-
Ammissione all’incentivo - Adempimenti dei datori di lavoro
-
Coordinamento con altri incentivi
-
Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo
-
Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
-
Fruizione dell’incentivo
-
Incremento occupazionale netto
-
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
-
Misura dell'incentivo
-
Modifiche al regime “de minimis”
-
Moduli telematici
-
Programma Garanzia Giovani
-
Quando spetta l'incentivo
-
Rapporti incentivati
-
Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i limiti “de minimis”
-
Rendicontazione alle Regioni dei pagamenti effettuati dall'INPS
- Dettagli
- Visite: 33508
Legge 413 del 26 luglio 1984
Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.
Vigente al: 6-1-2014
PARTE GENERALE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Abbreviazione di indicazioni)
1. Nel testo della presente legge le espressioni "Cassa",
"Istituto", "assicurazione generale obbligatoria" vanno
rispettivamente intese come "Cassa nazionale per la previdenza
marinara", "Istituto nazionale della previdenza sociale" e
"assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".
2. L'espressione "lavoratori marittimi" va riferita al personale
navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista
dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto dalle
singole norme.
Art. 2.
(Soppressione della Cassa)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
la Cassa e' soppressa.
2. Dalla stessa data l'Istituto subentra in tutti i rapporti
giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Cassa stessa.
3. La valutazione degli elementi del patrimonio, all'atto del
passaggio della gestione, avverra' in base ai valori iscritti in
bilancio.
4. I fondi di riserva legale, di cui agli articoli 55 e 63 della
legge 27 luglio 1967, n. 658, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono destinati alla riserva di cui all'articolo 11
della legge 21 luglio 1965, n. 903.
5. A decorrere dalla data indicata nel primo comma i finanziamenti
e le somme a, qualsiasi titolo assegnati alla soppressa Cassa, per
effetto di disposizioni legislative o regolamentari, sono confermati
e devoluti all'istituto che li destina al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
6. Al predetto Fondo e' attribuito il patrimonio della Cassa
stessa.
7. Ogni disposizione legislativa o regolamentare concernente la
soppressa Cassa deve intendersi diretta all'Istituto.
Art. 3.
(Casa di riposo per marittimi "G. Bettolo" di Camogli)
1. La Casa di riposo per marittimi "G. Bettolo" di Camogli conserva
la propria destinazione, in favore dei lavoratori marittimi
pensionati, secondo le modalita' previste dal Regolamento approvato
dal Comitato amministratore della soppressa Cassa in data 14 giugno
1957, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.
2. La regolamentazione e la gestione della predetta Cassa di riposo
sono devolute all'istituto.
TITOLO I
I SOGGETTI
Art. 4.
(Iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali
obbligatorie gestite dall'istituto)
1. I lavoratori marittimi, gia' iscritti alla Gestione marittimi o
alla Cassa speciale della soppressa Cassa sono iscritti, a far tempo
dal 1 gennaio 1980, esclusivamente alle assicurazioni generali
obbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite
dall'Istituto.
2. Dalla stessa data sono altresi' iscritti alle predette
assicurazioni tutti i lavoratori marittimi che esercitano la
navigazione a scopo professionale e che, secondo la normativa
precedentemente in vigore, avrebbero avuto titolo all'iscrizione alle
indicate Gestioni della soppressa Cassa e, in particolare:
a) le persone di nazionalita' italiana o straniera che
compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di
carte di bordo o di documenti equiparati; ((2))
b) le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano
servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al
successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risultino
iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o
terza categoria;
c) i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di
cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione;
d) i civili imbarcati su navi militari, in qualita' di cuochi, di
domestici borghesi e di panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo
ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;
e) il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e
galleggianti dello Stato, aventi le caratteristiche di cui al
successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risulti iscritto
nelle matricole della gente di mare di prima, di seconda o di terza
categoria, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della citata
legge 5 marzo 1961, n. 90;
f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi
(CEMM) durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio
corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma
sessennale o triennale, nel caso previsto dall'articolo 21 della
legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le
rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre
1956, n. 1368, e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;
g) le persone componenti l'equipaggio delle navi e delle
imbarcazioni da diporto, aventi le caratteristiche di cui al
successivo articolo 5, lettere c) e d), munite di carte di bordo,
fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con
contratto di arruolamento;
h) gli allievi di Istituti nautici imbarcati sulle navi adibite a
corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di
coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia;
i) il personale in ruolo organico appartenente ai servizi
amministrativi ed allo stato maggiore navigante dipendente dalle
societa' esercenti linee di navigazione di preminente interesse
nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati,
di cui all'articolo 58, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n.
658. ((2))
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono
iscritti, altresi', alle assicurazioni indicate dal precedente primo
comma i marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96
del codice della navigazione.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto che: " L'espressione
"equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge
26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante",
di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive,
anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante
e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle
medesime".
Art. 5.
(Individuazione della nave)
Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si
considerano navi:
a) quelle iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori";
b) quelle iscritte nei "Registri delle navi minori e dei
galleggianti", aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del
codice della navigazione;
c) quelle iscritte nei "Registri delle navi da diporto";
d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei "Registri delle
imbarcazioni da diporto", di stazza lorda superiore alle 10
tonnellate o con apparato motore di potenza massima in esercizio
superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di
propulsione ausiliario;
e) i galleggianti, iscritti nei "Registri delle navi minori e dei
galleggianti" addetti al servizio dei porti, delle rade e del
pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purche' abbiano mezzi di
propulsione propri.
Art. 6.
(Esclusioni dalla presente legge)
La presente legge non si applica:
a) ai dipendenti dalle societa' di cui all'articolo 58 della
legge 27 luglio 1967, n. 658, con qualifica di dirigente, che, ai
sensi dell'articolo stesso, continuavano ad essere iscritti alla
Gestione speciale della soppressa Cassa. Tali dipendenti sono
iscritti esclusivamente all'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali;
b) ai marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di
navigazione interna iscritti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29
ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integrazioni, al
Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;
c) ai marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso
una pubblica amministrazione, siano obbligatoriamente iscritti ad una
forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa
dell'assicurazione generale obbligatoria, fatto salvo quanto disposto
al successivo Capo I del Titolo V;
d) ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla
piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o
cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di
stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore.
Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le
disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive
modificazioni ed integrazioni;
e) ai soggetti che in virtu' del rapporto di lavoro esplicano
contemporaneamente attivita' marittima con carattere accessorio
rispetto all'attivita' principale; nei confronti dei medesimi
continuano ad applicarsi le norme previdenziali concernenti il
rapporto di lavoro principale;
f) ai soggetti che esplicano a bordo attivita' autonoma senza
essere alle dipendenze dell'armatore o di terzi; per i medesimi si
applicano le disposizioni previdenziali concernenti l'attivita'
esplicata.
(( f)-bis ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attivita'
di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia
e regolarmente iscritti presso l'ispettorato compartimentale della
motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza
dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle
competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale)).
