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Ammissione all’incentivo - Adempimenti dei datori di lavoro
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Coordinamento con altri incentivi
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Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo
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Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
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Fruizione dell’incentivo
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Incremento occupazionale netto
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Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
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Misura dell'incentivo
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Modifiche al regime “de minimis”
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Moduli telematici
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Programma Garanzia Giovani
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Quando spetta l'incentivo
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Rapporti incentivati
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Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i limiti “de minimis”
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Rendicontazione alle Regioni dei pagamenti effettuati dall'INPS
Circolare 101 del 5 maggio 1999
OGGETTO:
Legge 3 agosto 1998 , n.315. Borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
SOMMARIO:
1. Normativa.
2. Base imponibile.
3. Contributi.
4. Adempimenti dei committenti.
5. Adempimenti dei beneficiari delle borse.
Normativa.
L’articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n.315, recante "interventi finanziari per l'Università e la ricerca", aumenta l’importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e dispone l’applicazione alle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 1999, delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modifiche ed integrazioni, secondo criteri da determinarsi con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica.
In attuazione della predetta disposizione il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto dell’11 settembre 1998, ha disposto che dal 1° gennaio 1999 le borse di studio in parola siano assoggettate al contributo dovuto alla gestione separata istituita presso l’INPS nella misura, per l’anno 1999, dell’8% a carico dell’Amministrazione e del 4% a carico del soggetto beneficiario.
Con successivo decreto dello stesso Ministro è stato precisato che gli importi delle borse di studio devono intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico degli enti, relativi al contributo dovuto alla Gestione separata dell’INPS.
Per effetto di quanto precede deve ritenersi abrogata, a decorrere dal primo gennaio 1999 ed in relazione alle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del comma 26 dell’art.2 della citata legge n.335/1995, in base alla quale erano esclusi dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata tutti gli assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.
Va evidenziato, in premessa, che il richiamo contenuto nella disposizione al comma 26 dell’art.2 della legge 8 agosto 1995, n.335 ed all’art.59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 individua, senza possibilità di diverse interpretazioni, nella Gestione separata istituita presso l’Istituto, l’amministrazione destinataria della contribuzione e nella disciplina per tale Gestione dettata, la regolamentazione dei conseguenti rapporti assicurativi e contributivi. E ciò ancorché i soggetti ammessi al dottorato di ricerca risultino già iscritti a casse professionali. In tal senso, del resto, si esprimono i citati decreti ministeriali.
2. Base imponibile.
Le disposizioni in esame introducono, inoltre, una deroga alla vigente disciplina della base imponibile contributiva che, come è noto, é individuata, per la generalità degli iscritti alla Gestione separata, nel reddito da lavoro autonomo di cui all’art.49, comma 1 e comma 2, lettera a) del T.U.I.R., determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
Viceversa, il reddito imponibile da prendere a base per il calcolo della contribuzione dovuta alla Gestione, secondo quanto disposto dall’art. 1 della citata legge n.315/1998, è costituito dall'intero ammontare della borsa per la frequenza al corso di dottorato di ricerca, non inquadrabile, in base alle norme del T.U.I.R., tra i redditi di lavoro autonomo, ma tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Contributi.
In attuazione della disposizione contenuta nella legge in esame, il decreto ministeriale 11 settembre1998 citato in premessa determina nel 12%, per l’anno 1999, la misura dei contributi dovuti, ripartendo il relativo onere tra l’Istituto erogatore ed il beneficiario della borsa di studio nella misura, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3.
Detto decreto fa quindi riferimento alla contribuzione prevista per la generalità degli iscritti alla Gestione separata che non siano, nel contempo, titolari di diversi rapporti assicurativi e contributivi o titolari di pensione, sia in relazione all’assicurazione IVS (11,5%), sia in relazione al trattamento di maternità ed all’assegno per il nucleo familiare (0,5%).
Ciò nonostante, anche in riferimento ai beneficiari delle borse di studio in argomento deve ritenersi che il contributo sia dovuto nella misura del 10% allorché, durante il periodo di svolgimento dei corsi, si sia in presenza di concomitanti rapporti assicurativi e contributivi. Resta in ogni caso ferma la ripartizione dell’onere nella misura di 2/3 e di 1/3.
4. Adempimenti degli Istituti erogatori.
L’Istituto erogatore è tenuto al pagamento dell’intero ammontare del contributo dovuto, alla scadenza del giorno 16 del mese successivo a quello nel quale viene erogato, in tutto o in parte, l’importo della borsa di studio, con le modalità previste per la generalità dei contribuenti. In relazione alle somme eventualmente già erogate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1999, il versamento dei contributi potrà essere effettuato entro il 16 giugno 1999, unitamente ai contributi relativi agli importi corrisposti nel mese di maggio 1999, elencando separatamente, se del caso, i relativi periodi di riferimento.
L’Istituto è tenuto, altresì, alla presentazione delle denunce trimestrali degli emolumenti erogati, tramite il mod.GLA/D, entro il mese successivo al trimestre di riferimento o, in caso di denuncia dei dati tramite supporto magnetico, entro il secondo mese successivo al medesimo trimestre. In fase di prima attuazione delle disposizioni in argomento la denuncia relativa al primo trimestre 1999, potrà essere prodotta entro i termini previsti in riferimento al secondo trimestre.
Nei modelli GLA/D i beneficiari delle borse di studio saranno contraddistinti dal codice attività "18" istituito per il dottorato di ricerca.
5. Adempimenti dei beneficiari delle borse di studio.
Per effetto di quanto disposto dalla legge n.315/1998 i soggetti beneficiari di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca sono obbligati all'iscrizione alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 8-8-1995, n.335 - a far data dall'1-1-1999 - quali destinatari di tutte le disposizioni concernenti la materia contributiva e pensionistica della Gestione stessa.
Conseguentemente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione ai corsi di dottorato da parte dell'Università, gli interessati devono presentare domanda d'iscrizione alla Gestione separata, in qualità di collaboratori. Qualora l’ammissione ai corsi sia già intervenuta, l’iscrizione sarà ritenuta tempestiva se effettuata entro il mese di giugno 1999.
L'iscrizione dovrà richiedersi, su moduli già predisposti, preferibilmente presso la Sede INPS nella cui competenza territoriale è ubicata la Sede dell'Ente erogatore della borsa di studio. Ciò in quanto è quest'ultimo, in qualità di committente, a dover effettuare i pagamenti della contribuzione dovuta. Nelle domande sarà indicata la dizione " dottorato di ricerca" seguita dal codice 18.
Al termine dei corsi di dottorato, e qualora gli interessati non abbiano intrapreso altra diversa attività per la quale sia dovuto il pagamento dei contributi nella stessa Gestione separata, gli stessi dovranno comunicare la data di cessazione del corso presso la Sede INPS ove è avvenuta l'iscrizione.
