-
Ammissione all’incentivo - Adempimenti dei datori di lavoro
-
Coordinamento con altri incentivi
-
Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo
-
Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
-
Fruizione dell’incentivo
-
Incremento occupazionale netto
-
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
-
Misura dell'incentivo
-
Modifiche al regime “de minimis”
-
Moduli telematici
-
Programma Garanzia Giovani
-
Quando spetta l'incentivo
-
Rapporti incentivati
-
Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i limiti “de minimis”
-
Rendicontazione alle Regioni dei pagamenti effettuati dall'INPS
Circolare 134353 del 13 giugno 1979
OGGETTO: Art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 419. Prestazioni antitubercolari ai titolari di
pensioni ex lege 1 febbraio 1962, n. 35 - Inapplicabilit ai titolari di pensione
sociale.
stato posto quesito se ai titolari di pensioni derivanti esclusivamente dai contributi previsti dalla
legge l febbraio 1962, n. 35 (1) - contributi non comprensivi dell'aliquota relativa
all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi - possano essere concesse le prestazioni
antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 419 (2): tale norma,per come gi
chiarito con la circolare n. 134342 Prs. del 26 settembre 1975 (3) , ha istituito una speciale tutela
antitubercolare, in carenza del requisito di contribuzione previsto dall'art. 3 della stessa legge n.
419/1975, a favore dei titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidit,
la vecchiaia ed i superstiti e da altre forme di previdenza riconosciute sostitutive od esonerative
di tale assicurazione.
Il quesito trae motivo dalla considerazione che il citato art. 1 fa preciso richiamo, ai fini
dell'individuazione dei beneficiari della speciale tutela, all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692
(4), estensiva dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidit e vecchiaia, il cui disposto non
poteva prevedere i titolari di trattamenti pensionistici concessi in base alla successiva legge n.
35/962.
Quest'ultimo provvedimento di legge, com' noto, ha attribuito, ai lavoratori subordinati d~lle
province della Venezia Giulia e Tridentina, annesse dopo il primo conflitto mondiale - i quali
erano stati esclusi dall'asscurazione obbligatoria invalidit e vecchiaia dal 1 luglio 1920 al 1
marzo 1926 (data di entrata in vigore del R.D.L. 29 novembre 1925, n. 2146, che ha istituito il
relativo o obbligo assicurativo per i lavoratori di dette province) - la facolt di riscattare il periodo
medesimo, versando gli stessi contributi previsti " dalle disposizioni legislative all'epoca vigenti"
nei confronii dei lavoratori subordinati del restante territorio nazionale, " per ogni settimana di
lavoro" compresa nei periodi di esclusione.
Il preciso riferimento temporale dei contributi in parola deriva dal carattere della legge n.
35/1962, che non ha istituito un nuovo trattamento pensionistico, ma ha unicamente consentito
agli interessati la possibilit di sanare pregresse situazioni di carenza nell'assicurazione
obbligatoria invalidit, vecchiaia e superstiti.
Per tale motivo, i lavoratori che abbiano conseguito, con il riscatto di che trattasi, il diritto alla
pensione non possono essere discriminati -ai fini dell'assistenza antitubercolare ex art. 1 della legge n. 419/1975 - dagli altri titolari di pensione della medesima assicurazione generale
obbligatoria.
Con l'occasione, sembra appena il caso di precisare che il disposto del pi volte citato art. i della
legge n. 419/1975 non pu trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione sociale: ,
infatti, evidente che la pensione sociale non riconducibile all'assicurazione obbligatoria I.V.S., n
alle forme sostitutive od esonerative della stessa, cui fa richiamo la norma in parola.
(1) V. "Atti ufficiali", 1962, pag. 119.
(2) V. "Atti ufficiali", 1975, pag. 1692.
(3) V. "Atti ufficiali", 1975, pag. 2045.
(4)V. "Atti ufficiali", 1955, pag. 389.