TITOLO II
LE CONTRIBUZIONI
Art. 7.
(Obbligo contributivo)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1980 sono dovuti dalle aziende
armatoriali, o comunque dai soggetti che impiegano personale soggetto
all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, i contributi
per le assicurazioni generali obbligatorie nonche' quelli per la
Cassa unica assegni familiari, gestite dall'Istituto, secondo le
norme, le modalita' e con le sanzioni previste dai rispettivi
ordinamenti.
2. Resta ferma l'inapplicabilita' delle disposizioni concernenti le
addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115,
30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164, e successive
modificazioni e proroghe.
Art. 8.
(Responsabilita' solidale tra armatore e proprietario)
1. Il proprietario e l'armatore sono personalmente e solidalmente
responsabili verso l'Istituto del versamento dei contributi afferenti
gli equipaggi della nave, anche nei casi di naufragio o di abbandono
della nave stessa.
2. In caso di alienazione volontaria, a qualsiasi titolo, il
proprietario e l'armatore rispondono, come disposto dal primo comma,
del versamento dei contributi maturati sino alla data di trascrizione
dell'atto di trapasso di proprieta'.
3. Ai fini della conservazione del privilegio speciale previsto dal
codice della navigazione, e delle conseguenti azioni legali, i
contributi, fino alla data di trascrizione dell'atto di vendita della
nave, ovvero di abbandono o naufragio della nave stessa, vengono
calcolati, immediatamente, in difetto di denunzia contributiva sino a
tale data, con riferimento alle precedenti denunzie contributive che
risultino presentate.
Art. 9.
(Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca)
Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di
cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge, l'aliquota
contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
relativamente agli equipaggi delle navi stesse, e' dovuta nella
misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui
all'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 10.
(Costituzione e gestione della posizione contributiva)
1. Le aziende armatoriali sono tenute ad accendere, dal 1 gennaio
1980 per ciascuna nave gestita, una distinta posizione contributiva
previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro-paga.
2. La posizione contributiva di cui al comma precedente deve essere
presa a riferimento dall'azienda armatoriale esclusivamente per
l'assolvimento dell'obbligo contributivo relativo ai componenti
l'equipaggio della nave stessa e limitatamente ai periodi di imbarco
registrati sul prescritto documento di bordo.
3. I marittimi che non risolvano il rapporto di lavoro all'atto
dello sbarco devono essere registrati su apposito libro presso
l'azienda armatoriale per l'assolvimento dell'obbligo contributivo.
Art. 11.
(Termini per l'assolvimento dell'obbligo contributivo)
Limitatamente al personale navigante e' fatto obbligo alle aziende
armatoriali di effettuare il versamento dei contributi dovuti con
periodicita' mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i
contributi medesimi si riferiscono.
Art. 12.
(Armatore e proprietario-armatore imbarcati)
Sono soggetti all'obbligo della contribuzione previsto
dall'articolo 7 della presente legge, con esclusione da quello per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria,
anche l'armatore, di cui all'articolo 265 del codice della
navigazione, e il proprietario-armatore, di cui all'articolo 272 del
codice stesso, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai
medesimi gestita.
Art. 13.
(Retribuzione assoggettabile a contribuzione)
1. I contributi di cui all'articolo 7 della presente legge sono
dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, per le aziende del settore della pesca i
contributi previsti dal precedente articolo 7 sono dovuti sui salari
minimi garantiti, comprensivi delle indennita' fisse mensili, per
ferie, festivita' e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 14.
(Privilegi)
1. I crediti contributivi dell'Istituto, per gli equipaggi della
nave, godono del privilegio generale di cui all'articolo 2753 del
codice civile nel testo sostituito dall'articolo 4 della legge 29
luglio 1975, n. 426, e del privilegio speciale di cui all'articolo
552, punto 3), del codice della navigazione.
2. Il privilegio speciale, di cui al comma precedente, segue la
nave presso qualunque possessore di essa e si estende all'indennizzo
a carico dell'assicuratore, nei casi in cui il medesimo e' dovuto.
Art. 15.
(Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per
demolizione)
Non puo' essere accordata dalle autorita' marittime
l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave
a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli
156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento,
presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti
contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle
procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'articolo 552
del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore
dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea
garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalita'
determinate dall'istituto.
Art. 16.
(Diniego delle spedizioni alla nave)
L'istituto puo' chiedere all'Ufficio marittimo, nei cui registri o
matricole e' iscritta la nave, di disporre diniego delle spedizioni
alla nave stessa qualora non sia stato eseguito il versamento dei
contributi dovuti.
Art. 17.
(Notizie relative alla nave, all'armamento e alla proprieta')
1. Gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte
le navi, sono tenuti a comunicare all'istituto, con tempestivita', le
notizie concernenti l'armamento e la proprieta' delle navi stesse, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Quando per provvedimento giudiziario avverso l'armatore o il
proprietario della nave si debba procedere nei confronti degli
stessi, la cancelleria del competente Ufficio giudiziario deve darne
immediatamente avviso all'Istituto affinche' questo possa provvedere
tempestivamente alla tutela dei suoi crediti.
3. L'obbligo previsto dal comma precedente sussiste a carico dei
consolati per i provvedimenti assunti da autorita' giudiziarie
straniere, di cui siano venuti a conoscenza, aventi ad oggetto la
nave.
Art. 18.
(Riscontro dei documenti di bordo)
1. Ai fini del riscontro contributivo da parte dell'istituto
restano in vigore le disposizioni in materia di trasmissione dei
documenti di bordo, previste dall'articolo 354 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 20 del decreto
ministeriale 6 luglio 1974 che detta norme per l'esecuzione delle
disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1973, n.
27.
2. I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni,
decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni della
presente legge, dalla data di ricezione, da parte dell'Istituto, dei
ruoli di equipaggio o dei documenti equiparati.
Art. 19.
(Piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1981, per i piloti dei porti associati
in corporazioni, i contributi di cui alla presente legge sono dovuti
sui compensi effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 120,
con esclusione di quelli di cui al terzo comma, e 133 del regolamento
di esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per i marittimi abilitati ai sensi dell'articolo 96 del codice
della navigazione, i contributi sono dovuti sui compensi spettanti ai
sensi degli articoli 133 e 137 del regolamento per l'esecuzione del
codice stesso, fatta detrazione delle spese che comunque sono a
carico del marittimo.
3. Agli effetti previsti dai commi precedenti, si fa riferimento,
in quanto applicabile, all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 20.
(Allievi di Istituti nautici)
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
per gli allievi di Istituti nautici, di cui alla lettera h) del
precedente articolo 4, si applicano, in materia di contributi dovuti,
le stesse disposizioni vigenti per gli apprendisti del settore
dell'artigianato.
Art. 21.
