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Ammissione all’incentivo - Adempimenti dei datori di lavoro
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Coordinamento con altri incentivi
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Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo
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Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
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Fruizione dell’incentivo
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Incremento occupazionale netto
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Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
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Misura dell'incentivo
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Modifiche al regime “de minimis”
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Moduli telematici
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Programma Garanzia Giovani
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Quando spetta l'incentivo
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Rapporti incentivati
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Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i limiti “de minimis”
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Rendicontazione alle Regioni dei pagamenti effettuati dall'INPS
Circolare 95 del 21 agosto 2020
Oggetto
Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997 del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.)
Sommario
INDICE
1. Premessa
2. Riscatto dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212
3. Riscatto dei titoli conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999
1. PREMESSA
La legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati (cosiddette istituzioni A.F.A.M.), ha posto il settore artistico allo stesso livello delle Università, qualificando tali Istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale (cfr. l’art. 2, comma 4).
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alla riscattabilità, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dei periodi di studio relativi al conseguimento dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M., con particolare riferimento a quelli conseguiti in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.
2. RISCATTO DEI CORSI ATTIVATI A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DEL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 212
In attuazione della legge n. 508/1999, il regolamento di cui al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, ha indicato i criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare, mentre il regolamento di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, ha previsto che, in analogia al sistema universitario, le istituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.
La riscattabilità dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del citato D.P.R. n. 212/2005 è stata già precisata con messaggio n. 15662 del 14 giugno 2010 e con la nota operativa ex Inpdap n. 25 del 14 maggio 2009, che qui si richiamano, e ciò nella prevalente considerazione dell’avvenuta equiparazione, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, fra l’iscrizione agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e l’iscrizione ai corsi universitari.
Sono quindi ammessi a riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, i corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 212/2005, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
diploma accademico di primo livello;
diploma accademico di secondo livello;
diploma di specializzazione;
diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 212/2005).
3. RISCATTO DEI TITOLI CONSEGUITI IN BASE ALL’ORDINAMENTO PREVIGENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 508/1999
A seguito dei successivi interventi normativi registrati in materia, si è riproposta la problematica inerente alla riscattabilità, ai fini pensionistici, dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge n. 508/1999 e conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.
Difatti, il comma 107 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inteso stabilire che i diplomi finali, rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.
In base al comma 107-bis dell’articolo 1 di cui alla legge citata, il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni in argomento è prorogato al 31 dicembre 2021.
Il decreto ministeriale 10 aprile 2019, n. 331, ha quindi sancito che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a conclusione dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti fino al termine di cui al comma 107-bis del predetto articolo 1 e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo la tabella di corrispondenza allegata al presente decreto” (Allegato n. 1).
Tenuto conto del quadro normativo come sopra delineato, si dispone che i diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni in argomento, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, siano considerati equiparati ai titoli universitari e riscattabili alle seguenti condizioni:
possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi durata; non è richiesto che detto diploma sia precedente all’iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M., potendo il percorso di studio secondario essere anche contestuale o successivo all’iscrizione presso le suddette Istituzioni A.F.A.M.;
conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni in commento entro il 31 dicembre 2021, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107-bis della legge n. 228/2012).
Al verificarsi di dette condizioni, per l’individuazione della durata massima del riscatto, saranno adottati gli stessi criteri previsti per la determinazione dei periodi ammessi al riscatto a favore dei titolari di diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati ai sensi della legge n. 508/1999, previo utilizzo della tabella di equipollenza di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 228/2012. Il periodo oggetto di riscatto, nella durata massima come sopra specificata, è riconosciuto a partire dalla data di iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M. o, se successiva a quest’ultima, dalla data di conseguimento del diploma di licenza media.
