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Ammissione all’incentivo - Adempimenti dei datori di lavoro
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Coordinamento con altri incentivi
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Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo
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Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
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Fruizione dell’incentivo
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Incremento occupazionale netto
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Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
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Misura dell'incentivo
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Modifiche al regime “de minimis”
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Moduli telematici
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Programma Garanzia Giovani
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Quando spetta l'incentivo
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Rapporti incentivati
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Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i limiti “de minimis”
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Rendicontazione alle Regioni dei pagamenti effettuati dall'INPS
Messaggio 62 dell'8 gennaio 2021
Oggetto
Articolo 1, comma 339 e 340, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii.
Testo Completo
Sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. GU n. 322 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (legge di bilancio 2021) - nella quale, all’articolo 1, comma 339, in materia di APE sociale, è stato previsto che “All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 179, alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 186, le parole: «323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026».
Il successivo comma 340 del medesimo articolo stabilisce che “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021”.
In virtù della suddetta modifica, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è posticipato fino al 31 dicembre 2021.
Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 1, commi 339 e 340, della legge di bilancio 2021, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.
Pertanto, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2021, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.
Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.
Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
Messaggio 1169 del 19 marzo 2021
Oggetto
Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2021 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232
Con il messaggio n. 793 del 28 febbraio 2020 sono state fornite le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2020, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Di seguito, si forniscono le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2021, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2022.
La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.
Ad ogni buon fine, si richiamano le istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018.
In particolare, con la citata circolare n. 90 del 2017 è stato precisato che, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232 del 2016, ai requisiti agevolati previsti per il pensionamento in argomento, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 - dai decreti direttoriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 - non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Pertanto, i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non sono adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.
2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2022 al 31.12.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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Anzianità contributiva |
Requisito anagrafico |
Quota (somma età e anzianità contributiva) |
Anzianità contributiva |
Requisito anagrafico |
Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni |
minimo 61 e 7 mesi* |
97,6* |
almeno 35 anni |
minimo 62 e 7 mesi* |
98,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii. |
2.2 Lavoratori notturni a turni
A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).
B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2022 al 31.12.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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Anzianità contributiva |
Requisito anagrafico |
Quota (somma età e anzianità contributiva) |
Anzianità contributiva |
Requisito anagrafico |
Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni |
minimo 63 e 7 mesi* |
99,6* |
almeno 35 anni |
minimo 64 e 7 mesi* |
100,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii. |
C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2022 al 31.12.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
||||
Anzianità contributiva |
Requisito anagrafico |
Quota (somma età e anzianità contributiva) |
Anzianità contributiva |
Requisito anagrafico |
Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni |
minimo 62 e 7 mesi* |
98,6* |
almeno 35 anni |
minimo 63 e 7 mesi* |
99,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii. |
2.3 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2021 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
c) tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011 non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2021 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.
4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2021 e relativa documentazione
La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2021 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.
La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione dell’accordo/contratto collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di 12 ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta.
5. Comunicazione dell’Ente previdenziale al soggetto interessato
In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’Istituto comunica al lavoratore interessato:
a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 20 settembre 2011;
c) il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2021 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2022.
6. Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2022.
A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Messaggio 4748 del 31 dicembre 2021
Oggetto
Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande
Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico.
Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Con il presente messaggio si comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito internet dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.
Nel rinviare per tutti i necessari approfondimenti alla circolare dell’Istituto, di prossima pubblicazione, nella quale sarà illustrata nel dettaglio la misura in commento, si forniscono di seguito le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.
2. Requisiti per beneficiare dell’assegno
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.
I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
3. Misura e decorrenza dell’assegno
Come anticipato in premessa, l’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:
per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
4. L’ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleo
Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione.
Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014.
Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).
5. L’assegno unico e universale “in assenza di ISEE”
Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
6. Compatibilità dell’assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'INPS corrisponde d'ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del richiamato decreto legislativo.