(Rimborso allo Stato dei contributi versati per il Corpo equipaggi
militari marittimi)
L'Istituto rimborsa allo Stato per il personale volontario del
Corpo equipaggi militari marittimi, dalla data del passaggio in
servizio permanente o in ruolo, i contributi per l'assicurazione
generale obbligatoria versati dal Ministero difesa-marina ai sensi
della presente legge.
Art. 22.
(Cessazione del riconoscimento dei servizi prestati a terra)
La facolta' prevista dall'articolo 44 della legge 27 luglio 1967,
n. 658, cessa a far tempo dalla data di entrata in vigore della
presente legge e dalla stessa data viene meno la possibilita' di
versamento dei contributi di pertinenza della soppressa Cassa.
Art. 23.
(Doppia valutazione della navigazione compiuta in tempo di guerra)
1. Agli effetti del conseguimento del diritto e della
determinazione dei servizi utili a pensione sono considerati per una
entita' doppia della loro durata:
a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della marina
militare o sulle navi mercantili nazionali compiuti dal 10 giugno
1940 all'8 maggio 1945;
b) i servizi effettuati dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su
navi da guerra in armamento o su navi mercantili nazionali iscritte
nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio
delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di
dragaggio.
2. L'applicazione dei benefici previsti dal comma precedente
esclude, per i periodi indicati dal comma stesso, il prolungamento di
cui all'articolo 25 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
soltanto nei confronti dei lavoratori marittimi gia' iscritti alla
gestione marittimi della soppressa Cassa, ivi compresi quelli
titolari di pensione a carico dell'istituto che possano far valere
almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione successivo al
30 novembre 1979.
TITOLO III
LA POSIZIONE ASSICURATIVA
Art. 24.
(Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione
generale obbligatoria per i periodi successivi al 31 dicembre 1979)
1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello
sbarco risolvano il rapporto di lavoro, i singoli periodi di
effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste l'obbligo
assicurativo secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della
presente legge, ovvero per i quali risulti accreditata la
contribuzione prevista al titolo V, capo II della legge stessa,
svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengono prolungati in
successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni
pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di
un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a
quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie
maturate durante l'imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
2. Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attivita'
lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di
contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti
temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena
vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione
suddetta.
3. L'anzianita' assicurativa complessiva, determinata tenendo conto
anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non puo' in ogni
caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio
dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di
decorrenza della pensione.
4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo
oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo
comprensivo del prolungamento stesso.
5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione
pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando
l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
Art. 25.
(Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione
generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1 gennaio 1980)
1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, gia' iscritti alle
gestioni della soppressa Cassa, i singoli periodi di effettiva
navigazione mercantile svolti anteriormente al 1 gennaio 1980, e
coperti di contribuzione alle predette gestioni, vengono prolungati
in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni
pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di
un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale
del 40 per cento la durata dei periodi stessi. ((3))
2. Tale prolungamento viene sospeso in corrispondenza dei periodi
di attivita' lavorativa che abbiano comportato obbligo assicurativo
ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene
attribuito, fino a concorrenza del beneficio di cui al comma
precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo
alla sospensione suddetta.
3. L'anzianita' assicurativa complessiva, determinata tenendo conto
anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non puo' in ogni
caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio
dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di
decorrenza della pensione.
4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo
oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo
comprensivo del prolungamento stesso. ((3))
5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione
pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando
l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
6. Il beneficio del prolungamento di cui al presente articolo non
opera a favore di coloro che siano titolari di pensione a carico
della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980, ivi
compresi i superstiti di pensionato gia' titolare di trattamento
avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980 ovvero di assicurato
deceduto anteriormente al 1 dicembre 1979.
7. Il beneficio medesimo, inoltre, non opera a favore dei titolari
di pensione a carico dell'Istituto che non possano far valere un
periodo di iscrizione alla predetta Cassa con decorrenza successiva
al 30 novembre 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 23 dicembre 1997, n. 427
(in G.U 1° s.s. 31/12/1997, n. 53) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 25, primo e quarto comma, della presente
legge, nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia
venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il
prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato -
nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per detta
pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo
piu' favorevole.
Art. 26.
(Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione
generale obbligatoria per gli iscritti alla Gestione speciale della
soppressa Cassa per i periodi compresi tra il 1 settembre 1967 ed il
31 dicembre 1979)
1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, gia' iscritti alla
Gestione speciale della soppressa Cassa, la durata dei periodi di
assicurazione corrispondenti ad effettiva attivita' lavorativa e dei
periodi di contribuzione volontaria alla predetta gestione, compresi
tra il 1 settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979, e' maggiorata, ai
fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico
della assicurazione generale obbligatoria, nella misura convenzionale
del 30 per cento.
2. Il beneficio della maggiorazione di cui al comma precedente non
si applica nei confronti di coloro che siano titolari di pensione a
carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1 gennaio
1980, ivi compresi i superstiti di assicurato deceduto anteriormente
al 1 dicembre 1979 ovvero di pensionato gia' titolare di trattamento
avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980.
3. Il beneficio medesimo non si applica nei confronti dei titolari
di pensione a carico dell'Istituto che non possano far valere almeno
un periodo di iscrizione alla predetta gestione speciale successivo
ai 30 novembre 1979.
4. Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo esclude
quello previsto dal precedente articolo 25.
Art. 27.
(Riscatti e riconoscimenti di servizi nella Gestione speciale della
soppressa Cassa)
1. I periodi di iscrizione relativi a riscatti o riconoscimenti di
servizi, spettanti ai sensi della preesistente normativa, sono
confermati nella posizione assicurativa esistente presso la Gestione
speciale della soppressa Cassa.
2. Ai periodi riscattati o riconosciuti utili compresi tra il 1
settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979 si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 26.
Art. 28.
(Trasferimento della posizione assicurativa dalla Gestione speciale
alla Gestione marittimi della soppressa Cassa)
La facolta' di cui all'articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n.
658, nel testo modificato dall'articolo 26 della legge 22 febbraio
1973, n. 27, puo' essere esercitata entro il quinquennio successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso non
trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti articoli 26
e 27.
TITOLO IV
LE PRESTAZIONI
Art. 29.
(Diritto alle prestazioni)
1. I lavoratori marittimi, di cui all'articolo 4 della presente
legge, hanno titolo a conseguire le prestazioni dovute
dall'assicurazione generale obbligatoria alla generalita' degli
iscritti all'assicurazione stessa con le particolarita' di cui ai
successivi articoli limitate al personale navigante.
2. Ai fini indicati nel comma precedente le disposizioni previste
dall'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, non si applicano ai periodi
assicurativi contemplati al capo II del successivo titolo V.
Art. 30.
(Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare)
1. I superstiti del lavoratore marittimo rientrante tra i soggetti
di cui al primo comma del precedente articolo 29 possono conseguire
la pensione loro spettante - nel caso in cui, per eventi della
navigazione, non si abbiano piu' notizie del medesimo lavoratore
facente parte dell'equipaggio di una nave nazionale - qualora dalla
competente autorita' sia stato redatto l'atto previsto dagli articoli
206 e 211 del codice della navigazione.
2. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei superstiti
dei marittimi italiani imbarcati tra gli equipaggi di navi straniere,
dei quali manchino notizie, purche' dalle competenti autorita' sia
stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato
civile.
3. Qualora il marittimo torni nello Stato o in qualunque modo dia
notizia di se' o si abbiano di lui notizie, egli rientrera' nei suoi
diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla
sua famiglia.
Art. 31.
(Eta' di pensionamento per particolari categorie)
1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata
di vecchiaia, al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta',
purche' facciano valere millequaranta settimane di contribuzione -
esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attivita' di
navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonche' della
normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di
effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione
radiotelegrafica di bordo.
2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma
precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati
secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria
e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della
presente legge.
3. La pensione di cui al presente articolo e' equiparata, a tutti
gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta
assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base
alle norme dell'assicurazione stessa.
Art. 32.
(Inabilita' alla navigazione)
1. I lavoratori marittimi, dichiarati permanentemente inabili alla
navigazione dalle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge
14 dicembre 1933, n. 1773, convertito in legge dalla legge 22 gennaio
1934, n. 244, e successive modificazioni, per effetto di giudizio
espresso sulla base degli elenchi delle infermita', imperfezioni o
difetti fisici di cui alla predetta normativa, possono conseguire il
trattamento per inabilita' alla navigazione di cui ai successivi
articoli.
2. Ai fini della concessione delle pensioni previste dai successivi
articoli 33 e 34 l'accertamento dello stato di permanente inidoneita'
alla navigazione nei confronti dei lavoratori marittimi, non
rientranti fra quelli soggetti alla competenza delle Commissioni
mediche indicate al primo comma, e' demandata all'Istituto.
3. Contro il provvedimento di accertamento di cui al comma
precedente e' ammesso ricorso in via amministrativa secondo le norme
vigenti per le analoghe prestazioni dell'assicurazione generale
obbligatoria.
4. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente
articolo non trovano applicazione nei confronti del personale
contemplato negli articoli 38 e 40 del successivo titolo V, per il
quale continuano a trovare applicazione le norme di cui alla legge 31
ottobre 1977, n. 835.
5. Per detto personale l'accertamento della inidoneita' fisica
avviene a cura degli organi sanitari dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, secondo le norme sullo stato giuridico del
personale ferroviario di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 33.
(Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione ordinaria per
inabilita' alla navigazione)
1. I lavoratori marittimi che siano riconosciuti permanentemente
inabili alla navigazione secondo le norme di cui all'articolo 32,
possono conseguire la pensione per inabilita' alla navigazione a
qualsiasi eta', purche' facciano valere 520 settimane di
contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad
attivita' di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge
nonche' della normativa preesistente, di cui almeno 52 nel decennio
anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.
2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma
precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati
secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria
e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della
presente legge.
3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti in
base alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.
Art. 34.
(Pensione privilegiata per inabilita' alla navigazione)
1. I lavoratori marittimi, soggetti all'obbligo assicurativo
previsto dalla presente legge, riconosciuti permanentemente inabili
alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi
mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco,
possono conseguire la pensione privilegiata per inabilita' alla
navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di eta' o di periodo
assicurativo.
2. Qualunque sia il numero dei contributi dovuti o accreditati la
misura della pensione privilegiata di cui al comma precedente non
puo' essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il
titolare avesse fatto valere almeno la meta' dell'anzianita'
assicurativa massima prevista per legge.
3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti
secondo le norme della predetta assicurazione.
Art. 35.
(Esclusioni)
Il riconoscimento delle prestazioni di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222, esclude il diritto ai trattamenti previsti dai
precedenti articoli 33 e 34.
Art. 36.
(Valutazione dei periodi figurativi e dei periodi relativi ad
attivita' non di navigazione)
1. I periodi di accreditamento figurativo, valutabili secondo le
disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria, sono
riconosciuti utili agli effetti del conseguimento del diritto e della
determinazione della misura delle prestazioni previste dai precedenti
articoli 31, 33 e 34 soltanto se l'ultimo periodo di lavoro
antecedente gli eventi che hanno dato luogo all'accreditamento
figurativo stesso sia stato compiuto con imbarco su nave mercantile
soggetta all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge
ovvero per il quale risulti accreditata la contribuzione prevista al
titolo V, capo II della legge stessa.
2. I restanti periodi assicurativi saranno valutati in base alle
disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti previdenziali.
3. Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione generale
obbligatoria e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella
misura stabilite dalle norme che disciplinano l'assicurazione
medesima.
4. Le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli
31, 33 e 34 della presente legge, senza il concorso dei requisiti
previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono
riliquidate - a seguito di domanda - al verificarsi dei requisiti
stessi, prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa ed
applicando le norme della predetta assicurazione generale
obbligatoria.
5. L'importo della pensione riliquidata secondo il comma precedente
non puo' essere inferiore a quello gia' in godimento.
6. I periodi assicurativi relativi ad attivita' lavorativa comunque
prestata successivamente alla data di riliquidazione di cui al quarto
comma del presente articolo saranno considerati utili secondo le
norme dell'assicurazione generale obbligatoria in materia di
valutazione dei periodi successivi al pensionamento.
Art. 37.
(Documentazione a corredo delle domande di prestazioni)
1. Le domande per il conseguimento delle prestazioni di cui alla
presente legge devono essere corredate dei seguenti documenti, oltre
quelli previsti dalle norme dell'assicurazione generale
obbligatoria:
a) estratto della matricola mercantile;
b) estratto della matricola militare;
c) libretti di navigazione.
2. Alle domande di pensione privilegiata di cui al precedente
articolo 34 deve essere altresi' allegata una copia, autenticata
dall'Autorita' marittima, del processo verbale delle circostanze che
abbiano prodotto e accompagnato l'insorgere o il verificarsi
dell'evento protetto.
TITOLO V
NORME RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI MARITTIMI
CAPO I.
PERSONALE DI RUOLO DELLE NAVI-TRAGHETTO DIPENDENTE DALL'AZIENDA
AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
ART. 38.
(Iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie)
1. Il personale navigante del settore delle navi-traghetto,
dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, assunto
in ruolo dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie gestite
dall'istituto, con esclusione dall'iscrizione alla Cassa unica
assegni familiari, secondo le disposizioni previste al precedente
titolo secondo.
2. Il personale predetto e' altresi' escluso dall'iscrizione al
Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, di cui
all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3 Qualora i soggetti di cui al primo comma cessino di far parte del
personale del settore delle navi-traghetto a seguito di passaggio,
destinazione o assunzione in diverso profilo professionale in base
alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive
modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui ai commi
precedenti non si applicano e nei confronti dei soggetti citati
trovano applicazione le norme concernenti l'iscrizione al predetto
Fondo pensioni a far tempo dalla decorrenza del passaggio, della
destinazione o dell'assunzione nel diverso profilo professionale.