A titolo esemplificativo, per il diploma di pianoforte che, in base alla suddetta tabella, è equipollente al diploma accademico di secondo livello in pianoforte, sarà riconosciuto a riscatto un periodo pari a cinque anni, corrispondente ai tre anni del diploma accademico di primo livello e agli ulteriori due di quello di secondo livello. Qualora il richiedente si sia iscritto al Conservatorio all’età di 11 anni, abbia conseguito la licenza media a 14 anni, il diploma di scuola secondaria di secondo grado a 19 anni e il diploma di conservatorio a 22 anni, il periodo di riscatto si collocherà, per un periodo massimo di cinque anni, dalla data di conseguimento della licenza media a quella di conseguimento del titolo A.F.A.M.
Per quanto non diversamente disciplinato con la presente circolare, restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studio universitario ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
I principi e i criteri introdotti con la presente circolare dovranno essere applicati a tutte le domande ancora giacenti alla data di pubblicazione della stessa oltre che, naturalmente, a quelle presentate in data successiva. Eventuali domande già respinte potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati presentata nei termini di legge.
La presente circolare dovrà essere applicata anche ai ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione della stessa.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
Circolare 76 del 23 giugno 2020
Oggetto: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Estensione delle indennità NASpI e DIS-COLL. Promozione del lavoro agricolo
Sommario
Con la presente circolare, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 92 e 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si forniscono istruzioni amministrative in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, nonché in materia di rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori, tra l’altro, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (promozione del lavoro agricolo).
INDICE
1. Proroga delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
2.Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
3. Regime fiscale
4. Istruzioni contabili
1.Proroga delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
L’articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL di cui agli articoli rispettivamente 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
In particolare, il richiamato articolo 92 prevede che le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL - il cui periodo di fruizione termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 - sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non sia beneficiario:
delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Per tali motivi, i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione. Le esclusioni in argomento saranno controllate centralmente e non costituiranno esame istruttorio a carico delle Strutture territoriali.
Si precisa, inoltre, che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.
Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.
Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate, saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.
Inoltre, qualora il beneficiario delle richiamate indennità di disoccupazione, la cui durata “ordinaria” termina nel predetto arco temporale 1° marzo – 30 aprile 2020, abbia già presentato alla data di pubblicazione della presente circolare la domanda di certificazione ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale, pensione lavoratori precoci) il riconoscimento della proroga in esame è sospeso; l’Istituto avrà cura di inviare all’interessato una comunicazione con la quale verrà chiesto di manifestare la volontà di avvalersi – entro il 31 luglio 2020, attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com - della proroga delle prestazioni di disoccupazione. Solo a seguito della manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle prestazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016. La manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASpI deve intendersi come accettazione degli effetti che ne derivano.
L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive riconosciute dalla disposizione di cui all’articolo 92 del decreto-legge n. 34 del 2020 è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Nel richiamare quanto previsto al paragrafo 7 della circolare n. 49/2020 e al paragrafo 7 della circolare n. 67/2020, si conferma invece che il percettore delle indennità NASpI e DIS-COLL può cumulare le stesse con le indennità COVID-19 di cui ai richiamati articoli del D.L. n. 18 del 2020, nonché di cui all’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 solo per il periodo di durata “ordinaria” delle suddette indennità di disoccupazione, come determinato in attuazione dell’articolo 5 (durata della NASpI) e dell’articolo 15, comma 6 (durata della DIS-COLL), del D.lgs n. 22 del 2015.
Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASpI – per la quale è prevista la copertura con la contribuzione figurativa - si precisa che anche per le due mensilità aggiuntive erogate verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.
La proroga della indennità di cui al richiamato articolo 92 del decreto-legge n. 34 del 2020 non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del D.lgs n. 22 del 2015 e il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.
2. Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
L’articolo 94 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, in relazione all’emergenza epidemiologica, i percettori di ammortizzatori sociali - limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa - nonché i percettori di indennità NASpI e DIS-COLL e di Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
Per quanto concerne la prestazione di disoccupazione NASpI si richiamano le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 2 e 3, del D.lgs n. 22 del 2015, che ammettono – per il percettore dell’indennità NASpI – la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato in corso di erogazione dell’indennità di disoccupazione.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 9 prevede che il percettore della prestazione, in caso rioccupazione con contratto di lavoro subordinato il cui reddito annuo sia superiore al limite legislativamente previsto di 8.145 euro, decade dalla prestazione, salvo che il contratto non sia di durata pari o inferiore a sei mesi; in tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e riprende a decorrere per la parte residua alla cessazione del predetto rapporto. I successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo 9, invece, prevedono che in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, da cui derivi un reddito annuo inferiore al limite pari a 8.145 euro, la prestazione NASpI può essere cumulata con il reddito da lavoro e con abbattimento della prestazione nella misura percentuale prevista dall’articolo 10, comma 1, del citato D.lgs n. 22 del 2015 a condizione che, tra l’altro, il beneficiario della prestazione comunichi all’INPS, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il reddito annuo presunto derivante dal predetto rapporto.
Per quanto concerne invece la prestazione DIS-COLL la disposizione di cui all’articolo 15, comma 11, prevede che in caso di rioccupazione da parte del beneficiario dell’indennità DIS-COLL con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio e la stessa riprende a decorrere per la parte residua alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In ragione della previsione di cui all’articolo 94 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, invece, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.
Pertanto, qualora i beneficiari delle suddette indennità di disoccupazione stipulino con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di cui sono titolari non verranno né sospese né abbattute ed inoltre i beneficiari non decadranno dal diritto alle stesse in quanto non troveranno applicazione i richiamati articoli 9, 10 e 15, comma 11, del D.lgs n. 22 del 2015.
Si precisa che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello NASpI-Com) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa.
Tuttavia, qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente prevista rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL. Si precisa che i predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo. A tale ultimo riguardo, con particolare riferimento agli obblighi posti in capo ai percettori delle indennità di disoccupazione in caso di rioccupazione in corso di fruizione delle indennità NASpI e DIS-COLL, si richiamano rispettivamente le circolari n. 94/2015 e n. 83/2015.
La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
Le indennità NASpI e DIS-COLL in oggetto, percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, costituiscono redditi della stessa natura di quelli perduti o sostituiti in forza di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e, pertanto, sono assoggettate ad imposizione ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, a fine anno determinerà il conguaglio fiscale d’imposta e rilascerà la certificazione fiscale (mod. CU).
Per le rilevazioni contabili degli oneri, posti a carico dello Stato, per le indennità NASpI e DIS-COLL prorogate per ulteriori 2 mesi, ai sensi dell’articolo 92 del decreto-legge n. 34 del 2020, oggetto del paragrafo 1 della presente circolare, si istituiscono nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) i seguenti conti:
- GAU30261 proroga dell’indennità di disoccupazione NASPI il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, - art. 92 del D.L. n. 34 del 2020;
- GAU30262 proroga dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 - art. 92 del D.L. n. 34 del 2020.
Il debito per le suddette indennità andrà imputato al conto di nuova istituzione GAU10261.
La procedura gestionale che consente la liquidazione delle indennità ai beneficiari tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, effettuerà le contabilizzazioni sulle Sedi, seguendo i consueti schemi.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale con la procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione:
“3239 – Somme non riscosse dai beneficiari – proroga indennità NASPI e DIS-COLL – art. 92 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 – GAU”.
Eventuali prestazioni indebitamente erogate, andranno contabilizzate rispettivamente ai seguenti conti di nuova istituzione:
- GAU24261 Entrate varie - Recupero e reintroito delle indennità di disoccupazione NASPI prorogate dall’art. 92 del D.L. n. 34 del 2020;
- GAU24262 Entrate varie - Recupero e reintroito delle indennità di disoccupazione DIS-COLL prorogate dall’art. 92 del D.L. n. 34 del 2020.
Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:
“1184 – Recupero delle indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL prorogate – art. 92 D.L. n. 34 del 2020 - GAU”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Circolare 50 del 4 aprile 2020
OGGETTO:
Emergenza COVID-19. Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale. Primi chiarimenti
SOMMARIO:
Con la presente circolare l’Istituto rende noto che dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per l’esperimento dell’azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a dette prestazioni, nonché per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto - anche ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto - e rendita vitalizia ex articolo 13 legge n. 1338 del 1962.
INDICE
Premessa
1. Sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali
1.1 Sospensione dei termini di decadenza di cui alle lettere a), b), c) e d)
1.2 Sospensione dei termini di decadenza di cui alla lettera e)
1.3 Sospensione dei termini di decadenza di cui alla lettera f)
2. Sospensione dei termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia ex articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
3. Sospensione dei termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto.
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’articolo 34 del citato decreto-legge, rubricato “Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale”, dispone che “1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. 2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione”.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono i primi chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo di applicazione della norma, con particolare riferimento ai termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali ed ai relativi criteri applicativi.
Con successiva circolare saranno forniti ulteriori chiarimenti ed istruzioni applicative in merito alla citata disposizione.
1. Sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione della norma in esame, si chiarisce che i termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali si intendono riferiti a quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge non solo per l’esperimento dell’azione giudiziaria (es. articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 etc.), ma anche per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alle prestazioni previdenziali.
La disposizione di legge trova applicazione con riferimento ai termini di decadenza, come sopra individuati, che non essendo decorsi alla data del 23 febbraio 2020, restano sospesi fino al 1° giugno 2020, secondo i criteri indicati nei successivi paragrafi della presente circolare.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell’ambito di applicazione della norma in esame i termini di decadenza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per la presentazione delle seguenti domande:
a) riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, di cui all’articolo 1, comma 199 e ss., della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 1° marzo 2020);
b) riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’indennità c.d. APE sociale, di cui all’articolo 1, commi 179 e ss., della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 31 marzo 2020);
c) riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, commi 250 e 250 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 31 marzo 2020);
d) riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 1° maggio 2020);
e) pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416;
f) conferma dell’assegno ordinario di invalidità, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1.1. Sospensione dei termini di decadenza di cui alle lettere a), b), c) e d)
Le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci (lett. a) e all’indennità c.d. APE sociale (lett. b), presentate, rispettivamente, dopo il 1° marzo 2020 e dopo il 31 marzo 2020, e comunque entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considerano presentate, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020.
Al riguardo si rappresenta che, fermo restando il termine previsto del 30 giugno 2020 per l’invio dell’esito delle domande presentate, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020, a seguito dell’inclusione nel c.d. primo scrutinio anche delle domande presentate rispettivamente oltre tali ultimi termini - per effetto della sospensione disposta dal citato articolo 34 - l’invio dell’esito delle domande in argomento – successivamente alla verifica relativa alla capienza dello stanziamento da parte della Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – sarà effettuato, anche successivamente al 30 giugno 2020, in considerazione del numero delle domande e dei tempi necessari per il completamento dell’istruttoria.
Conseguentemente, per l’annualità 2020, si considerano rientranti nel c.d. secondo scrutinio le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci presentate dal 2 giugno 2020 al 30 novembre 2020 e all’indennità c.d. APE sociale presentate dal 2 giugno 2020 al 15 luglio 2020.
Le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, commi 250 e 250 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (lett. c), presentate dopo il 31 marzo 2020 ed entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considerano presentate entro il 31 marzo 2020.
Le domande di riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (lett. d), presentate dopo il 1° maggio 2020 ed entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri e del differimento del trattamento pensionistico anticipato di cui all’articolo 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo, si considerano presentate entro il 1° maggio 2020.
1.2. Sospensione dei termini di decadenza di cui alla lettera e)
Le domande di pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, i cui termini di presentazione, indicati nell’articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, scadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020, ancorché presentate oltre i termini previsti dalla citata legge, e comunque entro il 1° giugno 2020, si considerano utilmente presentate entro tali termini.