Riguardo all’integrazione dell’assegno unico sul Reddito di cittadinanza, si rinvia a un successivo messaggio di approfondimento.
7. Modalità di presentazione delle domande
La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
8. Modalità di erogazione dell’assegno
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo in commento, l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del pagamento previste nella domanda.
Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi.
In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:
a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”.
La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.
Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata.
In ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:
b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.
In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.
Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.
Come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo in commento, i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:
- liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
- liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati ad ognuno dei genitori;
- liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari;
- liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 230/2021): lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.
La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento è effettuata dall’INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area) il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea (Financial Identification SEPA)[1], debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione.
Il pagamento dell’assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.
9. Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:
il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:
sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.
L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Infine, l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori.
Nel dettaglio, è stabilito che l’assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l’anno 2022.
È altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021).
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Messaggio 1561 del 15 aprile 2021
Oggetto: Ulteriori chiarimenti in materia di prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori assicurati presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) ed il Fondo Pensione
Sportivi Professionisti (FPSP) della Gestione ex ENPALS.
1. Premessa
Sono pervenuti dalle Strutture territoriali dell'Istituto e dagli Enti di patronato numerosi quesiti su
tematiche inerenti la definizione dei trattamenti di pensione erogati dalla Gestione ex ENPALS.
Con il presente messaggio si forniscono i chiarimenti richiesti, anche ad integrazione delle circolari n. 83
del 2016, n. 17 del 2019 e del messaggio n. 4075 del 2018, con cui sono stati illustrati i criteri di calcolo e
la tipologia di prestazioni erogabili dal Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e dal Fondo
Pensione Sportivi Professionisti (FPSP).
2. Supplementi di pensione e pensioni supplementari in presenza di contribuzione mista FPLDCD/CM-ex ENPALS di cui al messaggio n. 4075 del 2018. Ulteriori precisazioni.
Con messaggio n. 4075 del 2 novembre 2018, sono state fornite indicazioni in merito alla definizione di
supplementi di pensione e di pensioni supplementari nei casi di prestazioni liquidate in regime di
convenzione tra la Gestione ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le Gestioni
speciali per i lavoratori autonomi (ART-COM-CD/CM), nonché nelle ipotesi di prestazioni liquidate in
applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 6 del 1993, convertito dalla legge n. 63 del 1993.
Al riguardo si precisa che, nelle ipotesi di prestazioni liquidate a carico della Gestione ex ENPALS con
contribuzione mista FPLD-CD/CM-ex ENPALS, ove risulti versata ulteriore contribuzione FPLD e/o FPLS
successivamente alla decorrenza del trattamento di pensione, è necessario presentare domanda di
supplemento pensione.
Qualora, a fronte di contribuzione mista FPLD-CD/CM-ex ENPALS, con prevalenza di contribuzione
obbligatoria FPLD, risultino maturati autonomamente i requisiti per la concessione della pensione a carico
nel medesimo fondo FPLD, l'eventuale contribuzione ex ENPALS versata successivamente alla decorrenza
del trattamento VO-FPLD dà diritto al riconoscimento, a richiesta, di un supplemento di pensione ai sensi
di quanto previsto dall'art. 13 della Convenzione INPS/ENPALS del 3 dicembre 1973.
Nel caso in cui, invece, il trattamento di pensione sia riconosciuto a carico della Gestione autonoma CDCM, l'eventuale presenza di contribuzione ex ENPALS successiva alla data di decorrenza della prestazione
potrà dare luogo, a domanda, alla concessione di una pensione supplementare sulla base dei requisiti di
cui all'art. 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e s.m.i. (cfr. circolare n. 83/2016 - Par.7)
Analogamente, la contribuzione CD-CM versata successivamente al riconoscimento di una pensione a
carico della Gestione ex ENPALS, può determinare, previa richiesta, la liquidazione di una pensione
supplementare a carico della Gestione autonoma CD-CM.
In tali ultime fattispecie, infatti, il supplemento non è riconoscibile poiché, i rapporti previdenziali
intercorrenti tra le due gestioni, non sono disciplinati da appositi accordi in materia come invece previsto,
per il FPLD e la Gestione ex ENPALS, a seguito della Convenzione stipulata il 3 dicembre 1973.
3. Valorizzazione della contribuzione ai fini dell'Ape sociale.
Fermi restando i criteri di carattere generale illustrati in materia di Ape sociale dalle circolari n. 100 del 16
giugno 2017 e n. 34 del 23 febbraio 2018, si precisa che la valutazione dell'anzianità contributiva utile al
conseguimento dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio - 30/36 anni - a norma dell'art. 2, comma 2,
del D.P.C.M. attuativo 23 maggio 2017, n. 88, deve essere effettuata in c.d. "sommatoria" tra le gestioni
coinvolte, tenuto conto di tutta la contribuzione versata ed accreditata a qualsiasi titolo. I versamenti
contributivi per i periodi coincidenti si considerano una sola volta ai fini del diritto all'indennità.
Ne consegue che l'anzianità contributiva maturata nel FPLS e nel FPSP sarà valorizzata con riferimento
alle specifiche annualità contributive normativamente prescritte tempo per tempo nella Gestione ex
ENPALS.
Si precisa altresì che, in tali ipotesi, non operano le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 1420 del
1971.
4. Accertamento dell'anzianità contributiva al 31.12.1995 per i lavoratori iscritti al FPLS e/o al
FPSP che possano far valere periodi assicurativi presso il FPLD.
Come ribadito al paragrafo 2 della circolare n. 10 del 2017, per gli iscritti al FPLS e/o al FPSP, ai fini
dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo,
qualora gli stessi siano in possesso anche di contribuzione accreditata/versata nel FPLD, all'anzianità
contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative (FPLD/FPLS/FPSP),
computando una sola volta, ai fini del diritto a pensione, i periodi di contribuzione sovrapposti
temporalmente.
Ciò in quanto, nella fattispecie, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 1420 del
1971, le cui modalità attuative sono state ratificate con la Convenzione del 3 dicembre 1973 e con la
circolare n. 713 Prs. - n. 4871 C. e V.- n. 7870 O.- n. 54 I.B./85 del 16/04/1974, che prevedono la
totalizzazione gratuita della contribuzione versata/accreditata nelle gestioni previdenziali finalizzata alla
liquidazione di un unico trattamento previdenziale da porre a carico della gestione ove risulti un
prevalente montante di contribuzione (cfr. circolare n. 83 del 2016).
Ne consegue che, l'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, anche ai fini
della determinazione del sistema di calcolo da applicare alla pensione, nelle ipotesi di presenza sia di
contribuzione FPLD che di contribuzione ex ENPALS, deve essere necessariamente esperito considerando
l'intera contribuzione accreditata/versata nei predetti fondi, ferme restando le regole di valorizzazione
delle annualità contributive previste in ciascuna gestione.
Ciò posto, l'eventuale possesso di contribuzione obbligatoria nel FPLD alla data del 31 dicembre 1995
consente, ad un lavoratore assicurato al FPLS od al FPSP solamente a decorrere dal 1° gennaio 1996, di
avere computata l'eventuale prestazione con il sistema di calcolo misto con accesso all'eventuale
pensionamento a carico della Gestione ex ENPALS, nel caso di prevalente contribuzione
versata/accreditata presso tale gestione, secondo i requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione
fissati per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
5. Prestazioni pensionistiche in applicazione dell'art. 3 della legge n. 1122 del 1955 in favore di
soggetti in possesso di contribuzione INPGI 1/FPLD/ex ENPALS.
Ai lavoratori in possesso di contribuzione sia presso l'INPGI/1 sia presso il FPLD è consentito di accedere
al pensionamento - anticipato o di vecchiaia - in pro quota tra le due gestioni in applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 1122 del 1955, visto anche quanto ribadito dal Regolamento
INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017 - Cap III-Sez. I^ - art. 4, sempreché risultino perfezionati, in
entrambe le gestioni, i requisiti prescritti per legge.
Nelle sole ipotesi della pensione di vecchiaia in cui il soggetto sia assicurato, oltre che ai predetti enti,
anche alla Gestione ex ENPALS (FPLS/FPSP), è facoltà del lavoratore, una volta ottenuto il riconoscimento
del trattamento in pro quota INPGI-1/FPLD, di presentare richiesta di pensione supplementare alla
Gestione ex ENPALS per la contribuzione ivi versata, fermi restando i requisiti prescritti ai sensi dell'art. 5
della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e s.m.i.
Nella fattispecie, infatti, non operano le disposizioni di cui all'art. 16 del DPR n. 1420 nonché della
Convenzione INPS/ENPALS stipulata il 3 dicembre 1973 che prevedono la totalizzazione gratuita della
contribuzione obbligatoria FPLD con la contribuzione ex ENPALS al fine del riconoscimento di un'unica
prestazione, posto che il pro quota in parola, per la parte relativa alla quota di pensione FPLD, non ha
natura di trattamento autonomo o supplementare.
6. Determinazione dell'anzianità contributiva ex ENPALS in applicazione dell'istituto del
Computo nella Gestione Separata di cui all'articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996 n. 282.
Come precisato al par. 4 della circolare n. 184 del 2015, la facoltà di computo riguarda tutti e per intero i
periodi assicurativi presenti nelle gestioni coinvolte. Non è, quindi, possibile il computo parziale sia per
quanto riguarda le gestioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.M. 282 del 1996, sia per quanto
riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.
Al fine di valutare il conseguimento del diritto alla pensione in computo, periodi eventualmente coincidenti
temporalmente devono essere conteggiati una sola volta ai fini del diritto; sono invece conteggiati tutti
per la determinazione della misura della stessa.
Nelle ipotesi di lavoratori assicurati al FPLS od al FPSP, l'anzianità contributiva utile al diritto dovrà essere
valutata tenuto conto delle specifiche annualità contributive tempo per tempo previste in relazione
all'inquadramento del lavoratore nel Gruppo 1 o 2, per i periodi fino al 31.07.1997, e nel Raggruppamento
A, B o C per quelli successivi a tale data.
Al riguardo, similarmente a quanto previsto per gli istituti del Cumulo di cui alla legge n. 228 del 2012 e
s.m.i. e della Totalizzazione di cui al d.lgs. n. 42 del 2006, ai fini dell'accertamento dell'anzianità
contributiva complessiva, utile a determinare il diritto a conseguire il trattamento pensionistico in
computo, non trova applicazione il meccanismo del c.d. "surplus contributivo" ex-ENPALS.
Nei casi di presenza di contribuzione obbligatoria FPLD si rammenta, inoltre, che la facoltà di Computo è
esercitabile in alternativa alle disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (cfr.
Par. 2 - Parte I - circolare n. 83/2016).
7. Aggiornamento dell'elenco delle Federazioni sportive dotate di un settore professionistico ed
obbligatoriamente iscritte al Fondo Pensione Sportivi Professionisti.
Ad integrazione della circolare n. 17 del 2019 si precisa che, con deliberazioni del Consiglio Nazionale del
C.O.N.I. n. 1435 del 7 giugno 2011 e n. 1502 del 19 dicembre 2013, sono state disposte, rispettivamente,
le esclusioni della Federazione Motociclistica Italiana e della Federazione Pugilistica Italiana dall'elenco
delle Federazioni dotate di un settore professionistico, così come a suo tempo approvato con
precedente deliberazione n. 469 del 2 marzo 1988 ed integrato dalla deliberazione n. 707 del 27 luglio
1994. Ciò ha determinato la cessazione degli obblighi contributivi al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
da parte delle predette Federazioni.
Ne consegue che, dalla data di adozione delle citate deliberazioni, l'elenco delle Federazioni
obbligatoriamente assicurate al FPSP è così aggiornato:
1. Federazione Italiana Giuoco Calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile;
2. Federazione Italiana Ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo;
3. Federazione Italiana Golf;
4. Federazione Italiana Pallacanestro: serie A1 e A2 maschile.
La contribuzione legittimamente versata/accreditata potrà essere utilizzata ai fini del diritto al
conseguimento di un'autonoma pensione a carico della Gestione ex ENPALS, ove ne ricorrano i prescritti
requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, fermi restando i requisiti a pensione e le regole di
calcolo stabiliti nel sistema misto e/o contributivo.
Peraltro, ove previsto, la contribuzione in parola potrà essere utilizzata anche in applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971 nonché degli accordi sanciti con la Convenzione
INPS/ENPALS per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali secondo le modalità prescritte.
Di seguito lo schema riepilogativo delle qualifiche e dei codici relativi alle categorie dei lavoratori
attualmente obbligatoriamente iscrivibili al Fondo Pensione Sportivi Professionisti.
220 - GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
220 Calciatori
221 Allenatori di calcio
222 Direttori tecnico sportivi
223 Preparatori atletici
300 - GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA CICLISMO
310 Atleti Federazione Ciclismo
311 Allenatori Federazione Ciclismo
312 Direttori tecnico sportivi Federazione Ciclismo
313 Preparatori atletici Federazione Ciclismo
340 - GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
340 Atleti Federazione Golf
341 Allenatori Federazione Golf
342 Direttori tecnico sportivi Federazione Golf
343 Preparatori atletici Federazione Golf
430 - SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
430 Atleti Federazione Pallacanestro
431 Allenatori Federazione Pallacanestro
432 Direttori tecnico sportivi Federazione Pallacanestro
433 Preparatori atletici Federazione Pallacanestro
8. Deroghe all'elevazione dei requisiti a pensione previste dal D.P.R. n. 157 del 2013 per i
lavoratori iscritti al FPSP che si trovino in determinate condizioni.
In favore degli sportivi professionisti che accedono alle prestazioni previste dalla specifica normativa del
settore, come modificata dall'articolo 9 del D.P.R. n. 157 del 2013, sono applicabili le deroghe in materia
di requisiti di accesso e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche vigenti al 31 dicembre 2013 secondo
le condizioni sancite all'articolo 11, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 157 del 2013 medesimo.
9. Contribuzione estera come sportivo professionista ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia
anticipata erogata dal FPSP.
La Gestione ex ENPALS, a norma dell'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 1420
del 1971, opera in regime sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti. Anche alla predetta Gestione si applicano le disposizioni in materia di pensioni in regime
internazionale contenute nei regolamenti comunitari, in ambito UE, e nelle Convenzioni bilaterali stipulate
dall'Italia con alcuni Paesi extracomunitari.
Premesso quanto sopra, la normativa nazionale previdenziale del settore dello spettacolo e dello sport
professionistico stabilisce che, per talune categorie di lavoratori iscritti ai predetti Fondi, tra i quali il
Gruppo Sportivi Professionisti, al fine del conseguimento delle prestazioni pensionistiche a carico della
Gestione FPSP è necessario verificare che l'attività prestata sia stata svolta con la specifica qualifica di
appartenenza.
In presenza di attività prestate all'estero, in ambito comunitario, con messaggio n. 353 del 2018 è stato
comunicato che, con riferimento alle Istituzioni di Stati EESSI ready, nel campo "Occupazione/tipo di
lavoro", corrispondente al punto 4.3.1.1.7 del P5000, il tipo di occupazione è indicato con il codice a
quattro cifre ISCO - 08, fornendo nell'allegato 5 al citato messaggio la Raccomandazione contenente la
lista dei codici. Tra i codici riportati nella lista, la "sezione 342" è dedicata alle attività sportive. Pertanto,
la sede si dovrà attenere a quanto certificato dall'Istituzione estera e nel caso vi siano dubbi sulla
riconducibilità al professionismo sportivo dei periodi assicurativi esteri certificati dalle Istituzioni estere nei
formulari internazionali/SED (in particolare E205/P5000 in ambito UE e formulari equivalenti previsti da
convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia con Paesi extracomunitari) e nell'eventuale documentazione ad
essi allegata, sarà cura della sede, al fine di dare applicazione alla normativa nazionale in materia,
richiedere all'ente estero chiarimenti sulla tipologia di attività svolta dall'interessato e sull'attribuzione
della qualifica di "sportivo professionista" da parte del datore di lavoro con il quale è stato stipulato il
contratto di lavoro. Si ricorda, a tal proposito, che il riconoscimento dello status di "sport professionistico"
è di competenza delle federazioni sportive nazionali, che stabiliscono quali sono le discipline da qualificare
come professionistiche e che in Italia le Federazioni con obbligo di iscrizione al FPSP sono: Calcio,
Ciclismo, Golf e Pallacanestro.
Nei casi in cui l'Istituzione estera non fornisca o non sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti, i periodi
esteri non potranno essere utilizzati per perfezionare il diritto alla pensione anticipata in qualità di sportivo
professionista, poiché per accedere al trattamento pensionistico in questione i contributi versati all'estero
devono avere le stesse caratteristiche dei contributi versati nel FPSP. I periodi esteri potranno comunque
essere totalizzati per accedere alle prestazioni ordinarie previste nella gestione ex ENPALS.
10. Riscatto ai sensi dell'articolo 13 legge n.1338 del 1962 antecedentemente all'entrata in
vigore della legge n. 366 del 1973 che ha disposto l'obbligo d'iscrizione all'ENPALS dei
giocatori di calcio.
La legge 14 giugno 1973, n. 366, rubricata "Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della
previdenza ed assistenza gestite dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello
Spettacolo" ha previsto, all'art. 9, che ai fini della determinazione del diritto alle pensioni e della misura di
esse, i giocatori e gli allenatori di calcio che avessero svolto la propria attività posteriormente al 1° luglio
1972, potevano riscattare, a domanda da presentare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, i periodi di attività prestata dopo il 1° luglio 1920 ed anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge stessa, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
L'art. 9 della legge n. 91 del 1981 ha poi esteso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366 a tutti gli sportivi professionisti di cui all'art.2 ai
quali è stata altresì riconosciuta la facoltà di riscattare ai fini della determinazione del diritto alla pensione
e della misura di essa i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
stessa, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
Pertanto, i periodi di attività riscattati a sensi dei citati art. 9 della legge n. 366 del 1973 e art.9 della
legge n. 91 del 1981 sono utili sia ai fini del diritto che della misura delle prestazioni pensionistiche.
Al di fuori delle ipotesi innanzi illustrate, si precisa che, in linea generale, anche nell'ambito delle gestioni
ex Enpals trova applicazione l'istituto della costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art.13 della legge n.
1338 del 1962 che consente - previo assolvimento dell'onere probatorio - di versare un onere a copertura
dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei
termini di prescrizione. L'articolo 13 della legge n.1338 del 1962 è posto a tutela del regolare versamento
dei contributi previdenziali in favore del lavoratore e della conformità alle prescrizioni di legge della
propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei
confronti del soggetto che lo abbia pregiudicato. L'istituto della costituzione della rendita vitalizia è volto
quindi a tutelare quei lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi che, a causa
dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo del soggetto obbligato, abbiano subito un pregiudizio alla
propria posizione previdenziale. I periodi riscattati ai sensi del citato articolo 13 hanno quindi la stessa
natura dei periodi di lavoro a base del riconoscimento e, come tali, sono efficaci ai fini del diritto e della
misura della pensione.
11. Modalità di accesso alle prestazioni relative alla SPORTASS.
Com'è noto, l'articolo 28 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, ha disposto, al comma 1, la
soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e, al comma 2, il
trasferimento all'INPS di tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale dell'Ente
soppresso.
Pertanto, dal 3 ottobre 2007, data di entrata in vigore del citato decreto legge, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, l'INPS è subentrato a SPORTASS in tutti i suoi rapporti di natura
previdenziale ancora pendenti e, quindi, anche nell'obbligo di corrispondere le prestazioni dovute agli
iscritti al Fondo di previdenza per gli sportivi. A decorrere dalla stessa data non sono ammesse nuove
iscrizioni ai Fondi della soppressa Cassa di previdenza.
Con il messaggio n. 014430 del 26 giugno 2009 sono state fornite le indicazioni relative alla liquidazione
dei trattamenti. Trattandosi di fondo a esaurimento, la domanda di liquidazione dei trattamenti a favore
degli iscritti o dei loro superstiti è stata accentrata presso la Direzione Centrale Pensioni.
La domanda deve essere inoltrata alla casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
utilizzando il modulo di domanda pubblicato nella seziona Modulistica del sito istituzionale.
Il link al modulo di domanda viene inserito nella scheda informativa denominata "Previdenza sportivi".
Messaggio 4560 del 21 dicembre 2021
Oggetto
Pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Chiarimenti in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, del decreto legislativo n. 184 del 1997, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995
Testo completo del messaggio
Con il presente messaggio, a fronte delle richieste presentate da alcune Strutture territoriali, anche a seguito di segnalazioni da parte degli Enti di patronato, si forniscono chiarimenti in ordine al diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato conil criterio del calcolo “a percentuale” - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In particolare, sono stati rappresentati casi di lavoratrici che per effetto del pagamento, anche parziale, dell’onere di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996, determinato conil criterio del calcolo “a percentuale” - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - conseguente all’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, non possono conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna.
Come chiarito con le circolari n. 6 del 2020 e n. 54 del 2021, è possibile fruire del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato conil criterio del calcolo “a percentuale” - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - sia in caso di esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo precedente o contestuale alla presentazione della domanda di riscatto, sia in caso di richiesta di pensione anticipata c.d. opzione donna, contestuale alla predetta domanda di riscatto.
Tuttavia, come precisato nella circolare n. 35 del 2012 e nel messaggio n. 219 del 2013, a decorrere dal 2012, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali – quali l’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 ovvero il superamento del c.d. massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 – preclude l’accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.
Con il presente messaggio si confermano le disposizioni sopra richiamate. Al contempo, tuttavia, è opportuno tenere conto della situazione di incertezza che si è generata in sede di prima applicazione delle indicazioni di cui alle citate circolari n. 6 del 2020 e n. 54 del 2021. Dall’esame delle casistiche rappresentate risulta evidente come le lavoratrici abbiano esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo con lo scopo di avvalersi del diverso metodo di calcolo dell’onere di riscatto, sebbene la loro volontà fosse orientata ad accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna. Per tale ragione, in via d’eccezione, si dispone che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove la domanda di accesso a quest’ultima sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, sempre che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) prescritti per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto, in data anteriore a quella di pubblicazione del presente messaggio.
In tali casi sarà cura delle Strutture territoriali procedere, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, alla liquidazione della pensione anticipata c.d. opzione donna, previo annullamento della certificazione di opzione al sistema contributivo.
Resta in ogni caso ferma la facoltà per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna avvalendosi del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - in caso di contestuale presentazione delle rispettive domande di pensione e di riscatto, previa eventuale rinuncia all’opzione al sistema contributivo, sempre che tale opzione non abbia già prodotto effetti sostanziali.
Alla luce di quanto illustrato, si invitano le Strutture territoriali a procedere all’esame delle domande di pensione anticipata c.d. opzione donna dando attuazione alle indicazioni contenute nel presente messaggio e a provvedere, su istanza di parte, al riesame in autotutela dei provvedimenti di reiezione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele