
cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu' medicinali
equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la
denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso
principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest'ultimo.
L'indicazione dello specifico medicinale e' vincolante per il
farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata
obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non
sostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione e' vincolante per il farmacista
anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di
rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.
11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza
terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le
regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse
dall'Agenzia italiana del farmaco".
2. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, e' abrogato».
Nella sezione V, all'articolo 14 e' premesso il seguente:
«Art. 13-ter. - (Carta dei diritti) - 1. Lo Stato riconosce
l'importanza del superamento del divario digitale, in particolare
nelle aree depresse del Paese, per la libera diffusione della
conoscenza fra la cittadinanza, l'accesso pieno e aperto alle fonti
di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. A tal
fine, promuove una "Carta dei diritti", nella quale sono definiti i
principi e i criteri volti a garantire l'accesso universale della
cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma
di censura.
2. Lo Stato promuove la diffusione dei principi della "Carta dei
diritti" a livello internazionale e individua forme di sostegno al
Fondo di solidarieta' digitale per la diffusione della societa'
dell'informazione e della conoscenza nei Paesi in via di sviluppo».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite
le seguenti: «, tenendo conto delle singole specificita' territoriali
e della copertura delle aree a bassa densita' abitativa,»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con regolamento del
Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure e le
modalita' di intervento da porre a carico degli operatori delle
telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra
i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli
impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si
rendessero necessari sugli impianti per la ricezione televisiva
domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere
su un fondo costituito dagli operatori delle telecomunicazioni
assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente
dagli operatori interessati, in conformita' alle previsioni del
regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo e la
relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi
di proporzionalita', trasparenza e non discriminazione. Il Ministero
dello sviluppo economico con proprio provvedimento provvede ogni
trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi
di intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e
rendicontati»;
al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, specificando che devono prioritariamente essere utilizzati
gli scavi gia' attualmente in uso per i sottoservizi»;
al comma 4, lettera b), dopo le parole: «il termine» e' inserita
la seguente: «e'»;
al comma 4, lettera c), la parola: «esistente» e' sostituita
dalla seguente: «esistenti»;
al comma 7, capoverso 4-bis, la parola: «propria» e' soppressa,
le parole: «emissioni elettroniche» sono sostituite dalle seguenti:
«emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «L'operatore di comunicazione ha
l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a
proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento
nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la
riparazione di eventuali danni arrecati»;
al comma 8, lettera b), le parole: «di cui al comma 10, lettera
a) del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
alla lettera a)»;
al comma 8, lettera d), dopo le parole: «entro 60 giorni dalla»
e' inserita la seguente: «data»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti
che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico
telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate
per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad internet
utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e
registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di
riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o per
l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi
previsti dal comma 2".
10-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in
qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti
amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione,
da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente
locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni
e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche
trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del codice di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, degli impianti
radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e
degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione
ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o
uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non
superiore a 0,5 metri quadrati».
Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Pubblicita' dei lavori parlamentari). - 1. Al
Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati e' assicurata a
titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la
trasparenza e l'accessibilita' dei lavori parlamentari su tutto il
territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Ministro dello sviluppo economico adotta gli opportuni
provvedimenti».
All'articolo 15:
al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, alinea, le parole: «,
limitatamente ai rapporti con l'utenza,» sono soppresse, dopo le
parole: «sono tenuti» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1°
giugno 2013» e le parole: «ad esse spettanti» sono sostituite dalle
seguenti: «ad essi spettanti»;
al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, lettera b), l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Le modalita' di movimentazione
tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi
connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali
intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane
S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
l° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 1994, n. 71»;
al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 2, dopo le parole: «comma
2-bis» sono aggiunte le seguenti: «e dei prestatori di servizi di
pagamento abilitati»;
al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 3, il primo periodo e'
soppresso;
al comma 1, capoverso «Art. 5», dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7,
comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di
acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici
di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di
cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto
dalle imprese fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da
pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in
relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle
finalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di
pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo
1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche
amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di
consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma
3-bis entro il 1° gennaio 2013»;
al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 4, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e le modalita' attraverso le quali il prestatore
dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le
informazioni relative al pagamento medesimo»;
al comma 2, dopo le parole: «innovazione tecnologica» sono
inserite le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,»;
al comma 5, le parole: «di concerto con il Ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione
e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine
di garantire omogeneita' di offerta ed elevati livelli di sicurezza,
le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attivita' di
incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle
piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di
pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82.
5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
valutazione della conformita' del sistema e degli strumenti di
autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e'
effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformita' ad
apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere
obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica".
5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente:
"4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il
completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni
o servizi"».
All'articolo 17, comma 2, lettera b), capoverso, alle parole: «I
creditori» e' premessa la seguente: «2.».
All'articolo 18:
al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso 2, lettera a), le
parole da: «ovvero» fino a: «le proprie obbligazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «che determina la rilevante difficolta' di adempiere
le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita' di
adempierle regolarmente»;
al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il gestore e' nominato dal giudice»;
al comma 1, lettera m), numero 5), e' aggiunto il seguente
periodo: «A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i
crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in
funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma
dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;
al comma 1, lettera p), il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei
procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con
preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato
dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte
destinata ai creditori garantiti.
4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del
consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al
debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione
della crisi, puo' modificare la proposta e si applicano le
disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione"»;
al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 14-bis», il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
«6. Si applica l'articolo 14, comma 5»;
al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 14-ter», comma 1, le
parole: «per il quale ricorrono i presupposti» sono sostituite dalle
seguenti: «per il quale non ricorrono le condizioni di
inammissibilita'»;
al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 14-novies», comma 4, le
parole: «sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «settimo
comma»;
al comma 1, lettera t), capoverso «Art. 15», il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi
da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di
indipendenza e professionalita' determinati con il regolamento di cui
al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi
dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000,
n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti
ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice
domanda, nel registro di cui al comma 2»;
al comma 1, lettera t), capoverso «Art. 15», comma 10, le parole:
«comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, le parole: "ovvero del piano di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "o del piano
di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo
di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della
legge 27 gennaio 2012, n. 3"»;
alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: «, e all'articolo
217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267».
All'articolo 19:
al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «banda ultralarga,
fissa e mobile» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle
singole specificita' territoriali e della copertura delle aree a
bassa densita' abitativa,» e le parole: «i trasporti e la mobilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «i trasporti e la logistica»;
al comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di
servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare l'utilizzazione
della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le
risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con
atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono destinate alle finalita' di cui
all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l'attuazione
dei compiti ad essa assegnati"»;
al comma 3, le parole: «dal Ministro» sono sostituite dalle
seguenti: «il Ministro»;
al comma 4, lettera b), le parole: «Ministro dell'universita'
dell'istruzione e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca» e le parole: «Ministero dell'economia e finanza» dalle
seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 5, ultimo periodo, la parola: «stipulate» e' sostituita
dalle seguenti: «o accordi di programma stipulati»;
al comma 6, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere c) e d-bis)»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), una
percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali per
lo sviluppo dei grandi progetti strategici di cui al comma 3-bis
dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, a disposizione dell'Agenzia e'
destinata a progetti di ricerca che coinvolgano micro, piccole e
medie imprese, anche associate tra loro, eventualmente svolti in
collaborazione con grandi imprese o organismi di ricerca, con gli
indirizzi tematici di cui al comma 2»;
al comma 9, alinea, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere c) e d-bis)».