Art. 39.
(Eta' di pensionamento)
1. Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente
viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di eta'
indicato dall'allegato n. 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora detto personale, al raggiungimento del predetto limite
di eta', non abbia ancora perfezionato i requisiti assicurativi
previsti per il conseguimento della pensione di cui al comma
successivo, viene trattenuto in servizio fino al perfezionamento dei
requisiti stessi ma non oltre il compimento del sessantacinquesimo
anno di eta'.
3. Il personale di cui ai commi precedenti, ove venga collocato a
riposo d'ufficio prima del compimento del sessantesimo anno di eta',
ha diritto a conseguire la pensione ordinaria di vecchiaia secondo le
disposizioni previste dalla presente legge, in deroga al requisito
d'eta', fermi restando invece gli altri requisiti richiesti per tale
prestazione.
4. La pensione di cui al comma precedente e' equiparata a tutti gli
effetti alla pensione di vecchiaia prevista dall'assicurazione
generale obbligatoria.
5. Il personale di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente
viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di eta'
previsto per il profilo professionale di appartenenza e
dell'anzianita' minima di anni 9, mesi 6 e giorni 1, utile per
conseguire la pensione, fatta salva l'applicazione di quanto disposto
dai commi secondo e terzo dell'articolo 165 di cui alla citata legge
26 marzo 1958, n. 425.
6. I dipendenti di cui al precedente comma, per ottenere la
valutazione ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo
pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, di tutto il
pregresso servizio ferroviario di ruolo reso con iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto,
possono chiedere la retrodatazione dell'iscrizione al citato Fondo
dalla data di decorrenza del rapporto di impiego ferroviario di
ruolo. La domanda deve essere presentata nei termini previsti
dall'articolo 147 del testo unico approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o, se piu'
favorevole, entro novanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento relativo al passaggio, destinazione o assunzione del
nuovo profilo professionale, salva l'applicazione dell'articolo 41
del citato testo unico.
7. Relativamente al periodo di retrodatazione dell'iscrizione al
Fondo pensioni per il personale ferroviario, l'Istituto versera' allo
stesso Fondo pensioni i contributi riscossi, compresi quelli a carico
dell'interessato.
8. Nei confronti dei dipendenti che ottengano tale retrodatazione
si applicano le disposizioni dell'articolo 165 della legge 26 marzo
1958, n. 425, e successive modificazioni.
Art. 40.
(Personale assunto in ruolo anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge)
1. Il personale navigante del settore delle navi-traghetto,
dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, gia' in
servizio di ruolo presso la predetta Azienda anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quello
cessato dal servizio prima del 1 gennaio 1980, e' iscritto, a far
tempo da quest'ultima data, alle assicurazioni generali obbligatorie
gestite dall'Istituto, esclusa la Cassa unica assegni familiari,
secondo le disposizioni previste al titolo II della legge stessa.
2. Nei confronti del predetto personale, che continua a restare
iscritto al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato di cui al
precedente articolo 38, relativamente ai periodi di iscrizione
esclusiva alla Gestione marittimi della soppressa Cassa, per
attivita' prestata anteriormente al 1 gennaio 1980, e' costituita la
posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria
secondo le modalita' previste dal successivo articolo 44.
Art. 41.
(Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di
riconoscimento di periodi di servizio presso il Fondo pensioni per il
personale delle ferrovie dello Stato)
1. Per il personale di cui al precedente articolo 40 l'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato e' tenuta a versare i contributi
dovuti ai sensi della presente legge prelevandoli, sia per la parte a
carico dell'Azienda sia per quella a carico del marittimo, dal Fondo
pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.
2. Per i periodi di servizio non di ruolo con iscrizione alla
Gestione marittimi della soppressa Cassa o all'assicurazione generale
obbligatoria, riconosciuti utili ai fini della pensione a carico del
Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, l'Azienda
provvedera' a rimborsare ai dipendenti interessati la quota posta a
loro carico dei contributi versati alla Gestione stessa o alla
predetta assicurazione generale obbligatoria.
Art. 42.
(Condizioni per il pensionamento e determinazione dei servizi utili a
pensione)
1. Il personale di cui ai precedenti articoli 38 e 40 ha diritto
alle prestazioni previste dalla presente legge, a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria purche' sia in possesso dei
requisiti stabiliti dalla legge stessa.
2. Le prestazioni competono anche ai superstiti dei lavoratori di
cui al comma precedente quando si verifichino le condizioni previste
dalle norme vigenti nella predetta assicurazione generale
obbligatoria.
3. Nel calcolo dei servizi utili a pensione sono considerati anche
i periodi di servizio di ruolo prestati con profili professionali del
settore delle navi-traghetto alle dipendenze delle ferrovie dello
Stato.
Art. 43.
(Regolamento dei rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria,
il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ed i
marittimi di ruolo delle ferrovie dello Stato)
1. Limitatamente al personale di cui al precedente articolo 40, il
trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e'
ripartito tra il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello
Stato ed il marittimo in proporzione, rispettivamente, alla durata
dei servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili
per la pensione ferroviaria, per i quali il predetto Fondo e
l'Azienda ferroviaria abbiano contribuito all'assicurazione generale
obbligatoria o alla gestione marittimi della soppressa Cassa, ed alla
durata dei rimanenti servizi considerati utili per la determinazione
della pensione a carico dell'assicurazione stessa.
2. Secondo le stesse modalita' e nella stessa proporzione stabilite
dal precedente comma viene ripartita tra il citato Fondo pensioni ed
il marittimo anche la quota di detto trattamento corrispondente alle
maggiorazioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge,
eventualmente spettanti per i servizi di navigazione di ruolo e non
di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria.
3. La trattenuta della pensione prevista dalle norme
dell'assicurazione generale obbligatoria per attivita' lavorativa
prestata dopo il pensionamento non opera sulle somme devolute al
Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ai sensi
dei commi precedenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei
confronti del marittimo dipendente di ruolo dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato che passi ad altre amministrazioni dello
Stato o ad altri enti pubblici, per il quale si faccia luogo alla
riunione o alla ricongiunzione dei servizi ai sensi del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
Art. 44.
(Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione
generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1 gennaio 1980)
1. Nei confronti dei lavoratori marittimi di cui al precedente
articolo 40 che alla data del 31 dicembre 1979 non abbiano ottenuto
la liquidazione di alcuna prestazione a carico della Gestione
marittimi della soppressa Cassa, in relazione ai periodi di
navigazione compiuti con iscrizione alla gestione stessa tra il 1
luglio 1920 e la predetta data, e' costituita per i medesimi periodi
la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Per l'applicazione del comma precedente i contributi base sono
determinati in relazione alle competenze medie o retribuzioni
tabellari sulle quali sono stati versati i contributi alla gestione
marittimi della soppressa Cassa ed alle classi di contribuzione
vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione e' stata compiuta,
senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall'articolo 2
del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603,
dall'articolo 1 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479, e
dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni
settimana puo' superare il contributo corrispondente alla classe
massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione e'
stata compiuta.