1.3. Sospensione dei termini di decadenza di cui alla lettera f)
L'assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare.
La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta. Le domande di conferma presentate oltre 120 giorni dalla scadenza sono considerate nuova domanda.
L’articolo 34 del menzionato decreto-legge n. 18/2020 esplica effetti con riguardo alle domande di conferma i cui termini di presentazione ricadano nell’arco temporale intercorrente dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, siano essi quelli relativi al semestre precedente la scadenza dell’assegno, siano essi quelli relativi al periodo di 120 giorni successivi alla stessa.
In tali ipotesi, il differimento stabilito dall’articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020, opera relativamente al periodo residuo del termine di presentazione della domanda rispetto a quello già trascorso al 23 febbraio 2020.
Peraltro, considerato lo stato emergenziale dichiarato dalle autorità pubbliche, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, si chiarisce che, nelle more di detta sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge.
In tale contesto si precisa che l’interessato può comunque presentare la domanda di conferma, tenuto conto che sono attivi i consueti canali di comunicazione telematica con l’Istituto.
Nell’ipotesi suddetta sarà disposta centralmente, a titolo provvisorio, l’emissione di un mandato aggiuntivo di importo pari al netto corrisposto nell’ultimo mese di validità dell’assegno.
Ove l’assegno di invalidità venga confermato, tale importo dovrà essere conguagliato, a cura delle Strutture territoriali, con gli arretrati derivanti dalla ricostituzione dell’assegno stesso.
Restano salve le azioni di recupero nel caso di corresponsione di ratei eventualmente non dovuti.
2. Sospensione dei termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia ex articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
Stante quanto disposto dall’articolo 34 della norma in esame, i termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962, che ricadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020, sono sospesi.
Pertanto, dal 2 giugno 2020 gli interessati sono rimessi nei predetti termini conservando il diritto alle condizioni dell’originale piano di ammortamento.
La sospensione non opera con riferimento ai termini di decadenza per le accettazioni dei provvedimenti di cui al presente paragrafo già decorsi alla data del 23 febbraio 2020, per le quali gli operatori delle Strutture territoriali procederanno secondo le ordinarie disposizioni in materia.
3. Sospensione dei termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto.
Stante quanto disposto dall’articolo 34 della norma in esame, con riferimento agli iscritti al Cassa ex INADEL, sono sospesi i termini di decadenza che ricadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020 per l’accettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini TFS/TFR (legge 6 dicembre 1965, n. 1368, legge 8 marzo 1968, n. 152).
La sospensione non opera con riferimento ai termini di decadenza per le accettazioni dei provvedimenti di cui al presente punto già decorsi alla data del 23 febbraio 2020, per le quali gli operatori delle Strutture territoriali procederanno secondo le ordinarie disposizioni in materia.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Circolare 107 del 23 settembre 2020
OGGETTO:
Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono indicazioni e chiarimenti in merito all’attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età.
INDICE
1. Diritto alla maggiorazione per le prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensioni di inabilità. Importi e limiti di reddito
2. Incremento della pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222
2.1 Domanda
2.2 Decorrenza
Premessa
La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.
La citata norma infatti riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.
Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.
In applicazione di tale pronuncia, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, prevede, all’articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.
1. Diritto alla maggiorazione per le prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi (pensioni di inabilità). Importi e limiti di reddito
A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.
Requisiti anagrafici
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.
Requisiti reddituali
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
2. Incremento della pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222
In forza dell’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020, ai titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 222/1984, di età superiore a diciotto anni, è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese (c.d. incremento al milione), a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal comma 5 del medesimo articolo 38.
2.1 Domanda
Considerato che l’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001 prevede l’applicazione dell’incremento di cui all’articolo 38, comma 1, alla maggiorazione di cui alla legge n. 544/1988 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della medesima legge, può essere riconosciuta solo a domanda, gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento, secondo le consuete modalità.
2.2 Decorrenza
Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione.
Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.
Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.
Con riferimento agli aspetti non disciplinati con la presente circolare si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati dall’Istituto in materia, ove compatibili.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Circolare 49 del 30 marzo 2020
OGGETTO:
Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.
INDICE
1. Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO
3. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
4. Indennità ai lavoratori del settore agricolo
5. Indennità lavoratori dello spettacolo
6. Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020
7. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità
8. Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020
9. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
10. Istruzioni contabili e fiscali.
1. Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 27, comma 1, prevede una indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.
In particolare, l’indennità di cui al richiamato articolo 27, comma 1, è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I predetti soggetti, ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
La predetta indennità di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 è altresì riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. I collaboratori coordinati e continuativi destinatari della disposizione in argomento devono, quindi, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il comma 2 del citato articolo 27 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO
L’articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui sopra, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il comma 2 del citato articolo 28 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
3. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
L’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In particolare, la citata disposizione normativa è rivolta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, si precisa che l’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate.
Trattandosi, infatti, di una disposizione applicabile esclusivamente ad una specifica categoria di lavoratori, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.
A tal fine - tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
TURISMO |
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CSC 70501 |
Alberghi (ATECO 55.10.00):
Villaggi turistici (ATECO 55.20.10). Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20). Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):
Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40). Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
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CSC 50102 |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
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CSC 70501 |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):
Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):
|
CSC 70502 70709 |
Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
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CSC 50102 |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12) |
CSC 70502 |
Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
|
CSC 70502 70709 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
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CSC 41601 70503 |
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):
|
CSC 70504 40405 40407 |
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30). |
70504 |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
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CSC 70401 |
Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):
Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92). |
CSC 40404 70705 |
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):
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CSC 70708 |
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
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STABILIMENTI TERMALI |
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CSC 11807 |
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
CSC 70708 |
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
Il comma 2 del citato articolo 29 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
4. Indennità ai lavoratori del settore agricolo
Tra le misure adottate per il sostegno ai lavoratori a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 30, prevede il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore degli operai agricoli a tempo determinato. Nell’ambito di applicazione rientrano anche le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari).
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, può essere riconosciuta, previa domanda, ai menzionati lavoratori agricoli, purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L'indennità in parola è erogata, nel limite di spesa di 396 milioni di euro per l'anno 2020, dall'INPS, ch provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
5. Indennità lavoratori dello spettacolo
L’articolo 38, comma 1, del decreto-legge in esame prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.
Possono accedere alla prestazione di cui al citato articolo 38, comma 1, i lavoratori iscritti al predetto Fondo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.
I predetti lavoratori, inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in questione, non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020.
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il comma 2 del citato articolo 38 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tali attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
6. Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.
Le tipologie di indennità una tantum sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.
7. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità
L’articolo 31 del decreto-legge n. 18/2020 dispone che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto non sono tra esse cumulabili e che le stesse non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).
Le indennità di cui ai predetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’indennità di cui all’articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’articolo 27 del citato decreto-legge.
L’indennità di cui all’articolo 29, a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l’indennità di cui all’articolo 38, a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali ed i lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità di cui agli articoli 29 e 38 del decreto-legge n. 18/2020.
Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
8. Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020
Il decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 32, dispone la proroga dei termini di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola.
Tale disposizione stabilisce, infatti, che per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato al 1° giugno 2020. Pertanto, le domande di disoccupazione agricola saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020, ferma restando l’ordinaria trattazione di quelle presentate entro il 31 marzo 2020.
Lo slittamento dei termini di presentazione non influisce sulle modalità di definizione delle domande già in uso, poiché la campagna di liquidazione avrà inizio, comunque, non appena saranno disponibili per la liquidazione i dati contributi e retributivi derivanti dalle denunce aziendali.
Nulla cambia rispetto alle indicazioni precedentemente fornite per quanto riguarda la decorrenza degli interessi legali in caso di ritardata liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola.
In particolare, gli interessi legali, laddove spettanti, decorreranno:
- per le domande presentate entro il 31 marzo 2020, dal 121° giorno successivo alla pubblicazione degli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (31 marzo), secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- per le domande presentate dal 1° aprile 2020 e fino al 1° giugno 2020, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’articolo 1, comma 783, della legge n. 296/2006 citata.
Si precisa, al riguardo, che il suddetto articolo 16 della legge n. 412/1991, come modificato dall’articolo 1, comma 783, della legge n. 296/2006, stabilisce che il decorrere dei termini per la corresponsione degli interessi legali è comunque subordinato alla completezza della domanda.
9. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Il medesimo decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 33, comma 1, dispone anche la proroga dei termini di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL.
La norma sopra richiamata prevede infatti, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 15, comma 8, del decreto legislativo n. 22/2015, che il termine di 68 giorni - legislativamente previsto a pena di decadenza per la presentazione delle domande di NASpI e di DIS-COLL – è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
La suddetta proroga del termine di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL è prevista per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Si precisa, pertanto, che le prestazioni in argomento spettano a decorrere:
dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
In ragione della previsione di cui al comma 1 del citato articolo 33, pertanto, le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che fossero state, nel frattempo, respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione delle disposizioni normative precedentemente illustrate.
Il comma 3 del medesimo articolo 33del decreto-legge n. 18/2020 stabilisce, inoltre, che sono ampliati di sessanta giorni anche i termini previsti dal decreto legislativo n. 22/2015:
- per la presentazione delle domande di incentivo all’autoimprenditorialità previsto dall’articolo 8, comma 3;
- per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 9, commi 2 e 3, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI;
- per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 10, comma 1, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI;
- per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 15, comma 12, cui è tenuto il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla DIS-COLL.
In ragione della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 33, pertanto, le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte per decorrenza del termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015, devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione delle richiamate disposizioni normative.
Si precisa altresì che le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, all’articolo 10, comma 1, e all’articolo 15, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 22/2015, devono essere riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la comunicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.
10. Istruzioni contabili e fiscali
Gli oneri per le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).
Tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “pagamenti accentrati”. A tale fine, si istituiscono i seguenti conti:
GAU30252 - per le indennità corrisposte ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 27 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;
GAU30253 - per le indennità corrisposte ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai sensi dell’art. 28 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;
GAU30254 - per le indennità corrisposte ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ai sensi dell’art. 29 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;
GAU30255 - per le indennità corrisposte ai lavoratori del settore agricolo ai sensi dell’art. 30 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;
GAU30256 - per le indennità corrisposte ai lavoratori dello spettacolo ai sensi dell’art. 38 D.L. 17 marzo 2020, N. 18.
I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto di nuova istituzione:
GAU10250 – debiti per le indennità di cui agli articoli 27,28,29,30,38 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
La procedura gestionale che consente la liquidazione degli assegni ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà sulla contabilità di Sede la scrittura contabile (tipo operazione “PN”):
GAU302XX A GAU10250.
La predisposizione del lotto di pagamento sulla contabilità di Direzione generale consentirà la preacquisizione del corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55170, che permetterà, successivamente, la chiusura del debito del conto GAU10250 sulla contabilità di Sede con l’operazione tipizzata “NP”.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione:
“3218 – Somme non riscosse dai beneficiari – indennità una tantum – emergenza COVID-19 di cui agli art. 27,28,29,30,38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – GAU”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituiscono i conti:
GAU24252 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 27 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;
GAU24253 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai sensi dell’art. 28 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;
GAU24254 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ai sensi dell’art. 29 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;
GAU24255 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori del settore agricolo ai sensi dell’art. 30 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;
GAU24256 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori dello spettacolo ai sensi dell’art. 38 D.L. 17 marzo 2020, N. 18.
Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:
“1170 - recupero indennità una tantum - emergenza COVID-19 di cui agli articoli 27,28,29,30,38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – GAU”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 non concorrono alla formazione del reddito complessivo, ai sensi del TUIR.
Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Allegato N.1