Per quanto non previsto dalla presente circolare si applicano le direttive impartite per la generalità dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 58 del 9 marzo 1999
OGGETTO:
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80. Ultime tre mensilità e trattamento speciale di integrazione salariale. Termini per la presentazione della domanda: prescrizione e decorrenza.
SOMMARIO:
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 . Ultime tre mensilità e trattamento speciale di integrazione salariale. Termini per la presentazione della domanda: prescrizione e decorrenza.
Con circolare n. 55 del 5 marzo 1998 , a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 10 luglio 1997 ( nei giudizi C-94/95, C-95/95, C-261/95, C-373/95 ), sono state impartite nuove disposizioni per la corresponsione ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, delle ultime tre mensilità, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80.
Essendo pervenute richieste di chiarimenti da parte delle Sedi, si forniscono le seguenti precisazioni.
Ultime tre mensilità e C.I.G.S. ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223: cumulabilità.
Con la citata circolare n. 55 del 5 marzo 1998 è stato fatto presente, tra l’altro, che le ultime tre mensilità, in base a quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea, sono cumulabili con l’indennità di mobilità riconosciuta, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223, nell’arco dei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro e che permane l’incumulabilità con il trattamento C.I.G.S., prevista dall’art.2, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 .
In proposito si chiarisce che l’incumulabilità con il trattamento C.I.G.S. resta limitata ai soli periodi coincidenti con gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Di conseguenza, ad eccezione di detti periodi, la prestazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 deve essere erogata anche in presenza del trattamento C.I.G.S., concesso ai sensi dell’art.3 della legge 23 luglio 1991, n.223.
Termini per la presentazione della domanda
2.1 Domande da definire .
L’art.2, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 prevede che il diritto alle ultime tre mensilità si prescrive in un anno.
Al riguardo si precisa che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, tale termine decorre dal momento del provvedimento di apertura della procedura concorsuale, la cui istanza deve essere avanzata al Tribunale entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro; è interrotto dalla tempestiva domanda di ammissione al passivo; è sospeso fino alla data del decreto di chiusura della procedura concorsuale e riprende a decorrere da tale momento.
Il termine decorre altresì dalla data del provvedimento di messa in liquidazione ovvero di cessazione dell’esercizio provvisorio o dell’autorizzazione dell’esercizio d’impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questo è intervenuto durante la continuazione dell’attività d’impresa.
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali, il termine decorre dalla data del pignoramento, semprechè il credito del lavoratore sia stato azionato entro l’anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2.2 Domande di riesame
Le domande di riesame proposte a seguito delle decisioni della Corte di Giustizia Europea possono essere esaminate e decise in conformità, purchè siano state presentate nel rispetto della prescrizione breve annuale, che decorre dal momento e secondo le modalità precisate al precedente punto 2.1 .
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 111 del 18 maggio 1999
Oggetto:
Decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278. Modifiche in materia di prosecuzione volontaria apportate ai decreti legislativi n. 564/1996 e n. 184/1987. Aliquote di finanziamento da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dovuti per l’anno 1999.
SOMMARIO:
La facoltà di coprire, mediante contribuzione volontaria (o mediante versamento della corrispondente riserva matematica ) i periodi per i quali non vengano effettuate prestazioni lavorative e che non siano, pertanto, già coperti da contribuzione obbligatoria o da altro tipo di contribuzione, è stata riconosciuta anche ai lavoratori che stipulino contratti a tempo parziale di tipo orizzontale dall’art. 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, che ha modificato in tale senso il decreto legislativo n. 564 del 16 settembre 1996, il cui art. 8 riconosce detta facoltà ai soli lavoratori che stipulino contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.
Determinazione dell’importo dei contributi volontari dovuti per l’anno 1999 e le aliquote di finanziamento da applicare per il calcolo dell'importo stesso.
1. AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA IN CASO DI LAVORO PART-TIME - ART. 3 D. L. vo n. 278/98.
Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, prevede, all’art. 8, la facoltà, per i lavoratori che stipulino un contratto di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale o ciclico (settimanale o a mesi alterni), di coprire i periodi durante i quali non venga effettuata alcuna prestazione lavorativa e che, quindi, non siano già coperti da contribuzione obbligatoria o da altra contribuzione, mediante riscatto con versamento della corrispondente riserva matematica ovvero mediante versamento della contribuzione volontaria. Istruzioni per la pratica applicazione della disposizione sopraindicata sono state fornite con circolare n. 220 del 14 novembre 1996 . Il decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, all’art. 3, nell’introdurre modifiche al decreto legislativo n. 564, ha esteso la suddetta facoltà anche ai lavoratori che stipulino contratti a tempo parziale di tipo orizzontale.
L’innovazione legislativa, tenuto conto della modalità tecnica usata dal legislatore (inserimento della parola "orizzontale" nella norma preesistente) trova applicazione nei limiti e con le modalità già previste per il part-time verticale o ciclico e illustrate nella circolare n. 220 sopracitata, in concreto è decisiva l’assenza di retribuzione. Per effetto di quanto disposto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 278, l’innovazione legislativa ha efficacia con la stessa decorrenza della norma modificata; ne consegue che i periodi per i quali è possibile avvalersi della facoltà di cui trattasi devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996.
2.
AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA CON IL CUMULO DEI CONTRIBUTI
L’art 5, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nel disciplinare i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria (tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda) stabiliva che detti requisiti dovevano essere perfezionati nella gestione nella quale l’assicurato chiede di essere autorizzato. Con circolare n. 206 del 15 ottobre 1997 , al punto 3), era stata fatta riserva in merito alla possibilità di perfezionare il requisito di cui sopra mediante il cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni dell’assicurazione obbligatoria gestita dall’INPS e nelle gestioni dei lavoratori autonomi. Il decreto legislativo n. 278/1998, all’art. 2, ha modificato la norma sopracitata sostituendo le parole "nella gestione presso la quale" con le parole " nell’assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima gestione presso il quale". Con tale norma è stata, pertanto, ripristinata la possibilità, prevista dalla previgente normativa, di perfezionare il requisito contributivo per il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari mediante il cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria (lavoratori dipendenti, agricoli dipendenti ecc..). Per effetto di quanto disposto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 278 la modifica legislativa ha effetto a far tempo dalla data di entrata in vigore della norma modificata (12 luglio 1997). Per quanto concerne il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzioni versate nelle diverse gestioni dell’assicurazione obbligatoria I.V.S., lo stesso resta disciplinato dall’art. 27 della legge 22 luglio 1966, n. 613, norma tuttora in vigore trattandosi di norma speciale.
3. IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI PER L’ANNO 1999 E ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO
3.1. Retribuzione media settimanale
Secondo quanto disposto dall’art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l’importo del contributo volontario deve essere determinato applicando l’aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, alla retribuzione media imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda ( tenendo presente che per anno di contribuzione precedente la domanda devono intendersi le 52 settimane di contribuzione obbligatoria antecedenti la data della domanda ancorché le stesse non si collochino nell’anno immediatamente precedente la predetta data ).
In relazione al 2° comma del suddetto art. 7 – secondo il quale l’importo della retribuzione minima sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni e integrazioni – si precisa che l’importo della retribuzione minima per l’anno 1999 è pari a £. 284.100.
Tenuto conto che il comma 5 del citato art. 7 stabilisce che le retribuzioni, come sopra calcolate, sono rivalutate annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell’indice del costo della vita determinato dall’Istat nell’anno precedente e preso atto che la variazione percentuale del costo vita calcolato dall’Istat è risultata pari a + 1,8 %, sono state aggiornate le retribuzioni medie delle classi di contribuzione previste dalla previgente normativa ( v. all. n. 1; 1 bis ) al fine di consentire l’applicazione della nuova disciplina, ai sensi del comma 7 di detto art. 7, ai prosecutori volontari già autorizzati alla data del 12 luglio 1997.
Importo minimo settimanale
Si richiama il punto 5.2 della circolare n. 93 del 30 aprile 1998 , nel quale sono stati precisati i motivi che hanno reso necessaria l’interpretazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla portata del comma 3, prima parte, dell’art. 7 del decreto legislativo n. 184/1997.
Tenuto conto di detta interpretazione l’importo minimo del contributo volontario per ciascuna categoria di prosecutori volontari è determinato applicando l’aliquota di finanziamento, vigente pro tempore in relazione alla categoria assegnata all’atto del rilascio dell’autorizzazione, alla retribuzione determinata, per ciascun anno, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983 e precisata, relativamente all’anno 1999, nel precedente punto 3.1.
3.3 Aliquote di finanziamento vigenti per l’anno 1999
Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dovuti, per l’anno 1999, al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti risultano modificate, rispetto a quelle applicate per l’anno 1998:
1°)
tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 448/1998 (Legge finanziaria 1999), che, nei commi primo e terzo, ha soppresso taluni contributi di finanziamento della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti e precisamente il contributo asili nido, il contributo ENAOLI e il contributo TBC (N.B.: le istruzioni per l’applicazione del suddetto art. 3, commi 1 e 3, sono state impartite con circolare n. 23 del 9 febbraio 1999 ; in tale circolare – con riguardo a quei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della Gestione Prestazioni Temporanee risultano inferiori rispetto a quelle applicate nel settore industria, cosicché dovrebbe concludersi per la soppressione dei suddetti contributi minori a decorrere non dall’anno 1999, bensì dall’anno 2000 – sono precisati i motivi per i quali, d’intesa con i Ministeri del Lavoro e del Tesoro, si è pervenuti nella determinazione che i settori e le categorie nei cui confronti trova applicazione il differimento al 1° gennaio 2000 della soppressione dei contributi asili nido, ENAOLI e TBC siano quelli per i quali il contributo CUAF risulta inferiore a quello dell’industria; conseguentemente, le ipotesi di non dovuto versamento del contributo stesso non rientrano nell’ambito di applicazione del differimento suddetto, che – pertanto – non riguarda gli autorizzati ai V.V. nel F.P.L.D., in quanto non tenuti a corrispondere il contributo CUAF);
2°)
tenuto conto sia del fatto che – limitatamente ai soli prosecutori volontari autorizzati dopo il 31.12.1995 – l’art. 27, commi 2 bis e 2 ter, del D. L. n. 669 del 31.12.1996, convertito nella legge n. 30 del 28.2.1997, ha disposto ( a decorrere dal 1°.1.1997 ) la variazione biennale in aumento dell’aliquota di finanziamento, pari allo 0,50%, sia del fatto che – nei confronti dei soli autorizzati ai versamenti volontari con qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, tanto prima, che dopo il 31.12.1995 – va applicata la variazione in aumento pari allo 0,70% ( visto l’aumento di pari entità, con cadenza annuale a decorrere dal 1°.1.1998, dell’aliquota di finanziamento applicata al settore del lavoro agricolo subordinato per il calcolo dei contributi di pertinenza del F.P.L.D., disposto dall’art. 3 del Decreto legislativo n. 146 del 16.4.1997 ).
Precisato quanto precede, si riportano di seguito le aliquote contributive in vigore, per l’anno 1999, per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti:
Autorizzati
ante 31.12.1995
Autorizzati
post 31.12.1995
LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli ( esclusi domestici )
27,57%
28,57%
LAVORATORI DIPENDENTI
Agricoli
19,47%
20,47%
DOMESTICI
12,6975%
13,6975%
PESCATORI soggetti
Alla legge 250/58
10,17%
11,17%
LAVORATORI OCCUPATI
NEI CANTIERI SCUOLA
10,64%
11,64%
Ovviamente, nei confronti dei prosecutori volontari autorizzati sulla base di retribuzioni eccedenti il tetto pensionabile vigente pro-tempore (L. 65.280.000 per l’anno 1999), deve essere applicata – in relazione all’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 – l’aliquota aggiuntiva pari all’1% sull’importo eccedente detto limite di retribuzione pensionabile.
Negli allegati n. 2 (relativo agli autorizzati prima del 31.12.1995) e n. 3 (relativo agli autorizzati dopo il 31.12.1993) sono esposti i coefficienti di riparto dei contributi volontari dovuti, per l’anno 1999, dagli autorizzati rientranti nelle categorie di lavoratori dipendenti sopraindicate.
4. LAVORATORI AUTONOMI
4.1 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione speciale
Nell’allegato n. 6 è riportata la tabella dei contributi volontari dei CD/CM in vigore per l’anno 1999 e nell’allegato n. 7 sono esposti i coefficienti di riparto dei contributi stessi.
Il calcolo dei nuovi contributi è stato effettuato tenendo conto dell’adeguamento delle classi di reddito settimanali di cui alla tabella E della legge 2.8.1990, n. 233, previsto dall’art. 10, comma 4, della stessa legge.
L’aliquota percentuale complessiva applicata al reddito medio imponibile di ciascuna classe è pari al 18,30% di cui il 16,30% quale contributo I.V.S. ed il 2% quale contributo aggiuntivo, previsto dall’art. 12 della citata legge n. 233/1990.
Per quanto concerne il contributo addizionale – dovuto ai sensi dell’art. 17 della legge 3.6.1975, n. 160 – lo stesso, a seguito dell’applicazione del meccanismo di adeguamento periodico stabilito dall’art. 22 della legge n. 160/1975, risulta pari a £. 2.790 a settimana ( £. 930 per 3 giornate a settimana ).