4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le
disposizioni previste dal precedente articolo 25.
Art. 45.
(Modalita' per la costituzione della posizione assicurativa
nell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di cessazione dal
servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle
ferrovie dello Stato o di altri enti o amministrazioni)
1. Per i lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che
cessino dal servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato senza conseguire il diritto a pensione a carico del Fondo
pensioni per il personale della predetta Azienda, non si fa luogo
alla costituzione della posizione assicurativa, a norma della legge 2
aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni,
relativamente ai periodi coperti di contribuzione alla Gestione
marittimi della soppressa Cassa o all'assicurazione generale
obbligatoria.
2. I periodi di cui al precedente comma non vengono considerati
utili ai fini dell'indennita' una tantum in luogo della pensione
prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. Nel caso che si debba provvedere alla riunione o alla
ricongiunzione dei servizi ai sensi delle norme richiamare
dall'ultimo comma dell'articolo 43 della presente legge, le
disposizioni di cui ai commi precedenti sono rispettivamente
applicate secondo gli effetti derivanti dal ricongiungimento
medesimo.
4. Ai lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che
liquidino un trattamento di pensione secondo le norme della presente
legge, prima della data di cessazione dal servizio ferroviario e che
non conseguano, poi, il titolo al trattamento di pensione a carico
del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato o a
carico di altri enti o amministrazioni, l'Istituto corrispondera', a
decorrere - da tale data, l'intero trattamento di pensione ed il
Fondo medesimo restituira' l'importo complessivo delle quote di
pensione acquisite ai sensi del precedente articolo 43 nel periodo
compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di
cessazione dal servizio.
Art. 46.
(Facolta' di opzione per i marittimi che rinunciano al trattamento a
carico delle ferrovie dello Stato)
1. Il personale di cui al precedente articolo 40 ed i relativi
superstiti possono chiedere, in luogo dei due trattamenti spettanti
in base alle disposizioni contenute negli articoli 42 e 43 della
presente legge ed alle norme di cui alla parte terza del testo unico
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, il solo trattamento di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, con l'applicazione
dell'ultimo comma del precedente articolo 45.
2. In tal caso il Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato
restituira' l'importo complessivo delle quote di pensione
eventualmente acquisite ai sensi del precedente articolo 43
recuperando, anche mediante compensazione con detto importo, le somme
erogate, in base alle norme del citato testo unico, a titolo di
pensione o di anticipazione di pensione, dalla cessazione dal
servizio ferroviario alla data in cui l'Istituto corrispondera' per
intero al marittimo o ai superstiti le prestazioni a proprio carico.
3. La facolta' prevista dal precedente primo comma puo' essere
esercitata per una sola volta, mediante dichiarazione scritta da
prodursi a pena di decadenza, all'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, entro sei mesi dalla data di liquidazione del
trattamento di pensione da parte dell'istituto o, se successiva,
dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione emesso
dall'Azienda stessa.
4. Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente
articolo 40 deceduti dopo la cessazione dal servizio, il termine
predetto, ove non ancora scaduto nei riguardi del dante causa, e'
prorogato al sesto mese successivo alla data del decesso del
dipendente stesso, salvo che nessun trattamento sia stato liquidato
prima del decesso, nel qual caso il termine di sei mesi decorre dalla
data di liquidazione del trattamento diretto da parte dell'Istituto
o, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di
pensione diretta, liquidata dall'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato.
5. Il personale che abbia liquidato o liquidera', a carico del
Fondo pensioni ferroviario, trattamento di pensione con decorrenza
successiva al 1 dicembre 1979 e fino alla data di entrata in vigore
della presente legge, ed i superstiti dei dipendenti deceduti in
attivita' di servizio anteriormente a quest'ultima data e non prima
del 1 dicembre 1979, possono esercitare la facolta' di cui al
precedente primo comma con le modalita' e nei termini previsti dal
terzo comma. Qualora risulti piu' Favorevole, il termine di sei mesi
decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nel
caso di riliquidazione della pensione a carico dell'Istituto ai sensi
della legge stessa, dalla data della riliquidazione medesima.
6. Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente
comma, deceduti dopo la cessazione dal servizio, si applicano le
disposizioni contenute nel quarto comma. Qualora risulti piu'
favorevole, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in
vigore della presente legge e, nel caso di riliquidazione della
pensione diretta a carico dell'Istituto ai sensi della legge stessa,
dalla data della riliquidazione medesima.
7. In tutti i casi di opzione trovano applicazione le disposizioni
di cui al secondo comma del presente articolo.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei
confronti dei dipendenti che abbiano liquidato o liquideranno il
trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni per il
personale delle ferrovie dello Stato con decorrenza anteriore al 2
dicembre 1979 e nei confronti dei superstiti del personale deceduto
in attivita' di servizio prima del 1 dicembre 1979.
CAPO II.
LAVORATORI MARITTIMI ITALIANI IMBARCATI SU NAVI STRANIERE E PILOTI
ITALIANI CHE EFFETTUANO SERVIZI IN ACQUE STRANIERE
Art. 47.
(Iscrizione preventiva)
1. Ai lavoratori marittimi italiani che svolgono attivita' di
navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di
pilotaggio in acque straniere, e' data facolta' di fruire della
tutela previdenziale prevista per i lavoratori imbarcati su navi
mercantili nazionali, mediante iscrizione alle assicurazioni generali
obbligatorie gestite dall'Istituto, previste dai precedenti titoli I
e II, con esclusione dell'iscrizione all'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria ed alla Cassa unica assegni familiari.
2. L'iscrizione alle predette forme assicurative puo' avvenire:
a) mediante domanda preventiva, presentata dal marittimo di
nazionalita' italiana all'atto dell'imbarco su nave battente bandiera
straniera o all'inizio della attivita' di pilotaggio in acque
straniere;
b) mediante domanda preventiva, presentata dall'armatore o, per
lui, dal raccomandatario marittimo, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. L'aliquota contributiva complessiva da applicare e' quella
vigente nel periodo in cui la navigazione e' stata effettuata.
Art. 48.
(Efficacia della contribuzione)
Ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della
misura delle prestazioni a carico delle assicurazioni obbligatorie
indicate nel precedente articolo, i periodi di navigazione estera,
per i quali risultino regolarmente versati i contributi previsti
dalle disposizioni di cui al presente capo, sono equiparati a quelli
di navigazione compiuta su navi mercantili nazionali.
Art. 49.
(Domanda di iscrizione preventiva del marittimo)
1. La domanda di cui al precedente articolo 47, lettera a),
convalidata dall'armatore o da chi lo rappresenta in Italia e
omologata dalla competente autorita' italiana, deve contenere i dati
identificativi del marittimo e della nave e deve indicare la
retribuzione mensile complessivamente pattuita.