All'articolo 20:
al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «E'
istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato tecnico
delle comunita' intelligenti, formato da undici componenti in
possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel
settore delle comunita' intelligenti, nominati dal direttore generale
dell'Agenzia, di cui uno designato dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, due designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall'Unione
delle province d'Italia e altri sei scelti dallo stesso direttore
generale, di cui uno proveniente da atenei nazionali, tre dalle
associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative,
uno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e uno dall'Agenzia
stessa»;
al comma 8, dopo le parole: «e comunali» e' inserita la seguente:
«e»;
al comma 9, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali ed
ambientali di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
al comma 12, lettera b), le parole: «, ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dall'articolo 16 del presente decreto-legge» sono soppresse;
il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Ai fini della realizzazione di quanto previsto alle lettere
a) e b) del comma 9, l'Agenzia per l'Italia digitale potra'
riutilizzare basi informative e servizi previsti per analoghe
finalita', compresi quelli previsti nell'ambito del sistema pubblico
di connettivita' di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82»;
al comma 16, le parole: «servizi e fruibili» sono sostituite
dalle seguenti: «servizi fruibili»;
dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti:
«20-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: "anche di tipo aperto," sono
inserite le seguenti: "anche sulla base degli studi e delle analisi
effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione,";
b) alla lettera f), le parole: "anche mediante intese con la
Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez," sono
sostituite dalle seguenti: "anche mediante intese con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, il Formez e l'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,".
20-ter. All'articolo 22, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "presso il
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" sono aggiunte le seguenti: "e per il personale
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione"».
Nella sezione VII, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 20-bis. - (Informatizzazione delle attivita' di controllo e
giurisdizionali della Corte dei conti). - 1. Con decreto del
Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed
operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nelle attivita' di controllo e nei giudizi che si
svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate, in
particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei registri
previsti nell'ambito delle attivita' giurisdizionali e di controllo
preventivo di legittimita', nonche' le regole e le modalita' di
effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta
elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Fino alla data fissata con il decreto, le notificazioni
e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste
dalle disposizioni vigenti.
3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il
sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
4. Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere efficacia le
disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 20-ter. - (Interventi urgenti connessi all'attivita' di
protezione civile). - 1. Per far fronte agli interventi urgenti
connessi all'attivita' di protezione civile, concernenti la
sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti
strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (INGV) e' autorizzato, nei limiti delle risorse
finanziarie che verranno assegnate nell'anno 2013 dal Dipartimento
della protezione civile, sulla base dell'accordo quadro decennale, a
prorogare, anche oltre i sessanta mesi, in deroga all'articolo 5 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, i contratti a tempo
determinato del personale ricercatore e tecnologo in servizio, in
attesa del contratto collettivo nazionale in corso di elaborazione
dal Dipartimento della funzione pubblica e, comunque, non oltre il 30
giugno 2013».
All'articolo 21:
al comma 2, lettera f), dopo le parole: «sull'attivita' svolta»
sono inserite le seguenti: «, formula i criteri e le modalita' di
valutazione delle imprese di assicurazione in relazione all'attivita'
di contrasto delle frodi e rende pubblici i risultati delle
valutazioni effettuate»;
al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 125 medesimo decreto
legislativo gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui
all'articolo 126» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai
veicoli di cui all'articolo 125 gestiti dall'Ufficio centrale
italiano di cui all'articolo 126 del medesimo decreto legislativo n.
209 del 2005»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, al comma 1, primo periodo, la parola: "due" e'
sostituita dalla seguente: "cinque"».
All'articolo 22:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo
l'articolo 170 e' inserito il seguente:
"Art. 170-bis - (Durata del contratto). - 1. Il contratto di
assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata
annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo
comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad
avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di
almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il
quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la
garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino
all'effetto della nuova polizza"»;
al comma 4, le parole da: «e le principali associazioni» fino a:
«assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative»;
al comma 6, le parole: «L'offerta di cui al comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «L'offerta di cui al comma 5»;
"al comma 8, le parole: «, nonche' effettuare rinnovi e
pagamenti» sono soppresse;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza
a favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis e' inserito
il seguente:
"1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita'
finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi
alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte
degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari
finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale
degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte
loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi
cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma,
anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale"»;
il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Al fine di superare possibili disparita' di trattamento tra
i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma
dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal
contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in
cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad
esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si
prescrivono in dieci anni"»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede,
limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure
di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici,
con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei
e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di
assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le
relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata,
la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line.
15-ter. L'IVASS, con apposita relazione da presentare alle
competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
successivamente con cadenza annuale entro il 30 maggio di ciascun
anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del
comma 15-bis e sui risultati conseguiti in relazione a tale
attivita'.
15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad
altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto
un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le
imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del
mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la
parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla
scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli
anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura
nonche' del capitale assicurato residuo.
15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e
le modalita' per la definizione del rimborso di cui al comma
15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese
amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto
e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano
indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo
di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere
tali da costituire un limite alla portabilita' dei
mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di
rimborso.
15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater,
le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la
copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del
nuovo beneficiario designato.
15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti,
compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal
caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della
disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies».
All'articolo 23:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «mutua» e' sostituita
dalla seguente: «mutuo»;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, puo'
essere alimentato anche dalle risorse dell'ente a valere sul
contributo previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma 15, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e puo' essere destinato anche
alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad
attivita' di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed
internazionale».
Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis. - (Modifica al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993). - 1. Al comma 7 dell'articolo
120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le parole: "dieci giorni", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "trenta giorni lavorativi".
Art. 23-ter. - (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in
materia di fondi interprofessionali per la formazione continua) - 1.
Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e'
sostituito dal seguente:
"14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e
dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti,
in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti,
alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati
sistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze
dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4
possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adeguare le fonti normative ed istitutive dei
rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di
cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle
finalita' perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad
assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di
rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita' produttive
interessate. Ove a seguito della predetta trasformazione venga ad
aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo
interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli
obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse
derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalita' formative".
Art. 23-quater. - (Ulteriori modifiche al decreto legislativo n.
385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998). - 1. Al testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 30:
1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Nessuno, direttamente o indirettamente, puo' detenere azioni in
misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la
facolta' statutaria di prevedere limiti piu' contenuti, comunque non
inferiori allo 0,5 per cento";
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3
per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, detengano una
partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal
citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da
operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione
non puo' essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti piu'
stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al
presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di
legge";
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della societa', lo
statuto puo' subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti
soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir
meno comporta la decadenza dalla qualita' cosi' assunta";
b) all'articolo 150-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero
massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo
restando il limite di dieci, previsto dall'articolo 2539, primo
comma, del codice civile".
2. Al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 126-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "Per le societa' cooperative la misura del capitale
e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135";
b) all'articolo 147-ter, comma 1, primo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "; per le societa' cooperative la misura
e' stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135"».
All'articolo 24:
al comma 1, lettera a), sono premesse le seguenti parole: «nella
parte I,»;
al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto
previsto ai commi da 4 a 6,».
Nella sezione VIII, dopo l'articolo 24 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 24-bis. - (Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144). - 1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1 comma 1:
1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato costituito
da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi da 17-octies a 17-undecies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso cui
Poste esercita le attivita' di bancoposta come disciplinate dal
presente decreto";
2) alla lettera c), dopo le parole: "decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58" sono aggiunte le seguenti: ", e successive
modificazioni e integrazioni";
3) alla lettera g), dopo la parola: "modulo" sono inserite le
seguenti: "cartaceo o elettronico";
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di
moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico
bancario";
2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) servizio di riscossione di crediti;
f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per
conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla
legge 17 gennaio 2000, n. 7";
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Poste puo' stabilire succursali negli altri Stati
comunitari ed extracomunitari nonche' esercitare le attivita' di
bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario
senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario
senza stabilirvi succursali";
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita' di cui al
comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5,
da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis,
114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo
riferimento all'attivita' di intermediario di cui al comma 1, lettera
e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e
145 del testo unico bancario";
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attivita' di
investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i
seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis,
2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30,
31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4,
195";
6) al comma 6, dopo le parole: "30 luglio 1999, n. 284," sono
inserite le seguenti: "dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241
del 13 ottobre 2004,";
7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attivita' di bancoposta, puo'
svolgere attivita' di promozione e collocamento di prodotti e servizi
bancari e finanziari fuori sede";
c) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni
contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di
interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti a tempo
indeterminato e' effettuata con le modalita' previste dagli articoli
118 e 126-sexies del testo unico bancario";
d) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso
gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto
beneficiario sono impiegati appositi bollettini emessi in formato
cartaceo o elettronico da Poste";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste
in formato cartaceo o in formato elettronico gia' compilati in ogni
loro parte. L'indicazione della causale del versamento e'
obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni
pubbliche";
e) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo 2, comma 1, Poste
puo' svolgere nei confronti del pubblico i servizi e attivita' di
investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente,
dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c), c-bis), e), f), e
dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo
unico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai servizi
di investimento".
Art. 24-ter. - (Modifiche all'articolo 136 del decreto
legislativo n. 385 del 1993). - 1. All'articolo 136 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E'
facolta' del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione
delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle
modalita' ivi previste";
b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati».
All'articolo 25:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «lo sviluppo
tecnologico,» sono inserite le seguenti: «la nuova imprenditorialita'
e» e, al secondo periodo, la parola: «ecosistema» e' sostituita dalla
seguente: «contesto» e dopo le parole: «in Italia talenti» sono
inserite le seguenti: «, imprese innovative»;
al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della
costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza
delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci»;
al comma 2, lettera f), la parola: «esclusivo» e' sostituita
dalle seguenti: «esclusivo o prevalente»;
al comma 2, lettera h), numero 1), al primo periodo, le parole:
«30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»; al
secondo periodo, dopo le parole: «le spese per l'acquisto» sono
inserite le seguenti: «e la locazione» e dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a
quanto previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi
tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo
precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di
incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali
per la registrazione e protezione di proprieta' intellettuale,
termini e licenze d'uso»;
al comma 2, lettera h), il numero 3), e' sostituito dal seguente:
«3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una
privativa industriale relativa a una invenzione industriale,
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una
nuova varieta' vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e
all'attivita' di impresa»;
al comma 3, le parole: «conversione in legge» sono sostituite
dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;
al comma 5, lettera b), dopo le parole: «quali sistemi di
accesso» sono inserite le seguenti: «in banda ultralarga»;
al comma 6, le parole: «conversione in legge» sono sostituite
dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;
al comma 7, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a
disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni,
raccolti a favore delle start-up innovative incubate»;
al comma 8, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 2 e 3».
All'articolo 26, comma 3, le parole: «dall'articolo 2479, comma 5»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2479, quinto comma».
All'articolo 27:
al comma 2, le parole: «la quale» sono sostituite dalle seguenti:
«i quali»;
al comma 3, le parole: «conversione in legge» sono sostituite
dalle seguenti: «data di entrata in vigore della legge di
conversione».
Dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis. - (Misure di semplificazione per l'accesso alle
agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative
e negli incubatori certificati). - 1. Alle start-up innovative e agli
incubatori certificati di cui all'articolo 25 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, con le seguenti modalita' semplificate:
a) il credito d'imposta e' concesso al personale altamente
qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto
attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione
del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;
b) il credito d'imposta e' concesso in via prioritaria rispetto
alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma
13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al comma 6 dello
stesso articolo e' redatta in forma semplificata secondo le modalita'
stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del medesimo
articolo».
All'articolo 28:
al comma 1, le parole: «dallo stesso» sono sostituite dalle
seguenti: «dal comma 3 del medesimo articolo 25»;
al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368,» sono inserite le seguenti: «nonche' le ragioni di cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276,» e dopo le parole: «qualora il contratto a tempo determinato»
le seguenti: «, anche in somministrazione,»;
al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:
«, ferma restando la possibilita' di stipulare un contratto a termine
di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale
vigente»; al secondo periodo, le parole: «attivita' di cui al comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' di cui al comma 2»; al
terzo periodo, le parole: «residua massima» sono sostituite dalle
seguenti: «residua rispetto al periodo» e la parola: «territoriale»
dalla seguente: «provinciale»; e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I contratti stipulati ai sensi del presente comma sono in
ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'articolo
10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»;
al comma 4, le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «presente articolo»;
al comma 6, dopo le parole: «del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368» sono aggiunte le seguenti: «, e del capo I del titolo
III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;
al comma 7, le parole: «, dall'altra,» sono soppresse;
al comma 8, le parole: «anche con accordi interconfederali o
avvisi comuni» sono sostituite dalle seguenti: «in via diretta ovvero
in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o
di categoria o avvisi comuni»;
al comma 9, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«, commi 2 e 3».
All'articolo 30:
al comma 4, le parole: «o 50-quinquies» sono sostituite dalle
seguenti: «e 50-quinquies»;
al comma 5, le parole: «conversione in legge» sono sostituite
dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;
al comma 6, le parole: «conversione in legge» sono sostituite
dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione».
All'articolo 31, comma 4, le parole: «all'articolo 25, comma 4, in»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, comma 8, e in».
All'articolo 32:
al comma 1, le parole: «conversione in legge» sono sostituite
dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;
al comma 7, dopo la parola: «presenta» sono inserite le seguenti:
«alle Camere».
All'articolo 33:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "puo' avere ad oggetto" sono
inserite le seguenti: "il credito di imposta di cui all'articolo 33,
comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a
rimborso e";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo
33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a
rimborso deve essere rilasciata dall'Agenzia delle entrate entro
quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio
equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1".
2-ter. Per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di
importo superiore a 500 milioni di euro previste in piani o programmi
di amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante l'utilizzazione
dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le
quali e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non
sostenibilita' del piano economico-finanziario, e' riconosciuta al
soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi
comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo
decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita'
economica dell'operazione di partenariato pubblico privato,
l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura
necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano
economico-finanziario. Con la medesima delibera di cui al comma 2
sono individuati i criteri e le modalita' per l'accertamento, la
determinazione e il monitoraggio dell'esenzione, nonche' per la
rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri
posti a base del piano economico-finanziario. La presente misura e'
riconosciuta in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato.
2-quater. La misura di cui al comma 2-ter e' utilizzata anche
cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente articolo al
fine di assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di
partenariato pubblico privato. Nel complesso le misure di cui ai
commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50 per
cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo
pubblico a fondo perduto»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3 si applicano anche alle societa'" sono inserite le seguenti:
"operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa'".
3-ter. All'articolo 163, comma 2, lettera f), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ". Per gli interventi ferroviari di cui all'articolo
1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in cui il soggetto
aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest'ultima
direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in
RFI S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi della
presente lettera"»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "rete di trasmissione nazionale
di energia elettrica," sono inserite le seguenti: "alle societa'
titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di
comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze individuali per
l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente ,
della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,".
4-ter. Fermo restando il limite massimo alle spese per
l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 49, quale garanzia del pagamento delle rate di
ammortamento dei mutui e dei prestiti le universita' possono
rilasciare agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a
valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui
corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. L'atto di
delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da
parte delle universita' e costituisce titolo esecutivo. Le somme di
competenza delle universita' destinate al pagamento delle rate in
scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese
nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e
concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di
compensazione, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal
giudice»;
al comma 6, alinea, le parole: «dal 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 2013»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, al comma 11, la parola: "affida" e' sostituita dalle seguenti:
"puo' affidare"»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituita la
Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase
esecutiva del programma di interventi per il completamento della rete
nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, cui e' affidato il compito di formulare pareti sullo
schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze
e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o
progetto. La Commissione e' presieduta dal direttore centrale dei
servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal direttore
dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui
all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121; da un
rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del
Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante
del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria
generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un
funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono
corrisposti compensi. La Commissione, senza che cio' comporti oneri
per la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere specifici pareri
anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano
particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti
all'attuazione del programma di cui al presente comma sono stipulati
dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al
presente comma».
Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:
«Art. 33-bis. - (Requisito della cifra d'affari realizzata). - 1.
All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 e' inserito il seguente:
"19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31
dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di
affari realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed
indiretta, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo
ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando".
Art. 33-ter. - (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) 1. E'
istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione
all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Esse hanno altresi' l'obbligo di aggiornare annualmente
i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed
aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la
nullita' degli atti adottati e la responsabilita' amministrativa e
contabile dei funzionari responsabili.
2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalita'
operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti.
Art. 33-quater. - (Disposizioni in materia di svincolo delle
garanzie di buona esecuzione) - 1. Al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 113, comma 3, la parola: "75" e' sostituita dalla
seguente: "80" e la parola: "25" e' sostituita dalla seguente: "20";
b) dopo l'articolo 237 e' inserito il seguente capo:
"Capo IV-bis - Opere in esercizio. Art. 237-bis. - (Opere in
esercizio) - 1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che
siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa
collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre
un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo
automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore
dell'ente aggiudicatore, senza necessita' di alcun benestare, ferma
restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni
previste dal comma 2, e' svincolata all'emissione del certificato di
collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per
l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso
entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilita'
dell'appaltatore. Resta altresi' fermo il mancato svincolo
dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore,
entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformita'
delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo
periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto
termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entita'
delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o
difformita' rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per
cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo
corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo
svincolo automatico delle garanzie."
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai
contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per
i contratti gia' affidati alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data,
e' spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal presente
articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha
durata di centottanta giorni.
Art. 33-quinquies. - (Disposizioni in materia di revisione
triennale dell'attestato SOA) - 1. Il termine di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, e'
prorogato al 31 dicembre 2013.
Art. 33-sexies. - (Autorizzazione di spesa) - 1. Per le finalita'
di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
Art. 33-septies. - (Consolidamento e razionalizzazione dei siti e
delle infrastrutture digitali del Paese) - 1. L'Agenzia per l'Italia
digitale, con l'obiettivo di razionalizzare le risorse e favorire il
consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche
amministrazioni, avvalendosi dei principali soggetti pubblici
titolari di banche dati, effettua il censimento dei Centri per
l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica
amministrazione, come definiti al comma 2, ed elabora le linee guida,
basate sulle principali metriche di efficienza internazionalmente
riconosciute, finalizzate alla definizione di un piano triennale di
razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovra'
portare alla diffusione di standard comuni di interoperabilita', a
crescenti livelli di efficienza, di sicurezza e di rapidita'
nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese.
2. Con il termine CED e' da intendere il sito che ospita un
impianto informatico atto alla erogazione di servizi interni alle
amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle
amministrazioni pubbliche che al minimo comprende apparati di
calcolo, apparati di rete per la connessione e apparati di
memorizzazione di massa.
3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i CED
soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in
materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da
segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le
direttive dell'Autorita' nazionale per la sicurezza (ANS) che
esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza
(UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
4. Entro il 30 settembre 2013 l'Agenzia per l'Italia digitale
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dopo adeguata
consultazione pubblica, i risultati del censimento effettuato e le
linee guida per la razionalizzazione dell'infrastruttura digitale
della pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni il
Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il piano triennale
di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1, aggiornato annualmente.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
Art. 33-octies. - (Superamento del dissenso espresso nella
conferenza di servizi) - 1. Al comma 3 dell'articolo 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ultimo periodo e' sostituito dai
seguenti: "Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da
una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai
fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data
di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei
Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia
autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate,
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione
i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie
alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a
modificare il progetto originario. Se l'intesa non e' raggiunta nel
termine di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalita'
della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche
le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia
comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta
giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle precedenti
fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti
di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non e'
raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni
o delle province autonome interessate"».
L'articolo 34 e' sostituito dal seguente:
«Art. 34. - (Misure urgenti per le attivita' produttive, le
infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni
culturali ed i comuni) -
1. Al comma 14 dell'articolo 11 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le
parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2013". La scadenza del servizio per la
sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al
31 dicembre 2015. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo
triennio, secondo le procedure, i principi e i criteri di cui
all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto
della disponibilita' del servizio anche tramite procedure
concorrenziali organizzate mensilmente.
2. Le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il
settore elettrico in attuazione della decisione della Commissione
europea 2010/ 460/CE del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di
Stato C38/A/04 e C36/13/06 e della decisione 2011/746/UE della
Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato
C38/13/04 e C13/06, sono versate dalla stessa Cassa conguaglio
all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento
da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo
importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad
interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione
nelle regioni ove hanno sede le attivita' produttive oggetto della
restituzione.
3. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del
finanziamento degli stessi fondi";
b) il comma 19-bis e' sostituito dal seguente:
"19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle
caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito a titolo
gratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilita', la
valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il
comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale
utilizzate per la realizzazione del centro operativo e servizi
accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi
previsti dal piano attuativo per l'insediamento delle attivita' di
realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area
nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e
manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto
il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la
possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze
di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle
acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attivita' non
esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema
MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni.
Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a
titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o
istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, sono
esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la
gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per
gli utilizzi posti in essere dalla fondazione 'La Biennale di
Venezia' in virtu' della natura e delle funzioni assolte dall'ente,
dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente
allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale e'
sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di
Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della
difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna di
quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del trasferimento,
la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di
Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate
erariali conseguente al trasferimento, essendo il restante 30 per
cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da
parte del comune di Venezia".
4. All'articolo 183, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, le parole: "nei modi e termini di cui all'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349" sono sostituite dalle seguenti:
"nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della
documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorita'
proponente".
5. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree
interessate, il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma
3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue le sue
attivita' fino al completamento degli interventi ivi previsti.
6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: "del Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "del
Ministero".
7. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli
operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di
sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale ed europea, in
attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per
l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
e' autorizzato ad assumere, in via transitoria, non oltre venti
piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di
anno in anno sino ad un massimo di tre anni.
8. L'ENAC provvede a determinare il contingente dei posti da
destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di
cui i piloti da assumere devono essere in possesso.
9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 7 e 8 e'
corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale
in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
non dirigente dello stesso ENAC.
10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi
da 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse
proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in
termini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture gia'
eseguiti, ANAS S.p.A. puo' utilizzare, in via transitoria e di
anticipazione, le disponibilita' finanziarie giacenti sul conto di
tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Societa' (ex Fondo centrale
di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con
l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo
delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di
crediti gia' maturati.
12. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure
contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS
S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007,
2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a corrispondere alla stessa Societa' le somme all'uopo
conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente
capitolo del bilancio di previsione dello Stato.
13. Per garantire le procedure centralizzate di conferma della
validita' della patente di guida di cui all'articolo 126 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' autorizzata la spesa di euro
4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede mediante parziale
utilizzo della quota delle entrate riassegnabili ai sensi
dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
14. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei
commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di
cui al comma 6";
b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.
15. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 8 e' abrogato;
b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ciascuna di tali opere e' corredata del relativo
codice unico di progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, e l'elenco e' trasmesso a cura del Ministero
competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita
dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
contestualmente alla trasmissione del Documento al CIPE, ai sensi
dell'articolo 2, commi 5 e 6".
16. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23
agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto
del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
17. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010,
n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno
1999," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,";
b) sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali non sia ad
oggi accertabile il titolo di autorizzazione".
18. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a
partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non
piu' di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate
prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164
del 2000 si intendono confermate sia l'originaria scadenza sia
l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004,
n. 239.
19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi
allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente
in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n.
9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle
procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario
titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine
automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.
20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine
di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tra
gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire adeguata
informazione alla collettivita' di riferimento, l'affidamento del
servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata
sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per
la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale,
indicando le compensazioni economiche se previste.
21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa
europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013
pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.
Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli
enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di
scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi
previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento
alla data del 31 dicembre 2013.
22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre
2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a
tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti
che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31
dicembre 2020.
23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali
a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al
settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di
determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del
presente articolo".
24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, la lettera b) e' abrogata.
25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di
distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia
elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla
legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' alla gestione delle farmacie
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre
ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134.
26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle
procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione
votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31
dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17
gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: "e
illuminazioni votive". Conseguentemente i comuni, per l'affidamento
del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare
l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.
27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei
beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a
200.000 euro annui" sono soppresse.
28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
22, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
"3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il
migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico
necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di
mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW
e' determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema
elettrico".
29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano
economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d),
predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario
di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas".
30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
28, le parole: "A decorrere dal 31 dicembre 2013," sono sostituite
dalle seguenti: "A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione
dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2".
31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti
a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire
le condizioni minime di agibilita' e fruibilita' del porto-canale di
Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il
Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' individuato quale amministrazione
competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attivita'
di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in
discarica di sedimenti.
32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca
del porto-canale di Pescara, e' stanziata, per l'anno 2013, la somma
di 3.000.000 di euro in favore della regione.
33. Per il compimento delle attivita' di cui ai commi 31 e 32 e'
stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si
provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso
al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe
Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il
memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonche' quelli derivanti
dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del
Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione
e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di
detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari a 1.770.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo
38. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con
propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente
al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo
periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5
dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
36. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate
nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unita'
previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
37. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13,
comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo
onere si provvede mediante utilizzo delle risorse recuperate
dall'attuazione del comma 36. Il Ministro dell'economia e dellle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
38. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in
materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le societa'
partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per
societa' quotate le societa' emittenti strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati.
39. All'articolo 21 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il
comma 6 e' abrogato.
40. Al fine di innalzare i livelli di sicurezza dei motociclisti,
e' obbligatoria l'offerta su tutti i veicoli di nuova
immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a
125 centimetri cubi, tra le dotazioni opzionali a disposizione
dell'acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS),
atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.
41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24
aprile 2001, n. 170, e' sostituita dalla seguente:
"d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce
venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita
e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita
stabilito dall'editore, a compensazione delle successive
anticipazioni al distributore".
42. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n.
82, dopo le parole: "A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati
nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione" sono inserite le
seguenti: "dei commercianti al dettaglio,".
43. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14
agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili
esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio".
44. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, dopo le parole: "ne' obbligo di scarico del mezzo di
trasporto" sono aggiunti i seguenti periodi: "L'introduzione si
intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza
che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel
deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di
custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del
codice civile che disciplinano il contratto di deposito.
All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in
consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente
poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato articolo
50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul valore
aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta".
45. Al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile del
Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera maggiormente
funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce il
regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie
di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.
46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'implementazione
dei servizi d'istituto sono versati in entrata al bilancio dello
Stato per essere interamente riassegnati al fondo di cui all'articolo
1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
47. Le somme disponibili previste dall'articolo 41, comma
16-sexiesdecies. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
sono finalizzate allo svolgimento di iniziative di promozione
turistica dell'Italia a cura del Dipartimento per gli affari
regionali, il turismo e lo sport.
48. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi
di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare
entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione
obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a
norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza
e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la sicurezza
della circolazione. Con il medesimo decreto e' disposta, a far data
dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine
agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del
relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle immatricolate
antecedentemente al l° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed
i contenuti della formazione professionale per il conseguimento
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di
quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81".
49. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Restano altresi' esclusi dalla disciplina del presente
comma gli istituti penitenziari";
b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: "Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia
penitenziaria";
c) al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: "il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le seguenti: "e
il Ministero della giustizia".
50. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola: "quattro" e'
sostituita dalla seguente: "sette";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), la parola: "tre" e'
sostituita dalla seguente: "sei";
c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), la parola: "sei" e'
sostituita dalla seguente: "nove" e le parole: "anche se cessati
dall'esercizio" sono soppresse;
d) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di
cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non piu' di
cinque anni";
e) all'articolo 5, il comma 4 e' abrogato;
f) all'articolo 11, comma 5, le parole: "Il giudizio di non
idoneita' e' motivato" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudizio
di non idoneita' e' sinteticamente motivato con formulazioni
standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri
che regolano la valutazione degli elaborati".
51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c), d) e f),
non si applicano ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
52. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, sono apportate le
seguenti modifiche:
"Art. 285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32 - Gli impianti
termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a
partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono
essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre
2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano dotati di
elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche
e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce,
quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284,
comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi
all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale
articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e'
equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 288".
53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu'
unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con
sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal
periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a
condensazione che, per valori di prestazione energetica e di
emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad
alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante,
prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o
UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di
tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e
successive integrazioni".
54. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 1, comma 21, lettera b), capoverso 3-bis, la
parola: "fax" e' soppressa;
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "fino al
raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento" sono
aggiunte le seguenti: "La stessa prestazione puo' essere oggetto di
accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di
riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da
associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro
della categoria";
c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a
carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al
recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della
legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente legge.
Resta inoltre ferma la possibilita' di effettuare nuove assunzioni
anche presso le unita' produttive interessate dai licenziamenti in
deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge n. 223 del 1991".
55. All'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, dopo le parole: "con popolazione residente superiore ai 10.000
abitanti" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le imprese che pur in
assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla
superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che opera con piu'
punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume
d'affari annuo aggregata superiore a 10 milioni di euro. Per le
aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite,
la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di
vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei
corrispettivi stessi".
56. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Le
suddette permute sono attuate, in deroga alla legge 24 aprile 1941,
n. 392, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle
sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale
concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonche'
l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1
della legge 14 settembre 2011, n. 148".
57. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto la CONSOB, nell'ambito
dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di assicurare
efficaci e continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione di
quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela degli
investitori, nonche' per la salvaguardia della trasparenza e della
correttezza del sistema finanziario, provvede alle occorrenti
iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della
spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia
di finanza pubblica, purche' sia assicurato il conseguimento dei
medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, e avvalendosi
delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-undecies, fino ad un
terzo della misura massima ivi prevista, e 4-terdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il collegio dei revisori dei conti
verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a
garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa
stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale
adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso
precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in
conto capitale per finanziare spese di parte corrente».
Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:
«Art. 34-bis. - (Autorita' nazionale anticorruzione) - 1. Allo
scopo di rafforzare la trasparenza e la correttezza del complessivo
sistema di rapporti tra cittadini, mondo delle imprese, anche
innovative, e pubblica amministrazione, alla Commissione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che
opera come autorita' nazionale anticorruzione, e' preposto un
presidente nominato con le forme e le modalita' di cui al medesimo
articolo 13, comma 3, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e
del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che
hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e
persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. I
compensi del presidente e dei componenti della Commissione sono
ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto
dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.
2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di
intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, della Guardia
di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai
fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e
all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, puo'
richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la
funzione pubblica.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine di
cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e'
differito al 31 marzo 2013.
Art. 34-ter. - (Documentazione di spesa). - 1. Ai fini delle
rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore
del presente decreto e per pagamenti gia' effettuati entro la stessa
data relativi ad interventi realizzati con finanziamenti pubblici, e'
da intendersi documentazione di spesa anche l'esibizione di copia
autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di
forniture di beni e servizi, purche' corredati di relativa fattura e
lettera liberatoria.
Art. 34-quater. - (Imprese turistico-balneari) - 1. All'articolo
11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attivita'
classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del
demanio marittimo, ovvero le attivita' di stabilimento balneare,
anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio
marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attivita'
turistico-balneari e la tutela della concorrenza, e' demandata alle
regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle
attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio
di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti
musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari
condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano,
nonche' dell'ordine pubblico, dell'incolumita' e della sicurezza
pubblica. Tali attivita' accessorie devono essere effettuate entro
gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente
collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica,
igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi
regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del
sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e di
proporzionalita'";
b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in
stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle
commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge
l'attivita' di pubblico spettacolo o intrattenimento.
6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica
esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei
progetti di cui al comma 6-bis.
6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte
dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina
dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione
demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei
progetti di cui al comma 6-bis, purche' prive di recinzioni di
qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto
aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale
30 novembre 1983".
Art. 34-quinquies. - (Piano di sviluppo del turismo). - 1. Su
proposta del Ministro con delega al turismo, entro il 31 dicembre
2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo
adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un
piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno
quinquennale.
2. Il piano e' aggiornato ogni due anni con le procedure di cui
al comma 1.
3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un
programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano di
cui al comma 1.
Art. 34-sexies. - (Disposizioni in materia di accise) - 1.
All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
comma 3, dopo le parole: "passivi dell'accisa" sono inserite le
seguenti: "e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi
commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta," e la parola:
"assolto" e' sostituita dalle seguenti: "comunque corrisposto".
Art. 34-septies. - (Modifiche al regime del registro delle
imprese di pesca). - 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le parole:
"dello stesso codice" sono inserite le seguenti: ", gli imprenditori
ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012,
n. 4,".
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro il 31
dicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni attuative di
quanto previsto al comma 1, anche al fine di integrare nel registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile le
informazioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, tenuto conto
altresi' del ruolo e delle funzioni svolte dalle Capitanerie di
porto.
Art. 34-octies. - (Riordino dei servizi automobilistici
sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse
regionale e locale) - 1. Le disposizioni del presente articolo
disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici
sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse
regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nel rispetto dei principi di concorrenza,
di economicita' e di efficienza.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a
tutti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalita'
automobilistica. Esclusivamente per i servizi automobilistici
integrativi e sostitutivi di cui al comma 3 sono fatte salve le
disposizioni del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575,
convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonche' le normative
regionali in materia.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si
applicano ai seguenti servizi automobilistici:
a) "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per
tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari
dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla
provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di
manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
b) "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per
tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari
da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di
trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio
ferroviario da essi integrato.
4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento dei
servizi automobilistici di cui al comma 1 in bacini territoriali
ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e l'integrazione con i
servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale gia'
individuati da ciascuna regione in attuazione dell'articolo 16 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. La dimensione dei
bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a quella del
territorio provinciale e non superiore a quella del territorio
regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei
Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131.
5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione
dei servizi automobilistici di cui al comma 1, cosi' come organizzati
ai sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di societa'
in qualunque forma costituite individuati esclusivamente mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di economicita', imparzialita', trasparenza, adeguata
pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo
riconoscimento e proporzionalita'. Decorso inutilmente il termine
anzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita' giuridica
ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
6. Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e l'efficienza
dei servizi, il bando di gara o la lettera di invito relativi alle
procedure di cui al comma 5:
a) assicura che i corrispettivi posti a base d'asta siano
quantificati secondo il criterio dei costi standard dei servizi
automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna regione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422;
b) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata
secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa da
una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti
esperti nella specifica materia;
c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati su
qualita' e quantita' dei servizi resi e sui progetti di integrazione
con la rete dei servizi minimi esistenti prevalgano sui criteri
riferiti al prezzo unitario dei servizi;
d) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi
aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di
valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei
livelli occupazionali e dei livelli salariali medi annui relativi
alla precedente gestione.
7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del trasporto
pubblico regionale e locale, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano destinano le economie di gara eventualmente
ottenute al trasporto pubblico regionale e locale automobilistico,
privilegiando:
a) gli investimenti nell'acquisto di autobus appartenenti alla
classe III o alla classe B, cosi' come definite dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004;
b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a
domanda elevata;
c) l'adeguamento inflativo contrattualmente previsto dei
corrispettivi di esercizio;
d) il cofinanziamento regionale ai rinnovi del contratto
collettivo nazionale relativo al settore del trasporto pubblico
regionale e locale.
Art. 34-novies. - (Definizione dei contributi per programmi di
edilizia residenziale) - 1. Al fine di provvedere alla chiusura delle
posizioni debitorie e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo
16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli
2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'articolo 6 del decreto-legge 13
agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
ottobre 1975, n. 492, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei
contributi di cui alle suddette disposizioni sulla base della
certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi
agevolativi e delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai singoli
beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi.
L'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della collaborazione dei
provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ha facolta' di
effettuare controlli a campione in ordine alla sussistenza del
requisito del reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa
ovvero l'impresa o il soggetto pubblico dedicato all'edilizia
residenziale deve produrre il certificato di agibilita' di cui agli
articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Qualora sia accertata la mancanza anche di uno solo dei
requisiti necessari, il beneficiario decade dal diritto al contributo
statale ed e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito, oltre agli oneri accessori di legge.
2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie
e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei
confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza. La certificazione
evidenzia le complessive posizioni debitorie e creditorie relative
alle disposizioni citate al comma 1; la determinazione delle predette
posizioni non tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni
oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.
3. Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti degli istituti
bancari mutuanti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, per le finalita' di cui al comma 1, al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 34-decies. - (Disposizioni in materia di collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente) - 1. In
considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati
finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza
pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della
sostenibilita' del piano economico-finanziario del collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente (di seguito
Ponte), anche in relazione alle modalita' di finanziamento previste,
la societa' Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale
stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per
l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai
fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo e' trasmesso entro
trenta giorni dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari.
2. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la
societa' Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un
primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera,
unitamente agli elaborati tecnici nonche' ai necessari pareri e
autorizzazioni, i piani economico-finanziari accompagnati da una
completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la
sostenibilita' dell'investimento, con riguardo sia alle condizioni
praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di
finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico puo'
valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalita' alla cui
effettiva realizzazione si potra' procedere sentite le regioni
interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che
attestano la sostenibilita' dell'investimento sono, altresi',
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
3. In esito all'esame in linea tecnica del progetto definitivo
dell'intervento, la societa' Stretto di Messina S.p.A. avvia le
necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di
finanziamento dell'infrastruttura con capitali privati, senza che
cio' dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la
concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto
finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo di
cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti
di concessione, nonche' le convenzioni ed ogni altro rapporto
contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria. In tale
circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e
pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali
comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo
costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali
contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di
una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto.
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre
2012, n. 187, fino all'approvazione del progetto definitivo da parte
del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre
i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del progetto in
linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla
societa' Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale e gli
altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione
dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno
essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura
a nessun titolo. Sono altresi' sospesi gli adeguamenti economici a
qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal
CIPE la sospensione degli effetti contrattuali permane, con le
modalita' sopra indicate, fino al reperimento della integrale
copertura finanziaria. Le parti dovranno improntare il loro
comportamento secondo i principi della buona fede.
5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera da
parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di
tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonche' le
convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla
societa' concessionaria, secondo le modalita' e per gli effetti di
cui al comma 3.
6. La societa' Stretto di Messina S.p.A. puo' essere autorizzata,
previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE e di
intesa con le regioni interessate, ad eseguire lavori
infrastrutturali funzionali all'esigenza dell'attuale domanda di
trasporto anche in caso di mancata realizzazione del Ponte,
ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del bilancio
dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate con
successivi provvedimenti.
7. Con atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono impartite direttive finalizzate all'immediato
contenimento dei costi di gestione e di personale della societa'
Stretto di Messina S.p.A.
8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga
stipulato entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 sono
caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 2 novembre 2012, n.187, tutti gli atti che regolano i
rapporti di concessione, nonche' le convenzioni ed ogni altro
rapporto contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria secondo
le modalita' e per gli effetti di cui al comma 3.
9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, la societa' Stretto di Messina S.p.A.
e' posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attivita'
liquidatorie, e' nominato un commissario liquidatore che dovra'
concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.
10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti
all'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al
Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo
sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni
destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del
presente articolo sono preventivamente comunicati alle competenti
Commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle
relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle
prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo
all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti.
Art. 34-undecies. - (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale) - 1. Nelle more del completamento del processo di
riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale,
per l'anno 2012, il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e' ripartito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio
storico.
2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, alla lettera b), dopo le parole: "lacuale e fluviale" sono
aggiunte le seguenti: "e la prosecuzione degli interventi di cui al
comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016".
Art. 34-duodecies. - (Proroga di termine) - 1. All'articolo 1,
comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino
a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2020"».
L'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35. - (Desk Italia - Sportello attrazione investimenti
esteri). - 1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera
a) e lettera q), della Costituzione, ed al fine di incrementare la
capacita' del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, e' istituito il Desk Italia -
Sportello attrazione investimenti esteri, con funzioni di soggetto
pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori
esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla
realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente
finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo
interesse per il Paese.
2. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri
costituisce il punto di riferimento per l'investitore estero in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo
progetto di investimento, fungendo da raccordo fra le attivita'
svolte dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia; a tal fine convoca apposite conferenze di servizi di cui
agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
anche ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e propone la sostituzione di procedimenti
amministrativi con accordi integrativi o sostitutivi dei relativi
provvedimenti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
3. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri
opera presso il Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con
il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale,
concordando con l'Agenzia ICE e con l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalita' e procedure
attraverso le quali realizzare gli indirizzi elaborati dalla cabina
di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma
18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le modalita' e
procedure concordate sono comunicate alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, al fine di consentire di individuare le necessarie forme
di coinvolgimento degli uffici regionali. La riorganizzazione del
Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14, comma 19,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' attuata con il
regolamento di cui all'articolo 2, commi 10 e 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni provvedono ad individuare l'ufficio
interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk
Italia - Sportello attrazione investimenti esteri, al fine di
agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento
estere localizzate in ambito regionale e con potere, all'occorrenza,
di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti
esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti
dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. All'ufficio di cui al comma 4 sono adibiti prioritariamente i
dipendenti a tempo indeterminato del soppresso Istituto per il
commercio estero, dei quali sia avvenuto il trasferimento alle
regioni in conformita' con le intese di cui al comma 26-sexies,
lettera a), dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai
sensi del comma 26-septies del medesimo articolo 14, la previsione di
cui al primo periodo opera senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
6. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri
formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed
amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri,
garantendo in ogni caso che gli indirizzi per l'operativita' dello
stesso Sportello non vengano modificati per un periodo di tempo
necessario ad assicurare la realizzazione degli investimenti in
Italia da parte degli investitori esteri.
7. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le
parole: "struttura dell'Agenzia" sono sostituite dalle seguenti:
"struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i limiti previsti
dallo statuto"; al secondo periodo, le parole: "Formula proposte al
consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti:
"Formula, d'intesa con il presidente, proposte al consiglio di
amministrazione"; le parole: ", da' attuazione ai programmi e alle
deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di
carattere tecnico-amministrativo," sono sostituite dalle seguenti: ",
da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal
consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del
presidente, assicurando altresi' gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo"».
All'articolo 36:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza
diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo
consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare
per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle
garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di
altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Le
risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di
vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel
caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo
consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa
delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico
nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole.
Il Fondo e' costituito dai contributi volontari degli agricoltori e
puo' beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa
europea in materia di aiuti di Stato.
2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 puo'
prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali
tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualita' tra gli
stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni
previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il suddetto
fondo di mutualita' partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la
stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma
2-bis»;
al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle cambiali finanziarie
nonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi da societa' non
emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a
condizione che tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli
similari siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di
Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie, obbligazioni
e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano detenuti
da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano, direttamente
o indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, piu' del 2 per cento del capitale o del
patrimonio della societa' emittente e sempreche' il beneficiario
effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori
che consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette
disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali finanziarie,
alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179"»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni
ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, la Cassa
depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio
2013, il rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti
modalita':
a) determinazione del valore di CDP (i) alla data di
trasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii) al 31 dicembre
2012 sulla base di perizie giurate di stima che tengano conto, tra
l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del
risparmio postale;
b) determinazione del rapporto tra il valore nominale delle
azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di
CDP in societa' per azioni determinato ai sensi della lettera a);
c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni
privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente
alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31
dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a).
3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni
privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti
alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facolta' di
beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP
una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza
tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione
privilegiata.
3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i
termini di cui al comma 3-sexies non esercitano il diritto di
recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo
di compensazione, un importo forfetario pari al 50 per cento dei
maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per
le quali avviene la conversione, dalla data di trasformazione in
societa' per azioni, rispetto a quelli che sarebbero spettati alle
medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente alla
percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis.
3-quinquies. L'importo di cui al comma 3-quater puo' essere
versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il
1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali
alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione
dei relativi interessi legali.
3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso
decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni
privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a
far data dal 1° aprile 2013.
3-septies. Le condizioni economiche per la conversione di cui ai
commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la
permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente,
in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di
liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti
disposizioni dello statuto della CDP.
3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla data di
approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di CDP del
bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna fondazione
bancaria azionista di CDP e' concessa la facolta' di acquistare dal
Ministero dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a vendere,
un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza
tra il numero di azioni privilegiate gia' detenuto e il numero di
azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione. Tale facolta'
di acquisto e' trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni
bancarie azioniste di CDP.
3-novies. La facolta' di acquisto di cui al comma 3-octies viene
esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre
2012 di cui al comma 3-bis, lettera a), che e' corrisposto al
Ministero dell'economia e delle finanze, quanto ad una quota non
inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla
residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei
quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi
legali.
3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies
e 3-novies e' accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della
costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero,
fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da
costituire in pegno e' determinato sulla base degli importi dovuti
per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo
conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di
CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto
di voto e il diritto agli utili spettano alla fondazione concedente
il pegno. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il
Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo
definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato
pagamento»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: "con l'iscrizione nel
registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'iscrizione nella sezione ordinaria
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la
sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82"»;
al comma 5, le parole: «convertito dalla legge 9 aprile 2009, n.
3» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), e' inserita la
seguente:
"e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37";
b) all'articolo 37, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
"15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle
procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti
al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera
e-bis)".
5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3°, della legge 16
febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "negli atti del notaro rogante"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero sia iscritto nel
registro delle imprese"»;
al comma 6, le parole: «14 marzo 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «14 marzo 2005»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non
costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27»;
al comma 7, capoverso lettera m), le parole: «del decreto
legislativo n. 152 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «del
presente decreto»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti
i seguenti:
"4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica,
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con
tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza
superiore a 10 Km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente
alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri,
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia
elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione
nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato
di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all'esito della
verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20";
b) all'allegato III della parte II, alla lettera z), dopo le
parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,";
c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera z), dopo
le parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,";
d) al comma 8 dell'articolo 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie
dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e
4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica
di trasmissione nazionale".
7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in conformita' all'Accordo
concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle
Comunita' europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei
criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le regioni e le
province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, non abbiano
provveduto ai sensi del precedente periodo, il Governo esercita il
potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
7-quater. Nelle more della attuazione del comma 7-ter, e comunque
per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle zone
vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le
zone non vulnerabili.
7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma,
il sovracanone e' versato direttamente ai comuni"»;
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Al fine di rendere piu' efficienti le attivita' di
controllo relative alla rintracciabilita' dei prodotti agricoli e
alimentari ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla
sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui all'articolo 34,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti alla
comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»;
al comma 9, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«secondo comma»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, gia' destinate alle esigenze di
funzionamento del soppresso ICRAM, possono essere utilizzate, nei
limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, anche per le spese di funzionamento
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, la parola: "puo'" e' sostituita dalle seguenti: "e'
autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e
consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del
credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e
a".
10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis,
del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse le
seguenti parole: ", purche' i finanziamenti o i servizi di pagamento
siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni
relative a strumenti finanziari".
10-quinquies. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 del
decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle
societa' cooperative esercenti attivita' di garanzia collettiva fidi
per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale
nell'ambito del programma SFOP 1994/1999 permangono nel patrimonio
dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad
interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del
Programma nazionale triennale della pesca di cui all'articolo 2,
comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, dopo le parole: "a piccole e medie imprese" sono
inserite le seguenti: "nonche' alle grandi imprese limitatamente ai
soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e
prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8,
comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106".
10-septies. Gli interventi di cui all'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuati nell'ambito
della disponibilita' di cui all'articolo 39, comma 1, dello stesso
decreto».
Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis. - (Disciplina delle relazioni commerciali in
materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari). - 1. Al
comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "a pena di nullita'" sono
soppresse;
b) l'ultimo periodo e' soppresso».
All'articolo 37:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonche' la
destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il
finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da
a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro
e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data
fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate
dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in quelle
valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e
nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1,
comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili
all'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive
modificazioni».
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo
1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree
industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo
"Convergenza" per le quali e' stata gia' avviata una procedura di
riconversione industriale, purche' siano state precedentemente
utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un
numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa
integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'.
1-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano
altresi' sperimentalmente ai comuni della provincia di
Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli
interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis". La
relativa copertura e' disposta a valere sulle somme destinate alla
attuazione del "Piano Sulcis" dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3
agosto 2012, come integrate dal presente decreto. Con decreto
adottato ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del
presente comma ed alla individuazione delle risorse effettivamente
disponibili che rappresentano il tetto di spesa».
Dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente:
«Art. 37-bis. - (Zone a burocrazia zero). - 1. Nell'ambito delle
attivita' di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che proseguono fino al 31 dicembre
2013, possono essere individuate "zone a burocrazia zero", non
soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico.
2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono
individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle
autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico
per le attivita' produttive. Nei rimanenti casi per le nuove
iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del
provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi
telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalita'
asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si
intendono senz'altro positivamente adottati entro trenta giorni
dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non e'
adottato entro tale termine.
3. Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a
burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui
all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai
sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la
concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive
avviate nelle zone a burocrazia zero.
4. Il comma 2 non si applica ai procedimenti amministrativi di
natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumita'
pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
abrogato.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato».
All'articolo 38, comma 4, le parole: «alle lettere b), ii) e iv),»
sono sostituite dalle seguenti: «ai numeri ii e iv della lettera b)».