Si fa presente, infine, che ai sensi di quanto disposto nell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 10 della legge n. 233/1990, l’importo del contributo volontario minimo dei CD/CM non può essere in alcun caso inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni. Pertanto, la misura del contributo volontario dovuta dai prosecutori volontari in argomento, assegnati alle prime due classi di contribuzione, risulta aumentata, per l’anno 1999, a £. 78.326, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata rilasciata anteriormente al 31 dicembre 1995, oppure a £. 81.167, se detta autorizzazione è stata rilasciata successivamente al 31 dicembre 1995.
4.2. Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O.
Per quanto concerne la categoria di lavoratori in epigrafe, si fa riserva di comunicare gli importi dei contributi volontari relativi all’anno 1999, non essendo ancora noti i dati necessari per il calcolo degli stessi.
I predetti assicurati continueranno, quindi, a versare provvisoriamente, per l’anno 1999, l’importo dei contributi vigenti alla data del 31 dicembre 1998, riportati nell’allegato n. 1 della circolare n. 245 del 15 dicembre 1998.
4.3. Artigiani e Commercianti
Dal 1° luglio 1990 il contributo volontario mensile è commisurato, in ragione delle stesse aliquote percentuali stabilite per il versamento dei contributi obbligatori da parte dei lavoratori attivi, ai redditi medi indicati in otto classi di contribuzione.
Poiché l’aliquota contributiva per la categoria dei commercianti ha subito l’aumento di 0,09 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 1996 a seguito del Dlgs. 28/3/1996 N° 207, e di 0,30 punti percentuali ai sensi dell’art.2, comma 215, della legge N°662/96, a decorrere dal 1° gennaio 1997 sono state predisposte due separate tabelle di contribuzione una per gli artigiani non interessati dall’aumento dell’aliquota di cui sopra ( all. 4 ) ed una seconda per i commercianti ( all. 5 ).
Per l’anno 1999 le aliquote contributive relative alla categoria dei lavoratori autonomi con la qualifica di commercianti sono state elevate al 16,39 % per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni e al 13,39 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, i quali, a partire dal mese successivo al compimento di tale età, dovranno versare i contributi volontari sulla base dell’aliquota del 16,39 %.
Per la categoria degli artigiani le aliquote sono state elevate rispettivamente al 16 % e al 13%.
4.4. Gestione separata di cui all’art.2 della legge 8 agosto 1995, n.335
L’importo del contributo da versare deve essere determinato in base alle disposizioni dell’art.7 del decreto n.184/1997: per i lavoratori di cui trattasi, pertanto, l’importo del contributo volontario sarà pari all’aliquota dell’11,5 per cento del reddito assoggettato a contribuzione degli ultimi 12 mesi di contribuzione precedenti la domanda, per effetto di quanto disposto dall’art.59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
Anche per la gestione separata in argomento la retribuzione minima di riferimento sulla quale calcolare l’importo del contributo volontario, per l’anno 1999, è pari a quella, determinata ai sensi dell’art.7, comma 1 della legge n. 638/1983, precisata al precedente punto 3.1.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
All. 1 |
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Classi di contribuzione e retribuzione media settimanale imponibile, valida ai fini della contribuzione volontaria Decorrenza 1° gennaio 1999 |
|||||
Classi di contribuzione |
RETRIBUZIONE SETTIMANALE |
Retribuzione media settimanale imponibile |
|||
18 |
fino a £. |
284.300 |
284.100 |
||
19 |
oltre £. |
284.300 |
" |
303.100 |
293.800 |
20 |
" |
303.100 |
" |
323.400 |
313.400 |
21 |
" |
323.400 |
" |
345.900 |
334.750 |
22 |
" |
345.900 |
" |
371.400 |
358.400 |
23 |
" |
371.400 |
" |
399.000 |
384.950 |
24 |
" |
399.000 |
" |
426.400 |
412.700 |
25 |
" |
426.400 |
" |
458.100 |
442.200 |
26 |
" |
458.100 |
" |
494.800 |
476.700 |
27 |
" |
494.800 |
" |
531.800 |
513.600 |
28 |
" |
531.800 |
" |
568.100 |
550.200 |
29 |
" |
568.100 |
" |
605.200 |
586.950 |
30 |
" |
605.200 |
" |
641.100 |
623.450 |
31 |
" |
641.100 |
" |
682.300 |
662.150 |
32 |
" |
682.300 |
" |
723.100 |
703.000 |
33 |
" |
723.100 |
" |
763.900 |
743.500 |
34 |
" |
763.900 |
" |
804.900 |
784.450 |
35 |
" |
804.900 |
" |
845.700 |
825.050 |
36 |
" |
845.700 |
" |
886.200 |
866.000 |
37 |
" |
886.200 |
" |
926.800 |
906.600 |
38 |
" |
926.800 |
" |
967.900 |
947.500 |
39 |
" |
967.900 |
" |
1.009.100 |
988.200 |
40 |
" |
1.009.100 |
" |
1.049.300 |
1.029.150 |
41 |
" |
1.049.300 |
" |
1.090.300 |
1.069.800 |
42 |
" |
1.090.300 |
" |
1.131.500 |
1.110.950 |
43 |
" |
1.131.500 |
" |
1.172.500 |
1.151.800 |
44 |
" |
1.172.500 |
" |
1.213.700 |
1.193.000 |
45 |
" |
1.213.700 |
" |
1.254.700 |
1.234.100 |
46 |
ed oltre £ |
1.254.700 |
1.255.400 |
All. 1bis |
|||||
Classi di contribuzione e retribuzione media settimanale imponibile, valida ai fini della contribuzione volontaria Decorrenza 1° gennaio 1999 |
|||||
Classi di contribuzione |
RETRIBUZIONE SETTIMANALE |
Retribuzione media settimanale |
|||
1 |
fino a £ |
17.300 |
15.300 |
||
2 |
oltre £. |
17.300 |
" |
27.900 |
22.700 |
3 |
" |
27.900 |
" |
43.600 |
35.750 |
4 |
" |
43.600 |
" |
55.100 |
49.400 |
5 |
" |
55.100 |
" |
66.300 |
60.500 |
6 |
" |
66.300 |
" |
76.800 |
71.500 |
7 |
" |
76.800 |
" |
91.800 |
84.350 |
8 |
" |
91.800 |
" |
107.600 |
99.400 |
9 |
" |
107.600 |
" |
123.600 |
115.750 |
10 |
" |
123.600 |
" |
139.800 |
131.550 |
11 |
" |
139.800 |
" |
155.400 |
147.400 |
12 |
" |
155.400 |
" |
173.300 |
164.250 |
13 |
" |
173.300 |
" |
192.600 |
182.900 |
14 |
" |
192.600 |
" |
211.800 |
201.750 |
15 |
" |
211.800 |
" |
229.600 |
220.250 |
16 |
" |
229.600 |
" |
247.700 |
238.550 |
17 |
" |
247.700 |
" |
266.000 |
257.050 |
18 |
" |
266.000 |
" |
284.300 |
284.100 |
19 |
" |
284.300 |
" |
303.100 |
293.800 |
20 |
" |
303.100 |
" |
323.400 |
313.400 |
21 |
" |
323.400 |
" |
345.900 |
334.750 |
22 |
" |
345.900 |
" |
371.400 |
358.400 |
23 |
" |
371.400 |
" |
399.000 |
384.950 |
24 |
" |
399.000 |
" |
426.400 |
412.700 |
25 |
" |
426.400 |
" |
458.100 |
442.200 |
26 |
" |
458.100 |
" |
494.800 |
476.700 |
27 |
" |
494.800 |
" |
531.800 |
513.600 |
28 |
" |
531.800 |
" |
568.100 |
550.200 |
29 |
" |
568.100 |
" |
605.200 |
586.950 |
30 |
" |
605.200 |
" |
641.100 |
623.450 |
31 |
" |
641.100 |
" |
682.300 |
662.150 |
32 |
" |
682.300 |
" |
723.100 |
703.000 |
33 |
" |
723.100 |
" |
763.900 |
743.500 |
34 |
" |
763.900 |
" |
804.900 |
784.450 |
35 |
" |
804.900 |
" |
845.700 |
825.050 |
36 |
" |
845.700 |
" |
886.200 |
866.000 |
37 |
" |
886.200 |
" |
926.800 |
906.600 |
38 |
" |
926.800 |
" |
967.900 |
947.500 |
39 |
" |
967.900 |
" |
1.009.100 |
988.200 |
40 |
" |
1.009.100 |
" |
1.049.300 |
1.029.150 |
41 |
" |
1.049.300 |
" |
1.090.300 |
1.069.800 |
42 |
" |
1.090.300 |
" |
1.131.500 |
1.110.950 |
43 |
" |
1.131.500 |
" |
1.172.500 |
1.151.800 |
44 |
" |
1.172.500 |
" |
1.213.700 |
1.193.000 |
45 |
" |
1.213.700 |
" |
1.254.700 |
1.234.100 |
46 |
ed oltre £ |
1.254.700 |
1.255.400 |
All. 2 |
|||||
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati prima del 31/12/1995 COEFFICIENTI DI RIPARTO Decorrenza 1° gennaio 1999 |
|||||
CATEGORIE |
Aliquote % COEF. RIPARTO |
BASE |
QUOTA PENSIONE |
TOTALE IVS |
|
LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli (esclusi domestici) |
Aliquote |
0,11% |
27,46% |
27,57% |
|
Coefficienti |
0,003990 |
0,996010 |
1,000000 |
||
PESCATORI soggetti
alla legge 250/58 |
Aliquote |
0,11% |
10,06% |
10,17% |
|
Coefficienti |
0,010816 |
0,989184 |
1,000000 |
||
LAVORATORI occupati in
cantieri di lavoro |
Aliquote |
0,11% |
10,53% |
10,64% |
|
Coefficienti |
0,010338 |
0,989662 |
1,000000 |
||
AGRICOLI DIPENDENTI |
Aliquote |
0,11% |
19,36% |
19,47% |
|
Coefficienti |
0,005650 |
0,994350 |
1,000000 |
||
DOMESTICI |
Aliquote |
0,1375 % |
12,56% |
12,6975% |
|
Coefficienti |
0,010829 |
0,989171 |
1,000000 |
All. 3 |
||||
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31/12/19995 COEFICIENTI DI RIPARTO Decorrenza 1° gennaio 1999 |
||||
CATEGORIE |
ALIQUOTE % COEF. RIPARTO |
BASE |
QUOTA PENSIONE |
TOTALE IVS |
LAVORATORI DIPENDENTI
Non agricoli (esclusi domestici) |
Aliquote |
0,11% |
28,46% |
28,57% |
Coefficienti |
0,003850 |
0,996150 |
1,000000 |
|
PESCATORI soggetti
alla legge 250/58 |
Aliquote |
0,11% |
11,06% |
11,17% |
Coefficienti |
0,009848 |
0,990152 |
1,000000 |
|
LAVORATORI occupati in
cantieri di lavoro |
Aliquote |
0,11% |
11,53% |
11,64% |
Coefficienti |
0,009450 |
0,990550 |
1,000000 |
|
AGRICOLI DIPENDENTI |
Aliquote |
0,11% |
20,36% |
20,47% |
Coefficienti |
0,005374 |
0,994626 |
1,000000 |
|
DOMESTICI |
Aliquote |
0,1375 % |
13,56% |
13,6975% |
Coefficienti |
0,010038 |
0,989962 |
1,000000 |
All.4 |
||||||
ARTIGIANI Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria Decorrenza 1/1/1999 |
||||||
Classi di reddito |
Reddito Medio imponibile |
Contribuzione mensile |
||||
16,0 % RM |
13,0 % RM |
|||||
Fino a £. |
22.351.888 |
22.351.888 |
298.025 |
242.145 |
||
da £. |
22.351.889 |
a £. |
29.506.573 |
25.929.231 |
345.723 |
280.900 |
da £. |
29.506.574 |
a £. |
36.661.258 |
33.083.916 |
441.119 |
358.409 |
da £. |
36.661.259 |
a £. |
43.815.943 |
40.238.601 |
536.515 |
435.918 |
da £. |
43.815.944 |
a £. |
50.970.628 |
47.393.286 |
631.910 |
513.427 |
da £. |
50.970.629 |
a £. |
58.125.313 |
54.547.971 |
727.306 |
590.936 |
da £. |
58.125.314 |
a £. |
65.279.999 |
61.702.657 |
822.702 |
668.445 |
da £. |
65.280.000 |
65.280.000 |
870.400 |
707.200 |
All. 5 |
||||||
COMMERCIANTI Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria Decorrenza 1/1/1999 |
||||||
Classi di reddito |
Reddito Medio imponibile |
Contribuzione mensile |
||||
16,39 % RM |
13,39 % RM |
|||||
Fino a £. |
22.351.888 |
22.351.888 |
305.290 |
249.410 |
||
da £. |
22.351.889 |
a £. |
29.506.573 |
25.929.231 |
354.150 |
289.327 |
da £. |
29.506.574 |
a £. |
36.661.258 |
33.083.916 |
451.871 |
369.161 |
da £. |
36.661.259 |
a £. |
43.815.943 |
40.238.601 |
549.592 |
448.996 |
da £. |
43.815.944 |
a £. |
50.970.628 |
47.393.286 |
647.313 |
528.830 |
da £. |
50.970.629 |
a £. |
58.125.313 |
54.547.971 |
745.034 |
608.664 |
da £. |
58.125.314 |
a £. |
65.279.999 |
61.702.657 |
842.755 |
688.499 |
da £. |
65.280.000 |
65.280.000 |
891.616 |
728.416 |
All. 6 |
||||||
COLTIVATORI DIRETTI MEZZADRI E COLONI Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria Decorrenza 1/1/1999 |
||||||
classi |
Classi di reddito settimanali |
Reddito settimanale medio imponibile |
Quota pensione 16,3% R M |
Addizionale Legge 223/90 2% R M |
Addizionale Legge 160/75 (930x3=2.790) |
Contributo totale |
1 a | fino a £ 317.562 |
317.562 |
51.763 |
6.351 |
2.790 |
60.904 (a) |
2 a | oltre £ 317.562 fino
a £ 423.416 |
370.489 |
60.390 |
7.410 |
2.790 |
70.590 (a) |
3 a | oltre £ 423.416 fino
a £ 529.270 |
476.343 |
77.644 |
9.527 |
2.790 |
89.961 |
4 a | oltre £ 529.270 |
582.197 |
94.898 |
11.644 |
2.790 |
109.332 |
|
All. 7 |
|
CONTRIBUTI VOLONTARI CD-CM |
|
DECORRENZA 1.1.1999 |
|
Coefficienti di riparto ( sulla 1a classe) dei contributi autorizzati prima del 31/12/1995: |
|
Quota pensione (16,3% R.M.) |
0,85899 |
Addizionale legge 233/1990 (2% R.M.) |
0,10539 |
Addizionale legge 160/1975 |
0,03562 |
1,00000 |
|
Coefficienti di riparto ( sulla 1a classe) dei contributi autorizzati dopo il 31/12/1995: | |
Quota pensione (16,3% R.M.) |
0,86009 |
Addizionale legge 233/1990 (2% R.M.) |
0,10554 |
Addizionale legge 160/1975 |
0,03437 |
1,00000 |
Circolare 158 del 29 luglio 1999
OGGETTO:
Articolo 5, comma 11, decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863. Periodi di lavoro a tempo parziale: computo proporzionale dell’anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione. Sentenza n. 202 del 24-28 maggio 1999 della Corte Costituzionale.
SOMMARIO:
Meccanismo di computo proporzionale dell’anzianità contributiva anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale sorti ed estinti come tali.
L’articolo 5, comma 11, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, dispone che "Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", cioè alla data del 6 gennaio 1985.
Con sentenza n. 202 del 24-28 maggio 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, I Serie Speciale, n.22 del 2 giugno 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni in parola in riferimento agli articoli 3 e 38, comma 2, della Costituzione.
Ciò nella considerazione che tale normativa va riferita non solo al caso di trasformazione del rapporto di lavoro ma anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale sorti come tali dall’inizio.
La predetta Corte ha, tra l’altro, osservato che "parte considerevole della giurisprudenza di merito e della dottrina nonché, successivamente all’ordinanza di rimessione, la stessa Corte di legittimità, al fine di escludere tale apparente limitazione, hanno valorizzato la ratio legis, desunta dall’intero testo e dall’origine storica della legge, individuandola nell’intento di agevolare anche sul piano previdenziale il modulo lavorativo del tempo parziale. In questa prospettiva, è stato persuasivamente osservato che una talmente chiara finalità della normativa impone di leggere la denunciata norma come riferita anche ma non solo al caso di trasformazione del rapporto: nel senso che il legislatore, disciplinando una peculiare fattispecie, suscettibile di creare dubbi per il permanere dell’unicità del rapporto lavorativo, ha nel contempo fissato una regola valida per tutte le ipotesi di rapporto a tempo parziale".
La Corte di Cassazione aveva già ritenuto applicabile con sentenza n. 11.482 del 1997 la disciplina della legge n. 863 anche ai rapporti di lavoro part-time sorti come tali dall’inizio.
Ne consegue che il meccanismo di computo proporzionale dell’anzianità contributiva relativa ai periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985, data di entrata in vigore, come precisato in premessa, della legge di conversione 19 dicembre 1984, n.863,deve trovare applicazione non solo nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa ma anche nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale sorti ed estinti come tali. Sulla base della dizione della normativa in esame è possibile distinguere tre principali sottospecie di contratti, cioè part-time orizzontale (lavoro svolto per tutti i giorni della settimana per un numero di ore ridotto rispetto a quello previsto dal contratto di lavoro), part-time verticale (lavoro svolto per alcuni giorni della settimana ad orario ridotto o normale) e part-time ciclico (lavoro svolto per alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell’anno).
Fermo restando che ai fini del diritto a pensione il requisito contributivo deve essere accertato secondo i principi generali dell’assicurazione obbligatoria I.V.S.(articolo 7, commi 1/5, della legge n.638/1983, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge n.389/89), ai fini del calcolo della pensione deve ritenersi operante il particolare meccanismo di computo proporzionale dei periodi di lavoro a tempo parziale.
Quindi, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva da prendere in considerazione ai fini della misura della pensione (sia che si tratti di pensioni autonome o supplementari o di supplementi di pensione) è necessario:
a) determinare il numero delle ore retribuite in ciascun anno solare per lavoro a tempo parziale. Nell’anno di decorrenza della pensione (o del supplemento di pensione) il computo proporzionale deve essere effettuato limitatamente ai periodi di lavoro a tempo parziale compresi tra l’inizio dell’anno solare considerato e la data di decorrenza della prestazione;
b) dividere il numero delle ore retribuite in ciascun anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l’orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno. Le operazioni descritte alle lettere a) e b) per la determinazione delle settimane di contribuzione utili ai fini della misura della pensione sono effettuate dai datori di lavoro. Il numero delle settimane così determinato è esposto, a partire dal 1999 con riferimento all’anno 1998, nel punto 76 "Settimane Utili" del quadro SA del modello 770. Precedentemente tale dato era esposto nella casella "Sett. Utili" contenuta nel quadro B del Mod. O1M. La somma dei quozienti risultanti dalle singole divisioni costituisce il numero delle settimane di contribuzione riconoscibili per i periodi di lavoro a tempo parziale;
c) sommare il numero delle settimane di cui alla precedente lettera b) a quello delle altre settimane di contribuzione fatte valere dall’interessato; il dato ottenuto costituisce l’anzianità contributiva utile ai fini della misura della pensione.
Ai fini della individuazione delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione pensionabile devono essere prese in considerazione, in corrispondenza dei periodi di lavoro a tempo parziale, le settimane di contribuzione risultanti dal computo proporzionale illustrato alle precedenti lettere.
Il valore retributivo di ciascuna settimana risultante dal predetto computo deve essere determinato dividendo la somma delle retribuzioni complessivamente percepite per i periodi di lavoro a tempo parziale dell’anno solare per il numero delle settimane di contribuzione riconoscibili, per lo stesso anno, in base ai criteri sopra illustrati.(circolare n. 53631 AGO – n. 818 RCV/246, punti 4, 4.1, e 4.2).