2. Per i piloti in acque straniere la domanda deve essere omologata
dalla competente autorita' marittima straniera o da quella consolare
italiana.
3. Con la domanda di cui ai precedenti commi il richiedente si
obbliga al versamento dei contributi secondo le norme della presente
legge.
Art. 50.
(Domanda di iscrizione preventiva da parte dell'armatore)
1. Ai fini dell'iscrizione dei lavoratori marittimi ai sensi del
precedente articolo 47, lettera b), l'armatore, o per lui il
raccomandatario marittimo, e' tenuto a presentare all'atto
dell'ingaggio, alla Capitaneria di porto che provvedera' ad
inoltrarlo all'istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori.
2. All'elenco anzidetto, contenente i dati indicati nel precedente
articolo 49 dovra' essere allegata una dichiarazione con la quale
l'armatore, o per lui il raccomandatario, si obbliga al versamento
dei contributi secondo le norme della presente legge.
3. Analogamente a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 44
della legge 4 aprile 1977, n. 135, deve essere costituita
apposita-idonea garanzia bancaria a tutela del pagamento dei
contributi assicurativi dovuti ai sensi della presente legge a
seguito di domanda di iscrizione preventiva.
4. Le sanzioni previste dall'articolo 13 della citata legge 4
aprile 1977, n. 135, si applicano, su segnalazione dell'Istituto,
anche in caso di inadempimento dell'obbligo assicurativo.
Art. 51.
(Retribuzione imponibile e versamento dei contributi)
1. La retribuzione da assoggettare a contribuzione ai fini
dell'iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie di cui al
precedente articolo 47 e' determinata ai sensi dell'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, e non puo' in ogni caso essere inferiore a quella
prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, vigenti per i
marittimi che, nel medesimo periodo di tempo, svolgono con identica
qualifica il servizio di navigazione a bordo di nave mercantile
nazionale avente uguali caratteristiche.
2. I contributi dovuti - ferme restando le disposizioni da emanarsi
ai sensi del successivo articolo 56 - sono versati con periodicita'
mensile, indipendentemente dal periodo di paga e dalla durata
dell'imbarco, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i
contributi stessi si riferiscono.
Art. 52.
(Regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi estere)
1. I lavoratori marittimi italiani, che non siano stati iscritti
preventivamente con le forme stabilite ai punti a) e b) del
precedente articolo 47 possono chiedere di regolarizzare, ai fini
assicurativi previsti dalla presente legge, ciascun periodo di
navigazione compiuto su navi battenti bandiera straniera,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa,
presentando all'istituto apposita domanda.
2. La domanda di cui al comma precedente deve essere corredata da
idoneo documento relativo all'imbarco. Tale documento deve contenere
i dati identificativi del marittimo e della nave e deve specificare,
inoltre, il periodo di navigazione effettuato e la retribuzione
effettivamente percepita, dettagliata nelle sue componenti. Il
documento stesso, convalidato dall'armatore o da chi lo rappresenta,
deve essere omologato dalla competente autorita' italiana.
3. La retribuzione da assoggettare a contribuzione e' quella
prevista dal primo comma del precedente articolo 51.
4. I contributi dovuti per la regolarizzazione di cui al presente
articolo sono calcolati con le stesse aliquote vigenti, all'atto
della presentazione della domanda, per le assicurazioni generali
obbligatorie di cui all'articolo 47 che precede, con l'ulteriore
esclusione dalla iscrizione alla assicurazione contro la tubercolosi,
e sono maggiorati degli interessi per il ritardato pagamento a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo al mese cui i contributi
stessi si riferiscono, nella misura che sara' stabilita dal Consiglio
di amministrazione dell'Istituto, secondo le disposizioni di cui al
successivo articolo 56, non superiore comunque a quella massima
prevista per i casi di ritardato pagamento dei contributi dovuti
all'assicurazione generale obbligatoria.
5. I periodi di navigazione regolarizzati in base alle modalita'
previste dai commi precedenti sono riconosciuti utili ai fini
indicati dall'articolo 48. Tuttavia i periodi stessi non sono utili
per il conseguimento della pensione privilegiata di cui all'articolo
34 della presente legge.
6. La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 37 della legge 27
luglio 1967, n. 658, puo' essere esercitata entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per i
periodi di navigazione compiuta in epoca anteriore alla predetta
data, ancorche' sia trascorso il termine di cui all'articolo 37 della
citata legge 27 luglio 1967, n. 658.
7. Ai fini previsti dal precedente comma sara' fatto riferimento
alle retribuzioni tabellari ed alle aliquote contributive vigenti al
momento della presentazione della domanda di riscatto cosi' come
indicate al successivo articolo 58 e troveranno, altresi',
applicazione le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della
legge 27 luglio 1967, n. 658, fatta eccezione per quanto modificato
dal precedente comma.
8. La facolta' di ottenere la regolarizzazione dei periodi di
navigazione su navi straniere, nonche' quella di riscatto prevista al
precedente sesto comma, puo' essere esercitata anche dai superstiti
del marittimo, alle stesse condizioni che sarebbero state riservate
al marittimo stesso.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a
coloro i quali, al momento dell'imbarco su nave battente bandiera
straniera, siano gia' titolari di trattamento di pensione a carico
dell'Istituto o della soppressa Cassa.
Art. 53.
(Valutazione di periodi di navigazione secondo le disposizioni
dell'assicurazione generale obbligatoria)
I periodi di navigazione per i quali intervenga riconoscimento in
base alle norme di cui all'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e quelli considerati utili nell'assicurazione generale
obbligatoria in forza delle disposizioni vigenti nella predetta
assicurazione, nonche' nei fondi esclusivi, esonerativi e sostitutivi
della stessa, non sono considerati ai fini della applicazione delle
particolarita' previste al titolo IV della presente legge ne' per il
conseguimento dei benefici contemplati al titolo III.
Art. 54.
(Valutazione dei periodi di navigazione effettuati su navi
appartenenti a Stati con i quali esistono accordi o convenzioni
internazionali)
I contributi versati all'istituto ai sensi del presente capo, per i
periodi di navigazione su navi straniere o per i servizi di
pilotaggio in acque straniere, che diano luogo alla liquidazione di
una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non
sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi
aventi causa senza maggiorazioni di interessi.
Art. 55.
(Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione
generale obbligatoria)
1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che alla data di entrata
in vigore della presente legge non abbiano ottenuto la liquidazione
di alcuna prestazione a carico della gestione marittimi della
soppressa Cassa, per i periodi di navigazione estera riscattata con
corrispondente iscrizione esclusiva alla gestione stessa, compresi
tra il 1 luglio 1920 e la data anzidetta, e' costituita la posizione
assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i medesimi
periodi, a tutti gli effetti derivanti dalla predetta costituzione di
posizione assicurativa.
2. Per l'applicazione del comma precedente i contributi base sono
determinati in relazione alle competenze medie o retribuzioni
tabellari sulle quali il marittimo ha versato i contributi alla
predetta Gestione marittimi ed alle classi di contribuzione vigenti
nel periodo di tempo in cui la navigazione e stata compiuta, senza
tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall'articolo 2 del
decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, dall'articolo 1
del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479 e dall'articolo 5
del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni
settimana puo' superare il contributo corrispondente alla classe
massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione e'
stata compiuta.
4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le
disposizioni previste dal precedente articolo 25.
Art. 56.
(Norme di attuazione del presente Capo)
Il consiglio di amministrazione dell'istituto stabilira' le
modalita' ed i termini per la presentazione delle domande, la
riscossione dei contributi, la corresponsione degli interessi e la
relativa misura, la riduzione della copertura assicurativa nei casi
di tardivo o parziale pagamento nonche' per la sospensione della
tutela assicurativa nei casi di ripetute o protratte inadempienze
alle condizioni di assicurazione.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 57.
(Assunzione in carico da parte dell'assicurazione generale
obbligatoria delle pensioni gia' a carico delle gestioni della
soppressa Cassa)
1. Le pensioni dirette e ai superstiti, gia' a carico della
Gestione marittimi o della. Gestione speciale della soppressa Cassa,
sono assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria e
costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di
pensione dell'assicurazione stessa.
2. Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data
di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla
pensione medesima sino al compimento dell'eta' prevista dal
preesistente ordinamento, se piu' favorevole.
3. Sono confermate le pensioni gia' liquidate in favore dei
genitori secondo le disposizioni della precedente normativa.
4. Per l'attribuzione dei ratei di pensione maturati e non riscossi
si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria.
Art. 58.
(Riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31
dicembre 1979)
1. Le pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma,
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, aventi decorrenza
compresa tra il 1 gennaio 1980 e la data di entrata in vigore della
presente legge - escluse quelle liquidate ai superstiti di assicurato
deceduto anteriormente al 1 dicembre 1979 o di titolare di pensione
diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980 - sono
riliquidate, con effetto dalla decorrenza originaria, secondo le
norme contenute nella legge stessa.
2. A tal fine le retribuzioni utilizzate per la liquidazione delle
pensioni di cui al comma precedente, relative ai periodi successivi
al 31 dicembre 1979, vengono sostituite dalle retribuzioni effettive
in base alle quali e' stata versata la contribuzione secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663.
3. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della
determinazione della misura di essa avente decorrenza compresa nel
periodo tra il 1 gennaio 1980 e il quinquennio successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, si applicano, se piu'
favorevoli, le norme vigenti nella soppressa Cassa anteriormente al 1
gennaio 1980, con riferimento, per la Gestione marittimi, alle
tabelle retributive automaticamente adeguate, per il quinquennio
citato, nella stessa misura prevista per l'adeguamento periodico
delle pensioni di importo superiore al trattamento minimo erogate
dall'assicurazione generale obbligatoria, con arrotondamento a 1.000.
Art. 59.
(Facolta' di opzione per i titolari di pensione marittima che abbiano
svolto attivita' di navigazione successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge)
1. I lavoratori marittimi, gia' titolari di pensione a carico della
Gestione marittimi della soppressa Cassa, che abbiano effettuato,
dopo il pensionamento, almeno un anno di effettiva navigazione
coperta di contribuzione, secondo la preesistente normativa, alla
predetta Gestione marittimi ovvero secondo le modalita' previste
dalla presente legge, hanno facolta' di chiedere, alla data di
definitiva cessazione dell'attivita' marittima, la riliquidazione
della pensione di cui siano titolari secondo le norme e con i
benefici previsti dalla legge stessa.
2. La facolta' di cui al comma precedente puo' essere esercitata, a
pena di decadenza, entro un quinquennio dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ed e' subordinata alla condizione che la
navigazione di cui al primo comma sia stata iniziata prima della
predetta data.
3. L'esercizio della facolta' di cui al presente articolo comporta
la revoca della pensione gia' liquidata, con effetto dalla data di
decorrenza del nuovo trattamento.
4. Per i soli periodi di navigazione che diano luogo alla
riliquidazione di cui al presente articolo il trattamento complessivo
di pensione e' sospeso.
5. L'importo della pensione riliquidata non puo' essere inferiore a
quello precedentemente in pagamento.
Art. 60.
(Semplificazione delle procedure relative al concorso finanziario
dello Stato al settore della pesca nel Mediterraneo ed oltre gli
stretti per gli anni dal 1976 al 1983)
1. La riduzione dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alla Cassa, per i settori
della pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti, derivante
dall'utilizzazione del contributo statale previsto dall'articolo 14,
primo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, nel testo
modificato dall'articolo 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, e
prorogato, con successive disposizioni, resta fissata, per ciascun
anno dal 1976 al 1983, nelle seguenti misure:
Punti di abbattimento
Anni dell'aliquota
contributiva complessiva
--------------------------------------------------------
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,53
1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,49
1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,90
1980 (primo semestre). . . . . . . . . 8,44
1980 (secondo semestre). . . . . . . . 7,77
1981 (primo semestre). . . . . . . . . 6,56
1981 (luglio-agosto) . . . . . . . . . 6,03
1981 (settembre-dicembre). . . . . . . 5,80
1982 (gennaio-aprile). . . . . . . . . 5,60
1982 (maggio-agosto) . . . . . . . . . 5,34
1982 (settembre-dicembre). . . . . . . 5,09
1983 (gennaio-marzo) . . . . . . . . . 4,97
1983 (aprile-giugno) . . . . . . . . . 4,78
1983 (luglio-settembre). . . . . . . . 4,63
1983 (ottobre-dicembre). . . . . . . . 4,52
2. Per i periodi successivi la misura della riduzione dell'aliquota
contributiva di cui al precedente comma sara' determinata con decreto
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina
mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Per effetto di quanto disposto nei precedenti commi non si fara'
luogo all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
previsto dal combinato disposto dell'articolo 14, secondo comma,
della legge 22 febbraio 1973, n. 27, e dell'articolo 7, secondo
comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658.
4. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1977, n.
737, e' abrogato.
Art. 61.
(Estinzione dei conti di risparmio)
I conti di risparmio fruttifero costituiti ai sensi dell'articolo
91 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono definiti alla data di
entrata in vigore della presente legge e le somme sugli stessi
accreditate sono rimborsate agli aventi diritto, maggiorate degli
interessi previsti dal citato articolo 91.
Art. 62.
(Abrogazione delle norme incompatibili o contrarie)
1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente
legge, o dalle diverse decorrenze previste dalle singole norme della
legge stessa, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o
contrarie.
2. Restano in vigore, per i periodi transitori previsti dagli
articoli 28, 52, 58 e 59, le norme del precedente ordinamento
concernenti gli istituti mantenuti in essere per i predetti periodi
transitori.
Art. 63.
(Richiamo delle norme dell'assicurazione generale obbligatoria)
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della
presente legge si applicano le norme contenute nel regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 64.
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - DE MICHELIS - GORIA -
CARTA - SIGNORILE
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI