Home Varie Programma Garanzia Giovani Norme Decreti DE 1997 Decreto Legislativo 468 del 1° dicembre 1997
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Decreto Legislativo 468 del 1° dicembre 1997
Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Vigente al: 17-3-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante
delega al Governo per la revisione della disciplina dei lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 novembre 1996, n. 608;
Acquisito il parere della competente Conferenza unificata istituita
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizione
1. Si definiscono lavori socialmente utili le attivita' che hanno
per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilita' collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente
tipologia:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81));
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81));
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81));
d) prestazioni di attivita' socialmente utili da parte di
titolari
di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui
all'articolo 7.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81)).
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni,
negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialita', anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81)).
Art. 2.
Lavori di pubblica utilita'
1. I progetti di lavori di pubblica utilita' sono attivati nei
settori della cura della persona; dell'ambiente, del territorio e della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani;
riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonche' interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;
b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti
per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto;
c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti
idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;
d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi
compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle citta' e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81)).
3. Per una piu' efficace attuazione dei progetti di cui al comma 1,
lettera a), i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere affiancati da volontari anziani appartenenti alle associazioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ai quali puo' essere corrisposto un rimborso spese a carico degli enti utilizzatori.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81)).
5. Ai fini di quanto stabilito nel comma 4, i progetti di lavori di
pubblica utilita', predisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dagli enti pubblici economici, sono corredati dalle delibere di cui all'articolo 10, comma 1, recanti gli impegni in ordine alle opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81)).
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81)).
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81)).
9. Nei casi di cui al comma 4, l'agenzia di promozione di lavoro e
di impresa che ha certificato la sussistenza dei presupposti di cui al comma 4, dovra' restituire le somme percepite ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d). Salvo i casi di forza maggiore, qualora si verifichino reiterate situazioni di mancata realizzazione delle attivita', per i soggetti promotori sara' prevista la sospensione, per un periodo di due anni, dalla possibilita' di presentare nuovi progetti di lavori socialmente utili. Nei medesimi casi, per le agenzie di promozione di lavoro e di impresa che hanno attestato la sussistenza dei presupposti tecnici richiesti, sara' prevista l'esclusione, per un periodo di tre anni, dall'elenco delle agenzie individuate con la procedura di cui al comma 4.
Art. 3.
Soggetti promotori dei progetti di L.S.U.
1. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c),
possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici, dalle societa' a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui allalegge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati, sentiti i Ministeri interessati per materia, anche su proposta delle regioni e degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81)).
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81))
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81))
Art. 7.
Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennita' di mobilita' e di altro trattamento speciale di disoccupazione.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono svolgere le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione.
2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 devono solo
inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, specificando la durata delle prestazioni di attivita' di lavori socialmente utili.
3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali
per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, nell'ambito dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorita' per i residenti nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo.
4. Ai fini dell'assegnazione, i centri per l'impiego ricevono dalle
sedi INPS territorialmente competenti, gli elenchi relativi ai percettori dell'indennita' di mobilita' e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con l'indicazione della qualifica professionale posseduta, la durata del trattamento e la data di cessazione dello stesso. Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore, per i quali sia stato emanato il provvedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
5. Le regioni e le commissioni regionali per l'impiego
semestralmente effettuano un monitoraggio delle attivita' di cui al presente articolo ed eventualmente provvedono a promuovere le opportune iniziative per l'utilizzo dei lavoratori.
Art. 8.
Disciplina dell'utilizzo nelle attivita'
1. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe presso il soggetto utilizzatore.
3. Ai lavoratori utilizzati nelle attivita' di lavori socialmente
utili ovvero nelle attivita' formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennita' di mobilita'. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.
4. L'assegno per i lavori socialmente utili e' cumulabile con i
redditi relativi ad attivita' di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio del progetto. Ai fini delle presenti disposizioni, per attivita' di lavoro occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto, condizioni risultanti da apposita documentazione. L'assegno e', altresi', cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili, opportunamente documentati. L'assegno e', invece, incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In tale caso, l'ente utilizzatore potra' valutare la possibilita' di autorizzare un periodo di sospensione delle attivita' di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente. Le attivita' di lavoro autonomo o subordinato non devono in ogni caso essere di pregiudizio allo svolgimento delle attivita' di lavori socialmente utili o incompatibili con le attivita' medesime, secondo la valutazione del soggetto utilizzatore.
5. L'assegno per i lavori socialmente utili e' incompatibile con i
trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attivita' di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidita' possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni privilegiate per infermita' contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
6. L'importo integrativo di cui ai commi 2 e 3 e' a carico del
soggetto utilizzatore ed e' corrisposto per le giornate di effettiva presenza.
7. I lavoratori che usufruiscono del trattamento di disoccupazione
ordinaria con requisiti normali, se avviati a progetti di lavori socialmente utili con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, possono optare per il trattamento di cui al comma 3 del presente articolo. In caso contrario essi possono essere utilizzati alle medesime condizioni dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Con decorrenza dal 1 gennaio 1999 l'assegno viene rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
9. I soggetti utilizzatori attuano idonee forme assicurative presso
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento della attivita' lavorativa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
10. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il
lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo e' corrisposto l'assegno.
11. Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano la
sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.
12. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate,
comportano la sospensione dell'assegno. E' facolta' del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.
13. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che
compromettano i risultati del progetto, e' facolta' del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.
14. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al
lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennita' erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attivita' progettuali al termine del periodo di inabilita'.
15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).
16. Ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente
utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i permessi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
17. L'assegno e' erogato anche per le assenze di cui all'articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
18. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili possono
partecipare, con diritto alla corresponsione dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.
19. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori socialmente utili per i quali e' erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81))
Art. 10
Occupazione dei soggetti gia' impegnati nei lavori socialmente utili
1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita'
occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuita' con i progetti medesimi:
a) promuoveranno la costituzione di apposite societa' miste che
abbiano ad oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; tale condizione andra' rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;
b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica,
lo svolgimento di attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. (3)(3a)
2. Gli enti interessati possono prevedere che le societa' miste di
cui al comma 1, lettera a), abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle societa' di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle societa' miste, nonche' nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 4. (3)(3a)
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attivita' uguali,
analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono,((nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti)), stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con societa' di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorche' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio. (3)(3a)
4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata transitoria e
saranno sostituite, sulla base dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti gli atti perfezionati a quella data conservano piena validita' per tutta la durata in essi prevista.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 ha disposto (con l'art. 6, comma
1) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2001".
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AGGIORNAMENTO (3a)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, come modificato dall'art. 52,
comma 71 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2002".
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81))
Art. 12
Disciplina transitoria
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai
lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili
i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e' disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i
lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li
hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.((6))
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a cio' preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianita' o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianita' maturata;
b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del
contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalita' di cui all'articolo 9-septies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici gia' previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
5-bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5
possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma S, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2003, N. 306
7. Per i progetti di pubblica utilita' destinati ai soggetti di cui
al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999.
8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione delle misure di cui al comma 5.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
1156, lettera f)) che "in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'." .
Art. 13.
Norme finali
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente
decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e nell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno valore di
principio e di indirizzo per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai
progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visco, Ministro delle finanze
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
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