Devono essere definite in base ai criteri di cui alla presente circolare le domande di pensione pendenti nonché quelle di futura presentazione.
A domanda degli interessati dovranno essere riliquidate anche le pensioni già in essere nei limiti della prescrizione decennale.
Ciò sulla base dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.6491 del 23 maggio/18luglio 1996, in tema di indennità di disoccupazione agricola, secondo cui "la prestazione, con domanda, è richiesta e dovuta nella sua interezza, non essendo concepibile una domanda per una parte soltanto del trattamento di disoccupazione, di guisa che, modificata la misura dell’indennità per effetto della sentenza costituzionale, l’indennità corrisposta risulta inferiore al dovuto; ciò che è avvenuto, in realtà, è un adempimento soltanto parziale, in relazione al quale la residua parte dovuta è soggetta alla prescrizione ordinaria".
Ove sia intervenuta sentenza negativa del diritto al computo proporzionale passata in giudicato, le somme dovute a titolo di maggior importo di pensione dovranno essere poste in pagamento dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato di detta sentenza, e comunque, entro il limite della prescrizione ordinaria.
Si richiamano, da ultimo le istruzioni di cui alla circolare n. 274 del 2 dicembre 1993 con la quale è stato, tra l’altro, precisato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 210 del 4-11 maggio 1992, ha sancito che la forma scritta è un requisito essenziale del contratto a tempo parziale ed ha escluso che esso possa contenere le cosiddette "clausole elastiche", che attribuiscano al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la pattuita collocazione temporale della prestazione lavorativa. Ne deriva che l’assenza della forma scritta produce la conseguenza della inapplicabilità del regime legale definito dall’articolo 5 della legge n. 863/1984.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 109 del 17 maggio 1999
OGGETTO:
Malattia insorta durante i periodi di ferie. Sentenza SS.UU. Cassazione n. 1947 del 23 febbraio 1998.
SOMMARIO:
La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso salvo che il datore di lavoro provi che la stessa risulta in concreto compatibile con le finalità delle ferie. L’effetto sospensivo in questione si produce, agli effetti previdenziali, dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto da parte del lavoratore la comunicazione dello stato di malattia, ferma restando l’indennizzabilità delle sole giornate documentate nei modi e nei termini di legge.
A) PREMESSA
Con circolare n. 11 del 9 gennaio 1991, in aderenza al principio secondo cui la malattia intervenuta durante le ferie può essere considerata causa di sospensione delle stesse, enunciato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 616 del 30 dicembre 1987, sono state fornite istruzioni in proposito, stabilendo, che, in assenza di diversa previsione contrattuale e fino alla emanazione di una specifica regolamentazione legislativa della materia, auspicata dalla predetta Corte, agli effetti dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, sono idonee ad interrompere le ferie le infermità di durata superiore a tre giorni, sempre che abbiano comportato la necessità di ricovero, ovvero siano state tempestivamente ed adeguatamente notificate all'Istituto ed al datore di lavoro, nei modi e nei termini previsti.
Sulla questione, a seguito del contrasto di giurisprudenza sorto in seno alla stessa Sezione Lavoro della Corte di Cassazione circa l'ambito di applicazione del principio affermato dalla Corte Costituzionale, è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza n. 1947 del 23.2.1998, ha definito le linee da seguire al riguardo.
Si impartiscono pertanto le seguenti istruzioni che modificano le indicazioni già fornite con la circolare n. 11/91 citata in premessa.
B) NUOVA REGOLAMENTAZIONE
1- Principi enunciati dalla Corte.
Come ora precisato dalla Corte, il principio dell'effetto sospensivo del decorso del periodo feriale in caso di malattia insorta durante lo stesso, non è assoluto, ma tollera talune eccezioni "per l'individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi e delle cure di volta in volta considerate, al fine di accertare l'incompatibilità della malattia con la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psico-fisiche e ricreazione propria delle ferie".
Occorre, dunque, fare riferimento ad una "specifica" nozione di malattia, non essendo possibile riportarsi al concetto di malattia "quale determinante una incapacità lavorativa" o utilizzare, in via analogica, le norme dettate per il pubblico impiego; né tantomeno, trattandosi di diritto costituzionalmente garantito, far ricorso alla regolamentazione negoziale delle parti.
Si tratta, in sostanza, conclude la sentenza, di accertare, di volta in volta, in relazione alla specifica situazione di cui è portatore il singolo lavoratore se lo stato di malattia possa essere ritenuto incompatibile con la funzione propria del periodo feriale.
Secondo la Corte stessa, poi, il lavoratore che, nel presupposto della incompatibilità della sopravvenuta malattia con le finalità delle ferie, intenda modificare il titolo della sua assenza da "ferie" a "malattia", ha soltanto l'onere di comunicare lo stato di malattia al proprio datore di lavoro; tale comunicazione è idonea di per sé a determinare -dalla data di conoscenza della stessa da parte del datore di lavoro- la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore di lavoro medesimo provi, attraverso i previsti controlli sanitari, l'infondatezza del suddetto presupposto e quindi l'inidoneità della malattia ad impedire la prosecuzione del periodo feriale.
2- Disposizioni applicative
2.1 Decorrenza della malattia che interrompe le ferie.
In base all'anzidetto principio, qualora il datore di lavoro riconosca, autonomamente ovvero (vds. in appresso) a seguito di specifico accertamento sanitario -da richiedere all'INPS o alla ASL, come di consueto-, l'effetto sospensivo della malattia sulle ferie, la data di inizio dell'evento, anche ai fini previdenziali, è quella del ricevimento da parte del datore di lavoro stesso della comunicazione (effettuata a mezzo telefono, telegramma, certificato, ecc.) dell'intervenuto stato di malattia.
Allo scopo i datori di lavoro dovranno in linea generale (pure, cioè, in assenza di richieste di controlli) comunicare tempestivamente all'INPS -ovviamente per i soli lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia- la data in questione.
Detta data sarà di conseguenza presa a riferimento ai fini del computo della carenza e del 21° giorno da cui è elevata la misura dell'indennità, tenendo presente che gli eventuali giorni che precedono la data di ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione di malattia (data che può non coincidere con quella di ricezione della certificazione), seppure compresi nel periodo certificato non sono imputabili a "malattia" bensì a "ferie" e quindi non dovranno essere neppure conteggiati nel periodo massimo indennizzabile.
Per identificare in procedura la suddetta particolare data, sarà utilizzato anche se nell'ipotesi non trattasi di vera e propria sanzione, il sistema delle "sanzioni particolari" evidenziando opportunamente il periodo da considerare come "ferie" e contrassegnandolo con il codice I ("malattia durante le ferie").
