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Ammissione all’incentivo - Adempimenti dei datori di lavoro
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Coordinamento con altri incentivi
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Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo
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Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
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Fruizione dell’incentivo
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Incremento occupazionale netto
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Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
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Misura dell'incentivo
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Modifiche al regime “de minimis”
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Moduli telematici
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Programma Garanzia Giovani
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Rapporti incentivati
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Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i limiti “de minimis”
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Rendicontazione alle Regioni dei pagamenti effettuati dall'INPS
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Messaggio 20028 del 5 dicembre 2012
OGGETTO:
Pensionati ex IPOST, ex INPDAP, ex ENPALS ultrasessantacinquenni iscritti presso le gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Riduzione contributiva di cui all’art. 59, comma 15, L. 449/1997.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 29/0005868/L del 15/11/2012, su conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, comma 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto l’età di 65 anni.
Pertanto, la contribuzione dovuta da tali soggetti deve essere riscossa nella sua interezza e le domande volte ad ottenere il beneficio in questione devono essere respinte, ivi comprese quelle già presentate e non ancora definite.
L’Istituto provvederà a comunicare agli interessati le modalità per il recupero di eventuali importi indebitamente fruiti.
Il Direttore Generale
Nori