Ciò permetterà di qualificare esattamente la fattispecie e di consentire quindi che l'evento sia considerato iniziato a tutti gli effetti, compresa la carenza e il massimo indennizzabile, a partire dalla data successiva ai giorni "trattenuti", e di emettere la comunicazione a stampa (all. 12 alla circolare n. 48/93) "di non idoneità della malattia ad interrompere le ferie".
Fermo restando quanto sopra precisato in ordine al momento iniziale dell'evento, agli effetti erogativi il pagamento della indennità resta comunque subordinato all'osservanza, da parte del lavoratore, di tutte le disposizioni vigenti nella materia in tema di documentazione dello stato di malattia e di invio della relativa certificazione, di reperibilità durante le fasce orarie e di comunicazione del temporaneo recapito, eventualmente diverso da quello abituale.
Come del resto arguibile dalle argomentazioni della Corte, trattasi, infatti, di aspetti diversi che possono coesistere nella fattispecie.
3- Controlli sanitari
3.1 Generalità
Il datore di lavoro che intenda verificare l'effettiva incompatibilità della malattia con le ferie dovrà precisare espressamente, all'atto della richiesta del controllo, che si tratta di lavoratore ammalatosi durante un periodo di ferie per il quale è chiesto di accertare le condizioni per l'interruzione delle ferie stesse, a partire da una data da indicare, che coincide con quella di ricezione della comunicazione dello stato di malattia.
Avuto riguardo alla nuova indicazione della Cassazione, secondo la quale, come detto, il datore di lavoro ha il potere di attivare controlli per provare l'inesistenza o l'irrilevanza della malattia a determinare l'interruzione del periodo feriale, la mancata verifica per fatto imputabile al lavoratore che faccia seguito a controlli richiesti dal datore di lavoro preclude la possibilità di considerare la malattia denunciata come interruttiva delle ferie.
Nel caso di controlli di ufficio, qualora il datore di lavoro riconosca (autonomamente oppure a seguito di specifica, diversa visita di controllo) l'effetto sospensivo in questione, le assenze rilevate saranno sanzionabili solo per il periodo qualificabile ai fini previdenziali come malattia, e cioè, come detto, per il periodo che si colloca dal momento in cui esplica efficacia l'effetto sospensivo delle ferie (giorno di ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione dello stato di malattia).
3.2 Aspetti sanitari.
La particolare finalità del controllo dovrà essere opportunamente evidenziata dalle Sedi al medico incaricato in vista dell'accertamento della compatibilità o meno della malattia con il riposo annuale.
Dovrà essere precisato ai medici di controllo che i due aspetti dell'incapacità temporanea assoluta al godimento delle ferie e dell'incapacità al solo svolgimento dell'attività lavorativa specifica non sono coincidenti tra loro; infatti, secondo la sentenza, è il grado di compromissione che la malattia ha sulle funzioni che permettono all'individuo di estrinsecarsi nella vita sociale e individuale, che concretizza di fatto l'impossibilità al godimento delle ferie e di conseguenza rende indennizzabile il periodo di malattia.
Pertanto l'idoneità della malattia ad interrompere le ferie va valutata rapportandola al cosiddetto danno biologico, del quale la capacità lavorativa specifica è solo una estrinsecazione e che, da sola, non è sufficiente a definire la reale incidenza sulla facoltà di svolgere attività ricreativa. Non emerge chiaramente dalla sentenza in che percentuale deve essere presente il danno biologico per limitare il godimento delle ferie; viene, quindi, lasciata aperta la possibilità che il godimento delle ferie possa essere compromesso sia in presenza di una incapacità temporanea assoluta a svolgere qualsiasi attività, sia in presenza di una incapacità temporanea parziale come avviene quando ci si trovi a valutare la incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico.
Lo stato di incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico non sempre quindi è idoneo all'interruzione del periodo feriale, ma solo quando, incidendo sulla sfera biologica dell'individuo, contestualmente, diventi causa di un parziale, ma sostanziale e apprezzabile, pregiudizio alle finalità dell'istituto delle ferie, cioè al ristoro e al reintegro delle energie psicofisiche.
In altri termini la sentenza in oggetto vuole tutelare il lavoratore nella capacità di raggiungere un recupero psicofisico, mediante la possibilità di svolgere quelle attività ricreative e di riposo che sono alla base dell'istituto delle ferie, ma che non necessariamente devono discendere dalla valutazione della incapacità lavorativa specifica. Da qui nasce la necessità di separare le due valutazioni tenendo presente che l'istituto delle ferie in quanto tale, essendo finalizzato al recupero psicofisico, alla funzione di riposo, alla attività ricreativa, di fatto prescinde dal solo riconoscimento della incapacità a svolgere il proprio lavoro specifico.
Pertanto, a puro titolo semplificativo, si può affermare che laddove è presente una inabilità temporanea assoluta generica, come si può verificare in seguito ad elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi ecc., viene di regola inibita la possibilità di godimento delle ferie, mentre nel caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro specifico si possono riscontrare due possibilità:
-la prima quando la menomazione funzionale, ancorché importante per lo svolgimento del lavoro specifico, ha riflessi marginali sul ristoro proprio delle ferie e pertanto non risulterà idonea a interromperle (come nei casi di cefalea, stress psicofisico. sindromi ansioso depressive reattive all'ambiente di lavoro e in genere quelle patologie che spesso trovano nelle attività ludico ricreative un valido sostegno alla risoluzione della sintomatologia);
-la seconda quando la stessa menomazione funzionale, producendo un sostanziale e apprezzabile pregiudizio alle funzioni biologiche preposte al ristoro e al reintegro delle energie psicofisiche, influenza negativamente il godimento delle ferie e risulta pertanto idonea ad interromperle.
Il giudizio sulla idoneità o meno della malattia ad interrompere le ferie sarà esposto dal medico sul referto, il cui tracciato sarà adeguato secondo il facsimile allegato, in cui è stata inserita, sotto il "logo", una casella, da barrare a cura della Sede che compila il referto, qualora sia richiesto al medico anche il giudizio sulla compatibilità o meno della malattia agli effetti interruttivi delle ferie; tale valutazione medico-legale, inserita sul modulo dopo il punto 2 del quadro A), sarà espressa dal medico contrassegnando la specifica casella. In attesa della ristampa del modulo, qualora sia da richiedere la valutazione suddetta, tale ultimo dato (e cioè il solo quesito medico-legale e le relative caselle di risposta) sarà riportato su una parte in bianco del modulo attualmente in uso, anche a mezzo timbro, assicurando comunque in tale ultimo caso un posizionamento consimile su tutti i fogli del modulo, in modo tale che non risulti equivoca su quelli a ricalco la barratura della casella da parte del medico.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO